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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2746/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2746/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea MELON (c.f.
del Foro di Trieste come da procura allegata, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Trieste al Foro Ulpiano n. 2, (con dichiarazione di ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero fax 040/9890633 ovvero all'indirizzo pec: ; Email_1 attore contro
(c.f.: , residente a [...] CodiceFiscale_3
n. 14;
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_4
14;
(c.f.: , residente a [...] CodiceFiscale_5
14;
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_6
14; (p.i.: ), a mezzo il suo legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Trieste via Polonio CP_6
n. 5; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cosma (c.f.: – CodiceFiscale_7 pec: come da delega allegata, presso il cui studio in Email_2
Trieste Foro Ulpiano n. 5 sono elettivamente domiciliati con dichiarazione di ivi voler ricevere le comunicazioni, convenuti
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
ed;
CP_11 CP_12 convenuti contumaci
oggetto: condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate;
in via principale di merito, accertata la sussistenza dei requisiti di annullabilità ovvero di nullità delle delibere impugnate per la mancata convocazione di tutti i condomini del Condominio Via Levitz nn. 14 – 16, annullare le medesime delibere ovvero dichiararne la loro nullità con condanna delle parti convenute alla rifusione a favore della Signora delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, nella misura di € Parte_1
1.281,51 quali compensi legali comprensivi di oneri accessori e di € 122,00 quale indennità di mediazione ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
in via principale di merito, accertata la sussistenza dei requisiti di annullabilità ovvero di nullità della delibera di cui al punto 1) del relativo verbale inerente la nomina dell'amministratore per mancato raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dall'art. 1136 c.c., annullare la medesima delibera ovvero dichiararne la sua nullità con condanna delle parti convenute alla rifusione a favore della Signora delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, nella misura di € Parte_1
1.281,51 quali compensi legali comprensivi di oneri accessori e di € 122,00 quale indennità di mediazione ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia”. Si costituivano nel presente giudizio l'amministratore ed i condomini così concludendo:
“In via preliminare Rigettare la domanda avversaria di sospensione delle delibere impugnate in quanto immotivata e priva dei relativi presupposti giuridici e di fatto. In via preliminare Accertare e dichiarare la decadenza dell'azione avversaria per mancato rispetto dei termini ex art. 1137, 2° co., c.c. Nel merito Respingere tutte le domande attoree perchè infondate. In ogni caso con vittoria di onorari e spese del giudizio.” Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensiva e differiva la prima udienza in ragione di concomitanti impegni professionali del difensore e poi per concomitante impegno del Giudice in procedimento in materia di immigrazione a trattazione prioritaria. Rilevato un vizio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. il Tribunale ne ordinava l'integrazione per il tramite della chiamata in causa dei condomini di cui al civico n. 16.
pag. 2/4 Parte attrice provvedeva nel termine indicato come da deposito del 16.10.2024 ma detti condomini rimanevano contumaci. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. All'udienza del 24.11.2025 il processo era trattenuto in decisione non ritenendo il Tribunale che sussistessero i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in ragione della natura della domanda e della circostanza che già le parti avevano depositato memorie difensive.
Diritto La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. In primo luogo non è maturata la decadenza invocata dal Condominio ai sensi dell'art. 1137 c.c. poiché il termine perentorio di 30 giorni decorre per la , in quanto CP_13 assente, dalla data di comunicazione della deliberazione, Ebbene il verbale dell'assemblea di condominio veniva alla stessa comunicato solo in data 18.2.2023 e l'attrice il 13.3.2023 proponeva istanza di mediazione (cfr. allegati di parte attrice). Ancora in via preliminare va osservato come possa darsi per acquisito, alla luce del principio di non contestazione, che gli immobili siti in Triste alla via Levitz civici 14 e 16 siano costituiti in unico condominio. La circostanza è confermata dai convenuti nell'atto di costituzione e risposta (cfr. pag. 10). L'art. 1129 c.c. stabilisce, poi, che il condominio nomini un solo amministratore a prescindere che i condomini si organizzino o meno individuando anche dei rappresentanti per semplificare la comunicazione o la trattazione di questioni di pronta soluzione. Tanto premesso rileva il Tribunale come ben sia possibile configurare il condominio parziale, in base alla previsione di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., che può ricorrere “ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale;
tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 02/03/2016 (Rv. 639402 - 01). Non è quindi escluso in radice che l'assemblea condominiale sia limitata solo alla presenza di alcuni soltanto di loro purchè, tuttavia, essa si costituisca e deliberi su ordini pag. 3/4 del giorno che abbiano ad oggetto questioni relative a beni o servizi limitati a quegli specifici condomini. Nel caso in esame, come immediatamente evincibile dalla lettura del verbale di assemblea acquisito agli atti, l'adunanza prevedeva nell'ordine del giorno anche la nomina dell'amministratore che effettivamente veniva deliberata con la votazione corrispondente a 365/millesimi. La nomina dell'amministratore del condominio, certamente, non rientra tra i casi di interesse del c.d. condominio parziale e pertanto la convocazione dell'assemblea, la sua costituzione e deliberazione avrebbe dovuto rispondere alla normativa ordinaria di cui agli artt. 1135 e 1136 c.c. La mancata convocazione della la legittimava dunque a impugnare la CP_13 delibera che va annullata per violazione dell'art. 1136 c.c. Le spese di lite, oltre a quelle di mediazione pari ad euro 1.281,52 che vanno restituite, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2018 nella misura minima avuto riguardo alle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla le delibere assembleari del 9.2.2023 del Condominio sito in Trieste via Levits 14-16;
- condanna i convenuti costituiti a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese, CPA e IVA come per legge nonché le spese di mediazione di euro 1.281,52; Trieste, 25.11.2025 Il giudice Matteo Petrolati
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2746/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea MELON (c.f.
del Foro di Trieste come da procura allegata, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Trieste al Foro Ulpiano n. 2, (con dichiarazione di ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero fax 040/9890633 ovvero all'indirizzo pec: ; Email_1 attore contro
(c.f.: , residente a [...] CodiceFiscale_3
n. 14;
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_4
14;
(c.f.: , residente a [...] CodiceFiscale_5
14;
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_6
14; (p.i.: ), a mezzo il suo legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Trieste via Polonio CP_6
n. 5; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cosma (c.f.: – CodiceFiscale_7 pec: come da delega allegata, presso il cui studio in Email_2
Trieste Foro Ulpiano n. 5 sono elettivamente domiciliati con dichiarazione di ivi voler ricevere le comunicazioni, convenuti
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
ed;
CP_11 CP_12 convenuti contumaci
oggetto: condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate;
in via principale di merito, accertata la sussistenza dei requisiti di annullabilità ovvero di nullità delle delibere impugnate per la mancata convocazione di tutti i condomini del Condominio Via Levitz nn. 14 – 16, annullare le medesime delibere ovvero dichiararne la loro nullità con condanna delle parti convenute alla rifusione a favore della Signora delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, nella misura di € Parte_1
1.281,51 quali compensi legali comprensivi di oneri accessori e di € 122,00 quale indennità di mediazione ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
in via principale di merito, accertata la sussistenza dei requisiti di annullabilità ovvero di nullità della delibera di cui al punto 1) del relativo verbale inerente la nomina dell'amministratore per mancato raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dall'art. 1136 c.c., annullare la medesima delibera ovvero dichiararne la sua nullità con condanna delle parti convenute alla rifusione a favore della Signora delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, nella misura di € Parte_1
1.281,51 quali compensi legali comprensivi di oneri accessori e di € 122,00 quale indennità di mediazione ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia”. Si costituivano nel presente giudizio l'amministratore ed i condomini così concludendo:
“In via preliminare Rigettare la domanda avversaria di sospensione delle delibere impugnate in quanto immotivata e priva dei relativi presupposti giuridici e di fatto. In via preliminare Accertare e dichiarare la decadenza dell'azione avversaria per mancato rispetto dei termini ex art. 1137, 2° co., c.c. Nel merito Respingere tutte le domande attoree perchè infondate. In ogni caso con vittoria di onorari e spese del giudizio.” Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensiva e differiva la prima udienza in ragione di concomitanti impegni professionali del difensore e poi per concomitante impegno del Giudice in procedimento in materia di immigrazione a trattazione prioritaria. Rilevato un vizio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. il Tribunale ne ordinava l'integrazione per il tramite della chiamata in causa dei condomini di cui al civico n. 16.
pag. 2/4 Parte attrice provvedeva nel termine indicato come da deposito del 16.10.2024 ma detti condomini rimanevano contumaci. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. All'udienza del 24.11.2025 il processo era trattenuto in decisione non ritenendo il Tribunale che sussistessero i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in ragione della natura della domanda e della circostanza che già le parti avevano depositato memorie difensive.
Diritto La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. In primo luogo non è maturata la decadenza invocata dal Condominio ai sensi dell'art. 1137 c.c. poiché il termine perentorio di 30 giorni decorre per la , in quanto CP_13 assente, dalla data di comunicazione della deliberazione, Ebbene il verbale dell'assemblea di condominio veniva alla stessa comunicato solo in data 18.2.2023 e l'attrice il 13.3.2023 proponeva istanza di mediazione (cfr. allegati di parte attrice). Ancora in via preliminare va osservato come possa darsi per acquisito, alla luce del principio di non contestazione, che gli immobili siti in Triste alla via Levitz civici 14 e 16 siano costituiti in unico condominio. La circostanza è confermata dai convenuti nell'atto di costituzione e risposta (cfr. pag. 10). L'art. 1129 c.c. stabilisce, poi, che il condominio nomini un solo amministratore a prescindere che i condomini si organizzino o meno individuando anche dei rappresentanti per semplificare la comunicazione o la trattazione di questioni di pronta soluzione. Tanto premesso rileva il Tribunale come ben sia possibile configurare il condominio parziale, in base alla previsione di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., che può ricorrere “ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale;
tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 02/03/2016 (Rv. 639402 - 01). Non è quindi escluso in radice che l'assemblea condominiale sia limitata solo alla presenza di alcuni soltanto di loro purchè, tuttavia, essa si costituisca e deliberi su ordini pag. 3/4 del giorno che abbiano ad oggetto questioni relative a beni o servizi limitati a quegli specifici condomini. Nel caso in esame, come immediatamente evincibile dalla lettura del verbale di assemblea acquisito agli atti, l'adunanza prevedeva nell'ordine del giorno anche la nomina dell'amministratore che effettivamente veniva deliberata con la votazione corrispondente a 365/millesimi. La nomina dell'amministratore del condominio, certamente, non rientra tra i casi di interesse del c.d. condominio parziale e pertanto la convocazione dell'assemblea, la sua costituzione e deliberazione avrebbe dovuto rispondere alla normativa ordinaria di cui agli artt. 1135 e 1136 c.c. La mancata convocazione della la legittimava dunque a impugnare la CP_13 delibera che va annullata per violazione dell'art. 1136 c.c. Le spese di lite, oltre a quelle di mediazione pari ad euro 1.281,52 che vanno restituite, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2018 nella misura minima avuto riguardo alle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla le delibere assembleari del 9.2.2023 del Condominio sito in Trieste via Levits 14-16;
- condanna i convenuti costituiti a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese, CPA e IVA come per legge nonché le spese di mediazione di euro 1.281,52; Trieste, 25.11.2025 Il giudice Matteo Petrolati
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