Art. 5. Piante organiche provvisorie
Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.
Nota all'art. 5, comma primo:
il testo dell' art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 , nella parte richiamata, e' riportato nella nota all'art. 1, comma primo.
Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 , le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.
Nota all'art. 5, comma primo:
il testo dell' art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 , nella parte richiamata, e' riportato nella nota all'art. 1, comma primo.