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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 11/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1966/2020, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 28.080,40, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 11 L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento degli opponenti all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il contratto di finanziamento n. 0000005747217200
stipulato con l'opposta nell'anno 2015.
A fondamento dell'opposizione viene ripercorsa la complessa vicenda negoziale sottesa al contratto di finanziamento, trattandosi di contratto collegato al contratto di acquisto dell'impianto microeolico.
In particolare viene allegato che la società , fornitrice del suddetto impianto e CP_2
beneficiaria delle somme erogate col contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti,
sarebbe stata inadempiente al contratto di fornitura: l'impianto, tardivamente installato, non sarebbe stato correttamente funzionante, avendo la pala dell'impianto prodotto un forte rumore ed essendosi staccata;
nonostante i reiterati solleciti, la fornitrice non avrebbe ripristinato il bene, che si sarebbe rivelato definitivamente inidoneo all'uso.
Allegato il diritto alla risoluzione del contratto di fornitura e del contratto collegato di finanziamento nonché il diritto alla restituzione delle rate versate in adempimento del contratto di finanziamento, viene censurata -perché illegittima- la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi degli opponenti, siccome eseguita dall'opposta in difetto dei presupposti di legge e viene prospettato un pregiudizio patrimoniale per l'opponente cui Parte_1
sarebbe stato negato un prestito in ragione della segnalazione del proprio nominativo alla centrale rischi.
Gli opponenti prospettano l'estensione del contraddittorio all'impresa fornitrice,
chiedendo in un primo momento di essere autorizzati a chiamarla in causa;
i medesimi rinunciano, quindi, alla chiamata e con la prima memoria istruttoria riducono il perimetro delle conclusioni spiegate in citazione alle conclusioni seguenti: “IN VIA PRELIMINARE: -
Respingersi in ogni caso, per tutti i titoli e le ragioni dedotti in narrativa, l'eventuale richiesta da parte
della banca ingiungente di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA previo accertamento e Controparte_1
declaratoria dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. da parte della società al Controparte_3
contratto di fornitura stipulato con il signor in data 18/06/2015, pronunciare ai Parte_1
pagina 2 di 11 sensi dell'art. 125 quinquies del T.U.B., per effetto del collegamento negoziale con il citato contratto di
fornitura, la risoluzione del contratto di finanziamento n. 0000005747217200, stipulato con la
in pari data, dagli odierni opponenti, ciascuno nella rispettiva qualità di Controparte_1
richiedente e di coobbligato in solido e, per l'effetto, - dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in
favore della in forza del succitato contratto di finanziamento e, Controparte_1
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato e/o illegittimo.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
alla restituzione di tutto quanto versato dal signor in forza del contratto di Parte_1
finanziamento n. 0000005747217200, sottoscritto in data 18/06/2015 e, nello specifico, al rimborso in
favore del medesimo di tutte le rate dallo stesso corrisposte dal mese di novembre 2015 sino a quello di
giugno 2016, per un importo complessivo pari a € 2.560,00, nonché alla rifusione di ogni altro onere
eventualmente applicato e/o sostenuto dall'opponente, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale
sino al soddisfo.
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla Banca
opposta in danno agli opponenti e, per l'effetto, - ordinare la cancellazione dei nominativi degli stessi da
tutti i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) e, per l'effetto,
- condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dai CP_4
medesimi opponenti nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque anche a seguito di
una valutazione da effettuarsi in via equitativa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge.”
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce la legittimità del contratto di finanziamento;
di non essere stata informata del mancato funzionamento dell'impianto; la decadenza della controparte dalla garanzia risolutoria per tardiva denuncia del vizio dell'impianto, in tesi avvenuta oltre il termine di due mesi previsto dalla legge;
l'infondatezza della risoluzione ex adverso invocata, essendo il vizio -non dimostrato- riconducibile a un uso pagina 3 di 11 non conforme del bene e, in ogni caso, di lieve entità; la legittimità della segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi.
L'opposta formula le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: non ci si oppone all'avversa
richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di rinviandosi la causa onde CP_3
consentirne la costituzione in giudizio;
2) sempre preliminarmente: concedere ai sensi di cui all'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà
del decreto opposto non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione in quanto inammissibile per
intervenuta decadenza così come previsto dalla normativa posta dal D.Lgs. 206/2005 e per l'effetto
confermare integralmente le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo opposto;
4) Sempre nel merito, gradatamente: rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in
diritto dichiarando la definitiva esecutorietà del decreto opposto;
5) Ancor più gradatamente, nel merito: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda
attorea condannare ai sensi di cui all'art. 125 quinquies comma 2 TUB in persona del CP_3
suo legale rapp.te pro-tempore alla ripetizione in favore di per tutto quanto di Controparte_1
pregiudizievole dovesse sortirle per sorte capitale, interessi e spese e che trovi fondamento
nell'inadempimento del fornitore del bene;
6) Sempre ed in ogni caso con esemplare condanna alle spese, competenze ed onorari di causa oltre
accessori di legge e di tariffa.”.
3. La causa viene istruita in via documentale, tramite la prova per testimoni e tramite la c.t.u.
4. Non è revocabile in dubbio l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento, di cui l'opposta ha domandato in via monitoria l'adempimento, e il contratto stipulato tra gli opponenti e il terzo per l'installazione dell'impianto microeolico (doc. n. 3 e 5,
all. atto di citazione): il contratto di finanziamento è letteralmente denominato, nel frontespizio, “Prestito Finalizzato (cfr. pag. 1 contratto di Parte_3
finanziamento) e all'art. 1 delle condizioni generali, sotto la dicitura “Premessa”, prevede espressamente che: “ “Finalizzato” è un contratto di credito al consumo, Parte_3
pagina 4 di 11 nella forma di finanziamento finalizzato che con sede legale in Milano, Controparte_1
Piazza del Calendario n. 3 (di seguito, la “ ), concede a proprio insindacabile giudizio, CP_4
(…) a quel soggetto che rientri nella definizione di “consumatore” di cui all'art. 121, comma 1,
Contr lett. b) che abbia inoltrato la relativa richiesta (di seguito, il “Cliente”) per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la banca stessa (di seguito “l'Operatore
Commerciale”), al fine di acquistare, presso quest'ultimo, un bene e/o un servizio desiderato.
Il presente contratto è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate e dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” (di seguito il
“Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto stesso e ne fa parte integrante e sostanziale” (cfr. pag. 6 contratto di finanziamento); il contratto di finanziamento contiene l'esplicita menzione del bene finanziato ovvero l'impianto microeolico (cfr. pag. 5
del contratto di finanziamento), oltreché l'indicazione espressa della che vi ha Controparte_3
apposto il proprio timbro, come intermediario del credito, convenzionato con la banca;
la somma finanziata e pari a € 27.000,00 è stata pacificamente versata dall'opposta a CP_3
[...]
Le parti hanno, pertanto, realizzato uno scopo pratico unitario attraverso due negozi -il contratto di fornitura tra gli opponenti e il terzo e il contratto di finanziamento tra gli opponenti e l'opposta- strutturalmente autonomi ma tra loro collegati sicché le sorti dell'uno influenzano quelle dell'altro in termini di validità ed efficacia, essendo unico l'interesse perseguito. economica complessivamente e inscindibilmente posta in essere (Tribunale
Crotone, 06/05/2020, n. 390).
5. Tanto chiarito in punto di interpretazione del contratto controverso, viene valutata la sussistenza del vizio dell'impianto e dell'inadempimento di lamentato Controparte_3
dall'opponente, che rilevano perché suscettibili di comportare, in ragione del collegamento negoziale di cui si è detto, la risoluzione del contratto di finanziamento -domandata dall'opponente in via riconvenzionale- e la revoca dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 5 di 11 5.1. Si rivela inammissibile l'eccezione dell'opposta di decadenza della controparte dalla domanda risolutoria del contratto di fornitura per tardiva denuncia del vizio dell'impianto, in tesi avvenuta oltre il termine di due mesi previsto dalla legge: l'eccezione è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.6.2020; l'udienza di prima comparizione e trattazione è stata fissata in citazione per il 18.6.2020, tenuta il 24.6.2020 ex art. 168 bis, c. 4,
c.p.c.; trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile di ufficio (Corte appello Firenze
sez. III, 28/10/2022, n. 2421), la banca avrebbe potuto sollevarla soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione (artt. 166 e 167 c.p.c.).
Nella specie l'opponente ha, peraltro, rinunciato alla domanda risolutoria nei confronti della fornitrice, avendo deciso di non estendere a quest'ultima il contraddittorio, sicché
l'eccezione si rivela inconferente rispetto al giudizio, perché formulata in relazione a una domanda oggetto di rinuncia.
L'eccezione sarebbe, in ogni caso, infondata anche nel merito: ai sensi dell'articolo 132 del
Codice del Consumo applicabile ratione temporis “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma
2 (vale a dire l'opzione tra il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto) se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”; nella specie è provata per tabulas la tempestività della denuncia del malfunzionamento rispetto alla relativa scoperta, atteso che il vizio non può essersi manifestato prima del 3.2.2016 -data di attivazione dell'impianto (doc. n. 7, all. atto di citazione)- e che la sua denuncia è avvenuta in data 17.3.2016 (doc. n. 8, all. atto di citazione).
5.2. Il vizio dell'impianto lamentato dall'opponente, oltre ad essere descritto nella corrispondenza versata agli atti dalla parte, ha trovato conferma nell'istruttoria orale svolta
(cfr. testimonianze rese da e da all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
23.3.2023 in risposta ai capitoli della seconda memoria istruttoria di parte opponente n. 17
pagina 6 di 11 “Vero che la pala eolica entrava in funzione, iniziando a girare, in data 9 febbraio 2016?”, 18
“Vero che dopo una settimana dall'entrata in funzione della pala eolica, questa iniziava a produrre un rumore molto forte? 20 “Vero che, in data 17 marzo 2016, la pala eolica si inclinava rispetto all'asse verticale su cui era stata montata?”, 22 “Vero che alla data del 17
marzo 2016, la pala eolica, per il fatto di essersi inclinata, produceva dei danneggiamenti della muratura su cui era stata fissata?”, 25 “Vero che in data 22 marzo 2016, l'albero della pala eolica si spezzava, precipitando sopra il tetto della rimessa dove era stata installata?”.)
Anche la c.t.u. svolta in giudizio consente di affermare l'esistenza del vizio dell'impianto lamentato dagli attori, atteso che, ancorché non sia stato possibile specificare le cause dell'anomalo funzionamento dell'impianto e della sua rottura, il rumore metallico udibile tramite il video prodotto dagli opponenti lascia ipotizzare un difetto del mozzo che trasmette la rotazione delle pale al generatore o del cuscinetto che ne permette la rotazione.
5.3. Il suddetto vizio ha reso l'impianto inidoneo al suo uso, posto che la pala si è inclinata e, poi, rotta;
che la medesima non è mai stata riparata dalla fornitrice né sostituita (cfr.
testimonianze rese da e da all'udienza del 23.3.2023 in Testimone_1 Testimone_2
risposta ai capitoli della seconda memoria istruttoria di parte opponente n. 31 “Vero che dalla data del 22 marzo 2016 alla data odierna, alcuno dei tecnici della e/o dell'assistenza CP_2
“Solar” si è presentato presso l'abitazione dei coniugi per un Parte_4
sopralluogo, al fine di verificare lo stato della pala eolica?”, 32 “Vero che dal 22 marzo 2016 e fino al mese di luglio 2016, il signor chiamava giornalmente la società e Parte_1 CP_2
l'assistenza “Solar” affinché andassero a fare un sopralluogo ed a riparare e/o sostituire la pala eolica rotta?”, 33 “Vero che i tecnici delle due società di cui al capitolo che precede,
rassicuravano il signor che avrebbero mandato dei tecnici per la riparazione della Parte_1
pala eolica?, 35 “Vero che dal 2 settembre 2016 ad oggi, nessuno della o CP_2
dell'assistenza “Solar”, si è presentato per fare un sopralluogo e/o per la riparazione-
sostituzione della pala eolica rotta?”).
Parte opponente, conformemente al disposto dell'art. 125 quinquies c.p.c. -riprodotto nell'art. 9 del contratto di finanziamento (doc. n. 5, all. atto di citazione)-, ha costituito in mora pagina 7 di 11 la fornitrice e ha comunicato tale costituzione alla banca opposta, alla quale ha anche comunicato l'infruttuosità della costituzione in mora della fornitrice (doc. n. 12, 13, 14, 19, all.
atto di citazione).
Essendosi il distacco della pala verificato a distanza di un mese e mezzo dall'installazione dell'impianto e non avendo la fornitrice mai ripristinato la funzionalità dell'impianto (cfr.
prova testimoniale), la prestazione principale gravante sulla fornitrice è totalmente mancata.
Tale inadempimento attiene alle obbligazioni principali della fornitrice -obbligazione di consegna di un bene conforme e obbligazione di ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione (art. 129, c. 1, art. 130, c. 1 e 2, cod. cons. applicabili ratione temporis)- ed è tale da stravolgere il contenuto del contratto, anche considerando che esso ha impedito la prosecuzione del rapporto negoziale;
alla luce di queste considerazioni,
l'inadempimento della fornitrice è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e giustifica la risoluzione del contratto di finanziamento in base all'art. 9 del contrato medesimo e al disposto dell'art. 125 quinquies t.u.b.
5.4. Alla risoluzione del contratto conseguono anche la revoca dell'ingiunzione opposta,
che si fonda sul contratto risolto;
la restituzione agli opponenti delle rate da loro versate in forza del contratto di finanziamento in applicazione dell'art. 125 quinquies t.u.b. e dell'art. 9
del contratto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria, l'opposta viene, pertanto,
condannata al pagamento dell'importo di € 2.219,00 (doc. n. 28, all. seconda memoria istruttoria).
Non viene accolta la domanda gradata dell'opposta di condanna di (cfr. CP_3
conclusioni punto 5) “in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare ai
sensi di cui all'art. 125 quinquies comma 2 TUB in persona del suo legale rapp.te pro- CP_3
tempore alla ripetizione in favore di per tutto quanto di pregiudizievole dovesse Controparte_1
sortirle per sorte capitale, interessi e spese e che trovi fondamento nell'inadempimento del fornitore del
bene): l'opposta non ha domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la fornitrice, che pagina 8 di 11 non è parte del giudizio, avendo gli attori rinunciato ad estendere il contraddittorio nei suoi confronti.
6. Alla luce delle circostanze di fatto sottese alla vicenda negoziale, la segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi da parte dell'opposta è illegittima: la segnalazione è stata eseguita nonostante l'opposta fosse stata informata dagli opponenti dell'inadempimento della fornitrice (cfr. doc. citati) e nonostante sussistessero -in ragione di tale inadempimento- i presupposti di legge e negoziali per la risoluzione del contratto di finanziamento.
In accoglimento della domanda riconvenzionale degli opponenti, viene, pertanto,
ordinato all'opposta di procedere alla cancellazione dei nominativi degli opponenti dai
Sistemi di Informazione Creditizia.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti all'illegittima segnalazione.
In argomento si osserva che “posto che la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto al piano penale, alcune differenze in relazione al regime probatorio (per cui,
a differenza di quanto richiesto in sede penale ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', nel processo civile vige la regola del 'più probabile che non'), in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo” (Tribunale Firenze sez. I, 04/09/2024,
n. 2721).
In applicazione di questi principi al caso di specie, anche a ritenere che la illegittima segnalazione dei nominativi degli opponenti abbia impedito all'opponente Parte_1
l'accesso al credito bancario, nessuna prova l'opponente ha articolato per dimostrare che il mancato finanziamento abbia comportato il peggioramento del suo andamento economico, in pagina 9 di 11 tesi consistito nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri fratelli concernenti la liquidazione in loro favore delle quote di comproprietà ereditaria sull'immobile di famiglia (cfr. atto di citazione, pag. 31).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, è ravvisabile la soccombenza reciproca delle parti: l'opposta è soccombente quanto alla domanda monitoria, alle riconvenzionali risolutoria, restitutoria e alla riconvenzionale inerente all'ordine di cancellazione dei nominativi degli opponenti dai Sistemi di Informazione Creditizia;
gli opponenti sono soccombenti quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria.
Per questo motivo si procede alla compensazione parziale delle spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u.: il 15% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
l'85% delle spese di lite viene posto a carico dell'opposta convenuto e in favore dei ricorrenti e viene liquidato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua media complessità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 11/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n.
1966/2020;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali degli opponenti,
- dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento n. 0000005747217200,
- condanna l'opposta alla restituzione dell'importo di € 2.219,00 in favore degli opponenti,
-ordina all'opposta cancellazione dei nominativi degli opponenti dai Sistemi di
Informazione Creditizia;
3) respinge la domanda riconvenzionale degli opponenti avente ad oggetto il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi;
4) compensa, in misura pari al 15%, le spese di lite tra le parti e condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, del restante 85% delle spese di lite, che liquida in €
243,10, per esborsi ed € 6.473,60 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
pagina 10 di 11 5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti il 15% delle spese di c.t.u. e unicamente a carico dell'opposta l'85% delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 5.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 11/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1966/2020, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 28.080,40, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 11 L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento degli opponenti all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il contratto di finanziamento n. 0000005747217200
stipulato con l'opposta nell'anno 2015.
A fondamento dell'opposizione viene ripercorsa la complessa vicenda negoziale sottesa al contratto di finanziamento, trattandosi di contratto collegato al contratto di acquisto dell'impianto microeolico.
In particolare viene allegato che la società , fornitrice del suddetto impianto e CP_2
beneficiaria delle somme erogate col contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti,
sarebbe stata inadempiente al contratto di fornitura: l'impianto, tardivamente installato, non sarebbe stato correttamente funzionante, avendo la pala dell'impianto prodotto un forte rumore ed essendosi staccata;
nonostante i reiterati solleciti, la fornitrice non avrebbe ripristinato il bene, che si sarebbe rivelato definitivamente inidoneo all'uso.
Allegato il diritto alla risoluzione del contratto di fornitura e del contratto collegato di finanziamento nonché il diritto alla restituzione delle rate versate in adempimento del contratto di finanziamento, viene censurata -perché illegittima- la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi degli opponenti, siccome eseguita dall'opposta in difetto dei presupposti di legge e viene prospettato un pregiudizio patrimoniale per l'opponente cui Parte_1
sarebbe stato negato un prestito in ragione della segnalazione del proprio nominativo alla centrale rischi.
Gli opponenti prospettano l'estensione del contraddittorio all'impresa fornitrice,
chiedendo in un primo momento di essere autorizzati a chiamarla in causa;
i medesimi rinunciano, quindi, alla chiamata e con la prima memoria istruttoria riducono il perimetro delle conclusioni spiegate in citazione alle conclusioni seguenti: “IN VIA PRELIMINARE: -
Respingersi in ogni caso, per tutti i titoli e le ragioni dedotti in narrativa, l'eventuale richiesta da parte
della banca ingiungente di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA previo accertamento e Controparte_1
declaratoria dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. da parte della società al Controparte_3
contratto di fornitura stipulato con il signor in data 18/06/2015, pronunciare ai Parte_1
pagina 2 di 11 sensi dell'art. 125 quinquies del T.U.B., per effetto del collegamento negoziale con il citato contratto di
fornitura, la risoluzione del contratto di finanziamento n. 0000005747217200, stipulato con la
in pari data, dagli odierni opponenti, ciascuno nella rispettiva qualità di Controparte_1
richiedente e di coobbligato in solido e, per l'effetto, - dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in
favore della in forza del succitato contratto di finanziamento e, Controparte_1
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato e/o illegittimo.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
alla restituzione di tutto quanto versato dal signor in forza del contratto di Parte_1
finanziamento n. 0000005747217200, sottoscritto in data 18/06/2015 e, nello specifico, al rimborso in
favore del medesimo di tutte le rate dallo stesso corrisposte dal mese di novembre 2015 sino a quello di
giugno 2016, per un importo complessivo pari a € 2.560,00, nonché alla rifusione di ogni altro onere
eventualmente applicato e/o sostenuto dall'opponente, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale
sino al soddisfo.
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla Banca
opposta in danno agli opponenti e, per l'effetto, - ordinare la cancellazione dei nominativi degli stessi da
tutti i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) e, per l'effetto,
- condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dai CP_4
medesimi opponenti nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque anche a seguito di
una valutazione da effettuarsi in via equitativa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge.”
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce la legittimità del contratto di finanziamento;
di non essere stata informata del mancato funzionamento dell'impianto; la decadenza della controparte dalla garanzia risolutoria per tardiva denuncia del vizio dell'impianto, in tesi avvenuta oltre il termine di due mesi previsto dalla legge;
l'infondatezza della risoluzione ex adverso invocata, essendo il vizio -non dimostrato- riconducibile a un uso pagina 3 di 11 non conforme del bene e, in ogni caso, di lieve entità; la legittimità della segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi.
L'opposta formula le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: non ci si oppone all'avversa
richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di rinviandosi la causa onde CP_3
consentirne la costituzione in giudizio;
2) sempre preliminarmente: concedere ai sensi di cui all'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà
del decreto opposto non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione in quanto inammissibile per
intervenuta decadenza così come previsto dalla normativa posta dal D.Lgs. 206/2005 e per l'effetto
confermare integralmente le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo opposto;
4) Sempre nel merito, gradatamente: rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in
diritto dichiarando la definitiva esecutorietà del decreto opposto;
5) Ancor più gradatamente, nel merito: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda
attorea condannare ai sensi di cui all'art. 125 quinquies comma 2 TUB in persona del CP_3
suo legale rapp.te pro-tempore alla ripetizione in favore di per tutto quanto di Controparte_1
pregiudizievole dovesse sortirle per sorte capitale, interessi e spese e che trovi fondamento
nell'inadempimento del fornitore del bene;
6) Sempre ed in ogni caso con esemplare condanna alle spese, competenze ed onorari di causa oltre
accessori di legge e di tariffa.”.
3. La causa viene istruita in via documentale, tramite la prova per testimoni e tramite la c.t.u.
4. Non è revocabile in dubbio l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento, di cui l'opposta ha domandato in via monitoria l'adempimento, e il contratto stipulato tra gli opponenti e il terzo per l'installazione dell'impianto microeolico (doc. n. 3 e 5,
all. atto di citazione): il contratto di finanziamento è letteralmente denominato, nel frontespizio, “Prestito Finalizzato (cfr. pag. 1 contratto di Parte_3
finanziamento) e all'art. 1 delle condizioni generali, sotto la dicitura “Premessa”, prevede espressamente che: “ “Finalizzato” è un contratto di credito al consumo, Parte_3
pagina 4 di 11 nella forma di finanziamento finalizzato che con sede legale in Milano, Controparte_1
Piazza del Calendario n. 3 (di seguito, la “ ), concede a proprio insindacabile giudizio, CP_4
(…) a quel soggetto che rientri nella definizione di “consumatore” di cui all'art. 121, comma 1,
Contr lett. b) che abbia inoltrato la relativa richiesta (di seguito, il “Cliente”) per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la banca stessa (di seguito “l'Operatore
Commerciale”), al fine di acquistare, presso quest'ultimo, un bene e/o un servizio desiderato.
Il presente contratto è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate e dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” (di seguito il
“Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto stesso e ne fa parte integrante e sostanziale” (cfr. pag. 6 contratto di finanziamento); il contratto di finanziamento contiene l'esplicita menzione del bene finanziato ovvero l'impianto microeolico (cfr. pag. 5
del contratto di finanziamento), oltreché l'indicazione espressa della che vi ha Controparte_3
apposto il proprio timbro, come intermediario del credito, convenzionato con la banca;
la somma finanziata e pari a € 27.000,00 è stata pacificamente versata dall'opposta a CP_3
[...]
Le parti hanno, pertanto, realizzato uno scopo pratico unitario attraverso due negozi -il contratto di fornitura tra gli opponenti e il terzo e il contratto di finanziamento tra gli opponenti e l'opposta- strutturalmente autonomi ma tra loro collegati sicché le sorti dell'uno influenzano quelle dell'altro in termini di validità ed efficacia, essendo unico l'interesse perseguito. economica complessivamente e inscindibilmente posta in essere (Tribunale
Crotone, 06/05/2020, n. 390).
5. Tanto chiarito in punto di interpretazione del contratto controverso, viene valutata la sussistenza del vizio dell'impianto e dell'inadempimento di lamentato Controparte_3
dall'opponente, che rilevano perché suscettibili di comportare, in ragione del collegamento negoziale di cui si è detto, la risoluzione del contratto di finanziamento -domandata dall'opponente in via riconvenzionale- e la revoca dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 5 di 11 5.1. Si rivela inammissibile l'eccezione dell'opposta di decadenza della controparte dalla domanda risolutoria del contratto di fornitura per tardiva denuncia del vizio dell'impianto, in tesi avvenuta oltre il termine di due mesi previsto dalla legge: l'eccezione è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.6.2020; l'udienza di prima comparizione e trattazione è stata fissata in citazione per il 18.6.2020, tenuta il 24.6.2020 ex art. 168 bis, c. 4,
c.p.c.; trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile di ufficio (Corte appello Firenze
sez. III, 28/10/2022, n. 2421), la banca avrebbe potuto sollevarla soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione (artt. 166 e 167 c.p.c.).
Nella specie l'opponente ha, peraltro, rinunciato alla domanda risolutoria nei confronti della fornitrice, avendo deciso di non estendere a quest'ultima il contraddittorio, sicché
l'eccezione si rivela inconferente rispetto al giudizio, perché formulata in relazione a una domanda oggetto di rinuncia.
L'eccezione sarebbe, in ogni caso, infondata anche nel merito: ai sensi dell'articolo 132 del
Codice del Consumo applicabile ratione temporis “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma
2 (vale a dire l'opzione tra il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto) se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”; nella specie è provata per tabulas la tempestività della denuncia del malfunzionamento rispetto alla relativa scoperta, atteso che il vizio non può essersi manifestato prima del 3.2.2016 -data di attivazione dell'impianto (doc. n. 7, all. atto di citazione)- e che la sua denuncia è avvenuta in data 17.3.2016 (doc. n. 8, all. atto di citazione).
5.2. Il vizio dell'impianto lamentato dall'opponente, oltre ad essere descritto nella corrispondenza versata agli atti dalla parte, ha trovato conferma nell'istruttoria orale svolta
(cfr. testimonianze rese da e da all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
23.3.2023 in risposta ai capitoli della seconda memoria istruttoria di parte opponente n. 17
pagina 6 di 11 “Vero che la pala eolica entrava in funzione, iniziando a girare, in data 9 febbraio 2016?”, 18
“Vero che dopo una settimana dall'entrata in funzione della pala eolica, questa iniziava a produrre un rumore molto forte? 20 “Vero che, in data 17 marzo 2016, la pala eolica si inclinava rispetto all'asse verticale su cui era stata montata?”, 22 “Vero che alla data del 17
marzo 2016, la pala eolica, per il fatto di essersi inclinata, produceva dei danneggiamenti della muratura su cui era stata fissata?”, 25 “Vero che in data 22 marzo 2016, l'albero della pala eolica si spezzava, precipitando sopra il tetto della rimessa dove era stata installata?”.)
Anche la c.t.u. svolta in giudizio consente di affermare l'esistenza del vizio dell'impianto lamentato dagli attori, atteso che, ancorché non sia stato possibile specificare le cause dell'anomalo funzionamento dell'impianto e della sua rottura, il rumore metallico udibile tramite il video prodotto dagli opponenti lascia ipotizzare un difetto del mozzo che trasmette la rotazione delle pale al generatore o del cuscinetto che ne permette la rotazione.
5.3. Il suddetto vizio ha reso l'impianto inidoneo al suo uso, posto che la pala si è inclinata e, poi, rotta;
che la medesima non è mai stata riparata dalla fornitrice né sostituita (cfr.
testimonianze rese da e da all'udienza del 23.3.2023 in Testimone_1 Testimone_2
risposta ai capitoli della seconda memoria istruttoria di parte opponente n. 31 “Vero che dalla data del 22 marzo 2016 alla data odierna, alcuno dei tecnici della e/o dell'assistenza CP_2
“Solar” si è presentato presso l'abitazione dei coniugi per un Parte_4
sopralluogo, al fine di verificare lo stato della pala eolica?”, 32 “Vero che dal 22 marzo 2016 e fino al mese di luglio 2016, il signor chiamava giornalmente la società e Parte_1 CP_2
l'assistenza “Solar” affinché andassero a fare un sopralluogo ed a riparare e/o sostituire la pala eolica rotta?”, 33 “Vero che i tecnici delle due società di cui al capitolo che precede,
rassicuravano il signor che avrebbero mandato dei tecnici per la riparazione della Parte_1
pala eolica?, 35 “Vero che dal 2 settembre 2016 ad oggi, nessuno della o CP_2
dell'assistenza “Solar”, si è presentato per fare un sopralluogo e/o per la riparazione-
sostituzione della pala eolica rotta?”).
Parte opponente, conformemente al disposto dell'art. 125 quinquies c.p.c. -riprodotto nell'art. 9 del contratto di finanziamento (doc. n. 5, all. atto di citazione)-, ha costituito in mora pagina 7 di 11 la fornitrice e ha comunicato tale costituzione alla banca opposta, alla quale ha anche comunicato l'infruttuosità della costituzione in mora della fornitrice (doc. n. 12, 13, 14, 19, all.
atto di citazione).
Essendosi il distacco della pala verificato a distanza di un mese e mezzo dall'installazione dell'impianto e non avendo la fornitrice mai ripristinato la funzionalità dell'impianto (cfr.
prova testimoniale), la prestazione principale gravante sulla fornitrice è totalmente mancata.
Tale inadempimento attiene alle obbligazioni principali della fornitrice -obbligazione di consegna di un bene conforme e obbligazione di ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione (art. 129, c. 1, art. 130, c. 1 e 2, cod. cons. applicabili ratione temporis)- ed è tale da stravolgere il contenuto del contratto, anche considerando che esso ha impedito la prosecuzione del rapporto negoziale;
alla luce di queste considerazioni,
l'inadempimento della fornitrice è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e giustifica la risoluzione del contratto di finanziamento in base all'art. 9 del contrato medesimo e al disposto dell'art. 125 quinquies t.u.b.
5.4. Alla risoluzione del contratto conseguono anche la revoca dell'ingiunzione opposta,
che si fonda sul contratto risolto;
la restituzione agli opponenti delle rate da loro versate in forza del contratto di finanziamento in applicazione dell'art. 125 quinquies t.u.b. e dell'art. 9
del contratto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria, l'opposta viene, pertanto,
condannata al pagamento dell'importo di € 2.219,00 (doc. n. 28, all. seconda memoria istruttoria).
Non viene accolta la domanda gradata dell'opposta di condanna di (cfr. CP_3
conclusioni punto 5) “in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare ai
sensi di cui all'art. 125 quinquies comma 2 TUB in persona del suo legale rapp.te pro- CP_3
tempore alla ripetizione in favore di per tutto quanto di pregiudizievole dovesse Controparte_1
sortirle per sorte capitale, interessi e spese e che trovi fondamento nell'inadempimento del fornitore del
bene): l'opposta non ha domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la fornitrice, che pagina 8 di 11 non è parte del giudizio, avendo gli attori rinunciato ad estendere il contraddittorio nei suoi confronti.
6. Alla luce delle circostanze di fatto sottese alla vicenda negoziale, la segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi da parte dell'opposta è illegittima: la segnalazione è stata eseguita nonostante l'opposta fosse stata informata dagli opponenti dell'inadempimento della fornitrice (cfr. doc. citati) e nonostante sussistessero -in ragione di tale inadempimento- i presupposti di legge e negoziali per la risoluzione del contratto di finanziamento.
In accoglimento della domanda riconvenzionale degli opponenti, viene, pertanto,
ordinato all'opposta di procedere alla cancellazione dei nominativi degli opponenti dai
Sistemi di Informazione Creditizia.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti all'illegittima segnalazione.
In argomento si osserva che “posto che la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto al piano penale, alcune differenze in relazione al regime probatorio (per cui,
a differenza di quanto richiesto in sede penale ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', nel processo civile vige la regola del 'più probabile che non'), in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo” (Tribunale Firenze sez. I, 04/09/2024,
n. 2721).
In applicazione di questi principi al caso di specie, anche a ritenere che la illegittima segnalazione dei nominativi degli opponenti abbia impedito all'opponente Parte_1
l'accesso al credito bancario, nessuna prova l'opponente ha articolato per dimostrare che il mancato finanziamento abbia comportato il peggioramento del suo andamento economico, in pagina 9 di 11 tesi consistito nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri fratelli concernenti la liquidazione in loro favore delle quote di comproprietà ereditaria sull'immobile di famiglia (cfr. atto di citazione, pag. 31).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, è ravvisabile la soccombenza reciproca delle parti: l'opposta è soccombente quanto alla domanda monitoria, alle riconvenzionali risolutoria, restitutoria e alla riconvenzionale inerente all'ordine di cancellazione dei nominativi degli opponenti dai Sistemi di Informazione Creditizia;
gli opponenti sono soccombenti quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria.
Per questo motivo si procede alla compensazione parziale delle spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u.: il 15% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
l'85% delle spese di lite viene posto a carico dell'opposta convenuto e in favore dei ricorrenti e viene liquidato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua media complessità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 11/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n.
1966/2020;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali degli opponenti,
- dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento n. 0000005747217200,
- condanna l'opposta alla restituzione dell'importo di € 2.219,00 in favore degli opponenti,
-ordina all'opposta cancellazione dei nominativi degli opponenti dai Sistemi di
Informazione Creditizia;
3) respinge la domanda riconvenzionale degli opponenti avente ad oggetto il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi;
4) compensa, in misura pari al 15%, le spese di lite tra le parti e condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, del restante 85% delle spese di lite, che liquida in €
243,10, per esborsi ed € 6.473,60 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
pagina 10 di 11 5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti il 15% delle spese di c.t.u. e unicamente a carico dell'opposta l'85% delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 5.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 11 di 11