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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1299/2025 R.G. e promossa da
(avv.E.Andreoni) Parte_1
attore contro
(avv.I.Ciani) Controparte_1
convenuta
1 e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : modifica condizioni di separazione.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
L'attore chiede, a modifica della sentenza di separazione di questo Tribunale del 18.4.2024, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, la riduzione di quello di mantenimento previsto in favore dei figli e la possibilità che gli incontri con i figli avvengano presso la Comunità di San Patrignano, dove attualmente l'attore sta seguendo un programma di disintossicazione.
La richiesta è avanzata sul presupposto che appunto attualmente l'attore vive nella Comunità di San Patrignano, sta seguendo un programma di recupero e non svolge alcuna attività lavorativa. La sentenza del 18.4.2024, per quello che qui rileva, stabilisce : a) una somma mensile di € 400,00 ciascuno a carico dell'attore per il mantenimento dei due figli minori, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
b) una somma mensile di € 300,00 a carico dell'attore per il mantenimento della moglie;
c) visite protette tra il padre ed i figli secondo i tempi e le modalità stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Fano, a cui è stato appunto delegato il potere, come specificato nella motivazione della sentenza di graduare e regolamentare tempi e modalità di frequentazione secondo i progressi dei rapporti con i minori e del percorso riabilitativo del padre. In materia di divorzio e separazione vige il principio secondo cui le condizioni stabilite non possono essere modificate in assenza di fatti nuovi sopravvenuti, che modifichino la situazione preesistente. Sono quindi irrilevanti, in mancanza di circostanze sopravvenute : a) i fatti preesistenti, anche nell'ipotesi in cui non siano stati presi in considerazione ai fini di stabilire le condizioni in essere;
b) il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale in materia.
Sul punto è constante la giurisprudenza della Suprema Corte (vedere in questo senso Cass.civ.n.28436/2017, n. 11488/2008 e n.11177/2019).
Alla data della separazione - come emerge dalla lettura della relativa sentenza – Parte_1 medico del lavoro, svolgeva l'attività come libero professionista ed aveva percepito nell'ultimo anno un reddito di poco più di 29 mila euro.
Attualmente l'attore non svolge la sua attività professionale.
Tale circostanza non è contestata.
2 Vi è quindi certamente una modifica reddituale rispetto alla data della sentenza e di conseguenza la domanda di modifica risulta ammissibile.
La domanda è anche fondata, nei limiti peraltro di seguito spiegati.
E' infatti provata la riduzione reddituale lamentata dall'attore, che ha cessato la sua attività professionale a seguito dell'ingresso in comunità.
Non vi è prova che l'attore abbia altre risorse reddituali o patrimoniali.
Nulla emerge dalla documentazione prodotta dall'attore e nulla di diverso è emerso a seguito dell'accesso effettuato dalla convenuta alla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate.
E' peraltro richiesto a ciascun genitore anche un obbligo di diligenza, in quanto il genitore è tenuto ad azionarsi per reperire i mezzi di sostentamento necessari al mantenimento dei figli.
Il percorso terapeutico d'altra parte, anche se verosimilmente incompatibile con quella di medico, non è astrattamente di ostacolo all'esercizio di una diversa attività lavorativa e la perdita del lavoro è sicuramente addebitabile ad un comportamento colposo dell'attore, in quanto direttamente conseguenza del percorso di disintossicazione reso necessario dalla sua condotta di vita.
Non rileva qui l'asserito aiuto economico dato dai nonni paterni, che potranno eventualmente essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art.316 bis cc.
In questo contesto pertanto appare comunque congruo stabilire un assegno di mantenimento dei figli di € 250,00 e prevedere le spese straordinarie al 50% , essendo al momento equiparabile il reddito dei due genitori.
E' vero infatti che la moglie non ha mai lavorato nel corso del matrimonio, come riconosciuto nella sentenza di separazione, ma non è contestato che la convenuta abbia svolto lavori stagionali dopo la separazione.
D'altra la convenuta ha una età (40 anni) e titoli professionali (laurea in psicologia) che gli consentono di trovare un attività lavorativa, tenuto anche conto dell'età ormai raggiunta dai figli, che non necessità di una sua presenza continua.
Va di conseguenza allo stato revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie.
E' peraltro incontestato che la convenuta dovrà ora sostenere anche i costi di locazione di una abitazione, essendo stata pignorata la casa famigliare a lei assegnata con la sentenza di separazione
In questo contesto va attribuito alla convenuta, se non già disposto, l'assegno unico per intero. Non può essere infine accolta la richiesta di modifica delle modalità di frequentazione.
La sentenza di separazione – come sopra evidenziato – riconosce ai Servizi Sociali il potere di modulare le modalità ed i tempi degli incontri tra il padre ed i figli e quindi i Servizi ben possono stabilire anche il luogo dove gli incontri dovranno essere svolti, sempre logicamente tenendo conto dell'interesse dei minori.
per questi motivi
riduce, a far data dalla domanda, ad € 250,00 l'assegno di mantenimento previsto per ciascun figlio e dispone che da tale data il padre sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
3 revoca, a far data dalla domanda, l'assegno previsto per il mantenimento della moglie;
attribuisce alla madre per intero l'assegno unico;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite,
Così deciso in Pesaro in data 25 novembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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