TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 975 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Angelo Clausi;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luca Alberto Tricoli;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2023 del Parte_1
17.04.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 7.840,84, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore di , che ha dedotto di Controparte_1 accreditarla a titolo di rimborso della quota ricadente sulla (pari al 50%) delle Parte_1 rate mensili del mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto della casa coniugale in regime di comunione dei beni e interamente corrisposte dal In particolare, CP_1
l'importo ingiunto è pari al 50% delle somme sborsate dal per la restituzione CP_1 del mutuo, a far data dalla sentenza di divorzio (10.06.2021).
Con l'unico motivo di opposizione, ha eccepito in compensazione il proprio credito nei confronti del pari ad € 10.150,00, pari all'importo da questi dovuto a titolo di CP_1
1 mantenimento dei figli, come da decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, n. 114/17 del 20.07.2017, allegando l'inadempimento dell'opposto per 29 mensilità.
ha resistito alle avverse deduzioni, contestando la sussistenza del Controparte_1 credito vantato dall'opponente ed eccependone in ogni caso l'impignorabilità, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 1246 n. 3
c.c.. Ha dunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il pagamento della ulteriore somma di € 6.471,62 (di cui € 1.248,06 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed € 5.223,56 quale quota delle rate del mutuo a carico dell'opponente, maturate da marzo 2023 a dicembre 2023); in alternativa, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, ha chiesto accertare in ogni caso il proprio maggior credito di € 1.003,66, pari alla differenza tra le somme chieste in via riconvenzionale e l'importo vantato dall'opponente.
L'opposizione è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass. n. 13609/2016; n. 25166/2017); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona.
La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile, se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass. n. 9686/2020; n. 11689/2018).
Ne deriva che l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente non può trovare accoglimento.
Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni difensive dell'opponente, contenute nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., circa il carattere irripetibile degli esborsi sostenuti dall'opposto, perché a suo dire qualificabili come erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.
Le somme richieste, infatti, attengono al pagamento delle rate del mutuo contratto da entrambe le parti per l'acquisto della casa coniugale, maturate successivamente alla sentenza di divorzio e dunque successive alla dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, si osserva quanto segue.
2 Questi ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della ulteriore somma di €
6.471,62, di cui € 1.248,06 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed € 5.223,56 quale quota delle rate del mutuo a carico dell'opponente, maturate da marzo 2023 a dicembre 2023.
La domanda può accogliersi solo in parte.
La Suprema Corte di Cassazione (n. 28945/2025) ha di recente ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo (Cass. n. 9668/2011).
Applicando tali principi al caso specie, la domanda riconvenzionale dell'opposto può ritenersi ammissibile limitatamente alla richiesta di pagamento dell'importo di € 5.223,56, quale quota delle rate del mutuo a carico dell'opponente maturate da marzo 2023 a dicembre 2023, trattandosi di domanda di pagamento che lascia immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Invece, la domanda di pagamento della somma di € 1.248,06 – quale somma anticipata dall'opposto a titolo di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli – deve essere dichiarata inammissibile, in quanto estranea alla vicenda sostanziale introdotta con la domanda monitoria.
In mancanza di allegazione e prova, da parte dell'opponente, di alcun fatto modificativo o estintivo della pretesa azionata, la domanda dell'opposto deve dunque essere accolta.
In particolare, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di € 5.223,56, quale debito maturato successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle rate al saldo.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la parziale inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposto e la particolarità della vicenda sostanziale, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 218/2023 del 17.04.2023, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, condanna l'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 5.223,56, oltre interessi legali come in motivazione;
- dichiara nel resto inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, li 09.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
4