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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1550/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4575/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011971424000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249011971424/000, notificata in data 14 marzo 2024, che sottendeva la cartella di pagamento n . 07120210060837931/000 relativa alla somma di €. 1418,98 comprensiva di interessi ed oneri per Tari anno 2013 eccependo la intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria ed il difetto di motivazione dell'atto.
Si era costituita la l'Agenzia delle Entrate CO che aveva sostenuto la regolare notifica della cartella richiamata nel provvedimento e versato la relativa documentazione in atti.
Si era costituito anche il Comune di Nola che aveva ribadito la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Il ricorso veniva rigettato.
La sentenza veniva impugnata dal contribuente.
All'odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il contribuente sostiene che sia errata la decisione dei primi giudici nella parte in cui hanno dichiarato che
“…la cartella n. 07120210060837931000 è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 27/09/2022 mediante consegna del plico presso l'indirizzo del ricorrete sito in Nola alla Indirizzo_1 a familiare convivente.”.
Il contribuente fa rilevare che la notifica dell'atto impositivo a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.” (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022).
A parere del contribuente, in assenza del destinatario ovvero in caso di momentanea irreperibilità dello stesso, il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 e dell'art 140 cpc è dimostrabile solamente con la produzione in giudizio del CAD, ovverossia l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale;
non è sufficiente a tale scopo la sola produzione della ricevuta di spedizione.
Nel caso in esame a suo parere non risulta documentato l'inoltro nonché l'effettiva ricezione, da parte del destinatario degli avvisi, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, co.1 lett. B-bis del d.p.r. n.600 del
1973.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Rileva la Corte che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO risulta – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – che la cartella n. 07120210060837931000 è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 27/09/2022 mediante consegna del plico presso l'indirizzo del contribuente sito in Nola alla Indirizzo_1 a familiare convivente.
Quanto alla validità di tale modalità di notifica, rileva questa Corte che la notifica è stata effettuata da operatore postale secondo una modalità “semplificata” di notifica degli atti tributari disciplinata dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602, ove, per costante giurisprudenza, non occorre alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, “stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., che può essere superata solo se il contribuente prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e ciò vale anche quando l'atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti “l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall'art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall'art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario (cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 30 gennaio - 24 giugno 2020, n.
12470).
Va anche notato che il Comune di Nola ha pure documentato la rituale notifica a mezzo posta mediante consegna a mani proprie del destinatario dei sottesi avvisi di accertamento IMU e Tares 2013. Gli atti prodromici erano stati dunque regolarmente notificati e l'omessa impugnazione ha reso la pretesa tributaria definitiva.
La rituale notifica della cartella prodromica, quale valido atto interruttivo, ha, infine, impedito la maturazione della prescrizione, nella specie, quinquennale al netto dell'operatività della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da ID -19 introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015..
Alla luce di tali considerazioni, va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza, va condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono quantificate in euro trecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4575/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011971424000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249011971424/000, notificata in data 14 marzo 2024, che sottendeva la cartella di pagamento n . 07120210060837931/000 relativa alla somma di €. 1418,98 comprensiva di interessi ed oneri per Tari anno 2013 eccependo la intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria ed il difetto di motivazione dell'atto.
Si era costituita la l'Agenzia delle Entrate CO che aveva sostenuto la regolare notifica della cartella richiamata nel provvedimento e versato la relativa documentazione in atti.
Si era costituito anche il Comune di Nola che aveva ribadito la regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Il ricorso veniva rigettato.
La sentenza veniva impugnata dal contribuente.
All'odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il contribuente sostiene che sia errata la decisione dei primi giudici nella parte in cui hanno dichiarato che
“…la cartella n. 07120210060837931000 è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 27/09/2022 mediante consegna del plico presso l'indirizzo del ricorrete sito in Nola alla Indirizzo_1 a familiare convivente.”.
Il contribuente fa rilevare che la notifica dell'atto impositivo a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.” (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022).
A parere del contribuente, in assenza del destinatario ovvero in caso di momentanea irreperibilità dello stesso, il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 e dell'art 140 cpc è dimostrabile solamente con la produzione in giudizio del CAD, ovverossia l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale;
non è sufficiente a tale scopo la sola produzione della ricevuta di spedizione.
Nel caso in esame a suo parere non risulta documentato l'inoltro nonché l'effettiva ricezione, da parte del destinatario degli avvisi, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, co.1 lett. B-bis del d.p.r. n.600 del
1973.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Rileva la Corte che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO risulta – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – che la cartella n. 07120210060837931000 è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 27/09/2022 mediante consegna del plico presso l'indirizzo del contribuente sito in Nola alla Indirizzo_1 a familiare convivente.
Quanto alla validità di tale modalità di notifica, rileva questa Corte che la notifica è stata effettuata da operatore postale secondo una modalità “semplificata” di notifica degli atti tributari disciplinata dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602, ove, per costante giurisprudenza, non occorre alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, “stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., che può essere superata solo se il contribuente prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e ciò vale anche quando l'atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti “l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall'art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall'art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario (cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 30 gennaio - 24 giugno 2020, n.
12470).
Va anche notato che il Comune di Nola ha pure documentato la rituale notifica a mezzo posta mediante consegna a mani proprie del destinatario dei sottesi avvisi di accertamento IMU e Tares 2013. Gli atti prodromici erano stati dunque regolarmente notificati e l'omessa impugnazione ha reso la pretesa tributaria definitiva.
La rituale notifica della cartella prodromica, quale valido atto interruttivo, ha, infine, impedito la maturazione della prescrizione, nella specie, quinquennale al netto dell'operatività della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da ID -19 introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015..
Alla luce di tali considerazioni, va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza, va condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono quantificate in euro trecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00