Decreto presidenziale 20 giugno 2025
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Ordinanza presidenziale 17 novembre 2025
Dispositivo di sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Ordinanza presidenziale 28 gennaio 2026
Decreto presidenziale 11 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA AN, RI GG e AR ZI CC, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ES, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
nei confronti
ON AN Di AU, AR RD, ARnna Di MA, EL LL, RI AN, NC MA, LE NZ, MA ED, SC LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso, Pier Luigi Portaluri, Marta Lorusso e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
AL TO ET, NA IT BU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
chiesto con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti,
in via principale, delle operazioni di scrutinio dei voti per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di ES svoltesi nella tornata elettorale del 25-26 maggio 2025 e dell’atto di proclamazione degli eletti a Sindaco e a Consiglieri comunali del 26 maggio 2025 e la correzione, sostituendo al Sindaco dichiarato eletto (Di AU ON AN) la candidata Sindaca della lista “ES UR”, sig.ra SA AN, ed ai Consiglieri dichiarati eletti della lista “ES Azzurra”, i primi otto candidati a Consigliere comunale della lista “ES UR” più votati (AR ZI CC, ON TT, NC LA, HE RD, IA MA, SC ON, AR RI QU e IE CO OR)
ovvero per l’indizione del ballottaggio, in caso di parità di voti tra i due candidati Sindaci;
in via subordinata, per la ripetizione delle votazioni relative alle Sezioni elettorali ove vi è stata l’illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto ex artt. 41 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 e 29 L. 5 febbraio 1992 n. 104;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON AN Di AU; AR RD; ARnna Di MA; EL LL; RI AN; NC MA; LE NZ; MA ED e di SC LL e dell’U.T.G. - Ufficio Territoriale del Governo Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa ES NO e uditi per le parti i difensori l'avv. Enrico Follieri, per la parte ricorrente, e l'avv. Felice Eugenio Lorusso, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le odierne ricorrenti, tutte candidate, nella lista ES UR, la prima come sindaco, alle elezioni tenutesi il 25 e 26 maggio 2025 impugnano i risultati elettorali che hanno visto la loro lista classificarsi al secondo posto con voti n.1298, superata dalla lista ES Azzurra di due voti (per un totale di voti n.1300), il cui candidato sindaco è l’odierno primo controinteressato, attualmente sindaco del comune di ES.
Formulano un duplice ordine di censure:
-le prime volte ad ottenere l’assegnazione di voti ritenuti invalidi nelle operazioni di spoglio delle Sezioni nn. 6; 4; 3; 5 (si ripete lo stesso ordine indicato in ricorso), conseguentemente correggendo il risultato elettorale o attribuendo la vittoria alla prima ricorrente ovvero disponendo il ballottaggio;
- le seconde, proposte in via subordinata, volte ad invalidare le operazioni di voto nelle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, a causa dell’illegittima ammissione a voto accompagnato di plurimi elettori, conseguentemente ripetendo le operazioni di voto in quelle sezioni.
All’udienza del 15 ottobre 2025, dopo ampia discussione orale delle parti che hanno dettagliatamente illustrato le proprie difese, sono stati disposti incombenti istruttori inerenti alla domanda subordinata.
Con ricorso per motivi aggiunti è stata ribadita e ulteriormente articolata la domanda subordinata in relazione alle verifiche disposte con ordinanza istruttoria.
All’udienza del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ fondata la domanda subordinata.
Giova principiare da quella principale, in base all’ordine logico imposto dalla prospettazione di parte.
CENSURA 1.A, RELATIVA A SEZIONE 6.
Con il primo profilo della censura 1. le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 54, 57 e 64 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 e reclamano l’attribuzione di 1 voto di lista, nonché di una preferenza in favore del candidato di lista CC AR ZI.
Il verbale di sezione riporta, a proposito del voto in esame, a pag. 40 del verbale delle operazioni: “la prima scheda non riporta alcun segno sul singolo simbolo, ma solo uno scritto non riconducibile ad alcun candidato consigliere. Tale scritto ricade nel riquadro del contrassegno ES UR. Il Presidente decide comunque di annullare la scheda perché non è rilevabile alcuna univoca volontà dell’elettore. Il rappresentante di lista CC NC è di diverso avviso”.
Con successiva (11 giugno 2025) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” il rappresentante di lista ha esposto “non era barrato il simbolo della lista n. 3 (ES UR) ma nel corrispondente spazio, se pur con grafia tremolante ed in corsivo, vi era indicato il cognome parziale ‘cicc’ che era riconducibile al cognome della candidata consigliera ‘ CC’. A mio avviso andava attribuito sia il voto alla lista n. 3 che la preferenza alla candidata consigliera CC AR ZI, essendo quest’ultima l’unica candidata ad avere il cognome con le lettere iniziali ‘Cicc’in tutte e tre le liste”.
Senza soffermarsi in questa sede, per esigenze di sintesi e rispetto del principio della ragione più liquida, sulla portata probatoria della dichiarazione postuma (su cui v. CGARS n.731/2024) non riportata a verbale e pur volendo ammettere che quanto indicato dal rappresentante corrisponda effettivamente al contenuto della scheda invalidata (circostanza non pacifica in quanto di tanto non vi è traccia nel verbale), la doglianza non è fondata.
Come correttamente premesso dai ricorrenti in merito ai principi normativi che governano la materia, vige il principio del favor voti che impone di preferire l’opzione che consenta di conferire validità all’espressione di voto quando sia comunque desumibile in modo inequivoco la volontà dell’elettore (art. 64 cit.).
Nel caso di specie è pacifico che l’unico elemento da cui può desumersi la volontà dell’elettore sia la presenza di uno scritto nel riquadro (non contrassegnato) di ES UR.
Anche a voler ammettere che la consistenza di tale scritto fosse quella indicata dal rappresentante (“cicc”), l’assenza di contrassegno sul simbolo e la solo parziale conformità con il cognome di un candidato escludono l’univocità dell’espressione della volontà elettorale, in quanto il voto così fatto può essere sintomatico parimenti della volontà di invalidarlo (anche come manifestazione di dissenso o protesta), secondo un criterio di normalità, ovvero di riferirsi ad altro qualunque sostantivo o diminutivo di nome proprio di persona (ad. ss. ciccio), iniziante con le quattro lettere indicate.
Per tale ragione deve escludersi ricorra l’ipotesi di cui all’art. 57 che prevede l’assegnazione del voto alla lista anche se non contrassegnata, se l’elettore ha indicato uno o più candidati compresi nella medesima lista: nel caso di specie, non può ritenersi essere stato indicato il nome di alcun candidato.
CENSURA 1.B, RELATIVA A SEZIONE 4.
Si reclama l’attribuzione di 1 voto di lista e pure di preferenza (per NC LA, lista ES UR).
Nel verbale di sezione nulla è riportato in ordine alle ragioni di invalidità dei voti, tra cui quello in questione.
Le ragioni poste a fondamento della censura risiedono, invece, nella dichiarazione postuma (11 giugno 2025) del rappresentante di lista di sezione che riporta non essere stato barrato il simbolo della lista n. 3 (ES UR) ma nel corrispondente spazio vi erano, nel primo rigo il nome
‘CONCETTA’ e nel secondo il cognome ‘LOMBARDI’.
Si sostiene che si sarebbe dovuto attribuire il voto alla lista e la preferenza alla candidata consigliera NC LA, essendo l’unica candidata consigliera di tutte e tre le liste avente il nome ‘NC’. Nulla si reclama per il cognome RD, perché vi erano due candidati nella lista ES UR con tale cognome, per cui permane l’incertezza.
La doglianza non è fondata.
L’assenza di contrassegno di lista, la presenza di un candidato con cognome RD (TO) anche nella diversa lista Nuova ES, la possibilità che l’elettore abbia voluto indicare un unico nominativo TT LO (non corrispondente ad alcun candidato) escludono l’univocità dell’espressione di voto che si presta, invece, a diverse parimenti possibili interpretazioni.
CENSURA 2, RELATIVA A SEZIONE 3.
Si reclama l’attribuzione di 1 voto (tra quelli ritenuti invalidi perché portanti segno di riconoscimento).
In merito giova evidenziare che nulla emerge dal verbale di sezione.
La doglianza fonda sulla dichiarazione postuma (11 giugno 2025) del rappresentante di lista di sezione che afferma: “vi era riportato il nome di un candidato appartenente alla lista n. 3 (ES UR) nello spazio accanto al simbolo della lista n. 2 (ES Azzurra) che l’elettore, accortosi dell’errore, provvedeva a cancellare, annerendolo con la matita e successivamente lo riportava nello spazio relativo alla lista n. 3 (ES UR) senza barrare il relativo simbolo. Tengo a precisare che non ricordo il nome del candidato consigliere votato….”.
In disparte ogni considerazione in merito alla totale assenza di un riscontro confortante nel verbale delle operazioni in ordine a tali circostanze che il rappresentante non ha fatto rilevare al momento dello scrutinio, senza che vi sia traccia (anche tramite denuncia) di alcuna contestazione in ordine all’eventuale omissione, il Collegio ritiene che la mancata indicazione, nella stessa dichiarazione del rappresentante di lista, del nominativo che consenta di individuare in modo certo il candidato, la priva di quel carattere di affidabilità idoneo ad escludere la natura esplorativa o dubitativa delle ragioni poste a fondamento della censura che si rivela, pertanto, infondata.
CENSURA 3, RELATIVA A SEZIONE 5.
Lamentando la violazione delle stesse disposizioni di settore (54, 57 e 64 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570) si reclama l’attribuzione delle 5 schede annullate per segno di riconoscimento ritenute riconducibili, come da verbale di sezione (pag. 34), alla lista ES UR.
Si sostiene non esservi sulle schede segni inoppugnabili ed univoci che l’elettore avrebbe apposto per farsi riconoscere.
Infatti, si tratterebbe di: a) cancellature dovute all’erronea indicazione del voto di preferenza; b) segni causati dalla chiusura della scheda, operata avendo in mano la matita; c) ricalco del crocesegno sul simbolo della lista votata, per confermare la scelta operata; d) scrittura tremolante dovuta probabilmente alla senilità dell’elettore; e) indicazione non del tutto chiara del voto di preferenza per un candidato.
A fondamento della censura e quale principio di prova di quanto affermato i ricorrenti asseriscono essere informazioni avute da elettori, per caso presenti allo spoglio.
La doglianza si rivela infondata in quanto neppure assistista da un principio di prova attendibile, in considerazione della natura delle fonti di prova indicate (dichiarazioni generiche e de relato di cui non è indicata la provenienza diretta).
Le ragioni sin qui esposte conducono alla reiezione della domanda principale e rendono superflue, come implicitamente ritenuto dal Collegio con l’ordinanza n.1156/2025, le verifiche richieste in relazione ad esse con le plurime istanze istruttorie prodotte dai ricorrenti (anche dopo l’ordinanza istruttoria collegiale), atteso che, in base alle stesse allegazioni di parte, le doglianze inerenti alla domanda principale risultano destituite di fondamento.
La domanda subordinata proposta con ricorso principale e motivi aggiunti è, invece, fondata.
Con essa si chiede l’annullamento e la ripetizione delle votazioni nelle sezioni elettorali nn. 1, 2, 3 e 4, nelle quali vi sarebbe stata ammissione illegittima al voto assistito, lamentando la violazione dell’art. 41 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 che, in via di eccezione, consente la possibilità che l’elettore possa esprimere il voto con un accompagnatore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, volontariamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica, quando (e soltanto laddove) non è fisicamente in grado di effettuare materialmente l’operazione di voto e purchè il Presidente della Sezione elettorale accerti la sussistenza dei presupposti per il voto accompagnato consentito in ipotesi di gravissime infermità, come la cecità, l’amputazione delle mani e la paralisi o altri tipi di impedimento di analoga gravità.
Nell’esaminare la doglianza si seguirà l’ordine espositivo indicato da parte ricorrente.
SEZIONE n.3
Su tre elettori ammessi a voto assistito, i due iscritti rispettivamente ai nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-dell’elenco di sezione (indicati in questa sede in modo da anonimizzarne i dati personali, per ragioni di riservatezza) risultano “ disabili” . Il primo come da certificazione medica e la seconda per provvedimento del Tribunale di Vasto. Tanto emerge dal verbale di sezione (pag. 19).
Dalla documentazione (verbale accertamento invalidità civile e provvedimento del Tribunale) versata in atti dalle ricorrenti (doc. 16 allegato al ricorso, dep. il 18 giugno 2025) emerge per tabulas
che la disabilità in questione è di tipo cognitivo- mentale e non materiale impediente la fisica espressione del voto.
Può inconfutabilmente concludersi che già dal verbale di sezione (corroborato dalla ulteriore documentazione sopraindicata) emerge – come efficacemente dedotto dalle parti ricorrenti- che non si versa in nessuno dei casi tipici dell’art. 41 d.p.r. n.570/1960, né di quelli assimilabili alla impossibilità di eseguire materialmente l’operazione di voto, trattandosi, invece, di deficit “psichico o mentale”.
Pertanto, in entrambi i casi, l’elettore non poteva essere ammesso al voto con un accompagnatore il quale ha votato sostituendo la sua scelta a quella dell’elettore, non essendo quest’ultimo impossibilitato ad eseguire l’operazione materiale di voto: in altri termini, la disabilità cognitiva comporta un impedimento alla formazione di una valida volontà elettorale (ipotesi in cui non è consentito il voto accompagnato) e non un impedimento alla sua espressione.
Tanto vale ad invalidare le operazioni di voto della sezione.
SEZIONE n.1
Valgono analoghe considerazioni.
L’elettore iscritto al n. -OMISSIS- della lista di sezione -OMISSIS- risulta, da verbale di sezione (pag. 19), ammesso in ragione della “nomina tutore da giudice tutelare”; sempre da verbale, il “motivo specifico” dell’ammissione è “altro impedimento”, non meglio specificato.
Difetta, dunque, la evidenza dell’impossibilità fisica ed anzi, per tabulas, si rinvengono elementi consistenti per ritenere che quella rilevata sia di tipo cognitivo e, pertanto, inidonea a consentire il voto assistito.
Per tali ragioni vanno invalidate le operazioni di voto della sezione.
Si passa ora ad esaminare la censura in relazione alle sezioni per cui sono stati disposti accertamenti istruttori, ritenuti, invece, implicitamente superflui per le sezioni appena valutate (nn. 3 ed 1) in ragione della sufficienza della documentazione in atti a scrutinare la censura proposta.
SEZIONE n.2
Il verbale indica per l’unico elettore ammesso a voto assistito (n. -OMISSIS- della lista di sezione -OMISSIS-) quale “motivo specifico”: “vedi certificato”.
Il certificato allegato a verbale e reperito a seguito degli incombenti istruttori ordinati all’UTG FG è un certificato dell’ASL FG che non precisa la patologia e attesta che, “in base alle vigenti norme è impossibilitata ad esprimere il voto senza accompagnatore”.
In assenza della specificazione della patologia nel verbale, diversamente da quanto richiesto dalla disposizione de qua (art. 41 cit.), ed anche nel certificato cui esso rinvia, deve ritenersi che l’elettore sia stato illegittimamente ammesso al voto assistito in quanto non risultano sussistenti i prescritti presupposti.
SEZIONE n.4.
A verbale, per gli elettori iscritti nella lista nn. -OMISSIS- il “motivo specifico” è “accertamento medico”. Viene poi riportato il nome del medico.
Non sono stati reperiti, a seguito di accertamenti istruttori, i certificati.
In mancanza di indicazione della patologia, non sussistono le condizioni per ritenere integrati i presupposti normativi per la corretta ammissione al voto assistito.
Per le ragioni suesposte va accolta la domanda subordinata proposta con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti e, conseguentemente annullate le operazioni di voto delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4.
L’esito della impugnazione consente di non accogliere le richieste istruttorie depositate dai ricorrenti in data 20 ottobre 2025 e 12 novembre 2025. L’acquisizione dei documenti indicati, infatti, non potrebbe condurre ad una valutazione diversa rispetto a quella in esame, comunque satisfattiva dell’interesse degli stessi elettori ricorrenti.
Allo stesso modo, deve essere disattesa la richiesta formulata ex art. 116, comma 2, c.p.a. in data 13 gennaio 2026, con la quale i controinteressati chiedono di acquisire presso la ASL competente copia dei certificati medici, funzionali all’esercizio del voto assistito degli elettori che hanno esercitato tale facoltà, iscritti alla Sezione n. 4 del Comune di ES. L’acquisizione di tali documenti, infatti, non avrebbe alcuna utilità, in quanto i certificati medici non sono stati allegati al verbale delle operazioni elettorali relativo alla sez. n. 4 (cfr. adempimento ordinanza collegiale istruttoria del 13 novembre 2025), per cui il reperimento di copia degli stessi presso altra sede non consentirebbe di giungere ad una valutazione diversa.
La particolarità in fatto della vicenda, nonché la minima attività difensiva svolta per l’U.T.G. conducono alla compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Con contestuale provvedimento che assume la forma di decreto si respinge l’istanza di liquidazione del compenso formulata dal delegato del sig. Prefetto per il compimento delle operazioni istruttorie, atteso che trattasi di attività accessoria a quella principale del delegato, incardinato nel ruolo prefettizio, in servizio a Foggia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie la domanda subordinata e per l’effetto annulla le operazioni di voto, per come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Respinge l’istanza di liquidazione compenso formulata dalla dr.ssa C. Palumbo della Prefettura di Foggia.
Si comunichi la presente sentenza all’istante dr.ssa Palumbo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AN, Presidente
ES NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NO | NC AN |
IL SEGRETARIO