Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 14130
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 498 della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 20 marzo 2025, dal giudice relatore Giuseppe Noviello. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, sostenendo di mantenere la legittimazione a richiedere la sanatoria, mentre il tribunale di Nola aveva rigettato tale domanda, ritenendo che l'acquisizione delle opere al patrimonio comunale avesse comportato la perdita della titolarità. Il ricorrente ha contestato il difetto di legittimazione e l'impossibilità di una futura sanatoria, invocando la nuova disciplina urbanistica e la mancanza di trascrizione dell'acquisizione.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la legittimazione a richiedere la sanatoria è limitata da termini temporali specifici, che nel caso di specie erano scaduti. Ha chiarito che l'acquisizione al patrimonio comunale avviene "ope legis" e che la mancanza di trascrizione non influisce sulla validità dell'acquisizione. Inoltre, ha escluso la possibilità di una sanatoria, evidenziando che le opere in questione non soddisfacevano i requisiti di conformità richiesti dalla normativa vigente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell'opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale, posto che il riferimento alternativo, contenuto nel succitato articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative o al termine stabilito dal responsabile dell'ufficio comunale per l'eliminazione degli interventi di ristrutturazione, attiene ai soli casi di ristrutturazione previsti dal precedente art. 10, comma 1, per i quali sia impossibile ripristinare l'originario stato dell'immobile e si imponga quindi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 14130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14130
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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