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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1358/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15277/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250083525613 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1117/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 071 2025 00835256 13/000 della complessiva somma di €199,01 comprensiva di maggiorazioni e spese, relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica dell'anno 2020, relativa all'avviso di accertamento n°064123529514, notificato presuntivamente in data 12.06.2023;.
A motivi deduce
- l'intervenuta prescrizione
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento
- la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si è Costituita l'Agenzia delle Entrate IS deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti ed attività dell'ente impositore. Quanto alle doglianze relative all'atto impugnato, la correttezza della motivazione, effettuata mediante richiamo ai criteri normativi per le modalità di calcolo degli interessi.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituita altresì la Regione Campania, deducendo l'avvenuta rituale notifica dell'atto prodromico, con conseguente infondatezza delle doglianze di nullità dell'atto impugnato e di prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa negando di avere mai ricevuto alcun atto prodromico a quello impugnato, poiché nella relata prodotta manca l'indicazione della qualifica di chi ha ricevuto la raccomandata N°AINIM230526RR0080455, inerente l'avviso di accertamento n°064123529514, sicché tale notifica è nulla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero la notificazione dell'atto prodromico è stata effettuata dall'ente impositore direttamente a mezzo servizio postale privato, ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 ed in tal caso non è previsto dalla norma l'invio di una raccomandata informativa, laddove la notifica non sia tata fatta alla parte personalmente. La
Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).” (cfr. Cass.
12083/2016 e Cass. 10037/2019).
Accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico e dunque la validità dell'atto impugnato, nonché la sua tempestività, attesa la funzione interruttiva della prescrizione della predetta notifica, resta da esaminare la censura propria dell'atto impugnato, relativa all'erroneo calcolo degli interessi.
Nell'atto impugnato è indicato che, all'importo dovuto a titolo di tassa auto, sono aggiunti gli interessi ex art. 17 L. 449/07 e in calce viene precisato che “il valore degli interessi è comprensivo di quelli indicati dell'art. 20 dpr 602/1973 nell'avviso di accertamento notificato e di quelli dovuti ai sensi dell'art. 20 dpr
602/1973”.
Da ciò è chiaramente evincibile che il calcolo degli interessi è stato effettuato sommando gli interessi contenuti nell'avviso di accertamento calcolati ex art. 20 cit del 5% annuo sulla tassa evasa, e che ammontavano ad € 6,78 (pari al 5% di € 135,60), gli ulteriori interessi maturati successivamente pari ad
€ 4,07.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti costituite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15277/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250083525613 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1117/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 071 2025 00835256 13/000 della complessiva somma di €199,01 comprensiva di maggiorazioni e spese, relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica dell'anno 2020, relativa all'avviso di accertamento n°064123529514, notificato presuntivamente in data 12.06.2023;.
A motivi deduce
- l'intervenuta prescrizione
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento
- la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si è Costituita l'Agenzia delle Entrate IS deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti ed attività dell'ente impositore. Quanto alle doglianze relative all'atto impugnato, la correttezza della motivazione, effettuata mediante richiamo ai criteri normativi per le modalità di calcolo degli interessi.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Si è costituita altresì la Regione Campania, deducendo l'avvenuta rituale notifica dell'atto prodromico, con conseguente infondatezza delle doglianze di nullità dell'atto impugnato e di prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa negando di avere mai ricevuto alcun atto prodromico a quello impugnato, poiché nella relata prodotta manca l'indicazione della qualifica di chi ha ricevuto la raccomandata N°AINIM230526RR0080455, inerente l'avviso di accertamento n°064123529514, sicché tale notifica è nulla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero la notificazione dell'atto prodromico è stata effettuata dall'ente impositore direttamente a mezzo servizio postale privato, ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 ed in tal caso non è previsto dalla norma l'invio di una raccomandata informativa, laddove la notifica non sia tata fatta alla parte personalmente. La
Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).” (cfr. Cass.
12083/2016 e Cass. 10037/2019).
Accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico e dunque la validità dell'atto impugnato, nonché la sua tempestività, attesa la funzione interruttiva della prescrizione della predetta notifica, resta da esaminare la censura propria dell'atto impugnato, relativa all'erroneo calcolo degli interessi.
Nell'atto impugnato è indicato che, all'importo dovuto a titolo di tassa auto, sono aggiunti gli interessi ex art. 17 L. 449/07 e in calce viene precisato che “il valore degli interessi è comprensivo di quelli indicati dell'art. 20 dpr 602/1973 nell'avviso di accertamento notificato e di quelli dovuti ai sensi dell'art. 20 dpr
602/1973”.
Da ciò è chiaramente evincibile che il calcolo degli interessi è stato effettuato sommando gli interessi contenuti nell'avviso di accertamento calcolati ex art. 20 cit del 5% annuo sulla tassa evasa, e che ammontavano ad € 6,78 (pari al 5% di € 135,60), gli ulteriori interessi maturati successivamente pari ad
€ 4,07.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti costituite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.