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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2024 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 BARBIERI GIANNI ATTRICE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. LOASSES CP_1 P.IVA_2 ENRICO MARIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società nella causazione del sinistro CP_1 di cui è causa e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa, al CP_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla società attrice, da liquidarsi nella misura di € 23.936,39, ovvero nella somma maggiore o minore che in corso di causa risulterà conforme alle risultanze ed equa, oltre rivalutazione con vittoria di spese.
Per parte convenuta
Voglia Ill'mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare ogni domanda rivolta nei confronti della poiché infondata in fatto CP_1 e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di giudizio;
- in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, limitare la condanna nei limiti di quanto provato, con compensazione delle spese di giudizio
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti allorchè, a causa di un evento CP_1 atmosferico di forte intensità, già annunciato dalle Autorità competenti, dei pannelli presenti nell'area pagina 1 di 3 del fabbricato di proprietà della società convenuta venivano a cadere sopra autovetture parcheggiate nell'area di proprietà dell'attrice medesima.
In particolare, la società attrice invocava la responsabilità della convenuta proprietaria delle cose da esse custodite, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e chiedeva di quantificare il danno subito nei costi di riparazione degli autoveicoli, appartenenti a soggetti terzi.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., all'udienza del 12.11.2025.
***
La domanda attorea è infondata e va respinta, per l'assorbente ragione che la società attrice non ha dimostrato il danno prospettato.
Quest'ultimo afferirebbe, infatti, al danneggiamento di autovetture di proprietà di terzi, parcheggiate nell'area di proprietà dell'attrice.
In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, ma il principio enunciato deve ritenersi valevole anche nel caso di specie, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15458 del 14/07/2011).
Va, dunque, escluso che detto danneggiamento valga, di per sé, ad integrare una perdita patrimoniale per l'attrice, trattandosi di beni di proprietà di terzi.
La parte attrice non ha poi provato alcun esborso pecuniario dipendente dal danneggiamento lamentato e, in particolare, ha allegato preventivi relativi a ciascuna delle autovetture parcheggiate che, tuttavia, sono intestati a terzi, presumibilmente i legittimi proprietari dei veicoli.
Allo stato, dunque, il patrimonio dell'attrice non ha subito alcun depauperamento e l'eventualità del risarcimento, quale custode, del danno arrecato ai proprietari dei veicoli non è sufficiente a giustificare una fondata richiesta risarcitoria da parte dell'attrice in quanto il danno prospettato in termini di esborsi risarcitori è, appunto, del tutto eventuale sia nell'an che nel quantum.
Il materiale probatorio documentale, dunque, laddove mira a dimostrare con riproduzioni fotografiche e video e con preventivi di riparazione i danni subiti dai veicoli appartenenti a soggetti terzi, risulta del tutto irrilevante.
La spese, liquidate nei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 considerata la semplicità della causa, l'assenza di attività istruttoria e la semplificazione della fase decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in €
pagina 2 di 3 2.500,00 per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4001/2024 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 BARBIERI GIANNI ATTRICE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. LOASSES CP_1 P.IVA_2 ENRICO MARIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società nella causazione del sinistro CP_1 di cui è causa e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa, al CP_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla società attrice, da liquidarsi nella misura di € 23.936,39, ovvero nella somma maggiore o minore che in corso di causa risulterà conforme alle risultanze ed equa, oltre rivalutazione con vittoria di spese.
Per parte convenuta
Voglia Ill'mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare ogni domanda rivolta nei confronti della poiché infondata in fatto CP_1 e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di giudizio;
- in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, limitare la condanna nei limiti di quanto provato, con compensazione delle spese di giudizio
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti allorchè, a causa di un evento CP_1 atmosferico di forte intensità, già annunciato dalle Autorità competenti, dei pannelli presenti nell'area pagina 1 di 3 del fabbricato di proprietà della società convenuta venivano a cadere sopra autovetture parcheggiate nell'area di proprietà dell'attrice medesima.
In particolare, la società attrice invocava la responsabilità della convenuta proprietaria delle cose da esse custodite, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e chiedeva di quantificare il danno subito nei costi di riparazione degli autoveicoli, appartenenti a soggetti terzi.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., all'udienza del 12.11.2025.
***
La domanda attorea è infondata e va respinta, per l'assorbente ragione che la società attrice non ha dimostrato il danno prospettato.
Quest'ultimo afferirebbe, infatti, al danneggiamento di autovetture di proprietà di terzi, parcheggiate nell'area di proprietà dell'attrice.
In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, ma il principio enunciato deve ritenersi valevole anche nel caso di specie, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15458 del 14/07/2011).
Va, dunque, escluso che detto danneggiamento valga, di per sé, ad integrare una perdita patrimoniale per l'attrice, trattandosi di beni di proprietà di terzi.
La parte attrice non ha poi provato alcun esborso pecuniario dipendente dal danneggiamento lamentato e, in particolare, ha allegato preventivi relativi a ciascuna delle autovetture parcheggiate che, tuttavia, sono intestati a terzi, presumibilmente i legittimi proprietari dei veicoli.
Allo stato, dunque, il patrimonio dell'attrice non ha subito alcun depauperamento e l'eventualità del risarcimento, quale custode, del danno arrecato ai proprietari dei veicoli non è sufficiente a giustificare una fondata richiesta risarcitoria da parte dell'attrice in quanto il danno prospettato in termini di esborsi risarcitori è, appunto, del tutto eventuale sia nell'an che nel quantum.
Il materiale probatorio documentale, dunque, laddove mira a dimostrare con riproduzioni fotografiche e video e con preventivi di riparazione i danni subiti dai veicoli appartenenti a soggetti terzi, risulta del tutto irrilevante.
La spese, liquidate nei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 considerata la semplicità della causa, l'assenza di attività istruttoria e la semplificazione della fase decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in €
pagina 2 di 3 2.500,00 per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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