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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/02/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott. Luisa Mosna Consigliere estensore Oggetto:
ha pronunciato seguente risarcimento danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 185/2021 R.G.
promossa
da
Provincia Autonoma di Bolzano, c.f. , con sede P.IVA_1
in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, nel presente procedimento dagli avv.ti Alexandra Roilo, Fabrizio Cavallar,
Patrizia Gianesello, Jutta Segna e Lukas Plancker, tutti del foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della
Provincia in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1
- appellante -
contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
1 suo procuratore ad negotia sig. con sede Controparte_2
legale in 40128 Bologna (BO), via Stalingrado 45, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giampaolo Miotto del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Zamunaro del
Foro di Bolzano in 39100 Bolzano (BZ), Viale Duca d'Aosta 51
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 845/2021 del
Tribunale di Bolzano di data 6.10.2021 / 7.10.2021
- risarcimento danni -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.2023 con assegnazione del termine perentorio del 13.11.2023 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 04.12.2023 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
“Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa, voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione
distaccata di Bolzano, accogliere l'atto di citazione in appello
della Provincia autonoma di Bolzano e, in riforma della qui
appellata sentenza, accertare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario vertendosi in una materia amministrativa discrezionale
ed in subordine respingere tutte le domande avversarie siccome
proposte ed accolte in prime cure. Con vittoria di spese
d'avvocato in causa per quanto riguardano tutti e due i gradi di
2 giudizio nonché del 15% spese generali oltre agli oneri sociali
riflessi (art. 1 comma 208 L. 266/2005) nella misura del 23,84%
(23,80% INPDAP, 0,04% )”. CP_3
dei procuratori di parte appellata:
nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello dd. 28.12.2021 la Provincia Autonoma
di Bolzano proponeva impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 845/2021 dd. 07.10.2021 con cui, era stata accertata la responsabilità della stessa per l'incidente stradale occorso in data 05.08.2017 alle ore 9.30 circa lungo la strada provinciale SP 40 in direzione di marcia Terento – Falzes
al km 16+100, in Località Falzes (BZ), incidente nel quale è
rimasta danneggiata l'autovettura AUDI A4 Allroad targata
ER497VP di proprietà di e conseguentemente era CP_4
stata condannata a rifondere all'attrice assicuratrice del danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c., al pagamento dell'importo di € 7.085,78.-, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Con il primo motivo di gravame articolato a sua volta in due distinti profili di censura, l'odierna appellante ha da un lato contestato l'adesione da parte del Tribunale alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 7969/2020 in tema di interpretazione
3 dell'art. 2052 cc, in quanto per tale norma, a detta della
Provincia Autonoma di Bolzano, il criterio di imputazione è
integrato dagli obblighi di custodia che gravano sul proprietario o sull'utilizzatore, ma non è rappresentato, come erroneamente asserito in sentenza, dalla proprietà o utilizzazione dell'animale;
conseguentemente essendo la responsabilità ex art. 2052 una responsabilità per “omessa custodia”, incompatibile ontologicamente con lo stesso stato di libertà degli animali selvatici, ne conseguirebbe l'inapplicabilità alla P.A. dell'art. 2052 c.c., non disponendo la Provincia di un “potere d'uso
…effettivo” con riguardo alla fauna selvatica e, in ogni caso, tale potere sarebbe tuttalpiù riferito alla specie ma non certamente al singolo esemplare, evidenziando inoltre che trattandosi di animale selvatico non potrebbe in concreto verificarsi il caso,
pur previsto dall'art. 2052 c.c., che esso sia “smarrito o fuggito”;
dall'altro lato parte appellante, considerata corretta l'applicazione al caso concreto dell'art. 2043 c.c., ritiene la domanda di risarcimento infondata, difettando in capo all'amministrazione, qualsiasi tipo di condotta colposa, in quanto ha “convenientemente apposto il prescritto segnale di
pericolo attraversamento animali selvatici”, nonché ha
“approntato quale ulteriore protezione del traffico, l'apposizione
di catadiottri antiselvaggina, in un tratto stradale comunque
caratterizzato da scarsa incidentalità”; inoltre evidenzia che,
stante la limitata “incidentalità da collisione con animali selvatici
4 in quel tratto stradale”, e al rischio minimo “di collisione con
animali selvatici”, non sarebbero state esigibili ulteriori misure di prevenzione.
Con la seconda censura, la Provincia Autonoma di
Bolzano, critica la sentenza, in quanto non avrebbe considerato che “la prova liberatoria per la Pubblica Amministrazione” con riguardo alla responsabilità per danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. in realtà coinciderebbe con quella che grava sull'autore dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e sarebbe integrata nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure di prevenzione del danno esigibili con riguardo alle circostanze in concreto;
in buona sostanza l'appellante ritiene di aver offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c., poiché
nel caso all'esame il tratto stradale “ha registrato solo 14
incidenti con fauna selvatica tra il 2012 ed il 2018”, incidenza questa così circoscritta da non giustificare il posizionamento “di
indiscriminate recinzioni” da parte dell'amministrazione provinciale.
La terza censura riguarda un preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, vertendo la controversia “in
materia amministrativa discrezionale”, avendo ad oggetto la scelta della P.A. di “essersi limitata alla predisposizione di un
tipo di cautela di fronte al pericolo di attraversamento di animali
selvatici” e in subordine “la fondatezza della prova liberatoria
offerta dall'odierna appellante”, alla luce del “limitato contenuto
5 degli obblighi di diligenza gravanti sulla Provincia autonoma di
Bolzano in materia di danni causati dalla fauna selvatica,
contenuto del tutto indeterminato, per non dire assente, rispetto
alla fattispecie dei sinistri stradali causati dagli animali selvatici,
anche alla luce della più recente disciplina europea in campo di
sicurezza delle infrastrutture stradali”.
Si costituiva nel presente grado di giudizio , CP_1
resistendo in fatto e in diritto alle censure formulate da parte appellante, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza dd. 13.09.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita rigetto.
La prima e la seconda censura per connessione logico giuridica meritano di essere trattate congiuntamente.
In buona sostanza, con tali motivi di appello, la Provincia
autonoma di Bolzano, alla luce del nuovo orientamento di legittimità, inaugurato con la pronuncia n. 7969/2020, sostiene che la responsabilità ex 2052 c.c., che ha natura oggettiva in quanto è basata su una relazione di proprietà o di uso intercorrente con l'animale, prescindendo da un comportamento colposo, omissivo o commissivo del responsabile, risulterebbe in concreto inapplicabile, stante lo stato di libertà degli animali selvatici che ne impedirebbe sia la
6 custodia, che il verificarsi di casi di fuga, piuttosto che di smarrimento dell'animale medesimo;
un tanto quale conseguenza proprio dello stato di libertà ontologicamente correlato alla fauna selvatica;
l'appellante ritiene pertanto di non disporre di un “potere d'uso …effettivo” sulla fauna selvatica, e, che, tuttalpiù tale potere riguarderebbe la specie animale, ma non senz'altro il singolo esemplare.
Così a detta di parte appellante la stessa giurisprudenza di legittimità anche successiva alla sentenza n. 7969 del 2020,
e segnatamente la pronuncia n. 13848/2020, pur riconoscendo corretto il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c.
e ribadendone l'applicabilità anche agli animali selvatici (in
quanto “l'art. 2052 c.c., non reca alcuna espressa menzione che
sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento,
esclusivamente, a quelli suscettibili di "proprietà" o di
"utilizzazione" da parte dell'uomo. La norma, inoltre, prescinde
dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia
dell'animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore
letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità
del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che "l'animale
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito")
ritiene che la prova liberatoria a carico della PA consisterebbe in concreto nella“…. dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito", (…) e quindi “nel dimostrare che la condotta
dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di
7 possibile controllo, operando, così, come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà, in
altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era
ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era
evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e
diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa
protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente
esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro,
sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e
dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. Viene in
rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella
elaborata da questa stessa Corte, con riguardo alla fattispecie di
cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di
danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia
estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte
dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e
nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter
effettivamente impedire il danno” (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020)
Pertanto l'appellante sostiene di aver offerto in giudizio la prova liberatoria richiesta, considerando che nel tratto stradale interessato si sono verificati nell'arco di sei anni (dal 2012 al
2016 ”solo” 15 incidenti (erroneamente si riferisce sempre ad una casistica di 14 incidenti, ma la relazione provinciale dell' annovera 15 incidenti in 6 anni); una Controparte_5
tale casistica non giustificherebbe “l'apposizione di
8 indiscriminate recinzioni” e nemmeno “ulteriori interventi di
protezione”, alla luce dell'asserito “limitato livello di pericolo del
tratto di rettilineo interessato”. un tanto anche considerando quali misure di prevenzione non solo le recinzioni, ma i dispositivi di cui al Progetto attuato dalle Regioni Org_1
Umbria, Marche Toscana nonché dalle Province di Terni,
Grosseto, Perugia, Siena e Pesaro-Urbino; sostiene invero che il livello di pericolo nel tratto stradale interessato in concreto risulterebbe “6 volte inferiore a quello richiesto dal progetto
[...]
.”. Pt_1
Evidenzia inoltre che la predisposizione di tali dispositivi
(e precisamente telecamere a infrarossi o termiche), piuttosto che l'eventuale installazione di recinzioni anti ungulati, non poterebbero essere realizzate, tra l'altro anche in considerazione dell'assenza “di accertati e ripetuti attraversamenti di animali
selvatici”, rendendosi necessarie “solo in presenza di autentici
corridoi ecologici e non in presenza di una mera permeabilità
ecologica di due ambienti naturali intersecati dall'arteria stradale
de quo”.
Le argomentazioni non convincono.
Innanzitutto, con la decisione n. 7969 del 2020 la
Suprema Corte di Cassazione ha inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale, anche sotto il profilo del criterio di imputazione della responsabilità in caso di danni cagionati
9 dall'attraversamento di animali selvatici. Con tale pronuncia la
Corte ha criticato il pregresso orientamento che insisteva sull'impossibilità di applicazione della disposizione codicistica di cui all'art. 2052 c.c. alla fattispecie in oggetto;
invero la
Suprema Corte si è espressa negando l'assunto per cui l'art. 2052 c.c. riguarderebbe soltanto gli animali domestici e non quelli selvatici, in quanto tale preclusione non troverebbe alcun riscontro nella stessa norma, facendo essa unico riferimento al concetto giuridico di proprietà o comunque alla circostanza che gli animali possono essere utilizzati dall'uomo, senza alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici;
ed inoltre ha evidenziato che l'art. 2052 c.c. contiene l'espressa previsione di fuga o smarrimento dell'animale, prescindendo in tal modo dalla sussistenza o meno di una situazione di custodia effettiva dell'animale da parte dell'uomo. La Corte di Cassazione quindi ha individuato il criterio di imputazione della responsabilità
basato non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo al fine di trarne utilità anche non di natura prettamente patrimoniale.
Tale criterio ripropone un concetto di responsabilità oggettiva in base al principio per cui cuius commoda, eius et incommoda,
fatto salvo il solo caso fortuito. In particolare , “poiché la
proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in
funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene
anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante
10 l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e
amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo
(non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di
più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si
determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del
diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da
parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art.
2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio
faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso
pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo
Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per
l'ambiente e l'ecosistema”.
Ne consegue che il regime applicabile è quello di cui all'art. 2052 c.c., nonché il soggetto pubblico utilizzatore della fauna selvatica è individuato nella Regione, nel nostro caso, in virtù delle norme statutarie, nella Provincia Autonoma di
Bolzano, quale ente che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per il perseguimento del bene collettivo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Tale orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato
(ex multis, cfr. Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020,
n. 8384; Cass. 29/04/2020, n. 8385; Cass. 23/05/2020, n.
16550; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n.
11 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n.
3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), è stato confermato anche nella recentissima pronuncia sul punto (Cass. Civ.
31342/2023) che ha ulteriormente chiarito la ratio sottesa a tale filone;
per la Corte Cassazione invero, “l'esigenza di
accedere ad una interpretazione estensiva dell'art. 2052 c.c.,
trova conferma, nell'attuale contesto socio-economico, nella
notoria situazione di incontrollata proliferazione della fauna
selvatica, nella sua continua interferenza con la circolazione
stradale e nel conseguente costante pericolo da essa provocato
all'incolumità ed alla vita stessa delle persone;
al riguardo, le
rilevazioni statistiche pongono in evidenza come negli ultimi anni
sia vertiginosamente aumentato il numero di sinistri provocati da
animali selvatici, sicché la previsione di presupposti più rigorosi
di responsabilità per i danni derivati da tali sinistri corrisponde
alle accresciute istanze di tutela dei diritti fondamentali della
persona alla vita e alla salute, prevalenti su qualsiasi
contrapposto diritto od interesse.”
Un tanto premesso, ne consegue che essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte della ricostruzione della dinamica del sinistro, non essendo stata oggetto di gravame, la Provincia deve offrire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione del c.d. caso fortuito, ovverosia,
“dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del
12 tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa
autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e
come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella
produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una
condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che
comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più
adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e
di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati),
concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto,
purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione
dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è
diretta”; ovvero (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 19332/2023)
“dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al
di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche
mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure -
concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e
compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e
dell'ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e
di cautela per i terzi.”.
Tale prova liberatoria, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante non è stata offerta nel corso del giudizio.
Invero risulta del tutto inconferente la tesi della Provincia
autonoma di Bolzano, in relazione alla pretesa “inesigibilità”
13 delle recinzioni in quel tratto stradale, così come anche dell'installazione di diversi dispositivi quali telecamere a infrarossi o termiche, che ove predisposti (come nel progetto
; cfr, documentazione versata agli atti) hanno Org_1
ridotto del 100% la causazione di incidenti;
al contrario,
considerato che quel tratto stradale si trova all'interno di una riserva di caccia e che è stato ipotizzato dalla stessa provincia un numero di attraversamenti quotidiano nell'ordine di 20/30
unità proprio su quel tratto stradale ed inoltre che gli incidenti verificatesi, tra l'altro con esclusivo riferimento ai CA
(essendo i cervi anche presenti nella zona anche se “in misura
più contenuta”), sono stati 15 nell'arco di 6 anni, risulta di tutta evidenza che le misure preventive sinora adottate sono insufficienti ed inadeguate e non possono essere considerate le
“più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della
fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei
privati).
Si sottolinea inoltre che i cartelli stradali indicatori del pericolo di attraversamento di animali selvatici, sono funzionali esclusivamente ad allertare gli utenti della strada sull'esistenza del pericolo, in quel tratto, di possibili attraversamenti di animali selvatici;
anche l'installazione catadiottri antiselvaggina su entrambi i lati del tratto stradale risultano dispositivi inefficaci nel corso della giornata, in presenza della luce solare,
14 evidenziandosi esclusivamente nell'arco notturno. Se tali sistemi potrebbero essere anche ritenuti sufficienti qualora l'incidenza degli eventuali attraversamenti risultasse sporadica e contenuta, così non può essere nel caso all'esame, posto che gli attraversamenti del tratto stradale in questione sono ipotizzabili, come riferito dalla stessa Provincia, nell'ordine di
20-30 unità al giorno.
Anche il precedente di questa Corte, se pur anteriore al nuovo orientamento di legittimità (cfr. sent. Corte Appello
Trento n. 112/2019,) ha ritenuto che, nella fattispecie concreta,
essendo stati il numero di sinistri occorsi nell'ordine di 1
incidente stradale all'anno, relativamente al 2002, 2009, 2013 e
2015, e n. 6 incidenti nel 2008, il tratto stradale in questione doveva essere considerato come pericoloso e non potevano essere ritenuti “rari e isolati gli incidenti provocati dagli
attraversamenti”.
Pertanto anche in considerazione che nel tratto interessato dal presente procedimento gli incidenti avvenuti tra il 2012 e il 2018 nel numero di 15 (calcolati solo gli scontri con
CA), e che esso si trova all'interno di una riserva di caccia,
l'attraversamento dell'animale selvatico non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile ed inevitabile del danno, potendo risultare verosimilmente idonei al fine di evitare lo scontro, la predisposizione di ulteriori
15 dispositivi quali appunto la recinzione del percorso, piuttosto che l'installazione di telecamere ad infrarossi, o telecamere termiche (come nel progetto ). Org_1
Infine anche la terza censura è priva di fondamento,
lamentando parte appellante un preteso difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, anche in relazione alla prova liberatoria che ritiene di aver adeguatamente offerto.
Sul punto si sono più volte espresse le Sezioni Unite della
Suprema Corte, adite in sede di regolamento di giurisdizione stabilendo che (ex multis Cass. Sez. Un. 02/12/2011, n. 25764)
“spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda
promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei
danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede
stradale da parte di fauna selvatica. Nè la giurisdizione del
giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria
può trovare fondamento nel testo novellato della L. 6 dicembre
1971, n. 1034, art. 7; infatti detta norma - la quale prevede che
quando è chiesto a giudice amministrativo, facendosi valere un
interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento
amministrativo, alla domanda principale d'annullamento può
essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal
modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo,
dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il
secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del
16 danno) - non opera allorchè, come nella specie, difettando un
provvedimento amministrativo, manchi una domanda
d'annullamento, e il privato proponga esclusivamente una
domanda di risarcimento del danno nel confronti della P.A. nella
quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione
amministrativa.”
Ne consegue che nel caso all'esame, la giurisdizione spetta al G.O., difettando un provvedimento amministrativo a cui è seguito, come conseguenza immediata e diretta, un danno in capo al privato, e di conseguenza viene a mancare la corrispondente domanda di annullamento di un tale provvedimento (che comporterebbe la giurisdizione in capo al giudice amministrativo), ed inoltre l'oggetto della domanda promossa nel presente procedimento consiste nella liceità e non nella legittimità dell'azione amministrativa, e quindi nella stessa condotta tenuta dalla pubblica amministrazione, valutata appunto sotto un profilo di liceità.
Sul punto si rileva inoltre che la stessa , CP_1
compagnia assicuratrice che si è surrogata nei diritti del CP_4
ex art. 1916 c.c., non ha proposto impugnazione avverso l'illegittimità alcun atto o provvedimento amministrativo connesso al diritto del al risarcimento del danno subito. CP_4
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione evidenziano inoltre, sempre con riguardo alla domanda promossa dal privato nei confronti della P.A. per il risarcimento dei danni da
17 questo subiti dall'attraversamento improvviso della sede stradale da parte di fauna selvatica, che “Nella fattispecie in
esame non si fa riferimento ad opere pubbliche da eseguirsi da
parte della Provincia e per le quali si dovrebbero adottare
provvedimenti amministrativi in esplicazione di un potere
autoritativo, bensì - molto più semplicemente - la vicenda ha
riguardo al comportamento della Provincia, - quale proprietaria
della fauna selvatica, cui viene addebitato (secondo la tesi attore)
di avere omesso di adottare cautele atte ad impedirle di invadere
la sede stradale. In altri termini, si imputa alla P.A. di non avere
adottato le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza
necessari per evitare danni a terzi. Infatti il petitum sostanziale
della domanda, desunto dalla posizione soggettiva dedotta in
giudizio, è costituito, appunto, dalla pretesa di vedere rispettato il
dovere generale del neminem laedere.”
Anche una pronuncia più recente della Sezioni Unite (cfr.
Sez. Un. 416/2020), facendo rinvio alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/2004 ha ribadito che “emerge la
giustiziabilità avanti al giudice ordinario delle controversie in cui
si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043
c.c., a fronte dei quali la posizione del privato è di diritto
soggettivo, per non avere la P.A. osservato condotte doverose,
restando viceversa escluso il riferimento ad atti e provvedimenti
di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione, quando
essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta
18 valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente
pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti
patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie,
Cass., Sez. Un., 18/10 /2005, n. 20117, ove si è precisato che in
tali casi il giudice ordinario può condannare l'amministrazione
non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza
violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la
domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi
dell'amministrazione ma solo un'attività da espletarsi secondo le
normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un.,
28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del neminem
laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez.
Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n.
22521).”
Un tanto premesso non può essere revocato in dubbio che la controversia per cui è causa verte in materia di diritti soggettivi, essendo stato leso il diritto soggettivo di CP_4
all'integrità del proprio patrimonio, dal fatto dell'animale selvatico, di cui la Provincia Autonoma di Bolzano deve rispondere alla luce del recente indirizzo di legittimità ex art. 2052, inteso quale comportamento della stessa amministrazione pubblica che comporta la violazione del principio generale del neminem ledere c.c..
19 Per quanto riguarda le argomentazioni dedotte da parte appellante in ordine alla prova liberatoria ex 2052 c.c. , la Corte
si riporta a quanto sopra già esaminato.
L'infondatezza dell'appello ne determina il rigetto e conseguente condanna della Provincia Autonoma di Bolzano
alla rifusione a favore di delle spese del grado, ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.. Il valore della controversia è individuato nello scaglione di riferimento (da € 5.201,01.- ad € 26.000,00.-),
con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, non svolta nel presente grado di giudizio. A
parte appellata vengono pertanto liquidati, in aderenza al D.M.
n. 55/2014, così come novellato con D.M. n. 147 del
13.08.2022, i seguenti compensi: € 1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per quella introduttiva ed € 1.911,00.- per quella decisionale, complessivamente, quindi, € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti di CP_1
con ricorso in appello di data 28.12.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 845/2021 dd. 07.10.2021,
20 disattende
l'appello,
condanna
l'appellante Provincia Autonoma di Bolzano a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio CP_1
d'appello, che liquida in € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15%
di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 13.12.2023.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Luisa Mosna
Il Funzionario Giudiziario
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott. Luisa Mosna Consigliere estensore Oggetto:
ha pronunciato seguente risarcimento danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 185/2021 R.G.
promossa
da
Provincia Autonoma di Bolzano, c.f. , con sede P.IVA_1
in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, nel presente procedimento dagli avv.ti Alexandra Roilo, Fabrizio Cavallar,
Patrizia Gianesello, Jutta Segna e Lukas Plancker, tutti del foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della
Provincia in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1
- appellante -
contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
1 suo procuratore ad negotia sig. con sede Controparte_2
legale in 40128 Bologna (BO), via Stalingrado 45, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giampaolo Miotto del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Zamunaro del
Foro di Bolzano in 39100 Bolzano (BZ), Viale Duca d'Aosta 51
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 845/2021 del
Tribunale di Bolzano di data 6.10.2021 / 7.10.2021
- risarcimento danni -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.2023 con assegnazione del termine perentorio del 13.11.2023 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 04.12.2023 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
“Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa, voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione
distaccata di Bolzano, accogliere l'atto di citazione in appello
della Provincia autonoma di Bolzano e, in riforma della qui
appellata sentenza, accertare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario vertendosi in una materia amministrativa discrezionale
ed in subordine respingere tutte le domande avversarie siccome
proposte ed accolte in prime cure. Con vittoria di spese
d'avvocato in causa per quanto riguardano tutti e due i gradi di
2 giudizio nonché del 15% spese generali oltre agli oneri sociali
riflessi (art. 1 comma 208 L. 266/2005) nella misura del 23,84%
(23,80% INPDAP, 0,04% )”. CP_3
dei procuratori di parte appellata:
nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello dd. 28.12.2021 la Provincia Autonoma
di Bolzano proponeva impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 845/2021 dd. 07.10.2021 con cui, era stata accertata la responsabilità della stessa per l'incidente stradale occorso in data 05.08.2017 alle ore 9.30 circa lungo la strada provinciale SP 40 in direzione di marcia Terento – Falzes
al km 16+100, in Località Falzes (BZ), incidente nel quale è
rimasta danneggiata l'autovettura AUDI A4 Allroad targata
ER497VP di proprietà di e conseguentemente era CP_4
stata condannata a rifondere all'attrice assicuratrice del danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c., al pagamento dell'importo di € 7.085,78.-, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Con il primo motivo di gravame articolato a sua volta in due distinti profili di censura, l'odierna appellante ha da un lato contestato l'adesione da parte del Tribunale alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 7969/2020 in tema di interpretazione
3 dell'art. 2052 cc, in quanto per tale norma, a detta della
Provincia Autonoma di Bolzano, il criterio di imputazione è
integrato dagli obblighi di custodia che gravano sul proprietario o sull'utilizzatore, ma non è rappresentato, come erroneamente asserito in sentenza, dalla proprietà o utilizzazione dell'animale;
conseguentemente essendo la responsabilità ex art. 2052 una responsabilità per “omessa custodia”, incompatibile ontologicamente con lo stesso stato di libertà degli animali selvatici, ne conseguirebbe l'inapplicabilità alla P.A. dell'art. 2052 c.c., non disponendo la Provincia di un “potere d'uso
…effettivo” con riguardo alla fauna selvatica e, in ogni caso, tale potere sarebbe tuttalpiù riferito alla specie ma non certamente al singolo esemplare, evidenziando inoltre che trattandosi di animale selvatico non potrebbe in concreto verificarsi il caso,
pur previsto dall'art. 2052 c.c., che esso sia “smarrito o fuggito”;
dall'altro lato parte appellante, considerata corretta l'applicazione al caso concreto dell'art. 2043 c.c., ritiene la domanda di risarcimento infondata, difettando in capo all'amministrazione, qualsiasi tipo di condotta colposa, in quanto ha “convenientemente apposto il prescritto segnale di
pericolo attraversamento animali selvatici”, nonché ha
“approntato quale ulteriore protezione del traffico, l'apposizione
di catadiottri antiselvaggina, in un tratto stradale comunque
caratterizzato da scarsa incidentalità”; inoltre evidenzia che,
stante la limitata “incidentalità da collisione con animali selvatici
4 in quel tratto stradale”, e al rischio minimo “di collisione con
animali selvatici”, non sarebbero state esigibili ulteriori misure di prevenzione.
Con la seconda censura, la Provincia Autonoma di
Bolzano, critica la sentenza, in quanto non avrebbe considerato che “la prova liberatoria per la Pubblica Amministrazione” con riguardo alla responsabilità per danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. in realtà coinciderebbe con quella che grava sull'autore dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e sarebbe integrata nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure di prevenzione del danno esigibili con riguardo alle circostanze in concreto;
in buona sostanza l'appellante ritiene di aver offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c., poiché
nel caso all'esame il tratto stradale “ha registrato solo 14
incidenti con fauna selvatica tra il 2012 ed il 2018”, incidenza questa così circoscritta da non giustificare il posizionamento “di
indiscriminate recinzioni” da parte dell'amministrazione provinciale.
La terza censura riguarda un preteso difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, vertendo la controversia “in
materia amministrativa discrezionale”, avendo ad oggetto la scelta della P.A. di “essersi limitata alla predisposizione di un
tipo di cautela di fronte al pericolo di attraversamento di animali
selvatici” e in subordine “la fondatezza della prova liberatoria
offerta dall'odierna appellante”, alla luce del “limitato contenuto
5 degli obblighi di diligenza gravanti sulla Provincia autonoma di
Bolzano in materia di danni causati dalla fauna selvatica,
contenuto del tutto indeterminato, per non dire assente, rispetto
alla fattispecie dei sinistri stradali causati dagli animali selvatici,
anche alla luce della più recente disciplina europea in campo di
sicurezza delle infrastrutture stradali”.
Si costituiva nel presente grado di giudizio , CP_1
resistendo in fatto e in diritto alle censure formulate da parte appellante, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza dd. 13.09.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita rigetto.
La prima e la seconda censura per connessione logico giuridica meritano di essere trattate congiuntamente.
In buona sostanza, con tali motivi di appello, la Provincia
autonoma di Bolzano, alla luce del nuovo orientamento di legittimità, inaugurato con la pronuncia n. 7969/2020, sostiene che la responsabilità ex 2052 c.c., che ha natura oggettiva in quanto è basata su una relazione di proprietà o di uso intercorrente con l'animale, prescindendo da un comportamento colposo, omissivo o commissivo del responsabile, risulterebbe in concreto inapplicabile, stante lo stato di libertà degli animali selvatici che ne impedirebbe sia la
6 custodia, che il verificarsi di casi di fuga, piuttosto che di smarrimento dell'animale medesimo;
un tanto quale conseguenza proprio dello stato di libertà ontologicamente correlato alla fauna selvatica;
l'appellante ritiene pertanto di non disporre di un “potere d'uso …effettivo” sulla fauna selvatica, e, che, tuttalpiù tale potere riguarderebbe la specie animale, ma non senz'altro il singolo esemplare.
Così a detta di parte appellante la stessa giurisprudenza di legittimità anche successiva alla sentenza n. 7969 del 2020,
e segnatamente la pronuncia n. 13848/2020, pur riconoscendo corretto il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c.
e ribadendone l'applicabilità anche agli animali selvatici (in
quanto “l'art. 2052 c.c., non reca alcuna espressa menzione che
sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento,
esclusivamente, a quelli suscettibili di "proprietà" o di
"utilizzazione" da parte dell'uomo. La norma, inoltre, prescinde
dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia
dell'animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore
letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità
del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che "l'animale
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito")
ritiene che la prova liberatoria a carico della PA consisterebbe in concreto nella“…. dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito", (…) e quindi “nel dimostrare che la condotta
dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di
7 possibile controllo, operando, così, come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà, in
altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era
ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era
evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e
diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa
protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente
esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro,
sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e
dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. Viene in
rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella
elaborata da questa stessa Corte, con riguardo alla fattispecie di
cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di
danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia
estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte
dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e
nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter
effettivamente impedire il danno” (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020)
Pertanto l'appellante sostiene di aver offerto in giudizio la prova liberatoria richiesta, considerando che nel tratto stradale interessato si sono verificati nell'arco di sei anni (dal 2012 al
2016 ”solo” 15 incidenti (erroneamente si riferisce sempre ad una casistica di 14 incidenti, ma la relazione provinciale dell' annovera 15 incidenti in 6 anni); una Controparte_5
tale casistica non giustificherebbe “l'apposizione di
8 indiscriminate recinzioni” e nemmeno “ulteriori interventi di
protezione”, alla luce dell'asserito “limitato livello di pericolo del
tratto di rettilineo interessato”. un tanto anche considerando quali misure di prevenzione non solo le recinzioni, ma i dispositivi di cui al Progetto attuato dalle Regioni Org_1
Umbria, Marche Toscana nonché dalle Province di Terni,
Grosseto, Perugia, Siena e Pesaro-Urbino; sostiene invero che il livello di pericolo nel tratto stradale interessato in concreto risulterebbe “6 volte inferiore a quello richiesto dal progetto
[...]
.”. Pt_1
Evidenzia inoltre che la predisposizione di tali dispositivi
(e precisamente telecamere a infrarossi o termiche), piuttosto che l'eventuale installazione di recinzioni anti ungulati, non poterebbero essere realizzate, tra l'altro anche in considerazione dell'assenza “di accertati e ripetuti attraversamenti di animali
selvatici”, rendendosi necessarie “solo in presenza di autentici
corridoi ecologici e non in presenza di una mera permeabilità
ecologica di due ambienti naturali intersecati dall'arteria stradale
de quo”.
Le argomentazioni non convincono.
Innanzitutto, con la decisione n. 7969 del 2020 la
Suprema Corte di Cassazione ha inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale, anche sotto il profilo del criterio di imputazione della responsabilità in caso di danni cagionati
9 dall'attraversamento di animali selvatici. Con tale pronuncia la
Corte ha criticato il pregresso orientamento che insisteva sull'impossibilità di applicazione della disposizione codicistica di cui all'art. 2052 c.c. alla fattispecie in oggetto;
invero la
Suprema Corte si è espressa negando l'assunto per cui l'art. 2052 c.c. riguarderebbe soltanto gli animali domestici e non quelli selvatici, in quanto tale preclusione non troverebbe alcun riscontro nella stessa norma, facendo essa unico riferimento al concetto giuridico di proprietà o comunque alla circostanza che gli animali possono essere utilizzati dall'uomo, senza alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici;
ed inoltre ha evidenziato che l'art. 2052 c.c. contiene l'espressa previsione di fuga o smarrimento dell'animale, prescindendo in tal modo dalla sussistenza o meno di una situazione di custodia effettiva dell'animale da parte dell'uomo. La Corte di Cassazione quindi ha individuato il criterio di imputazione della responsabilità
basato non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo al fine di trarne utilità anche non di natura prettamente patrimoniale.
Tale criterio ripropone un concetto di responsabilità oggettiva in base al principio per cui cuius commoda, eius et incommoda,
fatto salvo il solo caso fortuito. In particolare , “poiché la
proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in
funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene
anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante
10 l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e
amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo
(non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di
più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si
determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del
diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da
parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art.
2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio
faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso
pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo
Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per
l'ambiente e l'ecosistema”.
Ne consegue che il regime applicabile è quello di cui all'art. 2052 c.c., nonché il soggetto pubblico utilizzatore della fauna selvatica è individuato nella Regione, nel nostro caso, in virtù delle norme statutarie, nella Provincia Autonoma di
Bolzano, quale ente che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per il perseguimento del bene collettivo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Tale orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato
(ex multis, cfr. Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020,
n. 8384; Cass. 29/04/2020, n. 8385; Cass. 23/05/2020, n.
16550; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n.
11 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n.
3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), è stato confermato anche nella recentissima pronuncia sul punto (Cass. Civ.
31342/2023) che ha ulteriormente chiarito la ratio sottesa a tale filone;
per la Corte Cassazione invero, “l'esigenza di
accedere ad una interpretazione estensiva dell'art. 2052 c.c.,
trova conferma, nell'attuale contesto socio-economico, nella
notoria situazione di incontrollata proliferazione della fauna
selvatica, nella sua continua interferenza con la circolazione
stradale e nel conseguente costante pericolo da essa provocato
all'incolumità ed alla vita stessa delle persone;
al riguardo, le
rilevazioni statistiche pongono in evidenza come negli ultimi anni
sia vertiginosamente aumentato il numero di sinistri provocati da
animali selvatici, sicché la previsione di presupposti più rigorosi
di responsabilità per i danni derivati da tali sinistri corrisponde
alle accresciute istanze di tutela dei diritti fondamentali della
persona alla vita e alla salute, prevalenti su qualsiasi
contrapposto diritto od interesse.”
Un tanto premesso, ne consegue che essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte della ricostruzione della dinamica del sinistro, non essendo stata oggetto di gravame, la Provincia deve offrire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione del c.d. caso fortuito, ovverosia,
“dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del
12 tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa
autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e
come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella
produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una
condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che
comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più
adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e
di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati),
concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto,
purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione
dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è
diretta”; ovvero (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 19332/2023)
“dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al
di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche
mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure -
concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e
compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e
dell'ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e
di cautela per i terzi.”.
Tale prova liberatoria, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante non è stata offerta nel corso del giudizio.
Invero risulta del tutto inconferente la tesi della Provincia
autonoma di Bolzano, in relazione alla pretesa “inesigibilità”
13 delle recinzioni in quel tratto stradale, così come anche dell'installazione di diversi dispositivi quali telecamere a infrarossi o termiche, che ove predisposti (come nel progetto
; cfr, documentazione versata agli atti) hanno Org_1
ridotto del 100% la causazione di incidenti;
al contrario,
considerato che quel tratto stradale si trova all'interno di una riserva di caccia e che è stato ipotizzato dalla stessa provincia un numero di attraversamenti quotidiano nell'ordine di 20/30
unità proprio su quel tratto stradale ed inoltre che gli incidenti verificatesi, tra l'altro con esclusivo riferimento ai CA
(essendo i cervi anche presenti nella zona anche se “in misura
più contenuta”), sono stati 15 nell'arco di 6 anni, risulta di tutta evidenza che le misure preventive sinora adottate sono insufficienti ed inadeguate e non possono essere considerate le
“più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della
fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei
privati).
Si sottolinea inoltre che i cartelli stradali indicatori del pericolo di attraversamento di animali selvatici, sono funzionali esclusivamente ad allertare gli utenti della strada sull'esistenza del pericolo, in quel tratto, di possibili attraversamenti di animali selvatici;
anche l'installazione catadiottri antiselvaggina su entrambi i lati del tratto stradale risultano dispositivi inefficaci nel corso della giornata, in presenza della luce solare,
14 evidenziandosi esclusivamente nell'arco notturno. Se tali sistemi potrebbero essere anche ritenuti sufficienti qualora l'incidenza degli eventuali attraversamenti risultasse sporadica e contenuta, così non può essere nel caso all'esame, posto che gli attraversamenti del tratto stradale in questione sono ipotizzabili, come riferito dalla stessa Provincia, nell'ordine di
20-30 unità al giorno.
Anche il precedente di questa Corte, se pur anteriore al nuovo orientamento di legittimità (cfr. sent. Corte Appello
Trento n. 112/2019,) ha ritenuto che, nella fattispecie concreta,
essendo stati il numero di sinistri occorsi nell'ordine di 1
incidente stradale all'anno, relativamente al 2002, 2009, 2013 e
2015, e n. 6 incidenti nel 2008, il tratto stradale in questione doveva essere considerato come pericoloso e non potevano essere ritenuti “rari e isolati gli incidenti provocati dagli
attraversamenti”.
Pertanto anche in considerazione che nel tratto interessato dal presente procedimento gli incidenti avvenuti tra il 2012 e il 2018 nel numero di 15 (calcolati solo gli scontri con
CA), e che esso si trova all'interno di una riserva di caccia,
l'attraversamento dell'animale selvatico non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile ed inevitabile del danno, potendo risultare verosimilmente idonei al fine di evitare lo scontro, la predisposizione di ulteriori
15 dispositivi quali appunto la recinzione del percorso, piuttosto che l'installazione di telecamere ad infrarossi, o telecamere termiche (come nel progetto ). Org_1
Infine anche la terza censura è priva di fondamento,
lamentando parte appellante un preteso difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, anche in relazione alla prova liberatoria che ritiene di aver adeguatamente offerto.
Sul punto si sono più volte espresse le Sezioni Unite della
Suprema Corte, adite in sede di regolamento di giurisdizione stabilendo che (ex multis Cass. Sez. Un. 02/12/2011, n. 25764)
“spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda
promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei
danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede
stradale da parte di fauna selvatica. Nè la giurisdizione del
giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria
può trovare fondamento nel testo novellato della L. 6 dicembre
1971, n. 1034, art. 7; infatti detta norma - la quale prevede che
quando è chiesto a giudice amministrativo, facendosi valere un
interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento
amministrativo, alla domanda principale d'annullamento può
essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal
modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo,
dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il
secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del
16 danno) - non opera allorchè, come nella specie, difettando un
provvedimento amministrativo, manchi una domanda
d'annullamento, e il privato proponga esclusivamente una
domanda di risarcimento del danno nel confronti della P.A. nella
quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione
amministrativa.”
Ne consegue che nel caso all'esame, la giurisdizione spetta al G.O., difettando un provvedimento amministrativo a cui è seguito, come conseguenza immediata e diretta, un danno in capo al privato, e di conseguenza viene a mancare la corrispondente domanda di annullamento di un tale provvedimento (che comporterebbe la giurisdizione in capo al giudice amministrativo), ed inoltre l'oggetto della domanda promossa nel presente procedimento consiste nella liceità e non nella legittimità dell'azione amministrativa, e quindi nella stessa condotta tenuta dalla pubblica amministrazione, valutata appunto sotto un profilo di liceità.
Sul punto si rileva inoltre che la stessa , CP_1
compagnia assicuratrice che si è surrogata nei diritti del CP_4
ex art. 1916 c.c., non ha proposto impugnazione avverso l'illegittimità alcun atto o provvedimento amministrativo connesso al diritto del al risarcimento del danno subito. CP_4
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione evidenziano inoltre, sempre con riguardo alla domanda promossa dal privato nei confronti della P.A. per il risarcimento dei danni da
17 questo subiti dall'attraversamento improvviso della sede stradale da parte di fauna selvatica, che “Nella fattispecie in
esame non si fa riferimento ad opere pubbliche da eseguirsi da
parte della Provincia e per le quali si dovrebbero adottare
provvedimenti amministrativi in esplicazione di un potere
autoritativo, bensì - molto più semplicemente - la vicenda ha
riguardo al comportamento della Provincia, - quale proprietaria
della fauna selvatica, cui viene addebitato (secondo la tesi attore)
di avere omesso di adottare cautele atte ad impedirle di invadere
la sede stradale. In altri termini, si imputa alla P.A. di non avere
adottato le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza
necessari per evitare danni a terzi. Infatti il petitum sostanziale
della domanda, desunto dalla posizione soggettiva dedotta in
giudizio, è costituito, appunto, dalla pretesa di vedere rispettato il
dovere generale del neminem laedere.”
Anche una pronuncia più recente della Sezioni Unite (cfr.
Sez. Un. 416/2020), facendo rinvio alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/2004 ha ribadito che “emerge la
giustiziabilità avanti al giudice ordinario delle controversie in cui
si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043
c.c., a fronte dei quali la posizione del privato è di diritto
soggettivo, per non avere la P.A. osservato condotte doverose,
restando viceversa escluso il riferimento ad atti e provvedimenti
di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione, quando
essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta
18 valere in causa unicamente l'illiceità della condotta dell'ente
pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti
patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie,
Cass., Sez. Un., 18/10 /2005, n. 20117, ove si è precisato che in
tali casi il giudice ordinario può condannare l'amministrazione
non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza
violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la
domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi
dell'amministrazione ma solo un'attività da espletarsi secondo le
normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un.,
28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del neminem
laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez.
Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n.
22521).”
Un tanto premesso non può essere revocato in dubbio che la controversia per cui è causa verte in materia di diritti soggettivi, essendo stato leso il diritto soggettivo di CP_4
all'integrità del proprio patrimonio, dal fatto dell'animale selvatico, di cui la Provincia Autonoma di Bolzano deve rispondere alla luce del recente indirizzo di legittimità ex art. 2052, inteso quale comportamento della stessa amministrazione pubblica che comporta la violazione del principio generale del neminem ledere c.c..
19 Per quanto riguarda le argomentazioni dedotte da parte appellante in ordine alla prova liberatoria ex 2052 c.c. , la Corte
si riporta a quanto sopra già esaminato.
L'infondatezza dell'appello ne determina il rigetto e conseguente condanna della Provincia Autonoma di Bolzano
alla rifusione a favore di delle spese del grado, ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.. Il valore della controversia è individuato nello scaglione di riferimento (da € 5.201,01.- ad € 26.000,00.-),
con applicazione dei valori medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, non svolta nel presente grado di giudizio. A
parte appellata vengono pertanto liquidati, in aderenza al D.M.
n. 55/2014, così come novellato con D.M. n. 147 del
13.08.2022, i seguenti compensi: € 1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per quella introduttiva ed € 1.911,00.- per quella decisionale, complessivamente, quindi, € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti di CP_1
con ricorso in appello di data 28.12.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 845/2021 dd. 07.10.2021,
20 disattende
l'appello,
condanna
l'appellante Provincia Autonoma di Bolzano a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio CP_1
d'appello, che liquida in € 3.966,00.- per compensi, oltre il 15%
di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 13.12.2023.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Luisa Mosna
Il Funzionario Giudiziario
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