Decreto cautelare 23 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 26 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 20/04/2026, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02215/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex leg e in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registru di Giustizia;
per l'annullamento
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RI SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto l’affermata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza con cui il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
2. Con decreto del 23 febbraio 2026 è stata accolta la domanda cautelare proposta inaudita altera parte , ai sensi dell’art. 56 cod.proc.amm., e, per l’effetto:
- è stato ordinato al Ministero dell’interno di provvedere sull’istanza del ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto;
- è stata fissata per il 25 marzo 2026 la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
3. Le Amministrazioni si sono costituite per resistere al giudizio.
4. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, il Collegio, con ordinanza del 26 marzo 2026, n. -OMISSIS-, ha dato avviso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile definizione in rito della controversia, in applicazione del principio del ne bis in idem , e ha dato alle parti termini per presentare memorie sulla questione rilevata d’ufficio.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile tenuto conto che, secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione e non oggetto di contestazione:
- “ l’odierno ricorrente aveva già trovato tutela nell’ambito di un precedente procedimento innanzi al Tar – Lazio, recante Rg. N. -OMISSIS- ”;
- con provvedimento del 20 gennaio 2026 la Prefettura disponeva l’accoglienza del sig. -OMISSIS- presso il CAS, sito in via Fosso dell’Osa, 484, 00132 – ROMA, dandone comunicazione all’avv. Loredana Leo, difensore e domiciliataria dell’odierno ricorrente nel precedente procedimento, chiedendole anche di agevolare le operazioni volte all’accoglienza del proprio assistito;
- “ il precedente procedimento Rg. N. -OMISSIS- si è concluso con Sentenza n. -OMISSIS- del 18.02.2026, che si allega, con la quale il Tar – Lazio, Sez. I, su istanza del legale del ricorrente in ragione del provvedimento adottato da questa Prefettura, ha disposto la cessata materia del contendere ”.
Alla luce di quanto precede e letto il contenuto della richiamata sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data antecedente alla proposizione dell’odierno mezzo, il presente ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del principio del “ne bis in idem”.
7. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
8. Considerata la manifesta inammissibilità del presente ricorso il Collegio ritiene di dover disporre la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria con decreto del 16 marzo 2026, n. 164.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite.
Si dispone la revoca del decreto del 16 marzo 2026, n. 164 con il quale è stata disposta l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
RI SC, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SC | RA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.