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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3440/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR LI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20169/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259030201326000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2504/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Nominativo_1, rappresentato e difeso da se stesso, impugna la intimazione di pagamento di
€1.247,71, notificata l'11.09.25, relativa a tassa automobilistica. Eccepisce l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, la nullità dell'atto in quanto la cartella di cui all'intimazione è stata impugnata e la Corte di giustizia di I grado di Napoli con sentenza n. 666/25 depositata il 15.04.25, nel giudizio relativo alla impugnazione della cartella di pagamento n. 07120240100217716000, per tassa automobilistica anno
2017, ha accolto il ricorso. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per il credito relativo a tassa automobilistica anno 2017 ed il rigetto del ricorso nel resto, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
Con memorie il ricorrente si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e chiede l'annullamento anche parziale della intimazione, oltre la refusione delle spese del giudizio con distrazione.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va respinta la eccezione della omessa fase del contradittorio, non prevista per le intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare somme già accertate.
A mente dell'art. 6 bis della legge n. 212/2020 tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. La stessa norma prevede, altresì, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Con decreto del 24.04.24 il Ministro dell'economia e finanze ha individuato tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati i ruoli e le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate.
Oltretutto l'accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica rientra nella esclusione degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge n. 212/2020. La norma mira a garantire il diritto alla difesa, migliorare il rapporto fisco-contribuente, basato su collaborazione e buona fede e a ridurre il contenzioso giudiziario. Si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, tranne ai controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, o in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'art. 4 comm5 lettera a) della legge della Regione Campania 31.12.24, n. 25 espressamente prevede:”
Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni: a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale”.
Va precisato che con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della intimazione per la cartella di pagamento con la quale è richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
Si osserva che con la intimazione impugnata è richiesto il pagamento complessivo di €1.247,71, relativo alla cartella n. 07120240030204177000, notificata il 18/03/2024 di €228,46, per omesso pagamento tassa automobilistica, anno 2018 e alla cartella n. 07120240100217716000, notificata il 19/07/2024, di €1.019,25, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 di €231,25 e del contributo unificato, processo tributario Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli di €781,52, oltre spese di €5,88.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che va annullata la intimazione limitatamente al credito relativo alla tassa automobilistica anno 2017, come concordemente richiesto dalle parti, considerato che la cartella di pagamento relativa a tale ruolo è stata impugnata e questa Corte di giustizia, in diversa composizione, con sentenza n. 666/25 depositata il 15.04.25 ha accolto il ricorso. L'atto opposto va, invece, confermato nel resto.
Le spese vanno compensate in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese di giudizio
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR LI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20169/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259030201326000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2504/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Nominativo_1, rappresentato e difeso da se stesso, impugna la intimazione di pagamento di
€1.247,71, notificata l'11.09.25, relativa a tassa automobilistica. Eccepisce l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, la nullità dell'atto in quanto la cartella di cui all'intimazione è stata impugnata e la Corte di giustizia di I grado di Napoli con sentenza n. 666/25 depositata il 15.04.25, nel giudizio relativo alla impugnazione della cartella di pagamento n. 07120240100217716000, per tassa automobilistica anno
2017, ha accolto il ricorso. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per il credito relativo a tassa automobilistica anno 2017 ed il rigetto del ricorso nel resto, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
Con memorie il ricorrente si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e chiede l'annullamento anche parziale della intimazione, oltre la refusione delle spese del giudizio con distrazione.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va respinta la eccezione della omessa fase del contradittorio, non prevista per le intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare somme già accertate.
A mente dell'art. 6 bis della legge n. 212/2020 tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. La stessa norma prevede, altresì, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Con decreto del 24.04.24 il Ministro dell'economia e finanze ha individuato tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati i ruoli e le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate.
Oltretutto l'accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica rientra nella esclusione degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge n. 212/2020. La norma mira a garantire il diritto alla difesa, migliorare il rapporto fisco-contribuente, basato su collaborazione e buona fede e a ridurre il contenzioso giudiziario. Si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, tranne ai controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, o in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'art. 4 comm5 lettera a) della legge della Regione Campania 31.12.24, n. 25 espressamente prevede:”
Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni: a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale”.
Va precisato che con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della intimazione per la cartella di pagamento con la quale è richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
Si osserva che con la intimazione impugnata è richiesto il pagamento complessivo di €1.247,71, relativo alla cartella n. 07120240030204177000, notificata il 18/03/2024 di €228,46, per omesso pagamento tassa automobilistica, anno 2018 e alla cartella n. 07120240100217716000, notificata il 19/07/2024, di €1.019,25, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 di €231,25 e del contributo unificato, processo tributario Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli di €781,52, oltre spese di €5,88.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che va annullata la intimazione limitatamente al credito relativo alla tassa automobilistica anno 2017, come concordemente richiesto dalle parti, considerato che la cartella di pagamento relativa a tale ruolo è stata impugnata e questa Corte di giustizia, in diversa composizione, con sentenza n. 666/25 depositata il 15.04.25 ha accolto il ricorso. L'atto opposto va, invece, confermato nel resto.
Le spese vanno compensate in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese di giudizio