CASS
Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2024, n. 37183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37183 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST RZ, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37183 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da VA AL - in espiazione della pena dell'ergastolo per reati (associazione di stampo mafioso e omicidi maturati nel relativo contesto) rientranti nel catalogo di cui all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di permesso premio. Secondo il Tribunale, il condannato, nell'ammettere le proprie responsabilità a proposito dei commessi reati, aveva sempre mantenuto un atteggiamento autogiustificatorio e minimalista, inconciliabile con la figura di capo e promotore dell'omonimo sodalizio criminale. Poco credibile, dato anche tale ruolo, appariva l'allegazione di non avere collaborato con la giustizia per timore di rappresaglie ai danni della famiglia. Anche alla luce di tale scelta, e nonostante la buona condotta penitenziaria e la partecipazione alle attività trattamentali, la pericolosità sociale dell'istante appariva intatta a cospetto della persistente operatività del clan e del mantenimento in carcere che esso, fino a tempi recenti, come documentato dalle intercettazioni, aveva continuato ad assicurare. 2. Ricorre AL per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il motivo unico di ricorso è intitolato come violazione degli artt.
4-bis, come riformulato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e 30-ter Ord. pen. Il ricorrente - dopo avere ricostruito i contenuti della novellazione legislativa (attuativa della sentenza costituzionale n. 253 del 2019), che ha regolato l'accesso ai benefici penitenziari in favore dei condannati per reati ostativi, non autori di alcuna, ancorché possibile, collaborazione con la giustizia - censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, sostenendo che quest'ultima non si sarebbe conformata alla nuova disciplina. Il condannato avrebbe, infatti, fornito elementi (la piena adesione al trattamento, la profonda revisione critica del proprio operato, la disponibilità ad avviare percorsi di giustizia riparativa, iniziative di natura risarcitoria) idonei ad attestare la recisione dei collegamenti con il crimine organizzato e l'adempimento nei limiti del possibile delle obbligazioni civili. La cessata partecipazione associativa sarebbe convalidata da nuovi giudicati. Il pericolo di ripresa di agiti penalmente rilevanti sarebbe, comunque, scongiurato dai mutati assetti di potere camorristico sul territorio (ormai dominato da clan avversari). Le remunerazioni periodiche, da parte del clan, sarebbero state indirizzate solo al coniuge, sarebbero cessate da 7 tempo e sarebbero state giustificate dalla preoccupazione che AL (proprio in quanto distaccatosi dal contesto criminale) potesse iniziare a collaborare. L'ordinanza impugnata, misconoscendo tali sopravvenienze, e imponendo di fatto al condannato oneri dimostrativi impossibili da soddisfare, avrebbe surrettiziamente reintrodotto quel regime di ostatività assoluta all'ottenimento dei benefici penitenziari in difetto di collaborazione, che la disciplina legislativa novellata ha inteso viceversa superare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel regime giuridico introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla legge n. 199 deI2022, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01) che costoro: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento;
il) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
iii) abbiano intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Al fine di verificare la sussistenza delle menzionate condizioni, la magistratura di sorveglianza è chiamata ad una articolata attività di natura informativa, includente l'acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazione penitenziaria, sia del parere del Pubblico ministero coinvolto nel giudizio di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Il principale portato della nuova disciplina si rinviene - per l'effetto - nella trasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti. 3 Costoro, infatti, sono ora comunque ammessi a proporre richiesta, che può tuttavia essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, verificate all'esito di attenta e congrua istruttoria. 4. L'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale nuova regolamentazione al caso di specie. Come anche rilevato dal Procuratore generale requirente, la decisione ha tenuto conto della relazione di sintesi, che concludeva in senso non favorevole alla concessione del permesso, anche in considerazione della mancanza di revisione critica rispetto ai gravi delitti commessi per avere il detenuto banalizzato le cause delle sue passate scelte criminali;
ha analizzato le ragioni della mancata collaborazione, ritenendole ingiustificate ed espressive di persistente pericolosità sociale;
ha dato atto del prolungato versamento, da parte del clan, della retribuzione mensile riservata dai gruppi criminali alle famiglie dei propri detenuti. Queste considerazioni, unitamente alle informative della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, e della Direzione distrettuale di Napoli, circa l'attuale e persistente egemonia del clan di appartenenza del condannato, hanno determinato il giudice a quo al diniego del beneficio. Questo esito è dunque seguito all'ampia e approfondita illustrazione delle ragioni, coerenti con la normativa di riferimento, per cui il Tribunale di sorveglianza ritiene che il condannato non abbia effettuato alcun distacco effettivo dall'organizzazione criminale e che non ricorrano le altre condizioni previste dal d.l. n. 162 del 2022. 5. A fronte di ciò, le doglianze difensive sono articolate in fatto, reiterano argomenti già compiutamente disattesi nel grado antecedente di giudizio e non colgono criticità motivazionali rilevanti. Esse non sono così in grado di superare il quadro emergente dal provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, che non è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico dei detenuti per reati ostativi, ma validamente argomenta a sostegno del mancato superamento del vigente assetto di presunzione relativa di pericolosità sociale. 6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/06/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST RZ, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37183 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da VA AL - in espiazione della pena dell'ergastolo per reati (associazione di stampo mafioso e omicidi maturati nel relativo contesto) rientranti nel catalogo di cui all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di permesso premio. Secondo il Tribunale, il condannato, nell'ammettere le proprie responsabilità a proposito dei commessi reati, aveva sempre mantenuto un atteggiamento autogiustificatorio e minimalista, inconciliabile con la figura di capo e promotore dell'omonimo sodalizio criminale. Poco credibile, dato anche tale ruolo, appariva l'allegazione di non avere collaborato con la giustizia per timore di rappresaglie ai danni della famiglia. Anche alla luce di tale scelta, e nonostante la buona condotta penitenziaria e la partecipazione alle attività trattamentali, la pericolosità sociale dell'istante appariva intatta a cospetto della persistente operatività del clan e del mantenimento in carcere che esso, fino a tempi recenti, come documentato dalle intercettazioni, aveva continuato ad assicurare. 2. Ricorre AL per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il motivo unico di ricorso è intitolato come violazione degli artt.
4-bis, come riformulato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e 30-ter Ord. pen. Il ricorrente - dopo avere ricostruito i contenuti della novellazione legislativa (attuativa della sentenza costituzionale n. 253 del 2019), che ha regolato l'accesso ai benefici penitenziari in favore dei condannati per reati ostativi, non autori di alcuna, ancorché possibile, collaborazione con la giustizia - censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, sostenendo che quest'ultima non si sarebbe conformata alla nuova disciplina. Il condannato avrebbe, infatti, fornito elementi (la piena adesione al trattamento, la profonda revisione critica del proprio operato, la disponibilità ad avviare percorsi di giustizia riparativa, iniziative di natura risarcitoria) idonei ad attestare la recisione dei collegamenti con il crimine organizzato e l'adempimento nei limiti del possibile delle obbligazioni civili. La cessata partecipazione associativa sarebbe convalidata da nuovi giudicati. Il pericolo di ripresa di agiti penalmente rilevanti sarebbe, comunque, scongiurato dai mutati assetti di potere camorristico sul territorio (ormai dominato da clan avversari). Le remunerazioni periodiche, da parte del clan, sarebbero state indirizzate solo al coniuge, sarebbero cessate da 7 tempo e sarebbero state giustificate dalla preoccupazione che AL (proprio in quanto distaccatosi dal contesto criminale) potesse iniziare a collaborare. L'ordinanza impugnata, misconoscendo tali sopravvenienze, e imponendo di fatto al condannato oneri dimostrativi impossibili da soddisfare, avrebbe surrettiziamente reintrodotto quel regime di ostatività assoluta all'ottenimento dei benefici penitenziari in difetto di collaborazione, che la disciplina legislativa novellata ha inteso viceversa superare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel regime giuridico introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla legge n. 199 deI2022, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01) che costoro: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento;
il) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
iii) abbiano intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Al fine di verificare la sussistenza delle menzionate condizioni, la magistratura di sorveglianza è chiamata ad una articolata attività di natura informativa, includente l'acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazione penitenziaria, sia del parere del Pubblico ministero coinvolto nel giudizio di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Il principale portato della nuova disciplina si rinviene - per l'effetto - nella trasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti. 3 Costoro, infatti, sono ora comunque ammessi a proporre richiesta, che può tuttavia essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, verificate all'esito di attenta e congrua istruttoria. 4. L'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale nuova regolamentazione al caso di specie. Come anche rilevato dal Procuratore generale requirente, la decisione ha tenuto conto della relazione di sintesi, che concludeva in senso non favorevole alla concessione del permesso, anche in considerazione della mancanza di revisione critica rispetto ai gravi delitti commessi per avere il detenuto banalizzato le cause delle sue passate scelte criminali;
ha analizzato le ragioni della mancata collaborazione, ritenendole ingiustificate ed espressive di persistente pericolosità sociale;
ha dato atto del prolungato versamento, da parte del clan, della retribuzione mensile riservata dai gruppi criminali alle famiglie dei propri detenuti. Queste considerazioni, unitamente alle informative della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, e della Direzione distrettuale di Napoli, circa l'attuale e persistente egemonia del clan di appartenenza del condannato, hanno determinato il giudice a quo al diniego del beneficio. Questo esito è dunque seguito all'ampia e approfondita illustrazione delle ragioni, coerenti con la normativa di riferimento, per cui il Tribunale di sorveglianza ritiene che il condannato non abbia effettuato alcun distacco effettivo dall'organizzazione criminale e che non ricorrano le altre condizioni previste dal d.l. n. 162 del 2022. 5. A fronte di ciò, le doglianze difensive sono articolate in fatto, reiterano argomenti già compiutamente disattesi nel grado antecedente di giudizio e non colgono criticità motivazionali rilevanti. Esse non sono così in grado di superare il quadro emergente dal provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, che non è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico dei detenuti per reati ostativi, ma validamente argomenta a sostegno del mancato superamento del vigente assetto di presunzione relativa di pericolosità sociale. 6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/06/2024