Art. 6. Norme transitorie 1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformita' alla convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.
2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.
Note all'art. 6:
- La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione" ed il testo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
- Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981, recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1982, n. 39.
2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.
Note all'art. 6:
- La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione" ed il testo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
- Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981, recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1982, n. 39.