Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1358
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto prodromico, avvenuta tramite servizio postale privato ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73, interrompe la prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto rituale la notifica dell'atto prodromico effettuata dall'ente impositore a mezzo servizio postale privato ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73, per cui non è prevista l'invio di una raccomandata informativa in caso di mancata notifica personale. La Suprema Corte ha chiarito che in tali casi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.

  • Rigettato
    Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che nell'atto impugnato sia chiaramente indicato che il calcolo degli interessi è stato effettuato sommando gli interessi contenuti nell'avviso di accertamento (calcolati ex art. 20 dpr 602/73 al 5% annuo sulla tassa evasa) e gli ulteriori interessi maturati successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1358
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo