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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4204/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Marta VISENTIN Parte_1 C.F._1
e
VI PA (C.F. ), con l'avv. Alessandra BOSCOLO MENEGUOLO C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che la S.V. Illustrissima, designato il Giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, dia atto del consenso dei coniugi alla separazione e che il Tribunale adito omologhi la stessa alle condizioni fra loro concordate e di seguito riportate:
pag. 1 di 11 CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2) assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare, autorimessa e con scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat.
A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN affinché vi risieda con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
resta inteso che i figli sono liberi di soggiornare nella casa del padre quando lo desiderino e, ancor più, in caso di necessità, sempre compatibilmente con i turni di lavoro ospedalieri del padre che è medico;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00 euro)
-pari euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato a far data dal deposito del ricorso.
4) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
L'abbonamento dell'autobus urbano, come già nel Protocollo del Tribunale di Venezia su richiamato, va individuato nelle spese straordinarie, solo se legato a finalità didattiche (raggiungere la scuola, il tirocinio), nelle altre ipotesi rientra nel mantenimento ordinario. Le parti danno atto che gli abbonamenti per le TV a pagamento e il collegamento a internet sono da considerarsi spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda le lezioni di chitarra del figlio qualora questi esprimesse il desiderio di riprenderle e di frequentarle con assiduità, resteranno Per_1
a carico integrale del padre. In ordine alla richiesta del figlio di iscriversi ad un corso per il conseguimento Persona_2 della patente, i coniugi esprimono il loro consenso ed i costi saranno ripartiti tra i genitori nelle percentuali di cui sopra
(70% il padre e 30% la madre);
5) a titolo di assegno di mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1
VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 800,00 (ottocento/00 euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato dal deposito del ricorso, fatti salvi gli impegni della signora AN in ordine alle utenze della casa familiare di cui al successivo punto 8;
6) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1 pag. 2 di 11 7) Quanto al patrimonio mobiliare e immobiliare.
a. Quanto ai beni mobili registrati.
- l'autovettura marchio Jeep modello Renegade con targa FH704HY acquistata il 7.03.2017 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra VI AN;
-l'autovettura marchio Lancia modello YPSILON targata GA755LC resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. Parte_1
b. Quanto ai beni mobili non registrati.
Per quanto riguarda gli altri beni mobili i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione di comune accordo (il sig. ha prelevato un tapis raulan e un piatto d'argento con alzatina), pertanto gli arredi e corredi contenuti nella Pt_1 casa coniugale permarranno in proprietà esclusiva della signora AN. Sono già stati divisi per giusta metà i risparmi familiari. A precisazione sulla ripartizione in oggetto si precisa quanto segue:
-il sig. espressamente rinuncia sia alla richiesta di rimborso del 50% delle spese sostenute per la sostituzione Pt_1 della caldaia e dell'impianto elettrico nonché alla ripetizione delle maggior somme di cui ha usufruito e/o sono nella disponibilità della moglie (50% di euro seimila/00 nella disponibilità esclusiva della moglie da ottobre 2024) nonché alla restituzione di elettrodomestici per il cui acquisto sta sostenendo i costi dei finanziamenti e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta;
- la sig.ra AN rinuncia espressamente alla ripetizione del 50% della caparra per l'acquisto della cucina, e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta.
c. Quanto ai beni immobili.
Nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per la composizione della crisi familiare ed il riequilibrio della posizione patrimoniale degli stessi, tenuto conto del sacrificio reddituale e previdenziale fatto dalla signora VI AN per la famiglia, il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora VI AN mediante atto da stipularsi Parte_1 avanti al Notaio dott. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione - fatti salvi Per_3 ritardi dovuti a enti pubblici per eventuali iniziandi procedimenti di regolarizzazione di difformità urbanistiche/catastali sugli immobili-, con spese notarili a carico interamente della signora VI AN (l'Attestato di
Prestazione Energetica a carico del sig. , la propria quota del 50% della proprietà indivisa della casa coniugale Pt_1 con autorimessa e pertinenze, con ogni arredo e corredo in essa esistente, sita in loc. Valli di Chioggia (VE), via Dei
Cavai n. 11, il tutto come descritto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Chioggia (VE):
- Fg. 32 - Particella 551 Subalterno 3 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria A/7 - Classe 1 - Consistenza 7 vani
- Rendita euro 524,20;
- Fg. 32, Particella 551 Subalterno 4 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq.,
Rendita euro 34,86 (doc. 8).
pag. 3 di 11 Si dà atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonché, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge;
i costi tutti per la verifica dello stato di legittimità dei luoghi, per le eventuali sanatorie, pratiche catastali e/o demolizioni o ogni altra spesa connessa (smaltimento ecc.) verrà sopportato nella misura del 50% ciascuno, con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità dei difensori in ordine alle verifiche, pratiche edilizie e trasferimento immobiliare. I coniugi all'uopo conferiranno incarico professionale al Geom. Persona_4 di Chioggia, contemporaneamente alla firma del ricorso.
Dal momento del deposito del ricorso, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare resteranno ad esclusivo carico della signora AN (salvo quanto previso nel precedente paragrafo con riferimento ad eventuali irregolarità edilizie).
Di talché la signora AN VI diverrà proprietaria del 100% di dette unità immobiliari. Si dà atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità citate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi. Le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare di cui sopra alla moglie, i Pt_1 coniugi dichiarano sin d'ora di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente rispetto al patrimonio comune.
8. I coniugi danno atto che il marito si è trasferito di comune accordo altrove e che a far data dal deposito del ricorso la signora è autorizzata al cambio della serratura. Il sig. s'impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dal deposito del presente atto. La sig.ra AN s'impegna a chiedere, contestualmente alla data del deposito del presente atto, la voltura delle utenze attualmente intestate al sig. (energia elettrica -EON-, bombolone del gas Pt_1
-contratto con Costantini-, cellulari in uso ai figli-), della TARI, del collegamento a internet (CUBOTTO wind), nonché a chieder l'addebito delle stesse e anche delle utenze (servizio idrico Veritas) già a lei intestate ma attualmente addebitate sul conto del marito. Laddove la voltura e l'addebito delle utenze alla sig.ra AN per qualsivoglia ragione dovesse non avvenire in pari data rispetto a quella della richiesta, la signora AN s'impegna a rimborsare al sig. gli importi dallo stesso pagati per le utenze e per il collegamento a internet della casa coniugale che ancora Pt_1 pervenissero a suo nome, dopo il deposito del ricorso.
Spese della presente procedura integralmente compensate. I difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale.
I ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, altresì congiuntamente e cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., ON pag. 4 di 11 - di dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 898/1970;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chioggia (VE), in data 19.6.1993, con atto trascritto al n. 100 parte 2 serie A anno 1993 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei prescritti registri esonerandolo da ogni responsabilità in merito, alle seguenti
CONDIZIONI DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare con autorimessa e scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat. A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN;
2) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dal dì della sentenza di divorzio.
Le parti sin d'ora concordano che qualora, al momento dell'esame da parte dell'intestato Tribunale della domanda divorzio, uno o entrambi i figli avrà o avranno un lavoro caratterizzato dalla temporaneità (rapporto di lavoro a tempo determinato, lavoro a chiamata in rapporto a tempo determinato, apprendistato o altro), l'assegno di mantenimento del/i figlio/i “lavoratore/i” subirà una riduzione o una sospensione in relazione al reddito netto medio mensile percepito, calcolo da eseguirsi dal provvedimento di separazione al momento dell'udienza divorzile (20 gg. prima dell'udienza) come segue:
- se il reddito medio mensile sarà pari ad almeno euro 1.000,00 mensili (mille/00 euro), l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il figlio che lavora, resterà sospeso e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se il reddito medio mensile sarà da euro 801,00 (ottocentouno/00 euro) a euro 999,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre verrà ridotto a euro 100,00 (cento/00 euro) e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se il reddito medio mensile sarà pari da euro 799,00, a 601,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre sarà di euro 200,00 mensili, e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
pag. 5 di 11 -se il reddito medio mensile sarà da euro 601,00 a 500,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre sarà di euro
300,00 mensili, e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00. cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se i figli percepiranno somme medie mensili inferiori ad euro 500,00 l'importo verrà integrato per la parte residua con assegno da parte del padre per differenza sino al raggiungimento della somma di euro 500,00.
Qualora se uno o entrambi i figli al momento dell'esame da parte dell'intestato Tribunale della domanda divorzio, abbia o abbiano un lavoro stabile (contratto a tempo indeterminato o altro equivalente), nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per il figlio lavoratore dal padre se il figlio percepisca un reddito netto mensile medio di almeno euro
1.000,00 (mille euro); se il reddito sarà inferiore, l'assegno di mantenimento sarà ridotto nelle misure e alle condizioni sopra indicate.
La signora AN si impegna in detta ipotesi a depositare nel fascicolo di causa, entro 30 giorni prima dalla data fissata per l'udienza divorzile, le buste paga e i contratti di lavoro in essere dei figli del periodo intercorrente dal deposito del provvedimento di separazione al mese antecedente l'udienza divorzile (30 giorni prima dell'udienza) nonché i modelli
CU (Certificazioni uniche) ed eventuali modelli 730 relativi anni 2026, 2027 dei figli o altra dichiarazione reddituale;
documenti necessari al Giudice del divorzio per calcolare l'assegno di mantenimento effettivo dei figli sulla base dei criteri concordati dalle parti nel presente ricorso.
La signora AN si impegna altresì a depositare nel fascicolo di causa, entro 30 giorni prima dalla data fissata per l'udienza divorzile, copia del libretto universitario dei figlio/i ancora studente/i e i piani di studio aggiornati, o altro documento idoneo a capire quanti esami manchino alla laurea.
In mancanza di detta produzione, il sig. si rivolgerà direttamente ai figli per ottenere la documentazione Pt_1 suddetta. Qualora vi sia un rifiuto o una mancata risposta da parte degli stessi, il sig. all'udienza di Pt_1 comparizione delle parti, darà atto dell'impossibilità di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli secondo gli accordi, essendo espressa volontà dei genitori di parametrarle l'assegno di mantenimento dei figli dovuto dal padre in sede di divorzio alla loro effettiva situazione lavorativa e reddituale di quel momento.
Resta espressamente inteso che la sopra esposta graduazione dell'assegno di mantenimento in relazione al loro reddito, vale solo al fine dell'individuazione del loro assegno di mantenimento al momento della decisione sulla domanda di divorzio (per l'ipotesi che uno o entrambi i figli lavorino al momento del divorzio); non vale come accordo sulla graduazione dell'assegno di mantenimento per i figli derivante da fatti sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio;
in caso di fatti sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio che giustifichino una modifica del mantenimento dei figli, le parti procederanno come per legge (ricorso congiunto o contenzioso per modifica delle condizioni di divorzio).
3) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
pag. 6 di 11 Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre rimarrà invariato qualora, al momento del divorzio, i figli percepiscano stipendi pari e/o non inferiori ad euro 500,00 mensili, così come quello della madre.
Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà ridotto al 30% se, al momento del divorzio, i figli percepiranno stipendi da 501,00 a 699,00 euro mensili, nulla la madre.
Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà ridotto al 10% se, al momento del divorzio, i figli percepiranno stipendi da 701,00 a 999,00 euro mensili, nulla la madre.
4) a titolo di assegno divorzile in favore della moglie, tenuto conto delle condizioni reddituali (part-time a 24 ore) di quest'ultima così come modificate rispetto al momento del deposito del ricorso cumulativo di separazione e ricorso e e tenuto conto del trasferimento immobiliare a favore della stessa concordato dal marito in sede di separazione, il sig.
si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di divorzio. Il mantenimento verrà versato in questa misura dalla pubblicazione della sentenza divorzile;
5) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1
6) Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare assunto in sede di Pt_1 separazione alla moglie e dopo la sentenza di divorzio, i coniugi dichiarano sin d'ora di definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a prendere reciprocamente per nessuna ragione o/e titolo.
Anche le spese del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono tra le parti integralmente compensate. I difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale.
Tanto premesso, i ricorrenti ON
-che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale degli stessi ed omologarla alle suesposte condizioni, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei registri di Stato Civile;
-che, dopo il passaggio in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui sopra, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei registri di Stato Civile”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 7 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai coniugi Pt_1
e VI PA, i quali hanno contratto matrimonio in data 19/6/1993, trascritto
[...] presso il registro dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) al n. 100 parte II serie A anno 1993, nell'ambito del quale hanno adottato nel 2005 i due figli e Persona_5 Persona_6
, nati in Brasile rispettivamente il 3/2/2002 ed il 3/10/2003, maggiorenni ma ad oggi non
[...] economicamente autosufficienti e con problematiche diagnosticate e certificate di ADHD;
considerato che
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito dell'udienza fissata in data
5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, essendo il contributo mensile stabilito da parte del padre, pari ad € 500,00 per figlio (per complessivi € 1.000,00), adeguato alla luce delle loro esigenze di studio universitario e del quadro reddituale dei coniugi, anche tenuto conto dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale che vi risiede con i due figli, ed avendo altresì le parti concordato sulla distribuzione non paritaria delle spese straordinarie in modo congruo;
ritenuto pertanto che la separazione sia meritevole di omologa;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e VI PA (C.F. ), alle condizioni pattuite;
C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra i coniugi;
RATIFICA le conclusioni concordate dai ricorrenti di seguito integralmente riprodotte:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2) assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare, autorimessa e con scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat.
A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN affinché vi risieda con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
resta inteso che i figli sono liberi di soggiornare nella casa del padre pag. 8 di 11 quando lo desiderino e, ancor più, in caso di necessità, sempre compatibilmente con i turni di lavoro ospedalieri del padre che è medico;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00 euro)
-pari euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato a far data dal deposito del ricorso.
4) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
L'abbonamento dell'autobus urbano, come già nel Protocollo del Tribunale di Venezia su richiamato, va individuato nelle spese straordinarie, solo se legato a finalità didattiche (raggiungere la scuola, il tirocinio), nelle altre ipotesi rientra nel mantenimento ordinario. Le parti danno atto che gli abbonamenti per le TV a pagamento e il collegamento a internet sono da considerarsi spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda le lezioni di chitarra del figlio qualora questi esprimesse il desiderio di riprenderle e di frequentarle con assiduità, resteranno Per_1
a carico integrale del padre. In ordine alla richiesta del figlio di iscriversi ad un corso per il conseguimento Persona_2 della patente, i coniugi esprimono il loro consenso ed i costi saranno ripartiti tra i genitori nelle percentuali di cui sopra
(70% il padre e 30% la madre);
5) a titolo di assegno di mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1
VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 800,00 (ottocento/00 euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato dal deposito del ricorso, fatti salvi gli impegni della signora AN in ordine alle utenze della casa familiare di cui al successivo punto 8;
6) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1
7) Quanto al patrimonio mobiliare e immobiliare.
a. Quanto ai beni mobili registrati.
- l'autovettura marchio Jeep modello Renegade con targa FH704HY acquistata il 7.03.2017 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra VI AN;
-l'autovettura marchio Lancia modello YPSILON targata GA755LC resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. ; Parte_1 pag. 9 di 11 b. Quanto ai beni mobili non registrati.
Per quanto riguarda gli altri beni mobili i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione di comune accordo (il sig. ha prelevato un tapis raulan e un piatto d'argento con alzatina), pertanto gli arredi e corredi contenuti nella Pt_1 casa coniugale permarranno in proprietà esclusiva della signora AN. Sono già stati divisi per giusta metà i risparmi familiari. A precisazione sulla ripartizione in oggetto si precisa quanto segue:
-il sig. espressamente rinuncia sia alla richiesta di rimborso del 50% delle spese sostenute per la sostituzione Pt_1 della caldaia e dell'impianto elettrico nonché alla ripetizione delle maggior somme di cui ha usufruito e/o sono nella disponibilità della moglie (50% di euro seimila/00 nella disponibilità esclusiva della moglie da ottobre 2024) nonché alla restituzione di elettrodomestici per il cui acquisto sta sostenendo i costi dei finanziamenti e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta;
- la sig.ra AN rinuncia espressamente alla ripetizione del 50% della caparra per l'acquisto della cucina, e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta.
c. Quanto ai beni immobili.
Nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per la composizione della crisi familiare ed il riequilibrio della posizione patrimoniale degli stessi, tenuto conto del sacrificio reddituale e previdenziale fatto dalla signora VI AN per la famiglia, il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora VI AN mediante atto da stipularsi Parte_1 avanti al Notaio dott. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione - fatti salvi Per_3 ritardi dovuti a enti pubblici per eventuali iniziandi procedimenti di regolarizzazione di difformità urbanistiche/catastali sugli immobili-, con spese notarili a carico interamente della signora VI AN (l'Attestato di
Prestazione Energetica a carico del sig. , la propria quota del 50% della proprietà indivisa della casa coniugale Pt_1 con autorimessa e pertinenze, con ogni arredo e corredo in essa esistente, sita in loc. Valli di Chioggia (VE), via Dei
Cavai n. 11, il tutto come descritto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Chioggia (VE):
- Fg. 32 - Particella 551 Subalterno 3 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria A/7 - Classe 1 - Consistenza 7 vani
- Rendita euro 524,20;
- Fg. 32, Particella 551 Subalterno 4 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq.,
Rendita euro 34,86 (doc. 8).
Si dà atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonché, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge;
i costi tutti per la verifica dello stato di legittimità dei luoghi, per le eventuali sanatorie, pratiche catastali e/o demolizioni o ogni altra spesa connessa (smaltimento ecc.) verrà sopportato nella misura del 50% ciascuno, con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità dei difensori in ordine alle verifiche, pratiche edilizie e trasferimento immobiliare. I coniugi all'uopo conferiranno incarico professionale al Geom. Persona_4 di Chioggia, contemporaneamente alla firma del ricorso. pag. 10 di 11 Dal momento del deposito del ricorso, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare resteranno ad esclusivo carico della signora AN (salvo quanto previso nel precedente paragrafo con riferimento ad eventuali irregolarità edilizie).
Di talché la signora AN VI diverrà proprietaria del 100% di dette unità immobiliari. Si dà atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità citate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi. Le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare di cui sopra alla moglie, i Pt_1 coniugi dichiarano sin d'ora di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente rispetto al patrimonio comune.
8. I coniugi danno atto che il marito si è trasferito di comune accordo altrove e che a far data dal deposito del ricorso la signora è autorizzata al cambio della serratura. Il sig. s'impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dal deposito del presente atto. La sig.ra AN s'impegna a chiedere, contestualmente alla data del deposito del presente atto, la voltura delle utenze attualmente intestate al sig. (energia elettrica -EON-, bombolone del gas Pt_1
-contratto con Costantini-, cellulari in uso ai figli-), della TARI, del collegamento a internet (CUBOTTO wind), nonché a chieder l'addebito delle stesse e anche delle utenze (servizio idrico Veritas) già a lei intestate ma attualmente addebitate sul conto del marito. Laddove la voltura e l'addebito delle utenze alla sig.ra AN per qualsivoglia ragione dovesse non avvenire in pari data rispetto a quella della richiesta, la signora AN s'impegna a rimborsare al sig. gli importi dallo stesso pagati per le utenze e per il collegamento a internet della casa coniugale che ancora Pt_1 pervenissero a suo nome, dopo il deposito del ricorso.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Marta VISENTIN Parte_1 C.F._1
e
VI PA (C.F. ), con l'avv. Alessandra BOSCOLO MENEGUOLO C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che la S.V. Illustrissima, designato il Giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, dia atto del consenso dei coniugi alla separazione e che il Tribunale adito omologhi la stessa alle condizioni fra loro concordate e di seguito riportate:
pag. 1 di 11 CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2) assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare, autorimessa e con scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat.
A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN affinché vi risieda con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
resta inteso che i figli sono liberi di soggiornare nella casa del padre quando lo desiderino e, ancor più, in caso di necessità, sempre compatibilmente con i turni di lavoro ospedalieri del padre che è medico;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00 euro)
-pari euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato a far data dal deposito del ricorso.
4) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
L'abbonamento dell'autobus urbano, come già nel Protocollo del Tribunale di Venezia su richiamato, va individuato nelle spese straordinarie, solo se legato a finalità didattiche (raggiungere la scuola, il tirocinio), nelle altre ipotesi rientra nel mantenimento ordinario. Le parti danno atto che gli abbonamenti per le TV a pagamento e il collegamento a internet sono da considerarsi spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda le lezioni di chitarra del figlio qualora questi esprimesse il desiderio di riprenderle e di frequentarle con assiduità, resteranno Per_1
a carico integrale del padre. In ordine alla richiesta del figlio di iscriversi ad un corso per il conseguimento Persona_2 della patente, i coniugi esprimono il loro consenso ed i costi saranno ripartiti tra i genitori nelle percentuali di cui sopra
(70% il padre e 30% la madre);
5) a titolo di assegno di mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1
VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 800,00 (ottocento/00 euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato dal deposito del ricorso, fatti salvi gli impegni della signora AN in ordine alle utenze della casa familiare di cui al successivo punto 8;
6) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1 pag. 2 di 11 7) Quanto al patrimonio mobiliare e immobiliare.
a. Quanto ai beni mobili registrati.
- l'autovettura marchio Jeep modello Renegade con targa FH704HY acquistata il 7.03.2017 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra VI AN;
-l'autovettura marchio Lancia modello YPSILON targata GA755LC resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. Parte_1
b. Quanto ai beni mobili non registrati.
Per quanto riguarda gli altri beni mobili i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione di comune accordo (il sig. ha prelevato un tapis raulan e un piatto d'argento con alzatina), pertanto gli arredi e corredi contenuti nella Pt_1 casa coniugale permarranno in proprietà esclusiva della signora AN. Sono già stati divisi per giusta metà i risparmi familiari. A precisazione sulla ripartizione in oggetto si precisa quanto segue:
-il sig. espressamente rinuncia sia alla richiesta di rimborso del 50% delle spese sostenute per la sostituzione Pt_1 della caldaia e dell'impianto elettrico nonché alla ripetizione delle maggior somme di cui ha usufruito e/o sono nella disponibilità della moglie (50% di euro seimila/00 nella disponibilità esclusiva della moglie da ottobre 2024) nonché alla restituzione di elettrodomestici per il cui acquisto sta sostenendo i costi dei finanziamenti e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta;
- la sig.ra AN rinuncia espressamente alla ripetizione del 50% della caparra per l'acquisto della cucina, e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta.
c. Quanto ai beni immobili.
Nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per la composizione della crisi familiare ed il riequilibrio della posizione patrimoniale degli stessi, tenuto conto del sacrificio reddituale e previdenziale fatto dalla signora VI AN per la famiglia, il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora VI AN mediante atto da stipularsi Parte_1 avanti al Notaio dott. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione - fatti salvi Per_3 ritardi dovuti a enti pubblici per eventuali iniziandi procedimenti di regolarizzazione di difformità urbanistiche/catastali sugli immobili-, con spese notarili a carico interamente della signora VI AN (l'Attestato di
Prestazione Energetica a carico del sig. , la propria quota del 50% della proprietà indivisa della casa coniugale Pt_1 con autorimessa e pertinenze, con ogni arredo e corredo in essa esistente, sita in loc. Valli di Chioggia (VE), via Dei
Cavai n. 11, il tutto come descritto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Chioggia (VE):
- Fg. 32 - Particella 551 Subalterno 3 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria A/7 - Classe 1 - Consistenza 7 vani
- Rendita euro 524,20;
- Fg. 32, Particella 551 Subalterno 4 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq.,
Rendita euro 34,86 (doc. 8).
pag. 3 di 11 Si dà atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonché, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge;
i costi tutti per la verifica dello stato di legittimità dei luoghi, per le eventuali sanatorie, pratiche catastali e/o demolizioni o ogni altra spesa connessa (smaltimento ecc.) verrà sopportato nella misura del 50% ciascuno, con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità dei difensori in ordine alle verifiche, pratiche edilizie e trasferimento immobiliare. I coniugi all'uopo conferiranno incarico professionale al Geom. Persona_4 di Chioggia, contemporaneamente alla firma del ricorso.
Dal momento del deposito del ricorso, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare resteranno ad esclusivo carico della signora AN (salvo quanto previso nel precedente paragrafo con riferimento ad eventuali irregolarità edilizie).
Di talché la signora AN VI diverrà proprietaria del 100% di dette unità immobiliari. Si dà atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità citate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi. Le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare di cui sopra alla moglie, i Pt_1 coniugi dichiarano sin d'ora di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente rispetto al patrimonio comune.
8. I coniugi danno atto che il marito si è trasferito di comune accordo altrove e che a far data dal deposito del ricorso la signora è autorizzata al cambio della serratura. Il sig. s'impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dal deposito del presente atto. La sig.ra AN s'impegna a chiedere, contestualmente alla data del deposito del presente atto, la voltura delle utenze attualmente intestate al sig. (energia elettrica -EON-, bombolone del gas Pt_1
-contratto con Costantini-, cellulari in uso ai figli-), della TARI, del collegamento a internet (CUBOTTO wind), nonché a chieder l'addebito delle stesse e anche delle utenze (servizio idrico Veritas) già a lei intestate ma attualmente addebitate sul conto del marito. Laddove la voltura e l'addebito delle utenze alla sig.ra AN per qualsivoglia ragione dovesse non avvenire in pari data rispetto a quella della richiesta, la signora AN s'impegna a rimborsare al sig. gli importi dallo stesso pagati per le utenze e per il collegamento a internet della casa coniugale che ancora Pt_1 pervenissero a suo nome, dopo il deposito del ricorso.
Spese della presente procedura integralmente compensate. I difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale.
I ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, altresì congiuntamente e cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., ON pag. 4 di 11 - di dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 898/1970;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chioggia (VE), in data 19.6.1993, con atto trascritto al n. 100 parte 2 serie A anno 1993 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei prescritti registri esonerandolo da ogni responsabilità in merito, alle seguenti
CONDIZIONI DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare con autorimessa e scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat. A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN;
2) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dal dì della sentenza di divorzio.
Le parti sin d'ora concordano che qualora, al momento dell'esame da parte dell'intestato Tribunale della domanda divorzio, uno o entrambi i figli avrà o avranno un lavoro caratterizzato dalla temporaneità (rapporto di lavoro a tempo determinato, lavoro a chiamata in rapporto a tempo determinato, apprendistato o altro), l'assegno di mantenimento del/i figlio/i “lavoratore/i” subirà una riduzione o una sospensione in relazione al reddito netto medio mensile percepito, calcolo da eseguirsi dal provvedimento di separazione al momento dell'udienza divorzile (20 gg. prima dell'udienza) come segue:
- se il reddito medio mensile sarà pari ad almeno euro 1.000,00 mensili (mille/00 euro), l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il figlio che lavora, resterà sospeso e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se il reddito medio mensile sarà da euro 801,00 (ottocentouno/00 euro) a euro 999,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre verrà ridotto a euro 100,00 (cento/00 euro) e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se il reddito medio mensile sarà pari da euro 799,00, a 601,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre sarà di euro 200,00 mensili, e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00 cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
pag. 5 di 11 -se il reddito medio mensile sarà da euro 601,00 a 500,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre sarà di euro
300,00 mensili, e riprenderà ad essere dovuto nella misura di € 500,00. cessato il rapporto di lavoro (per decorso contrattuale del tempo e/o licenziamento, ma non in caso di sue dimissioni);
- se i figli percepiranno somme medie mensili inferiori ad euro 500,00 l'importo verrà integrato per la parte residua con assegno da parte del padre per differenza sino al raggiungimento della somma di euro 500,00.
Qualora se uno o entrambi i figli al momento dell'esame da parte dell'intestato Tribunale della domanda divorzio, abbia o abbiano un lavoro stabile (contratto a tempo indeterminato o altro equivalente), nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per il figlio lavoratore dal padre se il figlio percepisca un reddito netto mensile medio di almeno euro
1.000,00 (mille euro); se il reddito sarà inferiore, l'assegno di mantenimento sarà ridotto nelle misure e alle condizioni sopra indicate.
La signora AN si impegna in detta ipotesi a depositare nel fascicolo di causa, entro 30 giorni prima dalla data fissata per l'udienza divorzile, le buste paga e i contratti di lavoro in essere dei figli del periodo intercorrente dal deposito del provvedimento di separazione al mese antecedente l'udienza divorzile (30 giorni prima dell'udienza) nonché i modelli
CU (Certificazioni uniche) ed eventuali modelli 730 relativi anni 2026, 2027 dei figli o altra dichiarazione reddituale;
documenti necessari al Giudice del divorzio per calcolare l'assegno di mantenimento effettivo dei figli sulla base dei criteri concordati dalle parti nel presente ricorso.
La signora AN si impegna altresì a depositare nel fascicolo di causa, entro 30 giorni prima dalla data fissata per l'udienza divorzile, copia del libretto universitario dei figlio/i ancora studente/i e i piani di studio aggiornati, o altro documento idoneo a capire quanti esami manchino alla laurea.
In mancanza di detta produzione, il sig. si rivolgerà direttamente ai figli per ottenere la documentazione Pt_1 suddetta. Qualora vi sia un rifiuto o una mancata risposta da parte degli stessi, il sig. all'udienza di Pt_1 comparizione delle parti, darà atto dell'impossibilità di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli secondo gli accordi, essendo espressa volontà dei genitori di parametrarle l'assegno di mantenimento dei figli dovuto dal padre in sede di divorzio alla loro effettiva situazione lavorativa e reddituale di quel momento.
Resta espressamente inteso che la sopra esposta graduazione dell'assegno di mantenimento in relazione al loro reddito, vale solo al fine dell'individuazione del loro assegno di mantenimento al momento della decisione sulla domanda di divorzio (per l'ipotesi che uno o entrambi i figli lavorino al momento del divorzio); non vale come accordo sulla graduazione dell'assegno di mantenimento per i figli derivante da fatti sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio;
in caso di fatti sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio che giustifichino una modifica del mantenimento dei figli, le parti procederanno come per legge (ricorso congiunto o contenzioso per modifica delle condizioni di divorzio).
3) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
pag. 6 di 11 Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre rimarrà invariato qualora, al momento del divorzio, i figli percepiscano stipendi pari e/o non inferiori ad euro 500,00 mensili, così come quello della madre.
Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà ridotto al 30% se, al momento del divorzio, i figli percepiranno stipendi da 501,00 a 699,00 euro mensili, nulla la madre.
Il contributo alle spese straordinarie da parte del padre sarà ridotto al 10% se, al momento del divorzio, i figli percepiranno stipendi da 701,00 a 999,00 euro mensili, nulla la madre.
4) a titolo di assegno divorzile in favore della moglie, tenuto conto delle condizioni reddituali (part-time a 24 ore) di quest'ultima così come modificate rispetto al momento del deposito del ricorso cumulativo di separazione e ricorso e e tenuto conto del trasferimento immobiliare a favore della stessa concordato dal marito in sede di separazione, il sig.
si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di divorzio. Il mantenimento verrà versato in questa misura dalla pubblicazione della sentenza divorzile;
5) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1
6) Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare assunto in sede di Pt_1 separazione alla moglie e dopo la sentenza di divorzio, i coniugi dichiarano sin d'ora di definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a prendere reciprocamente per nessuna ragione o/e titolo.
Anche le spese del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono tra le parti integralmente compensate. I difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale.
Tanto premesso, i ricorrenti ON
-che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale degli stessi ed omologarla alle suesposte condizioni, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei registri di Stato Civile;
-che, dopo il passaggio in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui sopra, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei registri di Stato Civile”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 7 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai coniugi Pt_1
e VI PA, i quali hanno contratto matrimonio in data 19/6/1993, trascritto
[...] presso il registro dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) al n. 100 parte II serie A anno 1993, nell'ambito del quale hanno adottato nel 2005 i due figli e Persona_5 Persona_6
, nati in Brasile rispettivamente il 3/2/2002 ed il 3/10/2003, maggiorenni ma ad oggi non
[...] economicamente autosufficienti e con problematiche diagnosticate e certificate di ADHD;
considerato che
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito dell'udienza fissata in data
5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, essendo il contributo mensile stabilito da parte del padre, pari ad € 500,00 per figlio (per complessivi € 1.000,00), adeguato alla luce delle loro esigenze di studio universitario e del quadro reddituale dei coniugi, anche tenuto conto dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale che vi risiede con i due figli, ed avendo altresì le parti concordato sulla distribuzione non paritaria delle spese straordinarie in modo congruo;
ritenuto pertanto che la separazione sia meritevole di omologa;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e VI PA (C.F. ), alle condizioni pattuite;
C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra i coniugi;
RATIFICA le conclusioni concordate dai ricorrenti di seguito integralmente riprodotte:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2) assegnazione della casa coniugale sita in loc. Valli di Chioggia (VE), Via dei Cavai, 11 costituita da un'abitazione unifamiliare, autorimessa e con scoperto pertinenziale, catastalmente individuata al C.F. fg. 32, mapp.551 sub. 3 (cat.
A/7) e mapp.551 sub 4 (cat. C/6) con l'arredo e corredo esistente alla signora AN affinché vi risieda con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
resta inteso che i figli sono liberi di soggiornare nella casa del padre pag. 8 di 11 quando lo desiderino e, ancor più, in caso di necessità, sempre compatibilmente con i turni di lavoro ospedalieri del padre che è medico;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il sig. si obbliga a corrispondere Per_1 Persona_2 Parte_1 alla moglie, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00 euro)
-pari euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun figlio- accreditandola sul conto corrente intestato alla moglie, signora VI AN, individuato dal seguente codice IBAN [...], somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato a far data dal deposito del ricorso.
4) le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate, anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, resteranno a carico per il 70% del padre e per il 30% della madre.
L'abbonamento dell'autobus urbano, come già nel Protocollo del Tribunale di Venezia su richiamato, va individuato nelle spese straordinarie, solo se legato a finalità didattiche (raggiungere la scuola, il tirocinio), nelle altre ipotesi rientra nel mantenimento ordinario. Le parti danno atto che gli abbonamenti per le TV a pagamento e il collegamento a internet sono da considerarsi spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda le lezioni di chitarra del figlio qualora questi esprimesse il desiderio di riprenderle e di frequentarle con assiduità, resteranno Per_1
a carico integrale del padre. In ordine alla richiesta del figlio di iscriversi ad un corso per il conseguimento Persona_2 della patente, i coniugi esprimono il loro consenso ed i costi saranno ripartiti tra i genitori nelle percentuali di cui sopra
(70% il padre e 30% la madre);
5) a titolo di assegno di mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1
VI AN, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 800,00 (ottocento/00 euro) accreditandola sul conto corrente intestato alla stessa sopra indicato, somma che andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal dì della sentenza di separazione. Il mantenimento verrà versato dal deposito del ricorso, fatti salvi gli impegni della signora AN in ordine alle utenze della casa familiare di cui al successivo punto 8;
6) i coniugi concordano che l'eventuale assegno per il nucleo familiare spetti integralmente alla signora VI AN mentre le eventuali detrazioni per figli a carico andranno ripartite al 50% tra i genitori, le detrazioni d'imposta per le spese sostenute per i figli andranno ripartite nella misura effettivamente sostenuta da ciascuno dei genitori (70% dal sig.
e al 30% dalla sig.ra AN); Pt_1
7) Quanto al patrimonio mobiliare e immobiliare.
a. Quanto ai beni mobili registrati.
- l'autovettura marchio Jeep modello Renegade con targa FH704HY acquistata il 7.03.2017 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra VI AN;
-l'autovettura marchio Lancia modello YPSILON targata GA755LC resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. ; Parte_1 pag. 9 di 11 b. Quanto ai beni mobili non registrati.
Per quanto riguarda gli altri beni mobili i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione di comune accordo (il sig. ha prelevato un tapis raulan e un piatto d'argento con alzatina), pertanto gli arredi e corredi contenuti nella Pt_1 casa coniugale permarranno in proprietà esclusiva della signora AN. Sono già stati divisi per giusta metà i risparmi familiari. A precisazione sulla ripartizione in oggetto si precisa quanto segue:
-il sig. espressamente rinuncia sia alla richiesta di rimborso del 50% delle spese sostenute per la sostituzione Pt_1 della caldaia e dell'impianto elettrico nonché alla ripetizione delle maggior somme di cui ha usufruito e/o sono nella disponibilità della moglie (50% di euro seimila/00 nella disponibilità esclusiva della moglie da ottobre 2024) nonché alla restituzione di elettrodomestici per il cui acquisto sta sostenendo i costi dei finanziamenti e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta;
- la sig.ra AN rinuncia espressamente alla ripetizione del 50% della caparra per l'acquisto della cucina, e ad ogni ulteriore e/o diversa richiesta.
c. Quanto ai beni immobili.
Nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per la composizione della crisi familiare ed il riequilibrio della posizione patrimoniale degli stessi, tenuto conto del sacrificio reddituale e previdenziale fatto dalla signora VI AN per la famiglia, il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora VI AN mediante atto da stipularsi Parte_1 avanti al Notaio dott. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione - fatti salvi Per_3 ritardi dovuti a enti pubblici per eventuali iniziandi procedimenti di regolarizzazione di difformità urbanistiche/catastali sugli immobili-, con spese notarili a carico interamente della signora VI AN (l'Attestato di
Prestazione Energetica a carico del sig. , la propria quota del 50% della proprietà indivisa della casa coniugale Pt_1 con autorimessa e pertinenze, con ogni arredo e corredo in essa esistente, sita in loc. Valli di Chioggia (VE), via Dei
Cavai n. 11, il tutto come descritto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Chioggia (VE):
- Fg. 32 - Particella 551 Subalterno 3 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria A/7 - Classe 1 - Consistenza 7 vani
- Rendita euro 524,20;
- Fg. 32, Particella 551 Subalterno 4 - P. T - Zona censuaria 5 - Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq.,
Rendita euro 34,86 (doc. 8).
Si dà atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonché, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge;
i costi tutti per la verifica dello stato di legittimità dei luoghi, per le eventuali sanatorie, pratiche catastali e/o demolizioni o ogni altra spesa connessa (smaltimento ecc.) verrà sopportato nella misura del 50% ciascuno, con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità dei difensori in ordine alle verifiche, pratiche edilizie e trasferimento immobiliare. I coniugi all'uopo conferiranno incarico professionale al Geom. Persona_4 di Chioggia, contemporaneamente alla firma del ricorso. pag. 10 di 11 Dal momento del deposito del ricorso, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare resteranno ad esclusivo carico della signora AN (salvo quanto previso nel precedente paragrafo con riferimento ad eventuali irregolarità edilizie).
Di talché la signora AN VI diverrà proprietaria del 100% di dette unità immobiliari. Si dà atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità citate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi. Le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
Con l'esatta esecuzione da parte del sig. dell'obbligo di trasferimento immobiliare di cui sopra alla moglie, i Pt_1 coniugi dichiarano sin d'ora di aver definito tra loro ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente rispetto al patrimonio comune.
8. I coniugi danno atto che il marito si è trasferito di comune accordo altrove e che a far data dal deposito del ricorso la signora è autorizzata al cambio della serratura. Il sig. s'impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dal deposito del presente atto. La sig.ra AN s'impegna a chiedere, contestualmente alla data del deposito del presente atto, la voltura delle utenze attualmente intestate al sig. (energia elettrica -EON-, bombolone del gas Pt_1
-contratto con Costantini-, cellulari in uso ai figli-), della TARI, del collegamento a internet (CUBOTTO wind), nonché a chieder l'addebito delle stesse e anche delle utenze (servizio idrico Veritas) già a lei intestate ma attualmente addebitate sul conto del marito. Laddove la voltura e l'addebito delle utenze alla sig.ra AN per qualsivoglia ragione dovesse non avvenire in pari data rispetto a quella della richiesta, la signora AN s'impegna a rimborsare al sig. gli importi dallo stesso pagati per le utenze e per il collegamento a internet della casa coniugale che ancora Pt_1 pervenissero a suo nome, dopo il deposito del ricorso.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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