TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7832 / 2023 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv STABILE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Controparte_1
Avv PALAZZO GIOVINA e IN MARINA;
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 parte ricorrente evidenziava: di essere dipendente dell' dal 01/10/1991 in qualità di Collaboratore Sanitario Controparte_1
Professionale Educatore Professionale, in servizio presso la UOSM/16 di Marcianise (CE) Unità
Operativa /Servizio Salute Mentale, che con Delibera della Giunta Regionale n.427 del
03/08/2020 era stata disposta la corresponsione di una premialità “una tantum” agli operatori sanitari che dal 17/03/2020 al 30/04/2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti individuati dall'allegato A alla stessa;
di aver ricevuto la premialità una tantum di euro 600,00 per aver svolto 20 turni lavorativi dal 17 marzo 2020 al 30 aprile, in attuazione dell'indicata delibera 427 del 3 agosto 2020; che successivamente aveva recuperato le somme CP_2
che le aveva corrisposto per il suddetto titolo;
deduceva l'illegittimità del recupero concludendo
1 per la condanna dell' alla restituzione dell'importo di euro 600,00 in precedenza CP_2
corrisposto con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per avere, con determinazione n. 533/2025 del 16.1.2025, stabilito di riliquidare le somme richieste in ricorso;
oggi, all'esito della discussione orale del procuratore di parte ricorrente la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr verbale del 15.12.25) essendo inoltre documentato che la somma richiesta in ricorso è stata riaccreditata con la busta paga del mese di gennaio 2025 (cfr prod ); CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta e del valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7832 / 2023
Dichiara cessata la materia del contendere
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 300,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Santa Maria Capua Vetere ,15/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv STABILE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Controparte_1
Avv PALAZZO GIOVINA e IN MARINA;
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 parte ricorrente evidenziava: di essere dipendente dell' dal 01/10/1991 in qualità di Collaboratore Sanitario Controparte_1
Professionale Educatore Professionale, in servizio presso la UOSM/16 di Marcianise (CE) Unità
Operativa /Servizio Salute Mentale, che con Delibera della Giunta Regionale n.427 del
03/08/2020 era stata disposta la corresponsione di una premialità “una tantum” agli operatori sanitari che dal 17/03/2020 al 30/04/2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti individuati dall'allegato A alla stessa;
di aver ricevuto la premialità una tantum di euro 600,00 per aver svolto 20 turni lavorativi dal 17 marzo 2020 al 30 aprile, in attuazione dell'indicata delibera 427 del 3 agosto 2020; che successivamente aveva recuperato le somme CP_2
che le aveva corrisposto per il suddetto titolo;
deduceva l'illegittimità del recupero concludendo
1 per la condanna dell' alla restituzione dell'importo di euro 600,00 in precedenza CP_2
corrisposto con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per avere, con determinazione n. 533/2025 del 16.1.2025, stabilito di riliquidare le somme richieste in ricorso;
oggi, all'esito della discussione orale del procuratore di parte ricorrente la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr verbale del 15.12.25) essendo inoltre documentato che la somma richiesta in ricorso è stata riaccreditata con la busta paga del mese di gennaio 2025 (cfr prod ); CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta e del valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7832 / 2023
Dichiara cessata la materia del contendere
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 300,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Santa Maria Capua Vetere ,15/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2