Articolo 5 della Legge 20 maggio 1985, n. 207
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 giugno 1985
Art. 5. Piante organiche provvisorie

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.
Nota all'art. 5, comma primo:
il testo dell' art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 , nella parte richiamata, e' riportato nella nota all'art. 1, comma primo.
Entrata in vigore il 12 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente