Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 11/05/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 26/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
RI MARINARO Presidente Michael GROSSMANN Referendario NA ZANELLA Referendario-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 2596 del registro di segreteria nei confronti di:
IS in liquidazione giudiziale IS, , in persona del curatore fallimentare IS, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Mellarini (c.f. [...]; PEC: bruno.mellarini@legalmail.it);
IS, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di amministratrice unica e rappresentante legale pro tempore della IS, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Bertacchi (c.f. [...]; PEC: carlo.bertacchi@pec.lbfpavvocati.it);
con l’intervento del IS., in persona dell’amministratore delegato avv. IS, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 luglio 2024, con sede legale in IS, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Sergio Fidanzia (C.F. [...]; PEC: sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org), Angelo Gigliola (C.F. [...]; PEC: angelogigliola@ordineavvocatiroma.org) ed Antonio Pugliese (C.F. [...])
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario NA LA, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Marzia Sulzer, l’avv. Carlo Bertacchi per la convenuta IS l’avv. Bruno Mellarini per la convenuta IS, l’interveniente IS, rappresentato dagli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia;
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione dd. 27.10.2025 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità nei confronti dei convenuti in epigrafe per il risarcimento del danno erariale derivante dall’indebita percezione di incentivi pubblici previsti dalle c.d. “tariffe incentivanti” relative al IV Conto Energia di cui al d.m. 5 maggio 2011 per l’importo complessivo di euro 6.114.023,38, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali e alle spese di giustizia.
Il danno è stato quantificato dalla Procura Regionale sulla base di una nota del MI di riscontro al decreto istruttorio ex art. 67, comma 7, c.g.c. ed è stato imputato alla convenuta IS. per l’intero importo di euro 6.114.023,38 e, in via solidale, alla convenuta IS per l’importo di euro 3.802.642,80 sul presupposto che le condotte decettive imputabili a quest’ultima siano da far risalire dalla data di riscontro della nota prodotta nel procedimento di verifica avviato dal IS (nota del 31.10.2018, acquisita al protocollo del MI in data 02.11.2018).
Ad avviso della Procura regionale la responsabilità per tale danno erariale sarebbe imputabile a titolo di dolo eventuale alla società convenuta nonché all’amministratrice unica e rappresentante legale pro tempore all’epoca dei fatti nonché, in via meramente gradata e subordinata, a titolo di colpa grave.
La notitia damni è rappresentata dalle due note del 23.07.2021 e del 5.08.2021 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bolzano, trasmesse alla Procura regionale, previo nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, contenenti le annotazioni di polizia giudiziaria relative a un’indagine avviata nel 2018 inerente alle ipotesi di reato di cui agli artt. 640 bis e 316 ter c.p. e oggetto del procedimento penale n. 1791/2021 RGNR.
All’esito dell’istruttoria svolta, la Procura Regionale ha ricostruito nei seguenti termini l’articolata vicenda all’origine dell’odierna contestazione.
In data 25 gennaio 2011 è stato stipulato il contratto di appalto tra Comune di Noceto e ATI SO AG – Evifacility s.r.l. per progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto fotovoltaico comunale nonché per la concessione in gestione dello stesso per venti anni.
Con una prima istanza presentata dal Comune di Noceto, quale soggetto responsabile, al MI il 3 settembre 2011, è stato richiesto il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al IV Conto Energia introdotto dal D.M. 5 maggio 2011, per una sola sezione di potenza, pari a 352,11 kW, di un impianto multi-sezione (composto da nove sezioni) di potenza complessivamente pari a 3.169,21 kW, dichiarando, quale data di entrata in esercizio dello stesso, il 19 agosto 2011.
Con una seconda istanza del 19 gennaio 2012 il Comune di Noceto ha presentato per lo stesso impianto una nuova richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti, precisando che si trattava di un impianto mono-sezione con potenza pari a 3.169,21 kW.
Con comunicazione di pari data il MI ha riconosciuto all’impianto di potenza pari a 3.169,21 kW la tariffa incentivante nella misura di 0,280 €/kWh e successivamente, il 24 febbraio 2012, è stata stipulata tra le parti la relativa convenzione.
Con lettera del 19 novembre 2012 il Comune di Noceto ha comunicato al MI di aver ceduto alla società IS. i crediti derivanti dalla convenzione.
In precedenza, peraltro, l’ATI SO AG – Evifacility s.r.l. aveva informato il Comune del subentro – nella posizione giuridica dell’ATI e per la prosecuzione dell’esecuzione del contratto – della IS, società veicolo della stessa Evifacility ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Alla luce di quanto sopra, il MI ha, pertanto, provveduto a versare gli incentivi alla società IS.
Con nota del 17 maggio 2017 il MI ha comunicato al Comune di Noceto l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs n. 28/2011, ove con due note, rispettivamente del 2 ottobre 2018 e del 23 dicembre 2019, sono state richieste osservazioni e integrazioni documentali.
A riscontro delle richieste del MI, la IS. ha fornito, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, riscontro con nota del 31 ottobre 2018 (protocollata dal MI in data 2 novembre 2018) e con nota del 04 marzo 2020, allegata alle osservazioni integrative predisposte dagli avvocati che assistevano la società nel procedimento di verifica.
Il MI, all’esito dell’istruttoria, con provvedimento del 9 giugno 2022 ha riconosciuto, per quanto di interesse, le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 esclusivamente alla sezione di potenza pari a 352,11 kW, entrata in esercizio in data 19 agosto 2011, disponendo la decadenza dai benefici tariffari per la restante parte di potenza pari a 2.817,33 kW.
Il predetto provvedimento è stato impugnato innanzi al giudice amministrativo che, in primo grado (sentenza n. 10555/2023, TAR Lazio), ha annullato il provvedimento nella parte in cui ha disconosciuto la tariffa incentivante più conveniente prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (pari a €/kWh 0,280, ex art. 25 e all. 5, tab. 1) per gli “Impianti sugli edifici” in ragione del neo-introdotto art. 9-bis del D.L. n. 176/2022, confermandolo per il resto, e che, in secondo grado (sentenza n. 2832/2024, Consiglio di Stato), ha confermato la pronuncia resa in primo grado.
Il ricorso per revocazione avverso la sentenza resa nel giudizio di appello è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8650/2024.
Sul piano penale, in accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 15 maggio 2023, il G.I.P. ha disposto l’archiviazione della posizione processuale della signora IS imputata per il reato di cui all’art. 640-bis c.p., aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61 n. 7 c.p.
Con sentenza n. 612 del 20 dicembre 2023, emessa a norma dell’art. 444 c.p.p., il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha applicato nei confronti della IS. la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 20.000,00, ai sensi degli artt. 24, 12, commi 2 e 3, e 63, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disponendo altresì la confisca del profitto del reato per l’importo di euro 81.466,39.
Sul piano fallimentare, infine, con sentenza n. 19 del 17.05.2024, il Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della IS s.r.l., nominando l’avv. Alessandro Smolei curatore della procedura e con provvedimento comunicato il 4 marzo 2025, il Giudice delegato del Tribunale di Bolzano ha ammesso al passivo, in via privilegiata, il credito vantato dal MI nella misura di euro 6.111.636,65.
Alla luce dei fatti accertati e dei documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza e da MI s.p.a., la Procura Regionale ha ritenuto che si configurasse una fattispecie di danno erariale per indebita e illecita percezione di contributi pubblici ascrivibile agli odierni convenuti.
2. All’esito della notifica dell’invito a dedurre, tutti gli odierni convenuti presentavano controdeduzioni, chiedendo, inoltre, la convenuta IS di essere sentita personalmente.
3. Le controdeduzioni presentate sono state ritenute dalla Procura contabile non idonee a superare le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento delle contestazioni, ravvisando invece la sussistenza nella fattispecie di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.
Pertanto, con atto di citazione del 27 ottobre 2025 la Procura contabile ha esercitato l’azione di responsabilità avverso i convenuti in epigrafe.
4. In data 19 gennaio 2026 si è costituita in giudizio IS IS, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Bertacchi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.ma Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, Sede di Bolzano adita,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale di merito: respingere la domanda della Procura Regionale, siccome destituita di fondamento;
in via subordinata: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa erariale per tutte le somme erogate in data anteriore al 10 giugno 2020 e rideterminare, conseguentemente, l’importo addebitabile alla convenuta;
in via di ulteriore subordine: ridurre congruamente l’importo azionato, tenuto conto dell’incidenza causale della condotta colposa dell’amministrazione in tesi danneggiata rispetto alla verificazione dell’evento lesivo, dei danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, nonché della condotta pregressa e personalità della convenuta.
Con ogni consentita riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
5. Sempre in data 19 gennaio 2026 si è costituita la IS s.r.l. in liquidazione giudiziale con il patrocinio dell’avv. Bruno Mellarini, non contestando la sussistenza del danno in capo al MI e rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l’Ill.ma Corte dei Conti: nel merito: 1) dare atto dell’avvenuta ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di IS s.r.l. del credito del MI per l’importo di euro 6.111.636,65; 2) accertare che il MI non ha fornito agli Organi della procedura fallimentare i dati relativi agli incentivi spettanti a IS s.r.l. e alla quantità di energia prodotta dalla parte di impianto destinataria degli incentivi nel periodo da maggio 2022 a febbraio 2024, né in sede di verifica, né in sede di opposizione allo stato passivo; 3) accertare che conseguentemente tale conteggio, operato dal Giudice Delegato e dal Tribunale di Bolzano in sede fallimentare nella misura di euro 165.619,52, è stato effettuato in base ai dati sulla produzione energetica disponibili per l’intero impianto, dividendo il totale per il rapporto tra la potenza complessiva in kW dell’impianto e la potenza della porzione di impianto rimasta incentivabile (cfr. docc. 10-11: allegati 6.5 e 6.6 alla comparsa di costituzione di IS nella causa di opposizione allo stato passivo); 4) accertare che il MI ha fornito soltanto in data 14.10.2025, in risposta al decreto istruttorio della Procura regionale n. 146/2025 di data 02.10.2025, il conteggio nella misura di euro 163.232,79 degli incentivi non versati a IS s.r.l. per la produzione di energia elettrica nei mesi da maggio 2022 a febbraio 2024; 5) disporre secondo giustizia in ordine all’ulteriore somma di euro 2.386,73 fatta valere in questa sede per il MI; 6) conseguentemente, per le suddette ragioni, disporre a favore della liquidazione giudiziale IS s.r.l. la rifusione delle spese legali, oltre c.p.a. e iva.”
6. In data 20 gennaio 2026 MI s.p.a., assistita dagli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, nella sua qualità di amministrazione danneggiata, ha deposito l’atto d’intervento adesivo ad adiuvandum delle ragioni della Procura contabile.
7. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore Regionale Marzia Sulzer, l’interveniente MI s.p.a., rappresentato dagli avvocati Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia, l’avv. Mellarini per IS s.r.l. e l’avv. Bertacchi per IS IS hanno argomentato ampiamente e hanno concluso come da verbale.
Esaurita la discussione, il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, occorre premettere che nel caso di specie sussiste la – non contestata – giurisdizione del giudice contabile.
Sul punto la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 3100/2022, ha avuto cura di precisare che «(…) ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell'astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l'abbia illegittimamente percepita.».
Nel caso di specie la pretesa attorea si basa sull’indebita percezione di contributi pubblici, ottenuti e mantenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, in ragione del rapporto di servizio di tipo funzionale che si è instaurato tra il destinatario dei fondi pubblici e soggetto erogatore (MI s.p.a.), quale società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (cfr. sez. Bolzano, sentenza n. 14/2023).
Si rileva che la società IS era non solo cessionaria del credito (allegato 33 all’annotazione 47922 della Guardia di Finanza; doc. 10.6 depositato in sede di deduzioni da IS) e, quindi, percettrice dei contributi pubblici, ma anche concessionaria dell’impianto, considerato il subentro nella posizione giuridica dell’ATI per la prosecuzione dell’esecuzione del contratto in qualità di società veicolo della stessa Evifacility ai sensi dell’art. 156 d.lgs. n. 163/2006 (pag. 9 atto di citazione), che, nella versione vigente ratione temporis, al comma primo, quarto periodo, così disponeva: «(…) La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. (…)»
Infine, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, la giurisdizione contabile abbraccia tanto i soggetti beneficiari di risorse pubbliche quanto i rispettivi amministratori e legali rappresentanti (cfr. sez. Piemonte, sentenza n. 97/2022).
2. Sussiste, inoltre, la competenza territoriale di questa Sezione in quanto il fatto dannoso contestato – consistente nell’asserita illegittima percezione di contributi incentivanti per la produzione dell’energia fotovoltaica – si è verificato nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, dove le società IS s.r.l. aveva e ha la sede legale (doc. 8 atto di citazione).
Infatti, secondo concorde giurisprudenza, anche di questa Sezione (sentenza n. 14/2023), «il danno erariale diventa attuale e concreto nel momento della percezione dell’utilità che si realizza quando e nel luogo in cui i benefici entrano nella sfera giuridica ed economica della società, quindi presso la sede legale della stessa.».
3. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di soffermarsi sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del MI Il codice di giustizia contabile all’art. 85 c.g.c. dispone che «chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione».
È, quindi, ammesso, nell’ambito del giudizio di responsabilità, un intervento adesivo, volto a sostenere le ragioni del pubblico ministero, non potendo, tuttavia, l’interveniente introdurre nel processo una domanda propria che ampli il tema del contendere (cfr. sez. Veneto, sentenza n. 284/2021).
Nel caso di specie, il MI ha chiesto l’accoglimento delle domande del Procuratore Regionale (pag. 34 memoria di costituzione: «In accoglimento delle domande del Procuratore Regionale (…)»), e di conseguenza l’intervento deve considerarsi ammissibile.
4. Prima di procedere all’esame del merito, si rileva che la convenuta IS ha tempestivamente eccepito la prescrizione (eccezione preliminare di merito).
Seppur noto l’indirizzo giurisprudenziale che in tema di obbligazioni solidali ammette l’estensione dell’effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri coobbligati, occorre rilevare che nel caso di specie sussistono le preclusioni enucleate dalla predetta giurisprudenza all’estensione dell’effetto estintivo, ossia rinuncia a far valere la prescrizione e omissione di eccezione in seguito a rituale costituzione (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 8837/2025: «Questa Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui "in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente", ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato "abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta" (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01)»).
Infatti, la convenuta IS non solo non ha sollevato tempestiva eccezione in sede di costituzione in giudizio ma non ha nemmeno aderito all’eccezione in sede di udienza.
Invece, con riferimento alla posizione della convenuta IS, il Collegio ritiene, come si vedrà infra, in ragione dell’applicazione del noto criterio di matrice giurisprudenziale della “ragione più liquida”, di dare priorità alla ragione più evidente e più piana, che possa condurre prontamente a una decisione, garantendo così l’economia del giudizio e la ragionevole durata del processo.
5. Fermo quanto sopra si può ora esaminare, nel merito, la vicenda descritta in Fatto, trattando distintamente le posizioni delle due convenute.
6. Con riferimento alla posizione della convenuta IS, che si è costituita contestando e chiedendo il rigetto della domanda attorea, occorre esaminare la sussistenza di tutti gli elementi (condotta, nesso causale, danno, elemento soggettivo e rapporto di servizio) fondanti la responsabilità amministrativo-contabile.
Prioritariamente il Collegio ritiene di scrutinare la sussistenza dell’elemento psicologico.
Ebbene, la Procura regionale reputa che l’asserito danno erariale sia imputabile alla convenuta, in via principale, a titolo di dolo eventuale e, in via meramente gradata e subordinata, a titolo di colpa grave.
Per quanto riguarda il dolo eventuale, l’attore erariale ritiene che la convenuta, “pur avendo una chiara rappresentazione del fatto che le dichiarazioni trasmesse al MI avrebbero consentito di assicurarsi gli incentivi non dovuti”, ha “volontariamente e consapevolmente accettato di sacrificare la corretta destinazione di risorse pubbliche al fine di soddisfare il proprio interesse alla percezione degli incentivi” (pag. 30 atto di citazione).
In conformità alla giurisprudenza penale in materia e, in particolare, alla fondamentale sentenza n. 38343/2014 resa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e depositata anche dalla Procura in udienza (sub doc. 7), si rileva che per la configurabilità del dolo eventuale occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è realizzata nel caso di specie, aderendo psicologicamente ad essa.
Bisogna, quindi, chiedersi rispetto a quale evento vada ricollegato l’elemento psicologico qui contestato.
La Procura stessa ammette che la convenuta è estranea alla compilazione delle due schede tecniche dell’impianto fotovoltaico di Noceto del 1° settembre e del 19 gennaio, con le quali è stata falsamente dichiarata l’entrata in esercizio ad agosto 2011 di un impianto mono-sezione di potenza pari a 3.168,21 kW (pag. 27 atto di citazione).
Tant’è che la Procura non imputa alla convenuta tutto il danno, ossia sin dalla compilazione delle schede tecniche di richieste degli incentivi, ma solo quello scaturente della mancata interruzione delle erogazioni pubbliche dal 2 novembre 2018 (data di protocollazione della prima nota di riscontro prodotta da IS in seno al procedimento di verifica).
A ben vedere, quindi, l’evento dannoso imputato alla convenuta consiste nella mancata possibilità per l’amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza dagli incentivi a far data dal 2 novembre 2018 a causa dell’asserito comportamento decettivo posto in essere dalla convenuta (pag. 44 atto di citazione).
In altre parole, a detta della Procura, la convenuta con le note del 31 ottobre 2018 e del 9 marzo 2020 ha “persistito nel dissimulare la realtà dei fatti al fine di assicurarsi il finanziamento pubblico nella misura più redditizia” (pag. 27 atto di citazione). Invero “Senza il concorso delle già menzionate dichiarazioni, dunque, l’erogazione degli incentivi pubblici avrebbe potuto interrompersi già nel novembre 2019 (…) quando la società era in bonis (pagg. 28 e 37 atto di citazione).
Bisogna quindi verificare se la convenuta IS si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità dell’evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito (mantenimento incentivi) e l’eventuale prezzo da pagare (decadenza con conseguente restituzione incentivi), si sia comunque determinata ad agire.
Al fine di operare il predetto accertamento la giurisprudenza (Sezioni Unite sopra citate; sez. appello Sicilia, sent. n. 62/2023 e sez. Trento, sent. n. 11/2025) ha enucleato taluni specifici criteri quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).
Applicando tali criteri al caso di specie, come si vedrà infra, non risulta sufficientemente provato in capo alla convenuta IS, l’elemento psicologico, sub specie di dolo eventuale.
a) A parere della Procura, la condotta doverosa sarebbe dovuta consistere nel riconoscere che solo una sezione dell’impianto possedeva i requisiti per ricevere gli incentivi nella misura ammessa.
Ebbene, dalla lettura del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica (doc. 11 MI) è possibile desumere che (i) in seno al predetto procedimento non sono stati acquisiti elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alle difformità illustrate nelle note del 2 ottobre 2018 e del 23 dicembre 2019 (pag. 20); (ii) l’impianto è stato collegato alla rete, alla data dichiarata di entrata in esercizio, ossia il 19 agosto 2011, con una configurazione ridotta, equiparabile a una sola delle nove sezioni previste, avendo infatti funzionato a potenza ridotta almeno fino al 16 settembre 2011 (pag. 21); (iii) le due schede tecniche trasmesse al momento della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti dal Soggetto Responsabile non fanno mai riferimento e non forniscono evidenza dell’installazione dei n. 3 trasformatori originariamente installati e difettosi né delle sostituzioni operate di tali trasformatori con quelli trasportati in impianto in data 16 settembre 2011 e attualmente installati (pag. 21); (iv) l’impianto, alla data del 19 agosto 2011, non poteva essere completato per l’intera potenza di 3.169,44 kW, diversamente da quanto dichiarato dal Comune ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nella scheda tecnica successivamente modificata nel corso dell’istruttoria per il tramite del tecnico della società Evifacility s.r.l. (pag. 22).
Nessun rilievo è stato, invece, dato alla configurazione multi o mono-sezione, come tra l’altro sostenuto anche dal MI nel giudizio innanzi al TAR (doc. 27 IS, pag. 28) e recepito dal giudice amministrativo nella sentenza n. 10555/2023 (doc. 13 MI, paragrafo 6.1.: «Va preliminarmente precisato, come evidenziato dalla stessa difesa del Gestore, che il profilo relativo alla qualificazione dell’impianto, come mono o multi-sezione, non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della decadenza disposta dal MI, che muove invece da considerazioni diverse da quelle afferenti alla configurazione dell’impianto, relative piuttosto alle discrasie temporali e quantitative riscontrate in sede di verifica. (…)»)
In sintesi, il MI nel provvedimento di decadenza parziale evidenzia che le schede trasmesse per richiedere le tariffe incentivanti contenevano una rappresentazione dei fatti non veritiera, non dando tra l’altro conto della sostituzione dei trasformatori difettosi originariamente installati.
Allora, fermo il fatto che le condotte riconducibili alla predisposizione e trasmissione delle schede tecniche non sono riferibili alla convenuta (v. sopra), si osserva che è stata proprio quest’ultima in sede di trasmissione della prima nota di riscontro a rappresentare che i trasformatori originari erano stati sostituiti da altri trasformatori forniti ed installati a settembre 2011 (doc. 18 atto di citazione), allegando anche il documento di trasporto dei predetti trasformatori.
La convenuta ha, quindi, fornito sin da subito l’informazione, ritenuta avere un ruolo chiave dal MI, in ordine alla sostituzione dei trasformatori, adottando, quindi, una condotta – quanto meno - trasparente.
b) Con riferimento alla personalità e alle pregresse esperienze della convenuta, si evidenzia che ella ha ricoperto l’incarico di amministratrice della società IS s.r.l. dal 4 dicembre 2015, come si desume dalla visura storica in atti, e, pertanto, in una data ampiamente successiva alla formazione e produzione delle schede tecniche del 2011.
c) Le condotte addebitate alla convenuta consistono nella predisposizione e nella trasmissione delle note del 31 ottobre 2018 e del 9 marzo 2020 (rectius del 4 marzo 2020), fermo restando che alcun rilievo nella presente sede assume la nota del 22 gennaio 2020 (doc. 16 di parte convenuta IS), non potendo il Collegio mutare il perimetro dell’azione così come promossa dalla Procura.
In relazione alle due note di cui sopra, non si può parlare di una vera e propria ripetizione dell’azione, posto che la predisposizione delle note è originata dalla necessità di riscontrare delle precise e puntuali richieste del MI.
d) Assume rilievo il comportamento successivo al fatto, consistente nella predisposizione di un ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di decadenza (doc. 25 convenuta), nella costituzione nel giudizio promosso dal Comune di Noceto innanzi al TAR Lazio (doc. 26 convenuta), nella costituzione nel giudizio di appello promosso dal Comune di Noceto innanzi al Consiglio di Stato (doc. 29 convenuta) e nella commissione di una perizia tecnica a PTE Polo Tecnologico per l’Energia (doc. 22 convenuta).
Con riferimento al comportamento processuale, può ritenersi che la società – e per essa l’amministratrice - abbia strenuamente difeso la propria posizione innanzi al giudice amministrativo, ritenendo il provvedimento di decadenza viziato, tant’è che successivamente al deposito della sentenza di primo grado è stata anche commissionata una perizia tecnica di parte al fine di corroborare la propria posizione.
e) Il fine della condotta della convenuta era quello di riscontrare le note del MI al fine di definire il procedimento di verifica (docc. 6, 18 e 21 convenuta).
Invero, dai docc. 18 e 21 si può desumere che la convenuta voleva fornire un quadro quanto più possibile completo al MI (doc. 18 IS scrive “(…) ottima notizia, vuol dire che l’intervento del nostro consulente è servito! Oltre all’autodichiarazione cercherei però di aggiungere bolle/fatture per l’acquisto dei moduli (…)”; doc. 21 KM scrive: “(…) Da un anno e mezzo siamo soggetti a una verifica del MI che sembra ora andare verso la chiusura. Ho la forte sensazione di avere bisogno di un supporto esterno per predisporre le osservazioni al MI e la documentazione in nostro possesso nel miglior modo possibile”.)
f e g) Se per evento dannoso/lesivo si considera, come visto sopra, la mancata interruzione dell’erogazione degli incentivi pubblici sin dal 2018 8 (cfr. pag. 44 atto di citazione), deve ritenersi che le conseguenze negative sono (state) indubbie anche per la convenuta.
Invero, se sin dal 2018, quando, tra l’altro, lo si ribadisce ella aveva rappresentato che i trasformatori originari erano stati sostituiti da altri trasformatori forniti ed installati a settembre 2011, il MI avesse provveduto a disporre la decadenza parziale dagli incentivi, alla convenuta non sarebbe stato possibile addebitare alcun danno erariale, in considerazione della quantificazione operata dalla Procura.
Deve, quindi, ritenersi che l’evento, la cui possibilità di verificazione era difficilmente soppesabile trattandosi di una decisione amministrativa adottata a valle di un lungo procedimento amministrativo (avvio procedimento del 17.05.2017 - provvedimento di decadenza del 09.06.2022), ha avuto conseguenze negative anche per la convenuta stessa.
h) Nel caso di specie la convenuta si muoveva in un contesto lecito (un procedimento amministrativo di verifica).
Come affermato dalle Sezioni Unite nella già più volte citata sentenza, «Una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito solitamente mostra un insieme di regole cautelari ed apre la plausibile prospettiva dell'errore commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge, tipico del dolo.»
Infine, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie e di tutto quanto sopra argomentato, non può ritenersi – nemmeno secondo il criterio del “più probabile che non” - che la convenuta non si sarebbe trattenuta dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).
6.1. In conclusione, deve ritenersi non sussistere l’elemento psicologico del dolo eventuale, anche in base ai criteri indiziari enucleati dalla giurisprudenza penale e fatti propri dalla giurisprudenza contabile sopra richiamata.
7. Occorre, ora, farsi carico di verificare la sussistenza dell’elemento psicologico addebitato in via sussidiaria, ossia la colpa grave (pag. 31 atto di citazione: “Tuttavia, qualora, nonostante quanto rappresentato in ordine all’elemento psicologico, l’adito Ill.mo Collegio non ravvisi nella condotta della sig.ra MI i presupposti del dolo eventuale, si contesta sin da ora, in via meramente gradata e subordinata, la responsabilità di quest’ultima a titolo di colpa grave”.)
Invero, dalla lettura dell’atto di citazione nel suo complesso e dall’ascolto delle deduzioni in udienza, si può ritenere che la Procura abbia contestato alla convenuta delle condotte colpose, ossia di non aver rimediato alle irregolarità dell’amministrazione precedente e di aver omesso di verificare puntualmente la gestione societaria a cui subentrava.
È lo stesso rimprovero che muove anche RA OH nel verbale di sommarie informazioni di data 19.02.2020, quando alla domanda in ordine alla conoscenza della odierna convenuta delle irregolarità dell’impianto di Noceto risponde che ella avrebbe dovuto in parte capire dai documenti che qualcosa non andava (all. 167 dell’annotazione 85426 della Guardia di Finanza “F: (…) Können Sie uns sagen, ob die von Ihnen beschriebenen Fakten ihr bekannt sind, betreffend vom MI mit Nr. 632209,01 gekennzeichnete Anlage in Noceto? A: Sie hat teilweise wissen müssen aus der Unterlagen dass etwas nicht stimmen würde. (…)“)
A fondamento delle proprie argomentazioni la Procura ha depositato in udienza il documento di trasporto dd. 16.09.2011 intestato a Evifacility s.r.l. (Corte dei conti, sez. Bolzano, prot. 74 del 10/02/2026), da cui si desume che i tre nuovi trasformatori erano stati ordinati già in data 21.07.2011 (grassetto aggiunto).
Anche l’interveniente sottolinea tale profilo a pag. 28 della memoria di costituzione nella misura in cui evidenzia che i trasformatori installati a settembre 2011 in sostituzione di quelli funzionanti erano stati già ordinati in data 05.05.2011 (grassetto aggiunto).
In altre parole, sia la Procura che l’interveniente pongono l’accento sulla circostanza che trasformatori di sostituzione erano già stati acquistati prima della domanda di incentivo, ritenendo, quindi, che la convenuta avrebbe dovuto capire che la connessione – con trasformatori non idonei – era unicamente funzionale ad ottenere gli incentivi.
Tale ricostruzione non risulta però convincente per le seguenti ragioni.
Dal quesito posto al perito e dalle risultanze della consulenza tecnica di parte, è possibile desumere che, ferma la pacifica conoscenza della sostituzione dei trasformatori, la convenuta ritenesse che la stessa non avesse avuto una ripercussione sulla data di entrata in esercizio dell’impianto, in ragione della considerazione, avallata anche dalla consulenza, che “il componente trasformatore non fa parte “dell’impianto fotovoltaico” o “sistema solare fotovoltaico””. (doc. 22 convenuta)
Si noti poi che il documento di trasporto dd. 16.09.2011 è stato in ogni caso consegnato e reso noto al MI dalla convenuta stessa sin dalla prima interlocuzione istruttoria, manifestando, quindi, la volontà di non celare alcun elemento rilevante.
Ricollegandosi a quanto sopra esposto (v. grassetti aggiunti), si rileva che attore e interveniente indicano due date diverse dell’ordine dei nuovi trasformatori: la Procura il 21.07.2011 e l’interveniente il 05.05.2011.
Invero, a ben vedere, il MI fa riferimento ai trasformatori matricole nn. 2011.00.3771/1, 2011.00.3771/2 e 2011.00.3771/3, ordinati in data 05.05.2011 (pag. 28 memoria di costituzione), che, in realtà, sono i trasformatori originariamente installati presso l’impianto (pag. 7 provvedimento di decadenza) e non quelli successivamente sostituiti, cui, di contro, fa correttamente riferimento la Procura.
Tanto dimostra che, anche con riferimento ai soggetti, e nello specifico al MI, che hanno seguito sin dalle prime fasi la vertenza che ci occupa, la numerosità dei documenti, l’alto livello di tecnicità della materia, la risalenza nel tempo della vicenda non rendono agevole la ricostruzione della fattispecie.
La complessità della documentazione e il carattere tecnico della materia sono confermate anche dal fatto che RA OH si è reso conto solo nel 2017 che potevano esserci delle irregolarità nell’impianto (doc. 8 parte convenuta, RA OH scrive «(…) Allo stesso modo ho seguito, io stesso, il montaggio del materiale, che consta principalmente di moduli, telaio di supporto, cavi e inverter» (…) «Devo dire, in anticipo, che nel 2010-2011 non avevo ancora la conoscenza a questo proposito che posseggo ora, Qualcosa è stato anche dimenticato e solo ora con il selezionamento dei documenti, negli ultimi mesi, è di nuovo comparso e con lo stato attuale della conoscenza si determinano parzialmente nuove circostanza di fatto.»).
Se RA OH stesso che, a differenza della convenuta, ha seguito il montaggio del materiale nell’impianto fotovoltaico di cui trattasi, e che, tra l’altro, faceva parte della compagine sociale di IS quale consigliere dal 30.11.2012 e quale vicepresidente del consiglio di amministrazione dal 14.12.2012 (doc. 8 atto di citazione), si è avveduto solo nell’ottobre del 2017 (doc. 8 convenuta IS) che ci potevano essere delle irregolarità nell’impianto, il Collegio non ritiene dunque di poter rinvenire adeguati elementi per delineare un’ipotesi di grave censurabilità dell’operato della convenuta.
Pertanto, sebbene occorra tenere in considerazione la pregnante valenza del ruolo societario di amministratrice svolto dalla medesima, i rilievi critici sollevati dalla Procura a suo carico non risultano comunque idonei a travalicare il perimetro della colpa lieve, con conseguente insussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione dell’asserita responsabilità, atteso che la colpa grave deve essere all’uopo compiutamente integrata e non solo lambita da una pur non ineccepibile condotta.
8. Con riferimento alla posizione della IS s.r.l., occorre rilevare che la predetta società si è costituita in giudizio non contestando “la sussistenza del danno in capo al MI, atteso il definitivo accertamento dell’indebita percezione di incentivi pubblici da parte della società IS s.r.l. in bonis, considerato, del resto, che il relativo credito è già integralmente riconosciuto in sede fallimentare, per i medesimi fatti dedotti nel presente procedimento” (pag. 2 della memoria di costituzione).
Come noto, il Collegio deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (art. 95, comma primo, c.g.c.), le quali, invero, nella comparsa di risposta devono prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda (art. 90, comma primo, c.g.c.).
Il convenuto è, quindi, tenuto a prendere posizione in modo puntuale sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara oppure abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l’esistenza (cfr. Cassazione, ordinanza n. 3429/2025, Id. ordinanza n. 26908/2020).
Nel caso di specie, la IS s.r.l., parte costituita in giudizio, non ha contestato i fatti posti a sostegno della richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale, ammettendo la sussistenza del danno in capo al MI nonché l’indebita percezione di incentivi pubblici da parte della società.
La società convenuta non ha richiesto nemmeno in sede di conclusioni il rigetto della domanda della Procura, limitandosi esclusivamente a chiedere di procedere secondo giustizia in ordine all’ulteriore somma di euro 2.386,73.
Infatti, in sede fallimentare, il MI è stato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale di IS s.r.l. per un importo di euro 6.111.636,65, mentre nel presente giudizio la Procura regionale ha chiesto la condanna di IS s.r.l. al pagamento della somma di euro 6.114.023,38 con una discrepanza, quindi, di euro 2.386,73.
Ebbene, anche in relazione alla predetta somma, la IS s.r.l. non ha fornito alcun elemento volto a contestare l’importo quantificato dalla Procura, evidenziando solo che la discrepanza del calcolo è dovuta ad un asserito ritardo del MI nella determinazione del danno a proprio carico.
A ciò si aggiunga che in sede di udienza il difensore ha rappresentato la disponibilità a riconoscere l’importo differenziale, ammettendolo al passivo, previa presentazione di domanda tardiva da parte del MI, a fronte dell’estromissione dal presente giudizio; richiesta, tra l’altro, non accoglibile non ricorrendo alcuna ipotesi di estromissione prevista dalla legge (estromissione del garantito, dell’obbligato e ad opera del successore) e considerata la natura del giudizio di responsabilità amministrativa che vede l’impulso di una parte processuale, la Procura, che agisce per la tutela dell’interesse pubblico generale, per sua natura indisponibile.
8.1. Il Collegio, alla luce del contegno processuale di parte convenuta IS s.r.l., considera ammessi e provati i fatti dedotti dalla Procura nel presente procedimento e la conseguente sussistenza del danno in capo al MI nella misura quantificata nell’atto di citazione.
Si rileva, inoltre, che la pacifica circostanza che il MI abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nella massa passiva della liquidazione giudiziale non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, non risultando – allo stato (cfr. pag. 29 e 30 atto di intervento MI) – recuperato concretamente il contributo illecitamente lucrato (cfr. sez. appello Sicilia, sentenza n. 242/2018), fermo il divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità, sicché nell’esecuzione di una delle due condanne occorrerà detrarre quanto già conseguito con altra azione (cfr. sez. Calabria, sentenza n. 219/2021; sez. Piemonte, sentenza n. 89/2023).
9. L’importo della condanna in capo alla società dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria a far tempo dall’ultima indebita erogazione e, sulla somma così rivalutata, degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento
10. Le spese di giudizio, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società IS s.r.l. come da dispositivo.
11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti del MI, in quanto si tratta di intervento volontario adesivo dipendente in un procedimento officioso promosso dalla Procura Regionale e, pertanto, si ritiene di non poter far gravare sul convenuto soccombente i costi dell’intervento ad adiuvandum (cfr. sez. Veneto, sentenza n. 14/2023; id., sentenza n. 284/2021).
12. Quanto alla posizione della convenuta IS, reputa il Collegio che i profili di criticità pur rinvenibili nel suo comportamento (come già rimarcato, si ragiona qui della condotta di un soggetto ricoprente un ruolo di assai rilevante portata, tale da configurare, con riferimento all’operato dello stesso, un’ineludibile proporzionalità con la sua posizione di amministratrice) abbiano in effetti costituto una non implausibile ragione per la Procura in ordine all’attivazione del presente giudizio, di talché risultano sussistere adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, così decide:
- manda assolta dalla domanda attorea la convenuta MI MI, con compensazione delle spese di giudizio;
- condanna il convenuto MI s.r.l. (già IS.) in liquidazione giudiziale al pagamento in favore del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – MI – s.p.a. dell’importo complessivo di euro 6.114.023,38, oltre accessori come da motivazione;
- condanna il convenuto MI s.r.l. (già IS.) in liquidazione giudiziale al pagamento delle spese di giudizio, da rimborsare allo Stato, quantificate in euro 404,96
- nulla per le spese di lite in favore del MI Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nelle camere di consiglio del 12 febbraio 2026 e del 10 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
NA LA RI NA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno
Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti convenute.