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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite aventi R.G. n. 115/2018 e R.G. n. 119/2018 vertenti
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._1
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_1
Via Rockfeller n.68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Valentini (C.F.
e Giovanni Ruiu (C.F. tutti elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ruiu in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 9,
OPPONENTE
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in Olbia, via Galvani n. 50, presso e nello studio dell'avv. Maddalena Di Paola che la rappresenta e difende,
OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
29/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 20 gennaio 2018 con cui è stata condannata, in solido con , al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_2 somma di euro 2.535,13 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 350,00 oltre accessori come per legge. A tal fine, ha convenuto in giudizio quest'ultima e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Pt_1 conclusioni: “Prelimirnarmente, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per adire l'autorità giudiziaria in sede di cognizione sommaria per l'emissione di decreto ingiuntivo in assenza di prova scritta valida e perché il credito non può dirsi certo liquido ed esigibile nei confronti dell'ente previdenziale e così revocare il decreto ingiuntivo;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui all'espositiva e dichiarare che nulla deve l' alla sig.ra per non Pt_1 CP_2 essere il soggetto passivo dell'obbligazione de qua, per i motivi di cui all'espositiva; In via subordinata, limitatamente al periodo giugno-settembre 2009 ed all'esito del verificarsi della condizione rappresentata dalla corretta trasmissione dei dati inerenti gli effettivi versamenti da parte della in favore della previo controllo, accertare e dichiarare Controparte_3 CP_2
l'obbligo dell' al pagamento in favore dell'opposta della somma che risulterà dovuta in corso di Pt_1 causa, al netto di interessi e rivalutazione. Con la condanna alle spese del presente giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR afferenti al fondo di tesoreria e di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 co. 756 d. lgs. 296/2006, l'assenza dell'obbligo di pagamento in capo a Pt_1
Costituitasi, la ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così CP_2 concluso: “in via preliminare 1) disporre la riunione del fascicolo avente r.g. n. 119/2018 con il presente fascicolo avente r.g. 115/2018; 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 29/2018 del Tribunale di Tempio Pausania sezione lavoro, sia nei confronti della
[...]
sia nei confronti dell anche in forza del riconoscimento del debito costituito Controparte_1 Pt_1 dalla lettera del 09.10.2018; nel merito 2) rigettare l'opposizione formulata e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 29/18 del Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Lavoro- nei confronti di entrambi gli ingiunti;
3) in via subordinata condannare gli opponenti al versamento delle somme risultanti di rispettiva pertinenza in base ai versamenti realmente effettuati e quindi l' per gli Pt_1
CP_ accantonamenti compresi nel periodo giugno 2007 settembre 2009 e la per i mesi di ottobre,
2 novembre e dicembre 2009 per gli importi che risulteranno dovuti in corso di causa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo in favore dell'istante; 4) in ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Con altro ricorso ex art. 414 c.p.c., l'altra condebitrice ha proposto Controparte_1 opposizione al medesimo decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, autorizzare alla chiamata in causa del terzo in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Carlo Spinola n. 11, affinché venga condannato alla immediata restituzione dell'indebito nei confronti della Società oggi opponente, ovvero nei confronti del Fondo di Tesoreria dell' per la regolarizzazione della situazione venutasi a Pt_1 creare;
-Nel merito, accertata la natura del credito fatto valere e, conseguentemente, l'applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni, condannare l' e/o il ovvero il Fondo Pt_1 CP_4 di Tesoreria dell' ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 2.535,13 richiesto dalla Signora a titolo di quote Controparte_2 del TFR per il periodo 2007-2009; - In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo
n. 29/2018 - R.G. 13/2018 emesso il 20 gennaio 2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione
Lavoro, Giudice Dott.ssa Marina Rossi, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi secondo i parametri vigenti.”.
Costituitisi, e la hanno rassegnato le medesime conclusioni di cui al Pt_1 CP_2 procedimento RG n. 115/2018.
All'udienza del 21.11.2018 parte opposta ha dato atto di avere ricevuto il pagamento di euro
2001,17 netti da parte di rilevando che rimaneva da ricevere solo il pagamento di TFR relativo Pt_1 ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
Alla medesima udienza ha dichiarato di aver corrisposto per l'arco temporale giugno Pt_1
2007 – settembre 2009 l'importo di euro 2.557,41 e di non aver corrisposto il TFR relativo ai mesi ottobre – dicembre 2009 perché l'azienda non ha versato nulla al fondo tesoreria, né ad altro fondo.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di alla rifusione delle spese. CP_1
All'esito della suddetta udienza, il giudice ha disposto la riunione del procedimento RG n.
119/2018 al procedimento RG n. 115/2018 e ha proposto alle parti di conciliare la controversia con la corresponsione da parte di degli importi mancanti, oltre contributo spese per la CP_1 lavoratrice.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
3 Il comma 755 d. lgs. 296/2006 prescrive che “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria Pt_1 dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.”.
Il successivo comma 756 aggiunge che “…La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.”
Sulla base dell'ora richiamato dettato normativo, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che “ove non sia stata resa in corso di causa la prova dell'avvenuto versamento al
Fondo medesimo di tutte o di parte delle quote di t.f.r. da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (per intero o per il residuo) il t.f.r. stesso. Trattasi di argomentazioni che questo Collegio condivide perché coerenti col dettato normativo a tenore del quale la liquidazione del t.f.r. viene effettuata dal Fondo di Tesoreria dell Pt_1 limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi....debba fare carico allo stesso datore di lavoro, costituendo fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto da chi lo opponga in eccezione” (cfr. Cass. 12007/2018 confermata da Cass. 11536/2019).
In virtù della normativa e dei principi sopra richiamati, considerato che il datore di lavoro
[...]
CP_ non ha provato il versamento delle quote di TFR al fondo di Tesoreria relativamente al Pt_1 trimestre ottobre-dicembre 2009, il pagamento del TFR relativo al suddetto trimestre spetta alla datrice di lavoro e non ad Pt_1
Conseguentemente, accertato il pagamento del TFR da parte di relativamente al periodo Pt_1 dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009, così come confermato dalla stessa parte opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannata al pagamento in favore della CP_1 lavoratrice della somma di euro 280,00.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che della somma complessiva dovuta alla lavoratrice pari a euro 2.535,15, circa l'85% era dovuta da e solo la restante parte da Per tali Pt_1 CP_1
4 ragioni, l'opposizione RG n. 115/2018 introdotta da può ritenersi infondata con conseguente Pt_1 condanna alle spese di lite della parte soccombente;
viceversa, l'opposizione RG n. 119/2018 proposta da la si ritiene giustificata dalla notevole differenza tra quanto preteso nei suoi CP_1 confronti e quanto effettivamente dovuto, con la conseguenza che si crede equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 29/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 20 gennaio 2018 per la somma di euro 2.535,13;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma lorda di euro 280,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento RG n. 115/2018 in favore di Pt_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00 (euro 350,00 per il Controparte_2 ricorso monitorio + euro 1.000,00 per il giudizio di opposizione), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maddalena Di Paola dichiaratasi antistataria;
4) Spese di lite del procedimento RG n. 119/2018 integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio , e . Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
Tempio Pausania, 24/11/2025
Il giudice
UG NN
5
In persona del dott. UG NN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite aventi R.G. n. 115/2018 e R.G. n. 119/2018 vertenti
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._1
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_1
Via Rockfeller n.68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto,
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Valentini (C.F.
e Giovanni Ruiu (C.F. tutti elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ruiu in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 9,
OPPONENTE
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in Olbia, via Galvani n. 50, presso e nello studio dell'avv. Maddalena Di Paola che la rappresenta e difende,
OPPOSTA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
29/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 20 gennaio 2018 con cui è stata condannata, in solido con , al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_2 somma di euro 2.535,13 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 350,00 oltre accessori come per legge. A tal fine, ha convenuto in giudizio quest'ultima e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Pt_1 conclusioni: “Prelimirnarmente, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per adire l'autorità giudiziaria in sede di cognizione sommaria per l'emissione di decreto ingiuntivo in assenza di prova scritta valida e perché il credito non può dirsi certo liquido ed esigibile nei confronti dell'ente previdenziale e così revocare il decreto ingiuntivo;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui all'espositiva e dichiarare che nulla deve l' alla sig.ra per non Pt_1 CP_2 essere il soggetto passivo dell'obbligazione de qua, per i motivi di cui all'espositiva; In via subordinata, limitatamente al periodo giugno-settembre 2009 ed all'esito del verificarsi della condizione rappresentata dalla corretta trasmissione dei dati inerenti gli effettivi versamenti da parte della in favore della previo controllo, accertare e dichiarare Controparte_3 CP_2
l'obbligo dell' al pagamento in favore dell'opposta della somma che risulterà dovuta in corso di Pt_1 causa, al netto di interessi e rivalutazione. Con la condanna alle spese del presente giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR afferenti al fondo di tesoreria e di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 co. 756 d. lgs. 296/2006, l'assenza dell'obbligo di pagamento in capo a Pt_1
Costituitasi, la ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così CP_2 concluso: “in via preliminare 1) disporre la riunione del fascicolo avente r.g. n. 119/2018 con il presente fascicolo avente r.g. 115/2018; 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 29/2018 del Tribunale di Tempio Pausania sezione lavoro, sia nei confronti della
[...]
sia nei confronti dell anche in forza del riconoscimento del debito costituito Controparte_1 Pt_1 dalla lettera del 09.10.2018; nel merito 2) rigettare l'opposizione formulata e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 29/18 del Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Lavoro- nei confronti di entrambi gli ingiunti;
3) in via subordinata condannare gli opponenti al versamento delle somme risultanti di rispettiva pertinenza in base ai versamenti realmente effettuati e quindi l' per gli Pt_1
CP_ accantonamenti compresi nel periodo giugno 2007 settembre 2009 e la per i mesi di ottobre,
2 novembre e dicembre 2009 per gli importi che risulteranno dovuti in corso di causa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo in favore dell'istante; 4) in ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Con altro ricorso ex art. 414 c.p.c., l'altra condebitrice ha proposto Controparte_1 opposizione al medesimo decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, autorizzare alla chiamata in causa del terzo in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Carlo Spinola n. 11, affinché venga condannato alla immediata restituzione dell'indebito nei confronti della Società oggi opponente, ovvero nei confronti del Fondo di Tesoreria dell' per la regolarizzazione della situazione venutasi a Pt_1 creare;
-Nel merito, accertata la natura del credito fatto valere e, conseguentemente, l'applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni, condannare l' e/o il ovvero il Fondo Pt_1 CP_4 di Tesoreria dell' ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 2.535,13 richiesto dalla Signora a titolo di quote Controparte_2 del TFR per il periodo 2007-2009; - In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo
n. 29/2018 - R.G. 13/2018 emesso il 20 gennaio 2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione
Lavoro, Giudice Dott.ssa Marina Rossi, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi secondo i parametri vigenti.”.
Costituitisi, e la hanno rassegnato le medesime conclusioni di cui al Pt_1 CP_2 procedimento RG n. 115/2018.
All'udienza del 21.11.2018 parte opposta ha dato atto di avere ricevuto il pagamento di euro
2001,17 netti da parte di rilevando che rimaneva da ricevere solo il pagamento di TFR relativo Pt_1 ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
Alla medesima udienza ha dichiarato di aver corrisposto per l'arco temporale giugno Pt_1
2007 – settembre 2009 l'importo di euro 2.557,41 e di non aver corrisposto il TFR relativo ai mesi ottobre – dicembre 2009 perché l'azienda non ha versato nulla al fondo tesoreria, né ad altro fondo.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di alla rifusione delle spese. CP_1
All'esito della suddetta udienza, il giudice ha disposto la riunione del procedimento RG n.
119/2018 al procedimento RG n. 115/2018 e ha proposto alle parti di conciliare la controversia con la corresponsione da parte di degli importi mancanti, oltre contributo spese per la CP_1 lavoratrice.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
3 Il comma 755 d. lgs. 296/2006 prescrive che “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria Pt_1 dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.”.
Il successivo comma 756 aggiunge che “…La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.”
Sulla base dell'ora richiamato dettato normativo, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che “ove non sia stata resa in corso di causa la prova dell'avvenuto versamento al
Fondo medesimo di tutte o di parte delle quote di t.f.r. da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (per intero o per il residuo) il t.f.r. stesso. Trattasi di argomentazioni che questo Collegio condivide perché coerenti col dettato normativo a tenore del quale la liquidazione del t.f.r. viene effettuata dal Fondo di Tesoreria dell Pt_1 limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi....debba fare carico allo stesso datore di lavoro, costituendo fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto da chi lo opponga in eccezione” (cfr. Cass. 12007/2018 confermata da Cass. 11536/2019).
In virtù della normativa e dei principi sopra richiamati, considerato che il datore di lavoro
[...]
CP_ non ha provato il versamento delle quote di TFR al fondo di Tesoreria relativamente al Pt_1 trimestre ottobre-dicembre 2009, il pagamento del TFR relativo al suddetto trimestre spetta alla datrice di lavoro e non ad Pt_1
Conseguentemente, accertato il pagamento del TFR da parte di relativamente al periodo Pt_1 dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009, così come confermato dalla stessa parte opposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannata al pagamento in favore della CP_1 lavoratrice della somma di euro 280,00.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che della somma complessiva dovuta alla lavoratrice pari a euro 2.535,15, circa l'85% era dovuta da e solo la restante parte da Per tali Pt_1 CP_1
4 ragioni, l'opposizione RG n. 115/2018 introdotta da può ritenersi infondata con conseguente Pt_1 condanna alle spese di lite della parte soccombente;
viceversa, l'opposizione RG n. 119/2018 proposta da la si ritiene giustificata dalla notevole differenza tra quanto preteso nei suoi CP_1 confronti e quanto effettivamente dovuto, con la conseguenza che si crede equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 29/2018 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 20 gennaio 2018 per la somma di euro 2.535,13;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma lorda di euro 280,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento RG n. 115/2018 in favore di Pt_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00 (euro 350,00 per il Controparte_2 ricorso monitorio + euro 1.000,00 per il giudizio di opposizione), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maddalena Di Paola dichiaratasi antistataria;
4) Spese di lite del procedimento RG n. 119/2018 integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio , e . Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
Tempio Pausania, 24/11/2025
Il giudice
UG NN
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