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Articolo 13 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
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Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 13 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Versione
14 marzo 1956
Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
Vedi fonte istituzionale
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