Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2023, proposto da
OF D'AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 13864 del 24.04.2023 “ Rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/03 inoltrata con prot. 12384 del 30.03.2004 dalla Ditta: D’AM OF (prat. n. 141) ”, notificata in data 12.05.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Francesco Fichera e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OF D’AM, odierno ricorrente, è proprietario in PA (ME) di un fabbricato per civile abitazione sito in via Vizzini Santa Margherita snc, ricadente sulla part. 625 del fg. 83, realizzato con Concessione edilizia n. 62/1997, in riferimento al quale è stata presentata in data 30.03.2004 istanza di sanatoria prot. n. 12381 ai sensi dell’art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326, avente ad oggetto l’illecito edilizio di “ ampliamento del fabbricato realizzato in difformità alla concessione edilizia n° 62 del 1/12/1997 ...” a seguito della trasformazione del piano interrato (della superficie di mq. 117,45 realizzato in data 10.09.2000) in abitazione, ricadente in zona “E” del P.d.F, in ambito “MA1” del P.T.P..
Con nota prot. 0003709 dell’1.03.2023 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di SI ha rigettato la richiesta di nulla osta paesaggistico correlata alla predetta istanza di sanatoria, rilevando che l’intervento edilizio ricadesse in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico. La Soprintendenza ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con successiva nota prot. 13864 del 24.04.2023 il Comune di PA ha rigettato, conseguentemente, l’istanza di sanatoria di cui sopra.
2. Il predetto atto emesso dalla Soprintendenza di SI (prot. 0003709 dell’1.03.2023) è stato impugnato dal sig. D’AM innanzi a questo Tribunale mediante autonomo ricorso (R.G. n. 793/2023), notificato in data 28.04.2023, depositato il 15.05.2023.
3. Con ulteriore ricorso notificato il 23.06.2023 e nello stesso giorno depositato, il sig. D’AM ha impugnato, chiedendone la revoca o l’annullamento, la summenzionata nota prot. 13864 del 24.04.2023 “ Rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/03 inoltrata con prot. 12384 del 30.03.2004 dalla Ditta: D’AM OF (prat. n. 141) ”, notificata in data 12.05.2023, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale con cui il Comune di PA ha rigettato la propria istanza di condono.
Tale nota è stata avversata per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità in via derivata della nota prot. 13864 del 24.04.2023 “Rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/03 inoltrata con prot. 12384 del 30.03.2004 dalla Ditta: D’AM OF (prat. n. 141)” emessa dal Comune di PA ; 2) Violazione o errata Applicazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento in relazione all'art. 21-octies l. 241/1990; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990; violazione dell'art. 3 e 97 Cost.; difetto di motivazione ; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990; violazione dell'art. 3 e 97 Cost.; difetto di motivazione ; 4) Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per difetto dei presupposti e disparità di trattamento ; 5) Violazione del principio del legittimo affidamento; difetto di motivazione; eccesso di potere e travisamento dei fatti .
3.1. Con il primo motivo di gravame viene dedotta l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato, attesa l’asserita illegittimità del parere contrario reso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di SI, le cui relative doglianze proposte con il ricorso R.G. 793/2023 si intendono integralmente riportate, in quanto atto presupposto del successivo rigetto dell’istanza di condono.
3.2. Con la seconda doglianza viene lamentata la violazione degli artt. 7 e 10- bis della L. 241/1990, in quanto l’atto impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono, con conseguente violazione del principio del contraddittorio procedimentale.
3.3. Con la terza censura la parte asserisce che l’atto avversato sia carente sotto il profilo motivazionale, limitandosi a rinviare al parere reso dalla Soprintendenza.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la presunta disparità di trattamento in cui sarebbe incorso il Comune procedente, il quale avrebbe accolto analoghe istanze di condono presentate con riguardo a opere abusive della stessa tipologia “n. 1”.
3.5. Con la quinta e ultima doglianza il ricorrente evidenzia la propria posizione di legittimo affidamento rispetto alla definizione positiva del procedimento per cui è causa, la quale sarebbe stata violata in assenza di una adeguata motivazione in ordine al rigetto dell’istanza. Nello specifico, si contesta che l’Ente comunale si sia limitato esclusivamente a prendere atto del parere contrario emesso dalla Soprintendenza e, conseguentemente, a rigettare l’istanza di condono, senza argomentare né motivare alcunché in ordine alla restituzione dell’oblazione e dei canoni concessori regolarmente versati all’atto della presentazione della domanda di condono.
4. Il Comune di PA, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. A seguito dell’udienza pubblica del 5.11.2024, tenutasi innanzi alla quinta Sezione, il ricorso è stato assegnato alla presente terza Sezione per ragioni di connessione con il ricorso R.G. 793/2023.
6. Nelle more, con sentenza di questa Sezione n. 3179 dell’11.11.2024, il predetto ricorso R.G. 793/2023 è stato parzialmente accolto, con annullamento dell’atto ivi gravato limitatamente alla parte in cui l’Ente regionale ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
7. All’udienza pubblica del 12.02.2025, nessuno presente per le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto.
9. Il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato alla luce del contenuto della sentenza n. 3179/2024 adottata dalla Sezione, con la quale tutte le censure sollevate con il ricorso R.G. 793/2023 sono state ritenute infondate, eccezion fatta per il terzo motivo di gravame (attinente al vizio di incompetenza in cui è incorsa la Soprintendenza di SI, priva del potere di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi), dalla cui fondatezza non discende, tuttavia, l’illegittimità derivata del provvedimento di condono ora gravato, atteso che il parere negativo della Soprintendenza è stato annullato in parte qua , con specifico riguardo alla parte in cui viene disposta “ la rimessione in pristino dello stato dei luoghi …”.
Ciò implica, conseguentemente, che l’atto endoprocedimentale presupposto – ossia il predetto parere della Soprintendenza –, risultando legittimo in tutte le sue ulteriori parti, sotto il profilo procedimentale e sostanziale non inficia la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono presentata dall’odierno ricorrente.
10. Con riguardo alle ulteriori censure dedotte con il presente atto di gravame, in assenza di una specifica graduazione dei motivi di gravame operata da parte del ricorrente, ragioni di pregiudizialità logica impongono al Collegio di anteporre alla trattazione del secondo motivo di gravame, con la quale vengono sollevate specifiche censure di carattere procedimentale, lo scrutinio del terzo, del quarto e del quinto motivo, il cui esito refluisce anche sulla fondatezza o meno della seconda doglianza.
11. Il terzo e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per esigenze di connessione, sono infondati.
11.1. Tenuto conto di quanto già statuito da questa Sezione con la sopramenzionata sentenza n. 3179/2024, al cui contenuto si rinvia per esigenze di sinteticità (cfr., in particolare, par. 7.1.), il provvedimento in oggetto costituisce manifestazione di un potere vincolato in capo alla Soprintendenza, prima, e al Comune procedente, in seguito. Non sussistono, infatti, i presupposti di condonabilità dell’opera per cui è causa in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento, l’opera abusiva in questione:
a) consiste nell’“ Ampliamento del fabbricato realizzato in difformità alla concessione edilizia n° 62 del 01/12/1997, ricadente sulla particella n° 625 del foglio di mappa n° 83 ”, per complessivi 117,45 mq. (cfr. domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi, in atti);
b) secondo la stessa domanda presentata dalla parte ricorrente, tale intervento rientra nelle tipologie dell’abuso 1-2;
c) insiste su area sottoposta a “ notevole vincolo paesaggistico ”, come indicato presupposto parere della Soprintendenza, risultando indifferente la natura assoluta o relativa dello stesso.
Da ciò discende che, attesa la natura vincolata dell’atto gravato, non rileva che quest’ultimo presenti una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., T.A.R. Sicilia, CA, II, n. 1621/2024; T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, I, n. 723/2019). Nel caso in esame il provvedimento impugnato risulta in ogni caso adeguatamente motivato attraverso il richiamo per relationem , ex art. 3, terzo comma, della L. 241/1990, alla nota prot. 0003709 dell’1.03.2023 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di SI ha rigettato la richiesta di nulla osta paesaggistico, la quale, a sua volta, richiama la “ Circolare nr. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022 ”, che precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Per costante giurisprudenza amministrativa, in materia di repressione degli abusi edilizi, allorquando vengano in rilievo atti vincolati non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).
Deve inoltre rilevarsi che la mancata previsione, nell’atto qui avversato, dell’impegno finanziario alla restituzione dell’oblazione e dei canoni concessori - rispetto a cui la parte ricorrente non ha presentato specifica domanda restitutoria - non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono per carenza di motivazione, come asseritamente dedotto dal ricorrente.
12. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso infondato.
12.1. Tenuto conto della natura vincolata dell’atto impugnato, non sussiste alcun vizio di disparità di trattamento rispetto alle precedenti istanze di sanatoria esitate positivamente dal Comune procedente, in quanto tale figura sintomatica dell’eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l’Amministrazione eserciti poteri discrezionali (T.A.R. Sicilia, CA, sez. II, 30.03.2023, n. 1074). Deve inoltre rammentarsi che il vizio di disparità di trattamento non è configurabile quando il raffronto avvenga tra atti che non risultino parimenti conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato escluso da un determinato beneficio in assenza di conformità a una disposizione normativa non possa invocare l’illegittimità del provvedimento che incide sulla propria sfera giuridica alla luce dei benefici che avrebbero potuto essere concessi in presenza di un diverso quadro legislativo, specialmente in presenza di attività vincolata dell'Amministrazione (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, CA, sez. III, 12.07.2024, n. 2555).
13. La seconda doglianza, con la quale viene dedotta, in particolare, la violazione degli artt. 7 e 10- bis della L. 241/1990, è da ritenersi, conseguentemente, priva di pregio.
13.1. Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende superflua sia la comunicazione di avvio del procedimento quanto la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati " (Cons. Stato, VI, 21.02.2023, n. 1787; Cons. Stato, VI, 10.02.2020, n. 1029).
14. Per tutto quanto sopra esposto e richiamato il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere rigettato.
15. Nulla spese nei confronti del Comune di PA non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO