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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4180/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, matrimonio contratto il 27/05/2016 e trascritto al n. 24, Parte 1, Serie -, Anno
[...]
2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita nel Comune di Cassola (VI), in via Palladio n. 6, acquistata dai coniugi, proprietari al 50%, in data 6.04.2022, con atto a rogito del Notaio di Persona_1
Castelfranco Veneto, non dovendosi procedere con alcuna assegnazione, per volontà dei sig.rri e e al fine di consentire la regolamentazione dei loro rapporti Pt_1 Pt_2
patrimoniali, conseguenti alla fine del matrimonio, è stata messa in vendita ad un prezzo concordato tra le parti. I Sig.ri e hanno, quindi, sottoscritto in data Pt_1 Pt_2
13.05.2025 un contratto preliminare, con stipula del contratto definitivo entro il 10.09.2025 e che prevede la liberazione dell'immobile entro la stessa data.
3) Si dà atto che alla vendita della casa familiare, il ricavato sarà utilizzato per l'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto; quindi, pagate le spese di agenzia e/o notarili e/o di altro tipo per finalizzare l'atto e divise tra i coniugi in parti uguali, il residuo verrà suddiviso in parti uguali tra i sig.rri e , i quali si metteranno d'accordo anche sulla divisione dei Pt_1 Pt_2
mobili che l'arredano.
4) Si dà atto che quanto al mutuo ancora in essere, lo stesso sarà sostenuto da entrambe i coniugi in parti uguali e fino all'estinzione dello stesso, con diritto di regresso di un coniuge rispetto all'altro, qualora, a seguito dell'inadempimento di uno dei due, la Banca agisse in via solidale sull'altro. La rata mensile verrà prelevata dall'istituto di credito dal conto corrente intestato alla sig.ra e nel quale il sig. ogni mese verserà, in via Parte_1 Pt_2 anticipata, la somma di € 698,40 a titolo di sua quota parte, oltra alla metà delle spese bancarie per l'incasso, per un totale di € 699,40 (comprensivi delle spese di incasso).
5) Si dà atto che la sig.ra rimarrà l'unica ed effettiva titolare del saldo giacente nel Pt_1
conto corrente alla stessa intestato presso Banca e presso Monte dei Controparte_1
Paschi. Parimenti e il sig. rimarrà l'unico ed effettivo titolare del saldo giacente nel Pt_2
conto corrente allo stesso intestato presso Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo –
Società Cooperativa e di quello presso Bancoposta filiale di Cassol
6) Si dà atto che il sig. rimarrà intestatario dell'autovettura MG, targata GJ 238 VZ Pt_2
e del motociclo BMW targato FA45829 e la sig.ra rimarrà intestataria dell'autovettura Pt_1
Jeep Avenger targata GW997XL.
7) Si dà atto che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, per cui ognuno provvederà
autonomamente al proprio mantenimento.
8) Si dà atto che i sigg.ri e si danno atto che le pattuizioni contenute nel Pt_1 Pt_2
ricorso sono state convenute al fine di regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi conseguenti alla separazione;
nonché le parti, anche in relazione a quanto precisato nei punti precedenti, danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre questioni ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente condizione non potrà essere interpretata quale mera clausola di stile.
9) Si dà atto che i coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio.
10) I ricorrenti corrisponderanno in parti uguali le spese del presente ricorso.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani