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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE e NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al ruolo n. 62/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Parte_1 C.F._1
Emanuele (C.F. ), giusta mandato in calce all'atto di citazione;
C.F._2
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-CONVENUTA-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa
1 dall'Avv. Domenico De Tommaso (c.f. ), per procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di pace;
- CONVENUTA -
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il giudizio introdotto originariamente dinanzi al Giudice di pace di
Catanzaro, citando in giudizio la e l' entrambe in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in solido con in ordine alla produzione Controparte_1 CP_2 del sinistro di cui al presente atto;
- per l'effetto condannare la e in solido Controparte_3 CP_2 tra di loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da parte attrice sig.ra Parte_1 per complessivi € 3.575,92 relativamente alle lesioni, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dalla medesima attrice nella misura di € 14.000,00; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge sulla somma rivalutata;
- condannare
e la , in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da CP_2 Controparte_1 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 12 agosto 2019 alle ore 00: 40 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Fiat
Panda targata FV946WB di sua proprietà, con a bordo quale terzo Persona_2 trasportato, percorrendo la Strada Statale 713 (meglio nota come “Trasversale delle Serre”), nei pressi di Torre di Ruggiero, veniva urtata da cinghiali che improvvisamente invadevano la sede stradale, causando conseguentemente la perdita del controllo del veicolo che andava violentemente ad impattare contro il guard rail;
- che, a seguito dell'impatto violento, l'autovettura di proprietà dell'odierna attrice riportava ingenti danni sia alla meccanica che alla carrozzeria, come da documentazione fotografica che sin d'ora si produce, quantificati in € 19.782,00 come risulta dal preventivo rilasciato dalla
2 carrozzeria Car Sorace Srl. A causa dell'ingente costo per la riparazione e considerato il fatto che trattasi di autovettura immatricolata il 28.06.2019 acquistata attraverso la concessione di un finanziamento che ad oggi deve integralmente essere restituito, l'autovettura non è ancora stata riparata;
- che sia l'attrice che riportavano lesioni per cui si rendeva necessario il Persona_2 trasporto presso il vicino nosocomio di Soverato tramite 118 intervenuto sul luogo del sinistro;
- di avere, con p.e.c. del 02.09.2019, denunciato il sinistro alla ed alla Provincia Controparte_1 di Catanzaro, diffidando i predetti enti al risarcimento dei danni patiti;
- di avere trasmesso, con p.e.c. del 15.11.2019, sia alla che all' invito alla Controparte_1 CP_2 negoziazione assistita rimasta anch'essa priva di alcun riscontro.
In punto di diritto, ha dedotto che l' in qualità di Ente proprietario e Parte_1 CP_2 custode della strada in cui si è verificato il sinistro, sarebbe tenuta ex art. 2051 c.c. alla sicurezza della sede stradale e che, parimenti, deve considerarsi responsabile del sinistro di cui si discute la ex art 2043 cod. civ.. Chiedeva pertanto la condanna dei suddetti convenuti al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa dell'11/3/2022, si è costituita nel giudizio riassunto, la Controparte_1 contestando gli assunti di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, ai sensi all'art. 2, comma 2, della L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9 l'attribuzione delle funzioni amministrative e risarcitorie – conseguenti alla programmazione ed al coordinamento di appositi piani faunistici – venatori, direttamente alle
Province, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora abrogato e re individuato nell'ambito del T.U. Enti Locali). In particolare, l'art. 14, comma 7, prevede che le
Province provvedono al controllo della fauna selvatica attraverso strutture e uomini da esse dipendenti. Concludeva quindi per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto non provata, con vittoria di spese.
Si è costituita anche l con memoria del 15/2/2022, eccependo anch'essa il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero ha proposto domanda trasversale di manleva, in quanto l'evento di danno è stato causato da animali selvatici vaganti, i quali non sono di proprietà né in custodia ad inoltre, la tipologia di strada (strada di tipo C “Extraurbana CP_2
Secondaria”) non impone l'obbligo di recinzione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice della
3 Strada;
infine, ha eccepito la genericità dei fatti narrati dall'attrice e l'assenza di prova. Ha concluso chiedendo di essere manlevata dalla in caso di condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 4/4/2022, la causa è stata rinviata per la decisione in ordine alla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva.
Dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza del 24/2/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza recente è ormai ferma nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n.
157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della
4 responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli CP_1 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che si condividono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Inoltre, in applicazione del generale principio di economia processuale, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto, come dalla medesima eccepito, CP_2
5 alcun obbligo di recinzione della sede stradale incombe su di essa, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice della Strada e, tanto più che, secondo quanto previsto dalle leggi n.968/77 e n.
152/92, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e l'art.117 della Costituzione stabilisce che la tutela della fauna selvatica e della caccia è di competenza delle Regioni.
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, da cui non v'è valida ragione per discostarsi, si dichiara la legittimazione passiva della e, al Controparte_1 contempo, il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
Le spese di lite tra l'attrice e la si rimettono all'esito del presente giudizio, Controparte_1 quelle invece tra l'attrice e l' seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000, con esclusione della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- Dichiara la legittimazione passiva della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
- Rimette le spese di lite tra l'attrice e la al merito;
Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.711,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per CP_2 legge;
- Dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 3/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
6
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE e NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al ruolo n. 62/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Parte_1 C.F._1
Emanuele (C.F. ), giusta mandato in calce all'atto di citazione;
C.F._2
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-CONVENUTA-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa
1 dall'Avv. Domenico De Tommaso (c.f. ), per procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di pace;
- CONVENUTA -
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il giudizio introdotto originariamente dinanzi al Giudice di pace di
Catanzaro, citando in giudizio la e l' entrambe in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in solido con in ordine alla produzione Controparte_1 CP_2 del sinistro di cui al presente atto;
- per l'effetto condannare la e in solido Controparte_3 CP_2 tra di loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da parte attrice sig.ra Parte_1 per complessivi € 3.575,92 relativamente alle lesioni, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dalla medesima attrice nella misura di € 14.000,00; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge sulla somma rivalutata;
- condannare
e la , in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da CP_2 Controparte_1 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto di seguito:
- che, in data 12 agosto 2019 alle ore 00: 40 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Fiat
Panda targata FV946WB di sua proprietà, con a bordo quale terzo Persona_2 trasportato, percorrendo la Strada Statale 713 (meglio nota come “Trasversale delle Serre”), nei pressi di Torre di Ruggiero, veniva urtata da cinghiali che improvvisamente invadevano la sede stradale, causando conseguentemente la perdita del controllo del veicolo che andava violentemente ad impattare contro il guard rail;
- che, a seguito dell'impatto violento, l'autovettura di proprietà dell'odierna attrice riportava ingenti danni sia alla meccanica che alla carrozzeria, come da documentazione fotografica che sin d'ora si produce, quantificati in € 19.782,00 come risulta dal preventivo rilasciato dalla
2 carrozzeria Car Sorace Srl. A causa dell'ingente costo per la riparazione e considerato il fatto che trattasi di autovettura immatricolata il 28.06.2019 acquistata attraverso la concessione di un finanziamento che ad oggi deve integralmente essere restituito, l'autovettura non è ancora stata riparata;
- che sia l'attrice che riportavano lesioni per cui si rendeva necessario il Persona_2 trasporto presso il vicino nosocomio di Soverato tramite 118 intervenuto sul luogo del sinistro;
- di avere, con p.e.c. del 02.09.2019, denunciato il sinistro alla ed alla Provincia Controparte_1 di Catanzaro, diffidando i predetti enti al risarcimento dei danni patiti;
- di avere trasmesso, con p.e.c. del 15.11.2019, sia alla che all' invito alla Controparte_1 CP_2 negoziazione assistita rimasta anch'essa priva di alcun riscontro.
In punto di diritto, ha dedotto che l' in qualità di Ente proprietario e Parte_1 CP_2 custode della strada in cui si è verificato il sinistro, sarebbe tenuta ex art. 2051 c.c. alla sicurezza della sede stradale e che, parimenti, deve considerarsi responsabile del sinistro di cui si discute la ex art 2043 cod. civ.. Chiedeva pertanto la condanna dei suddetti convenuti al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa dell'11/3/2022, si è costituita nel giudizio riassunto, la Controparte_1 contestando gli assunti di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, ai sensi all'art. 2, comma 2, della L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9 l'attribuzione delle funzioni amministrative e risarcitorie – conseguenti alla programmazione ed al coordinamento di appositi piani faunistici – venatori, direttamente alle
Province, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora abrogato e re individuato nell'ambito del T.U. Enti Locali). In particolare, l'art. 14, comma 7, prevede che le
Province provvedono al controllo della fauna selvatica attraverso strutture e uomini da esse dipendenti. Concludeva quindi per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto non provata, con vittoria di spese.
Si è costituita anche l con memoria del 15/2/2022, eccependo anch'essa il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero ha proposto domanda trasversale di manleva, in quanto l'evento di danno è stato causato da animali selvatici vaganti, i quali non sono di proprietà né in custodia ad inoltre, la tipologia di strada (strada di tipo C “Extraurbana CP_2
Secondaria”) non impone l'obbligo di recinzione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice della
3 Strada;
infine, ha eccepito la genericità dei fatti narrati dall'attrice e l'assenza di prova. Ha concluso chiedendo di essere manlevata dalla in caso di condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 4/4/2022, la causa è stata rinviata per la decisione in ordine alla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva.
Dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza del 24/2/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza recente è ormai ferma nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n.
157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della
4 responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass.
9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass.
6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass.
31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli CP_1 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. in motivazione
Cass. VI Sez. Civ. Sent. n. 18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che si condividono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Inoltre, in applicazione del generale principio di economia processuale, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto, come dalla medesima eccepito, CP_2
5 alcun obbligo di recinzione della sede stradale incombe su di essa, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice della Strada e, tanto più che, secondo quanto previsto dalle leggi n.968/77 e n.
152/92, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e l'art.117 della Costituzione stabilisce che la tutela della fauna selvatica e della caccia è di competenza delle Regioni.
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, da cui non v'è valida ragione per discostarsi, si dichiara la legittimazione passiva della e, al Controparte_1 contempo, il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
Le spese di lite tra l'attrice e la si rimettono all'esito del presente giudizio, Controparte_1 quelle invece tra l'attrice e l' seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000, con esclusione della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- Dichiara la legittimazione passiva della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
- Rimette le spese di lite tra l'attrice e la al merito;
Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.711,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per CP_2 legge;
- Dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 3/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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