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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17086 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leonardo Roscioni, Anna Morsillo e
IA LA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milizia, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato in data 28.1.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione dal coniuge, , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile il 10.9.2005, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di separazione, Controparte_1
alle condizioni della comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver trovato il seguente accordo sulle condizioni di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre, che resterà a vivere nell'abitazione familiare sita a Roma in
Circonvallazione Ostiense n. 183, unitamente al Sig. sino alla sua vendita come di seguito CP_1
precisata.
3. Le decisioni di maggiore importanza che riguardano la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione dei figli saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare quelle riguardanti gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare,
nonché gli sport e le attività ricreative.
4. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trovano i figli.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori e, in ogni caso: A) fine settimana alternati dal sabato alle ore 10.30 fino alla domenica sera alle ore 21.30. B) durante le vacanze estive, per quindici giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi. C) durante le vacanze natalizie, considerate le consuetudini delle famiglie di origine di entrambe le parti, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro genitore il 25 dicembre;
per il restante periodo i genitori ad anni alterni trascorreranno con i figli dal 26 dicembre al 31 dicembre incluso e dal 1 al 6 gennaio incluso;
D) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori le trascorreranno ad anni alterni con uno dei due genitori con prevalenza per la mamma per l'anno 2025. 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento dei figli minori e la somma mensile complessiva di Per_1 Persona_2
euro di € 352,60, annualmente indicizzabile secondo i dati Istat, di cui € 202,60 da corrispondersi mediante autorizzazione irrevocabile del Sig. alla Sig.ra alla riscossione della CP_1 Parte_1
quota del 50% dell'assegno unico Inps di spettanza del medesimo. Il contributo al CP_1
mantenimento della prole dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese del rilascio della casa familiare, mediante bonifico o nelle altre forme che le parti dovessero concordare tra di loro. Per quanto riguarda le spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Roma e che forma parte integrante del presente accordo le stesse saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori.
6. Le detrazioni per i figli saranno a beneficio esclusivo della GN .
7. Su accordo delle parti, la casa familiare, sita in Parte_1
Roma, Circonvallazione Ostiense 183, di esclusiva proprietà del Signor verrà venduta CP_1
all'Avv. Pietro Di Tosto o a persona che lo stesso vorrà nominare il quale, in data 1 aprile 2025 ha già formulato proposta irrevocabile di acquisto per un importo complessivo di euro 345.000,00
(trecentoquarantacinque/00) di cui euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) verranno corrisposte direttamente alla GN quale riconoscimento da parte del Signor Parte_2
della somma una tantum. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, il CP_1
sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 20.000,00 Controparte_1 Parte_1
(ventimila/00); contestualmente al rogito di compravendita della casa coniugale la somma di euro
155.000,00 (centocinquantacinquemila/00). Detta somma verrà corrisposta direttamente dall'acquirente della casa familiare, Avv. Pietro Di Tosto alla Sig.ra la quale, Parte_1
successivamente, provvederà all'acquisto di un nuovo immobile il cui usufrutto verrà ad essa intestato e la nuda proprietà ai minori in pari quota, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. A
tal fine il Signor si obbliga, sin da ora a porre in essere tutte le attività necessarie, nessuna CP_1
esclusa, per consentire alla GN la presentazione del ricorso al Giudice Parte_1
Tutelare per l'intestazione della nuda proprietà ai figli minori e Ove il Per_1 Persona_2
Giudice Tutelare non dovesse fornire l'autorizzazione all'intestazione della nuda proprietà ai minori il Signor rilascia, sin da ora, autorizzazione all'intestazione della proprietà piena CP_1
dell'immobile alla Sig.ra Il Signor al fine della completa realizzazione Parte_1 CP_1
dell'incasso della somma di euro 175.000,00 da parte della GN si impegna a Parte_1
rilasciare procura notarile all'incasso in favore della predetta entro e non oltre il giorno 11 aprile
2025. Ove il Signor al momento del rogito notarile dovesse revocare il proprio assenso CP_1
all'incasso della somma sopra indicata, per un totale di euro 175.000,00 venendo così a violare la condizione di cui al punto 7) lo stesso dovrà corrispondere alla GN la Parte_1
somma di cui sopra.
8. Le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello dei minori, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio”. All'udienza del 12.11.2025, le parti precisavano altresì quanto segue: “1. I coniugi si impegnano a far modificare il ricorso ex art.320 c.c., di cui si sta occupando il Notaio, indicando che la somma di euro 175.000 è stata versata dal in conformità art. 6 dell'accordo raggiunto e CP_1
firmato dalle parti, come somma una tantum;
2. Il si impegna a corrispondere il CP_1
mantenimento ai figli, come da accordo, da maggio 2025 (data di rilascio dell'immobile) ed a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto per i figli;
3. Le parti si impegnano ad effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità al fine di instaurare un dialogo costruttivo nell'interesse dei figli e di consentire il recupero del rapporto padre-figli”.
Quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 10.9.2005 (matrimonio trascritto nel. Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00648, P I, Serie 02, dell'anno 2005);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice La Presidente
AN ET TA EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leonardo Roscioni, Anna Morsillo e
IA LA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milizia, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato in data 28.1.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione dal coniuge, , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile il 10.9.2005, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di separazione, Controparte_1
alle condizioni della comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver trovato il seguente accordo sulle condizioni di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre, che resterà a vivere nell'abitazione familiare sita a Roma in
Circonvallazione Ostiense n. 183, unitamente al Sig. sino alla sua vendita come di seguito CP_1
precisata.
3. Le decisioni di maggiore importanza che riguardano la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione dei figli saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare quelle riguardanti gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare,
nonché gli sport e le attività ricreative.
4. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trovano i figli.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori e, in ogni caso: A) fine settimana alternati dal sabato alle ore 10.30 fino alla domenica sera alle ore 21.30. B) durante le vacanze estive, per quindici giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi. C) durante le vacanze natalizie, considerate le consuetudini delle famiglie di origine di entrambe le parti, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro genitore il 25 dicembre;
per il restante periodo i genitori ad anni alterni trascorreranno con i figli dal 26 dicembre al 31 dicembre incluso e dal 1 al 6 gennaio incluso;
D) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori le trascorreranno ad anni alterni con uno dei due genitori con prevalenza per la mamma per l'anno 2025. 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento dei figli minori e la somma mensile complessiva di Per_1 Persona_2
euro di € 352,60, annualmente indicizzabile secondo i dati Istat, di cui € 202,60 da corrispondersi mediante autorizzazione irrevocabile del Sig. alla Sig.ra alla riscossione della CP_1 Parte_1
quota del 50% dell'assegno unico Inps di spettanza del medesimo. Il contributo al CP_1
mantenimento della prole dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese del rilascio della casa familiare, mediante bonifico o nelle altre forme che le parti dovessero concordare tra di loro. Per quanto riguarda le spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Roma e che forma parte integrante del presente accordo le stesse saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori.
6. Le detrazioni per i figli saranno a beneficio esclusivo della GN .
7. Su accordo delle parti, la casa familiare, sita in Parte_1
Roma, Circonvallazione Ostiense 183, di esclusiva proprietà del Signor verrà venduta CP_1
all'Avv. Pietro Di Tosto o a persona che lo stesso vorrà nominare il quale, in data 1 aprile 2025 ha già formulato proposta irrevocabile di acquisto per un importo complessivo di euro 345.000,00
(trecentoquarantacinque/00) di cui euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) verranno corrisposte direttamente alla GN quale riconoscimento da parte del Signor Parte_2
della somma una tantum. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, il CP_1
sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 20.000,00 Controparte_1 Parte_1
(ventimila/00); contestualmente al rogito di compravendita della casa coniugale la somma di euro
155.000,00 (centocinquantacinquemila/00). Detta somma verrà corrisposta direttamente dall'acquirente della casa familiare, Avv. Pietro Di Tosto alla Sig.ra la quale, Parte_1
successivamente, provvederà all'acquisto di un nuovo immobile il cui usufrutto verrà ad essa intestato e la nuda proprietà ai minori in pari quota, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. A
tal fine il Signor si obbliga, sin da ora a porre in essere tutte le attività necessarie, nessuna CP_1
esclusa, per consentire alla GN la presentazione del ricorso al Giudice Parte_1
Tutelare per l'intestazione della nuda proprietà ai figli minori e Ove il Per_1 Persona_2
Giudice Tutelare non dovesse fornire l'autorizzazione all'intestazione della nuda proprietà ai minori il Signor rilascia, sin da ora, autorizzazione all'intestazione della proprietà piena CP_1
dell'immobile alla Sig.ra Il Signor al fine della completa realizzazione Parte_1 CP_1
dell'incasso della somma di euro 175.000,00 da parte della GN si impegna a Parte_1
rilasciare procura notarile all'incasso in favore della predetta entro e non oltre il giorno 11 aprile
2025. Ove il Signor al momento del rogito notarile dovesse revocare il proprio assenso CP_1
all'incasso della somma sopra indicata, per un totale di euro 175.000,00 venendo così a violare la condizione di cui al punto 7) lo stesso dovrà corrispondere alla GN la Parte_1
somma di cui sopra.
8. Le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello dei minori, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio”. All'udienza del 12.11.2025, le parti precisavano altresì quanto segue: “1. I coniugi si impegnano a far modificare il ricorso ex art.320 c.c., di cui si sta occupando il Notaio, indicando che la somma di euro 175.000 è stata versata dal in conformità art. 6 dell'accordo raggiunto e CP_1
firmato dalle parti, come somma una tantum;
2. Il si impegna a corrispondere il CP_1
mantenimento ai figli, come da accordo, da maggio 2025 (data di rilascio dell'immobile) ed a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto per i figli;
3. Le parti si impegnano ad effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità al fine di instaurare un dialogo costruttivo nell'interesse dei figli e di consentire il recupero del rapporto padre-figli”.
Quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 10.9.2005 (matrimonio trascritto nel. Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00648, P I, Serie 02, dell'anno 2005);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice La Presidente
AN ET TA EN