Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Orsola RI Torrani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Magenta, n. 63;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola CO e Elena RI Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento P.G. -OMISSIS- del 22 dicembre 2023 del Comune di Milano, recante il diniego della richiesta del permesso di costruire presentata telematicamente in data 27 marzo 2023 dalla sig.ra ET TI, nonché l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi “al fine di riportare l’unità, alle caratteristiche di sottotetto senza permanenza di persone”;
ove occorrer possa, del provvedimento P.G. -OMISSIS- del 9 ottobre 2023 del Comune di Milano, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. ST LE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra ET TI è proprietaria di una unità immobiliare collocata nel sottotetto di un edificio sito in Milano, via -OMISSIS-, catastalmente individuata al -OMISSIS-.
In data 27 marzo 2023, la stessa ha presentato al Comune di Milano una istanza di rilascio di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione sul predetto immobile di alcune opere interne finalizzate a migliorarne il contesto igienico-sanitario (creazione di un piccolo antibagno, modifica della zona cottura e del locale bagno, riduzione della dimensione del locale giorno-notte).
Con provvedimento del 22 dicembre 2023, il Comune di Milano ha rigettato l’istanza rilevando: a) la mancata dimostrazione della liceità dell’uso residenziale; b) la carenza delle condizioni di abitabilità del bene, anche per mancanza di altezza e dei rapporti areoilluminanti; c) il difetto di prova degli elementi che ne attestino un miglioramento igienico-sanitario idoneo a rendere possibile la funzione abitativa. Con lo stesso atto è stato ordinato il rispristino dei luoghi al fine di riportare l’unità alle caratteristiche di sottotetto senza permanenza di persone.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La Sezione, con ordinanza n. 343 del 10 aprile 2024, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato nella parte in cui ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 21 ottobre 2021.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che, contrariamente da quanto ritenuto dal Comune, la liceità della destinazione abitativa dell’unità immobiliare in esame sarebbe stata in concreto dimostrata, posto che in sede procedimentale sono state depositate le schede catastali di primo impianto e la concessione in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 novembre 1999 dalle quali si ricaverebbe appunto che la stessa unità immobiliare è adibita alle suddette funzioni.
Questa censura è strettamente connessa con quella contenuta nel secondo motivo, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto – essendo in tesi stata dimostrata la liceità della funzione abitativa – non vi sarebbe alcun abuso da sanzionare, con conseguente illegittimità dell’ordine di ripristino impartito.
Ritiene il collegio che queste censure siano fondate per le ragioni di seguito esposte.
Stabilisce l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, che <<Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare […]. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto […] e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.>>.
Come si vede, in base a questa disposizione, lo stato legittimo dell’immobile è ricavabile, fra l’altro, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile nella sua interezza. In mancanza di tale titolo (e di quello che ha previsto o legittimato la costruzione), e sempreché vi sia un principio di prova della sua esistenza, è possibile fornire la dimostrazione dello stato legittimo mediante altri elementi, fra cui le informazioni catastali di primo impianto.
Ciò premesso, va ora rilevato che, con la concessione in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 novembre 1999, sono stati assentiti interventi eseguiti all’interno dell’unità immobiliare di cui si discute consistenti nella “formazione di servizio igienico, angolo cottura e lucernario in abitazione posta al piano sottotetto”.
Ritiene il Collegio che, contrariamente da quanto sostenuto dal Comune, tale titolo abbia assentito la funzione abitativa posto che, come visto, esso parla esplicitamente di “abitazione posta al piano sottotetto”, e che non si capisce altrimenti perché sia stata legittimata la collocazione di un angolo cottura e di un servizio igienico all’interno di un sottotetto non destinato alla permanenza di persone.
Questa considerazione è già di per sé decisiva ai fini della soluzione della controversia.
Va in ogni caso osservato che, se si ritiene che, con le parole “abitazione posta al piano sottotetto”, l’Amministrazione non abbia assentito alcunché ma si sia semplicemente limitata a prendere atto (peraltro erroneamente) di quella che avrebbe dovuto essere la destinazione funzionale dell’immobile conferita da precedenti titoli abilitativi, allora si dovrebbe dare decisivo rilievo – in mancanza del titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione e stante la sussistenza di un principio di prova costituito dalla concessione in sanatoria – alle schede catastali di primo impianto depositate dall’interessata in questo giudizio (e, prima ancora, in sede procedimentale), dalle quali risulta che l’unità immobiliare ha destinazione abitativa (cfr. doc. 9 di parte ricorrente da cui si desume che la destinazione dell’unità immobiliare è quella di “abitazione”).
Si deve pertanto ribadire che, contrariamente da quanto ritenuto dal Comune, la dimostrazione della liceità della destinazione abitativa sia stata nel concreto fornita.
Diviene a questo punto agevole rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato che fonda il rigetto del permesso di costruire chiesto dalla ricorrente e l’ordine di ripristino impartito proprio sulla mancata dimostrazione della liceità della destinazione abitativa.
Per completezza si deve infine osservare che, per giungere a conclusioni diverse, non può essere addotto il fatto che l’unità immobiliare in esame non possiede i requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente per gli immobili da destinare alla permanenza di persone, posto che, in applicazione del principio tempus regit actum, il raffronto deve essere effettuato con riferimento alla normativa vigente all’epoca di realizzazione dell’immobile, e che, in ogni caso, la sussistenza del titolo abilitativo impedisce di assumere decisioni con esso contrastanti (salvo ovviamente la possibilità per il Comune di intervenire utilizzando anche i poteri straordinari qualora ritenga che vi siano pericoli di sicurezza e/o salubrità).
Va pertanto ribadita la fondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La particolarità della situazione fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
ST LE CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LE CO | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.