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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA CO, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3384/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola De Giosa e Fernando De Giosa Parte_1
Rossi; contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1- riconoscere e dichiarare il Maresciallo “Vittima del Dovere”, ed ordinare Parte_1 al il riconoscimento ed il pagamento dei benefici previsti, atteso che il Controparte_1 militare in oggetto rientra nei casi previsti ex legge 23 dicembre 2005, n.266 comma 563, lett. (a – b), e successive modificazioni ed integrazioni;
2- per l'effetto, condannare il al pagamento: Controparte_1
-dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 407/98;
-dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04; entrambi con decorrenza dalla data dell'evento criminoso se, come presumibile, a seguito della
c.t.u. medico legale che si richiede verrà attribuita una percentuale pari o superiore al 25%;
3- condannare il al pagamento della speciale elargizione, soggetta a Controparte_1 perequazione automatica, commisurata alla percentuale di invalidità che sarà riconosciuta a seguito di c.t.u. ex l. 206/2004 art. 5 co. 1;
4- condannare, inoltre il al riconoscimento all'assistenza psicologica ex Controparte_1 art. 6 comma 2, legge 206/2004, nonché al beneficio di cui all'articolo 1 della L. 19 luglio
2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e al beneficio di cui all'art. 9 L. n.
206 del 2004 (esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria
e farmaceutica); 500,00 oltre perequazione dal 01.03.2007 (o dalla data meglio vista), e da valere a vita.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il resistendo nel merito al ricorso sulla base di varie Controparte_1 ed articolate argomentazioni e concludendo per l'integrale reiezione delle domande attoree.
Istruita documentalmente, disposta CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'art. 1 della l. 27 ottobre 1973, n. 629 dispone che “La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello
Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre
1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati”.
La successiva l. n. 466 del 1980 ha poi introdotto, nel corpo dell'art. 3 della l. n. 629, il comma secondo, a tenore del quale “Per vittime del dovere … s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.
La L. n. 629 limita, dunque, la platea dei destinatari del beneficio a specifiche categorie soggettive e, sul crinale oggettivo, delinea una prima ipotesi specifica all'art. 1 (“decesso in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche, criminose o in servizio di ordine pubblico”) e una più ampia all'art. 3 (“decesso in attività di servizio in conseguenza di eventi” evidentemente di qualunque natura, anche non criminosi, purché
“connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia
o di soccorso”).
L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466,
l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
I medesimi benefici spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali. Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le SS UU. della Cassazione, con sentenza n. 21969 del
21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui: «Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito».
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio,
(altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano
«particolari condizioni ambientali o operative» che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle «comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Il riferimento al concetto di esistenza o sopravvenienza degli accadimenti in discorso comporta che queste possano esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure essere sopraggiunte improvvisamente e anche inaspettatamente.
In sostanza, la formulazione aperta della disposizione è idonea a contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Ne consegue che la morte o l'infermità devono essere in rapporto di causalità immediata e diretta con le lesioni subite per causa di servizio, non essendo sufficiente l'esistenza di una ordinaria causa di servizio, ai fini del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e, quindi, ai fini dell'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime ed ai loro congiunti.
Lo status di “vittima del dovere”, in sostanza, presuppone che la morte o il ferimento siano dipesi da un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto.
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio specifico e maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Tanto premesso in linea generale, volgendo allo scrutinio della concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve rilevarsi come costituisca dato riscontrato dalla documentazione in atti -
e comunque non contestato- che il Maresciallo , in data 30.12.2018, intorno alle Parte_1
20.45, venne a trovarsi coinvolto in uno scontro a fuoco con un malvivente -rimasto poi ignoto- all'interno della pescheria “o' vangelista” sita in Torre Annunziata (NA).
In particolare, il ricorrente -che si trovava lì per le festività natalizie- in quell'occasione intervenne per far desistere dall'aggressione un soggetto armato, con volto travisato, che irruppe nell'esercizio commerciale brandendo un'arma da fuoco e minacciando il sig. (fratello del Persona_1 ricorrente), con il quale poco prima aveva avuto un diverbio. Fallito il tentativo di far ragionare e desistere il malvivente, che cominciò anzi anche ad esplodere colpi di arma da fuoco attingendo un altro soggetto ivi presente (sig. , il ricorrente estrasse l'arma di ordinanza (senza Testimone_1 armarla), si scagliò alle spalle del soggetto armato e gli bloccò la parte superiore del corpo;
tuttavia, il malvivente, per sottrarsi alla presa, esplodeva un altro colpo che colpiva il militare alla gamba destra e, divincolatosi, si dileguò.
Il ricorrente veniva quindi trasportato all'Ospedale di Boscotrecase dove gli veniva diagnosticata, la frattura completa e scomposta terzo diafisiario superiore della tibia dx con presenza di microframmenti (schegge) di arma da fuoco, riconosciuta come avvenuta “durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave” con delibera n. 3086 del
6.10.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma (all. 3 al ricorso).
Ebbene, a parere del Tribunale merita di essere valorizzato il fatto che l'evento traumatico di cui si discorre si sia verificato nello svolgimento di attività comunque ricollegabili ai compiti del militare, in un contesto venuto a colorarsi in termini di eccentrica pericolosità a causa dell'aggressione con arma da fuoco perpetrata da soggetto travisato in un esercizio commerciale pubblico affollato.
Rammentato che il comma 563 dell'art. 1 l. n. 266 del 2005, come già visto, considera le attività individuate alle lettere da a) ad f) tanto se svolte «in attività di servizio» che se compiute «nell'espletamento delle funzioni di istituto», per cui pertanto gli operatori possono e debbono comunque intervenire, anche quando non sono in attività di servizio e si trovino in libera uscita (si v. Cass. n. 3824/2021), non può allora revocarsi in dubbio che l'evento dannoso dedotto in giudizio si sia verificato nel 'contrasto ad ogni tipo di criminalità' e, implicitamente, 'nello svolgimento di servizi di ordine pubblico' (si v. Corte
d'Appello di Roma, sent. 4297/2022), con ciò giustificando il riconoscimento dello status di vittima del dovere, in conformità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cass. civ. Sezioni Unite, sent. n.
10791/2017; cass. civ., sez, lavoro, sent. n. 26012/2018).
Si è dunque ritenuto di sollecitare un accertamento peritale al fine di quantificare i postumi correlabili alle lesioni riportate dal ricorrente nell'evento del 30.12.2018, invitando il CTU designato ad utilizzare i criteri medico legali dettati dall'art. 6 della legge n. 206/04 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 181/09.
A tal riguardo, pare opportuno richiamare brevemente il complesso quadro normativo che regola la fattispecie, essendo lo stesso costituito da diverse disposizioni di fonte primaria e secondaria che si sono avvicendate e sovrapposte nel corso del tempo.
L'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riguardante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, prevede che: “Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale
…”. Tale norma è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che prevede testualmente, in relazione alla legge n. 206 del 2004, “la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1”.
È stato poi emanato il regolamento di cui al d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di “ … disciplinare
i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999”.
Ciò posto, in primo luogo non appare revocabile in dubbio che i criteri stabiliti dal suddetto regolamento riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Ed infatti, il d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che “Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”, all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
Detta normativa è stata superata dal citato d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere la finalità del regolamento diretta ad integrare, con una disciplina generale ed uniforme, la norma di cui all'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.
In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio di detto preambolo: “Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 …”.
In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'intercorso aggravamento e del riconoscimento del danno biologico e morale, si applica testualmente (vedi art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243) alle vittime del dovere.
Inoltre anche il d.p.r. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica indubbiamente alle vittime del dovere, dato che il rapporto intercorrente tra le due normative (il d.p.r. del 2009 e la legge del 2004) è un rapporto di integrazione tra norme, sicché l'applicazione dell'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004 alle vittime del dovere (imposta dal citato art. 4, comma 1°, lett. c, del d.p.r. n. 243 del 2006), rimarrebbe priva di effetti senza l'applicazione del relativo regolamento integrativo.
Dunque, ricapitolando su questo primo punto, la L. 206/04 e il regolamento 181/09 si applicano anche alle vittime del dovere.
Non appare sostenibile, invece, la tesi restrittiva, pure sostenuta in giurisprudenza sulla base del parere n. 2881/2015 del Consiglio di Stato, volta a restringere l'ambito applicativo del citato regolamento alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 ed alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1° gennaio 2006, in quanto tale interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari, risulta contrastante con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del d.p.r. n.
181 del 2009 che prevedono che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, si applicano i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, sia per quanto riguarda l'accertamento delle nuove invalidità che per quanto riguarda la revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.
E allora, ricapitolando su questo ulteriore punto, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato art. 6, comma 1° della legge n. 206/2004, costituito dal d.p.r. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del citato d.p.r., sia al fine di determinare le nuove invalidità che per rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
Applicando queste considerazioni al caso di specie, poichè la determinazione dell'invalidità della ricorrente avrebbe dovuto essere operata dopo l'entrata in vigore del detto regolamento, la stessa avrebbe dovuto seguire i criteri in esso contenuti (cfr. in tale senso, tra le tante, CdA Roma sent.
634/2021, recentemente anche confermata dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nelle pronunce nn. 6215 e 6217/2022). Giungendo ora al merito dell'accertamento peritale, il consulente tecnico d'ufficio, nel proprio elaborato, ha riconosciuto che il ricorrente risulta affetto da “esiti di ferita da arma da fuoco a carica singola con frattura della tibia destra trattata chirurgicamente con fissatori esterni” ed ha riscontrato altresì un
“deficit funzionale a carico del ginocchio destro con eterometria degli arti inferiori per minus omolaterale di circa 1,5 cm”, da porsi in relazione quantomeno concausale con l'evento traumatico per cui è causa.
Applicando la prescritta formula, il CTU è giunto a valutare una invalidità complessiva pari al 30%, con decorrenza dalla data della richiesta di aggravamento a carico della colonna vertebrale del
10.06.2024, precisando che, nel “periodo che precede tale data, occorre tener conto dell'assenza menomativa determinata dalla patologia vertebrale, all'epoca ancora non realizzatasi. In tal senso, nel periodo che va dalla stabilizzazione degli esiti di frattura della gamba, accertato per come avvenuto in data 21/05/2019 (cfr. verbale
CMO del 23/09/2021), fino all'aggravamento, il grado di IC può essere quantificato nella misura del 25%”.
La specificazione consente dunque di affermare che alla data del 21.05.2019 fosse già stato raggiunto il grado di IC del 25%, presupposto per il riconoscimento, da quel momento, del diritto sia allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, della l. 206/2004 (esteso dall'art. 2, comma 105, della l. 244/2007) sia all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/1998.
Sulla base delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate dall'ausiliare d'ufficio, che il Tribunale condivide in quanto pienamente esaustive ed immuni da vizi logici, la parte ricorrente ha dunque diritto:
- al beneficio della esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C di cui all'articolo 1, l. 203/2000;
- al beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4;
- al beneficio della assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla accertata percentuale di invalidità complessiva del 30%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. n. 206 del 2004, di euro 1.033,00, con decorrenza dal 21.05.2019;
- al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 nell'importo mensile di euro 500,00, con decorrenza dal 21.05.2019, oltre perequazioni ex lege. Su tali prestazioni, attesa la natura assistenziale, sono dovuti gli accessori nei limiti fissati dall'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994.
Benché la questione non sia stata posta nel presente giudizio, deve puntualizzarsi che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del d.p.r. 243/2006, è cumulabile con lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 L. 206/2004 (tra le tante,
CdA Roma sent. n. 2702/2021).
Infatti, l'art. 2, comma 1°, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ha previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, un assegno vitalizio, non reversibile, di originarie £.
500.000 (pari ad euro 258,23). Tale assegno è stato elevato ad euro 500,00 dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003.
Il diritto all'assegno vitalizio è stato esteso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati con l'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) del d.p.r. n. 243 del 2006, nell'originario importo di euro 258,23.
Con l'art. 5, comma 3°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stato introdotto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'ulteriore provvidenza denominata “speciale assegno vitalizio”, non reversibile, di euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, spettante in favore dei suddetti soggetti che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché in favore dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni.
Tale provvidenza è stata estesa alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, con decorrenza
1° gennaio 2008, dall'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per questi motivi
lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, rappresentando distinte ed autonome provvidenze, sono cumulabili, come anche ribadito in un passaggio della motivazione della sentenza 2822/2015 della Suprema Corte.
Quale ulteriore precisazione, il Tribunale rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7761 del 27 marzo 2017, hanno stabilito che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile, in favore delle vittime del dovere, è uguale a quello analogo attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e, quindi, è pari, per tutte tali categorie, ad euro 500,00, “essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità
– equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”. Per tutte le superiori considerazioni, in definitiva, il ricorso deve trovare pieno accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. -liquidate come da separato decreto- sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione così provvede: accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del proprio status di Vittima del Parte_1
Dovere; per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_2
- al beneficio della esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C di cui all'articolo 1, l. 203/2000;
- al beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4;
- al beneficio della assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2; condanna il alla liquidazione in favore della parte ricorrente della speciale Controparte_1 elargizione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 206/2004 in riferimento alla invalidità complessiva del 30%, nella misura e con la decorrenza di legge, condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente sia dello speciale Controparte_1 assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 sia dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, con decorrenza per entrambi dal 21.05.2019, con relativa perequazione automatica, oltre accessori di legge;
- condanna altresì il al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Nicola De Giosa;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate come da Controparte_1 separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM MA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM MA CO, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3384/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola De Giosa e Fernando De Giosa Parte_1
Rossi; contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1- riconoscere e dichiarare il Maresciallo “Vittima del Dovere”, ed ordinare Parte_1 al il riconoscimento ed il pagamento dei benefici previsti, atteso che il Controparte_1 militare in oggetto rientra nei casi previsti ex legge 23 dicembre 2005, n.266 comma 563, lett. (a – b), e successive modificazioni ed integrazioni;
2- per l'effetto, condannare il al pagamento: Controparte_1
-dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 407/98;
-dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04; entrambi con decorrenza dalla data dell'evento criminoso se, come presumibile, a seguito della
c.t.u. medico legale che si richiede verrà attribuita una percentuale pari o superiore al 25%;
3- condannare il al pagamento della speciale elargizione, soggetta a Controparte_1 perequazione automatica, commisurata alla percentuale di invalidità che sarà riconosciuta a seguito di c.t.u. ex l. 206/2004 art. 5 co. 1;
4- condannare, inoltre il al riconoscimento all'assistenza psicologica ex Controparte_1 art. 6 comma 2, legge 206/2004, nonché al beneficio di cui all'articolo 1 della L. 19 luglio
2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e al beneficio di cui all'art. 9 L. n.
206 del 2004 (esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria
e farmaceutica); 500,00 oltre perequazione dal 01.03.2007 (o dalla data meglio vista), e da valere a vita.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il resistendo nel merito al ricorso sulla base di varie Controparte_1 ed articolate argomentazioni e concludendo per l'integrale reiezione delle domande attoree.
Istruita documentalmente, disposta CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'art. 1 della l. 27 ottobre 1973, n. 629 dispone che “La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello
Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre
1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati”.
La successiva l. n. 466 del 1980 ha poi introdotto, nel corpo dell'art. 3 della l. n. 629, il comma secondo, a tenore del quale “Per vittime del dovere … s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.
La L. n. 629 limita, dunque, la platea dei destinatari del beneficio a specifiche categorie soggettive e, sul crinale oggettivo, delinea una prima ipotesi specifica all'art. 1 (“decesso in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche, criminose o in servizio di ordine pubblico”) e una più ampia all'art. 3 (“decesso in attività di servizio in conseguenza di eventi” evidentemente di qualunque natura, anche non criminosi, purché
“connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia
o di soccorso”).
L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466,
l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
I medesimi benefici spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali. Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le SS UU. della Cassazione, con sentenza n. 21969 del
21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui: «Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito».
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio,
(altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano
«particolari condizioni ambientali o operative» che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle «comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Il riferimento al concetto di esistenza o sopravvenienza degli accadimenti in discorso comporta che queste possano esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure essere sopraggiunte improvvisamente e anche inaspettatamente.
In sostanza, la formulazione aperta della disposizione è idonea a contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Ne consegue che la morte o l'infermità devono essere in rapporto di causalità immediata e diretta con le lesioni subite per causa di servizio, non essendo sufficiente l'esistenza di una ordinaria causa di servizio, ai fini del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e, quindi, ai fini dell'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime ed ai loro congiunti.
Lo status di “vittima del dovere”, in sostanza, presuppone che la morte o il ferimento siano dipesi da un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto.
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio specifico e maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Tanto premesso in linea generale, volgendo allo scrutinio della concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve rilevarsi come costituisca dato riscontrato dalla documentazione in atti -
e comunque non contestato- che il Maresciallo , in data 30.12.2018, intorno alle Parte_1
20.45, venne a trovarsi coinvolto in uno scontro a fuoco con un malvivente -rimasto poi ignoto- all'interno della pescheria “o' vangelista” sita in Torre Annunziata (NA).
In particolare, il ricorrente -che si trovava lì per le festività natalizie- in quell'occasione intervenne per far desistere dall'aggressione un soggetto armato, con volto travisato, che irruppe nell'esercizio commerciale brandendo un'arma da fuoco e minacciando il sig. (fratello del Persona_1 ricorrente), con il quale poco prima aveva avuto un diverbio. Fallito il tentativo di far ragionare e desistere il malvivente, che cominciò anzi anche ad esplodere colpi di arma da fuoco attingendo un altro soggetto ivi presente (sig. , il ricorrente estrasse l'arma di ordinanza (senza Testimone_1 armarla), si scagliò alle spalle del soggetto armato e gli bloccò la parte superiore del corpo;
tuttavia, il malvivente, per sottrarsi alla presa, esplodeva un altro colpo che colpiva il militare alla gamba destra e, divincolatosi, si dileguò.
Il ricorrente veniva quindi trasportato all'Ospedale di Boscotrecase dove gli veniva diagnosticata, la frattura completa e scomposta terzo diafisiario superiore della tibia dx con presenza di microframmenti (schegge) di arma da fuoco, riconosciuta come avvenuta “durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave” con delibera n. 3086 del
6.10.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma (all. 3 al ricorso).
Ebbene, a parere del Tribunale merita di essere valorizzato il fatto che l'evento traumatico di cui si discorre si sia verificato nello svolgimento di attività comunque ricollegabili ai compiti del militare, in un contesto venuto a colorarsi in termini di eccentrica pericolosità a causa dell'aggressione con arma da fuoco perpetrata da soggetto travisato in un esercizio commerciale pubblico affollato.
Rammentato che il comma 563 dell'art. 1 l. n. 266 del 2005, come già visto, considera le attività individuate alle lettere da a) ad f) tanto se svolte «in attività di servizio» che se compiute «nell'espletamento delle funzioni di istituto», per cui pertanto gli operatori possono e debbono comunque intervenire, anche quando non sono in attività di servizio e si trovino in libera uscita (si v. Cass. n. 3824/2021), non può allora revocarsi in dubbio che l'evento dannoso dedotto in giudizio si sia verificato nel 'contrasto ad ogni tipo di criminalità' e, implicitamente, 'nello svolgimento di servizi di ordine pubblico' (si v. Corte
d'Appello di Roma, sent. 4297/2022), con ciò giustificando il riconoscimento dello status di vittima del dovere, in conformità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cass. civ. Sezioni Unite, sent. n.
10791/2017; cass. civ., sez, lavoro, sent. n. 26012/2018).
Si è dunque ritenuto di sollecitare un accertamento peritale al fine di quantificare i postumi correlabili alle lesioni riportate dal ricorrente nell'evento del 30.12.2018, invitando il CTU designato ad utilizzare i criteri medico legali dettati dall'art. 6 della legge n. 206/04 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 181/09.
A tal riguardo, pare opportuno richiamare brevemente il complesso quadro normativo che regola la fattispecie, essendo lo stesso costituito da diverse disposizioni di fonte primaria e secondaria che si sono avvicendate e sovrapposte nel corso del tempo.
L'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riguardante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, prevede che: “Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale
…”. Tale norma è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che prevede testualmente, in relazione alla legge n. 206 del 2004, “la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1”.
È stato poi emanato il regolamento di cui al d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di “ … disciplinare
i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999”.
Ciò posto, in primo luogo non appare revocabile in dubbio che i criteri stabiliti dal suddetto regolamento riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Ed infatti, il d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che “Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”, all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
Detta normativa è stata superata dal citato d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere la finalità del regolamento diretta ad integrare, con una disciplina generale ed uniforme, la norma di cui all'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.
In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio di detto preambolo: “Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 …”.
In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'intercorso aggravamento e del riconoscimento del danno biologico e morale, si applica testualmente (vedi art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243) alle vittime del dovere.
Inoltre anche il d.p.r. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica indubbiamente alle vittime del dovere, dato che il rapporto intercorrente tra le due normative (il d.p.r. del 2009 e la legge del 2004) è un rapporto di integrazione tra norme, sicché l'applicazione dell'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004 alle vittime del dovere (imposta dal citato art. 4, comma 1°, lett. c, del d.p.r. n. 243 del 2006), rimarrebbe priva di effetti senza l'applicazione del relativo regolamento integrativo.
Dunque, ricapitolando su questo primo punto, la L. 206/04 e il regolamento 181/09 si applicano anche alle vittime del dovere.
Non appare sostenibile, invece, la tesi restrittiva, pure sostenuta in giurisprudenza sulla base del parere n. 2881/2015 del Consiglio di Stato, volta a restringere l'ambito applicativo del citato regolamento alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 ed alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1° gennaio 2006, in quanto tale interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari, risulta contrastante con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del d.p.r. n.
181 del 2009 che prevedono che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, si applicano i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, sia per quanto riguarda l'accertamento delle nuove invalidità che per quanto riguarda la revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.
E allora, ricapitolando su questo ulteriore punto, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato art. 6, comma 1° della legge n. 206/2004, costituito dal d.p.r. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del citato d.p.r., sia al fine di determinare le nuove invalidità che per rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
Applicando queste considerazioni al caso di specie, poichè la determinazione dell'invalidità della ricorrente avrebbe dovuto essere operata dopo l'entrata in vigore del detto regolamento, la stessa avrebbe dovuto seguire i criteri in esso contenuti (cfr. in tale senso, tra le tante, CdA Roma sent.
634/2021, recentemente anche confermata dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nelle pronunce nn. 6215 e 6217/2022). Giungendo ora al merito dell'accertamento peritale, il consulente tecnico d'ufficio, nel proprio elaborato, ha riconosciuto che il ricorrente risulta affetto da “esiti di ferita da arma da fuoco a carica singola con frattura della tibia destra trattata chirurgicamente con fissatori esterni” ed ha riscontrato altresì un
“deficit funzionale a carico del ginocchio destro con eterometria degli arti inferiori per minus omolaterale di circa 1,5 cm”, da porsi in relazione quantomeno concausale con l'evento traumatico per cui è causa.
Applicando la prescritta formula, il CTU è giunto a valutare una invalidità complessiva pari al 30%, con decorrenza dalla data della richiesta di aggravamento a carico della colonna vertebrale del
10.06.2024, precisando che, nel “periodo che precede tale data, occorre tener conto dell'assenza menomativa determinata dalla patologia vertebrale, all'epoca ancora non realizzatasi. In tal senso, nel periodo che va dalla stabilizzazione degli esiti di frattura della gamba, accertato per come avvenuto in data 21/05/2019 (cfr. verbale
CMO del 23/09/2021), fino all'aggravamento, il grado di IC può essere quantificato nella misura del 25%”.
La specificazione consente dunque di affermare che alla data del 21.05.2019 fosse già stato raggiunto il grado di IC del 25%, presupposto per il riconoscimento, da quel momento, del diritto sia allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, della l. 206/2004 (esteso dall'art. 2, comma 105, della l. 244/2007) sia all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/1998.
Sulla base delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate dall'ausiliare d'ufficio, che il Tribunale condivide in quanto pienamente esaustive ed immuni da vizi logici, la parte ricorrente ha dunque diritto:
- al beneficio della esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C di cui all'articolo 1, l. 203/2000;
- al beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4;
- al beneficio della assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla accertata percentuale di invalidità complessiva del 30%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. n. 206 del 2004, di euro 1.033,00, con decorrenza dal 21.05.2019;
- al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 nell'importo mensile di euro 500,00, con decorrenza dal 21.05.2019, oltre perequazioni ex lege. Su tali prestazioni, attesa la natura assistenziale, sono dovuti gli accessori nei limiti fissati dall'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994.
Benché la questione non sia stata posta nel presente giudizio, deve puntualizzarsi che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del d.p.r. 243/2006, è cumulabile con lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 L. 206/2004 (tra le tante,
CdA Roma sent. n. 2702/2021).
Infatti, l'art. 2, comma 1°, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ha previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, un assegno vitalizio, non reversibile, di originarie £.
500.000 (pari ad euro 258,23). Tale assegno è stato elevato ad euro 500,00 dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003.
Il diritto all'assegno vitalizio è stato esteso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati con l'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) del d.p.r. n. 243 del 2006, nell'originario importo di euro 258,23.
Con l'art. 5, comma 3°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stato introdotto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'ulteriore provvidenza denominata “speciale assegno vitalizio”, non reversibile, di euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, spettante in favore dei suddetti soggetti che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché in favore dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni.
Tale provvidenza è stata estesa alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, con decorrenza
1° gennaio 2008, dall'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per questi motivi
lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, rappresentando distinte ed autonome provvidenze, sono cumulabili, come anche ribadito in un passaggio della motivazione della sentenza 2822/2015 della Suprema Corte.
Quale ulteriore precisazione, il Tribunale rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7761 del 27 marzo 2017, hanno stabilito che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile, in favore delle vittime del dovere, è uguale a quello analogo attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e, quindi, è pari, per tutte tali categorie, ad euro 500,00, “essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità
– equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”. Per tutte le superiori considerazioni, in definitiva, il ricorso deve trovare pieno accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. -liquidate come da separato decreto- sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione così provvede: accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del proprio status di Vittima del Parte_1
Dovere; per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_2
- al beneficio della esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C di cui all'articolo 1, l. 203/2000;
- al beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4;
- al beneficio della assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2; condanna il alla liquidazione in favore della parte ricorrente della speciale Controparte_1 elargizione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 206/2004 in riferimento alla invalidità complessiva del 30%, nella misura e con la decorrenza di legge, condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente sia dello speciale Controparte_1 assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 sia dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, con decorrenza per entrambi dal 21.05.2019, con relativa perequazione automatica, oltre accessori di legge;
- condanna altresì il al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Nicola De Giosa;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate come da Controparte_1 separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM MA CO