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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato negli esatti estremi numerici, con cui la Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF, per l'anno di imposta 2019, gli importi ivi indicati quale reddito di partecipazione presuntivamente realizzato nell'anno di riferimento nella qualità di socio della CENTRO DI PATOLOGIA CLINICA Nominativo_1 S.R. L. (già CENTRO PATOLOGIA CLINICA Nominativo_1 SAS).
Nel premettere che con separato avviso la A.F. aveva accertato nei confronti della società –di cui egli deteneva partecipazione pari al 71%- redditi derivanti da maggiori utili non dichiarati e che il predetto avviso era stato separatamente impugnato, deduceva: a) il difetto di sottoscrizione dell'atto; b) il difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso; c) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
d) la inesistenza della obbligazione tributaria a proprio carico, non emergendo in suo favore alcuna distribuzione degli utili conseguiti dalla società.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate, resistendo, con varie ed articolate argomentazioni, alla domanda e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando nel dovuto ordine logico le questioni poste dalla contribuente, va preliminarmente disattesa la eccezione relativa ad un difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, atteso che, per effetto del comb.disp. degli artt. art. 1 comma 87 della legge 549/95 e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce (ulteriormente) requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, a mente delle citate norme, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come esattamente si registra nel caso di specie.
Analogamente infondata è la eccezione relativa alla mancata delega di poteri in capo al funzionario che ebbe a sottoscrivere l'avviso.
L'art. 42 del D.P.R. 600/73 dispone che gli accertamenti degli uffici finanziari sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi, sottoscritti dal capo dell' ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza altro specificare in ordine al contenuto di tale delega e prevedendo la nullità dell'avviso solo ove non rechi la sottoscrizione o la motivazione ed ove ad esso non siano allegati i documenti richiamati in motivazione e non conosciuti dal contribuente: dalla lettura della norma si evince che l'obbligo di allegazione è previsto solo per i documenti richiamati in motivazione, di tal che l'indicazione, in calce all'avviso di accertamento, degli estremi della delega conferita dal Direttore Provinciale al capo area, impiegato della carriera direttiva, è sufficiente a provare la provenienza dell'atto dall' ufficio competente e da soggetto legittimato alla sua emanazione.
Ciò precisato, nella specie risulta prodotto in atti il provvedimento n. 50/2025, richiamato nell'avviso impugnato, a mezzo del quale il Direttore provinciale della Agenzia attribuiva le deleghe di firma nominativamente indicate nelle tabelle riassuntive allegate: l'esame della tabella B consente di verificare la effettiva sussistenza della delega in favore del funzionario che ebbe a sottoscrivere l'avviso qui impugnato.
Infondata è infine anche la eccezione volta a prospettare un difetto di motivazione dell'atto impugnato, per omessa allegazione e/o omessa preventiva notifica al socio dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Chiamata ad esaminare consimili eccezioni difensive, la Corte di Cassazione, con orientamento cui questo
Giudice ritiene di prestare convinta adesione, ha osservato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest'ultima “giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi…”.
(cfr. per tutte Cass. 8455/2020): consegue che l'avviso di accertamento qui impugnato deve ritenersi sufficientemente motivato con la mera indicazione dell'atto presupposto emesso nei confronti della società, venendo altresì in rilievo, anche in ragione degli oneri di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., un potere-dovere in capo al socio di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte.
Venendo al merito della controversia, va chiarito che l'avviso n.TF7020202005/2024, con il quale la A.F. ebbe ad accertare maggiori redditi in capo alla società, risulta essere stato già oggetto di separata impugnativa giudiziale innanzi a questa stessa Corte che con sentenza n.3112/10/2025 depositata il
02/07/2025 (in produzione resistente) ebbe a rigettare il ricorso: ne deriva che nella presente sede ogni ulteriore valutazione in merito alla legittimità del predetto atto, propedeutico a quello qui contestato, resta preclusa e che l'accertamento contenuto in sentenza, di effettivo conseguimento da parte della società di maggiori utili non dichiarati, è destinato a fare stato anche nel presente procedimento (cfr. per tutte Cass.
24621/2024, sulla efficacia riflessa -nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento di redditi di partecipazione del socio di società di capitali a ristretta base sociale- del giudicato formatosi tra A.F. e società sull'avviso emesso nei confronti di questa ultima).
Residuano quindi unicamente le questioni afferenti alla posizione del socio.
Deduce sul punto il contribuente la mancata prova, da parte della A.F., di una effettiva distribuzione in favore di esso socio degli utili extra contabili conseguiti dalla società.
La deduzione è priva di pregio, rappresentando principio noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, che è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, di tal che è onere del socio provare che i maggiori ricavi non siano stati conseguiti o, pur conseguiti, siano stati accantonati o reinvestiti (cfr, per tutte da ultimo
Cass. 2752/2024): nessuna idonea prova adeguata a superare la predetta presunzione risultando nella specie fornita, la deduzione va respinta.
Infondata anche le argomentazioni relative alla inapplicabilità delle sanzioni irrogate -non venendo in esame alcuna causa di esclusione della punibilità codificata dagli artt. 5 e 6 del d.lgs.472/97- la domanda va rigettata. Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
500,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200639 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato negli esatti estremi numerici, con cui la Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF, per l'anno di imposta 2019, gli importi ivi indicati quale reddito di partecipazione presuntivamente realizzato nell'anno di riferimento nella qualità di socio della CENTRO DI PATOLOGIA CLINICA Nominativo_1 S.R. L. (già CENTRO PATOLOGIA CLINICA Nominativo_1 SAS).
Nel premettere che con separato avviso la A.F. aveva accertato nei confronti della società –di cui egli deteneva partecipazione pari al 71%- redditi derivanti da maggiori utili non dichiarati e che il predetto avviso era stato separatamente impugnato, deduceva: a) il difetto di sottoscrizione dell'atto; b) il difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso; c) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
d) la inesistenza della obbligazione tributaria a proprio carico, non emergendo in suo favore alcuna distribuzione degli utili conseguiti dalla società.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate, resistendo, con varie ed articolate argomentazioni, alla domanda e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando nel dovuto ordine logico le questioni poste dalla contribuente, va preliminarmente disattesa la eccezione relativa ad un difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, atteso che, per effetto del comb.disp. degli artt. art. 1 comma 87 della legge 549/95 e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce (ulteriormente) requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, a mente delle citate norme, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come esattamente si registra nel caso di specie.
Analogamente infondata è la eccezione relativa alla mancata delega di poteri in capo al funzionario che ebbe a sottoscrivere l'avviso.
L'art. 42 del D.P.R. 600/73 dispone che gli accertamenti degli uffici finanziari sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi, sottoscritti dal capo dell' ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza altro specificare in ordine al contenuto di tale delega e prevedendo la nullità dell'avviso solo ove non rechi la sottoscrizione o la motivazione ed ove ad esso non siano allegati i documenti richiamati in motivazione e non conosciuti dal contribuente: dalla lettura della norma si evince che l'obbligo di allegazione è previsto solo per i documenti richiamati in motivazione, di tal che l'indicazione, in calce all'avviso di accertamento, degli estremi della delega conferita dal Direttore Provinciale al capo area, impiegato della carriera direttiva, è sufficiente a provare la provenienza dell'atto dall' ufficio competente e da soggetto legittimato alla sua emanazione.
Ciò precisato, nella specie risulta prodotto in atti il provvedimento n. 50/2025, richiamato nell'avviso impugnato, a mezzo del quale il Direttore provinciale della Agenzia attribuiva le deleghe di firma nominativamente indicate nelle tabelle riassuntive allegate: l'esame della tabella B consente di verificare la effettiva sussistenza della delega in favore del funzionario che ebbe a sottoscrivere l'avviso qui impugnato.
Infondata è infine anche la eccezione volta a prospettare un difetto di motivazione dell'atto impugnato, per omessa allegazione e/o omessa preventiva notifica al socio dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Chiamata ad esaminare consimili eccezioni difensive, la Corte di Cassazione, con orientamento cui questo
Giudice ritiene di prestare convinta adesione, ha osservato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché notificato soltanto a quest'ultima “giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi…”.
(cfr. per tutte Cass. 8455/2020): consegue che l'avviso di accertamento qui impugnato deve ritenersi sufficientemente motivato con la mera indicazione dell'atto presupposto emesso nei confronti della società, venendo altresì in rilievo, anche in ragione degli oneri di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., un potere-dovere in capo al socio di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte.
Venendo al merito della controversia, va chiarito che l'avviso n.TF7020202005/2024, con il quale la A.F. ebbe ad accertare maggiori redditi in capo alla società, risulta essere stato già oggetto di separata impugnativa giudiziale innanzi a questa stessa Corte che con sentenza n.3112/10/2025 depositata il
02/07/2025 (in produzione resistente) ebbe a rigettare il ricorso: ne deriva che nella presente sede ogni ulteriore valutazione in merito alla legittimità del predetto atto, propedeutico a quello qui contestato, resta preclusa e che l'accertamento contenuto in sentenza, di effettivo conseguimento da parte della società di maggiori utili non dichiarati, è destinato a fare stato anche nel presente procedimento (cfr. per tutte Cass.
24621/2024, sulla efficacia riflessa -nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento di redditi di partecipazione del socio di società di capitali a ristretta base sociale- del giudicato formatosi tra A.F. e società sull'avviso emesso nei confronti di questa ultima).
Residuano quindi unicamente le questioni afferenti alla posizione del socio.
Deduce sul punto il contribuente la mancata prova, da parte della A.F., di una effettiva distribuzione in favore di esso socio degli utili extra contabili conseguiti dalla società.
La deduzione è priva di pregio, rappresentando principio noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, che è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, di tal che è onere del socio provare che i maggiori ricavi non siano stati conseguiti o, pur conseguiti, siano stati accantonati o reinvestiti (cfr, per tutte da ultimo
Cass. 2752/2024): nessuna idonea prova adeguata a superare la predetta presunzione risultando nella specie fornita, la deduzione va respinta.
Infondata anche le argomentazioni relative alla inapplicabilità delle sanzioni irrogate -non venendo in esame alcuna causa di esclusione della punibilità codificata dagli artt. 5 e 6 del d.lgs.472/97- la domanda va rigettata. Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
500,00.