Articolo 3 della Legge 3 ottobre 1985, n. 526
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 ottobre 1985
Art. 3.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' abilitato ad intervenire nel pagamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela.
Per gli interventi di cui al precedente comma e' assegnata al Fondo, per l'anno 1985, la somma di lire 50 miliardi.
Le somme da pagarsi dal Fondo in applicazione del precedente primo comma sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1985