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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17552/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17552/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BUSSO FRANCESCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PINO TORINESE il 28/03/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed indipendenti. Persona_1 Pt_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/09/2002.
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale, posto che i figli sono maggiorenni e indipendenti, pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità della IG.ra . Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi danno entrambi la massima disponibilità ad aiutare i figli anche economicamente in caso di necessità;
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Pino Torinese resta nella disponibilità della IGnora
con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_2
DA' ATTO che la casa coniugale attualmente è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
DA' ATTO che la IGnora è priva di reddito;
Parte_2
DISPONE che il IGnor si impegni a versare alla moglie la somma mensile di euro 600,00 Pt_1
(seicento/00) quale assegno divorzile, da versarsi entro il 5 di ogni mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2025, senza necessità di richiesta scritta;
DA' ATTO che il IGnor si impegna a trasferire la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile di Pino Torinese, via Boccardi n. 8 (50%) alla IGnora;
Parte_2
DA' ATTO che il rogito di trasferimento dell'immobile si cui al punto precedente verrà effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di divorzio presso il notaio che verrà scelto dalla IGnora
, e la data del rogito dovrà essere comunicata al IGnor con un Parte_2 Parte_1 preavviso di almeno 8 giorni. I coniugi chiedono sin da ora in relazione alla attribuzione patrimoniale dell'immobile l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le spese del rogito saranno a carico della IGnora;
Parte_2 DA' ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento del 50% dell'immobile di Pino Torinese, via Boccardi 8 è condizione essenziale del divorzio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17552/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BUSSO FRANCESCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PINO TORINESE il 28/03/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed indipendenti. Persona_1 Pt_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/09/2002.
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale, posto che i figli sono maggiorenni e indipendenti, pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità della IG.ra . Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi danno entrambi la massima disponibilità ad aiutare i figli anche economicamente in caso di necessità;
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Pino Torinese resta nella disponibilità della IGnora
con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_2
DA' ATTO che la casa coniugale attualmente è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
DA' ATTO che la IGnora è priva di reddito;
Parte_2
DISPONE che il IGnor si impegni a versare alla moglie la somma mensile di euro 600,00 Pt_1
(seicento/00) quale assegno divorzile, da versarsi entro il 5 di ogni mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2025, senza necessità di richiesta scritta;
DA' ATTO che il IGnor si impegna a trasferire la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile di Pino Torinese, via Boccardi n. 8 (50%) alla IGnora;
Parte_2
DA' ATTO che il rogito di trasferimento dell'immobile si cui al punto precedente verrà effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di divorzio presso il notaio che verrà scelto dalla IGnora
, e la data del rogito dovrà essere comunicata al IGnor con un Parte_2 Parte_1 preavviso di almeno 8 giorni. I coniugi chiedono sin da ora in relazione alla attribuzione patrimoniale dell'immobile l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le spese del rogito saranno a carico della IGnora;
Parte_2 DA' ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento del 50% dell'immobile di Pino Torinese, via Boccardi 8 è condizione essenziale del divorzio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.