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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentario • 1
- 1. reato di corruzioneRedazione · https://ildiritto.it/ · 10 giugno 2024
Quesito con risposta a cura di Annachiara Forte e Caterina Rafanelli Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. La prova della dazione indebita di un'utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2024, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SEN TENZA Sul ricorso proposto da SG ST, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 20/04/2023 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli avv.ti Enrico Grosso e Giuseppe Fonte, difensori dell'indagato, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di SG ST, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari, in relazione all'art. 318 cod. pen. Franco Albano OS, tenente colonnello della Guardia di Finanza con l'incarico di Comandante del gruppo tutela entrate presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro- reparto che aveva svolto una verifica fiscale per gli anni 2009- 2020- 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2749 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/10/2023 h li 2011 nei confronti della società Eurobitume s.a.s. di SG IO e di SG ST- avrebbe posto la sua funzione a servizio degli SG. In particolare, a OS si contesta di aver svolto in favore dell'impresa una consulenza relativa al sequestro preventivo disposto il 26.7.2016 in relazione alla somma di cui avrebbe potuto essere chiesta la restituzione a seguito della definizione anticipata delle liti pendenti con la Agenzia delle Entrate, nonché di aver fornito agli stessi SG consigli tecnici, relativi alla possibilità di ottenere il dissequestro della intera somma;
sulla base di tre incontri- avvenuti tra novembre e dicembre 2017 con OS e delle indicazioni di questi, NO avrebbe presentato il 5.12.2017 una istanza di dissequestro per la somma di 573.923,99 in sostituzione di una precedente richiesta per la somma di 267.143,28 euro;
detta istanza sarebbe stata raccolta dallo stesso OS che l'avrebbe trasmessa alla Procura della Repubblica. In tale contesto OS avrebbe anche sollecitato attraverso un messaggio Whatsapp il Sostituto Procuratore della Procura di Lamezia Terme - titolare del procedimento - a dissequestrare in favore di SG IO le somme in quanto "ha già pagato più di quanto è in sequestro" , dissequestro poi effettivamente disposto il 25.1.2018. In cambio dell'asservimento delle sue funzioni, OS sarebbe stato ospitato in più occasioni e in modo riservato presso un immobile nella disponibilità degli SG il 14.5.2017 e per alcuni giorni compresi fra 1'1.1.2018 e il 7.1.2018, nonché il 6.9.2018 e il 18.9.2018: il tema attiene alla relazione extraconiugale in quel momento avuta dal militare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione MO ST articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi autonoma valutazione rispetto al Giudice per le indagini preliminari ed ai Pubblico Ministero e non avrebbe tenuto conto di una serie di rilevi e questioni a lui devolute, atteso che i fatti non potrebbero essere sussunti nella fattispecie di reato contestato. Il ricorrente evidenzia che: - il provvedimento con cui fu disposta la restituzione delle somme era legittimo: gli SG avevano diritto alla restituzione della intera somma in sequestro e non della minore somma oggetto della prima istanza;
si sarebbe trattato di un atto dovuto in ragione del fatto che SG aveva ottenuto in data 2 ottobre 2017 di poter accedere alla c.d. definizione agevolata delle liti pendenti, e che, sulla base di tale atto, erano stati effettuati e documentati ingenti pagamenti;
- indipendentemente dalla circostanza che OS potè suggerire al Pubblico Ministero l'adozione del provvedimento poi disposto il 12.1.2018, quel provvedimento 2 avrebbe dovuto essere comunque emanato, atteso che gli SG avevano effettuato pagamenti all'erario di somme maggiori di quelle che erano oggetto della precedente istanza di dissequestro del 25.10.2017; I fatti, si assume, non sarebbero riconducibili all'art. 318 cod. pen., non essendo stato nella specie il comportamento tenuto da OS in violazione del dovere di imparzialità e con l'obiettivo di favorire qualcuno. Di fronte ad una decisione giudiziaria discrezionale, argomenta il ricorrente, sarebbe necessario verificare non se la stessa decisione sia risultata a posteriori giusta o meno, ma se essa sia stata metodologicamente viziata: l'atto o il comportamento deve essere contrassegnato da una finalità non imparziale e la direzione della volontà costituirebbe un connotato soggettivo della condotta del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, OS si sarebbe limitato a fornire un consiglio tecnico volto a consentire ai fratelli SG di chiedere al Pubblico Ministero- che procedeva per un reato fiscale nei loro confronti - il dissequestro dell'intera somma oggetto di sequestro e in ragione di detto consiglio vi sarebbe stata la sostituzione della originaria istanza di dissequestro;
un dissequestro al quale tuttavia gli SG avevano diritto e che avrebbe potuto essere richiesto autonomamente dagli interessati anche senza i consigli di OS e che il Pubblico Ministero avrebbe comunque autorizzato in ragione delle somme pagate. L'eventuale segnalazione di OS a SG, si aggiunge, sarebbe solo la conseguenza di un doveroso comportamento della Pubblica Amministrazione che avrebbe peraltro l'obbligo giuridico di segnalare anche gli elementi a favore del contribuente. Nel caso di specie, la condotta di OS non sarebbe sintomatica di un asservimento della funzione e della violazione del principio di parzialità e il militare non avrebbe avuto ragioni per rifiutare la richiesta di incontro da parte degli NO, i quali, peraltro, avevano diritto a ricevere chiarimenti dal titolare dell'ufficio che aveva istruito la pratica;
in tale contesto non sarebbe decisivo il messaggio inviato da OS a SG con il quale il primo avvisò il secondo che "da noi non è arrivato nulla". Discorso analogo viene compiuto anche in relazione al messaggio del 7 dicembre in cui OS avrebbe inoltrato a SG la copia del messaggio da lui inviato al Procuratore della Repubblica in cui si sottolineava che "conformemente alla legge" (così il ricorso) i a quel dissequestro i due contribuenti avevano diritto;
un dissequestro disposto her effetto di nessun inquinamento, nemmeno temporale, come invece adombrato dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni, la cui prova può essere fatta derivare non solo dalla corrispondenza temporale tra le stesse ma anche dalla esistenza di un minimo di proporzionalità tra il valore delle medesime. 3 In tale contesto si segnala che la prima conversazione tra ST SG e OS sarebbe del 14.5.2017 e riguarderebbe il soggiorno di OS in un alloggio nella disponibilità del ricorrente;
dunque, si evidenzia, una conversazione di gran lunga precedente e slegata rispetto ai fatti per cui si procede: identico "favore" sarebbe stato accordato a OS nel settembre del 2018. Nel 2017 SG non aveva ancora presentato alcuna domanda di rottamazione delle cartelle, che solo successivamente aveva portato alla possibilità di effettuare pagamenti e chiedere la restituzione, atteso che la prima istanza di restituzione fu presentata il 25.10.2017 e che il primo incontro in caserma fu del 16.11.2017. Dunque, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nessuna corrispondenza temporale, ma solo un rapporto personale preesistente e indipendente dai fatti oggetto del processo. OS, dopo il settembre del 2018, non chiese più a SG l'appartamento perché la relazione extraconiugale in cui era coinvolto era cessata. Nel caso di specie peraltro i mancherebbe qualsiasi prova del patto corruttivo: si f aggiunge che l'appartamento era vuoto e a disposizione del proprietario e l'utilità conseguita da OS sarebbe palesemente irrisoria, non potendo nemmeno detta utilità essere costituita dall'anonimato della relazione extraconiugale, atteso che la moglie di OS abitava a Catanzaro, cioè a 40 chilometri da Lamezia Terme dove i fatti sarebbero accaduti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere dalla affermata persistenza di un legame tra IO SG e OS, comprovato dal fatto che nel 2022 questi avrebbe chiesto notizie per un altro procedimento penale a cui SG era sottoposto In realtà l'informazione avrebbe riguardato solo IO SG e non ST, cioè l'attuale ricorrente, e sul punto sarebbe errata l'affermazione dei Tribunale secondo cui vi sarebbe stata comunanza di interessi. Si assume che l'episodio in questione non rivelerebbe nessun pericolo di recidiva per NO ST, che è indagato di intestazione fittizia di beni e di autoriciclaggio, dunque di reati che non avrebbero matrice corruttiva. Né il pericolo di recidiva potrebbe farsi discendere per derivazione dalla valutazione fatta per OS e cioè che questi, pur non rivestendo incarichi istituzionali, sarebbe ancora in grado di incidere all'interno della pubblica amministrazione, dovendo invece la valutazione farsi in modo autonomo per ciascun indagato. Né, ancora, sarebbe stato adeguatamente valorizzato il fatto che il reato per cui si procede sarebbe maturato in una specifica vicenda legata all'incarico ricoperto da OS in quel momento. I fatti sarebbero peraltro risalenti al 2017 e SG ST e OS non avrebbero più contatti;
sotto altro profilo si assume che la misura non sarebbe adeguata. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, non è in contestazione che: -il primo contatto telefonico in atti tra SG e OS, rivelatore della disponibilità da parte di OS dell'immobile che SG aveva messo a disposizione /. risale al 14.5.2017, quando cioè nessuna richiesta di restituzione delle somme sequestrate era stata presentata;
- la prima richiesta di restituzione fu presentata il 25.10.2017, cioè dopo più di cinque mesi dalla conversazione intercettata su indicata;
- la restituzione delle somme era dovuta e giuridicamente corretta;
- OS continuò a usufruire di quell'immobile almeno sino al settembre del 2018, cioè almeno per altri otto mesi dopo la restituzione delle somme disposta il 25.1.2018. 3. Secondo le Sezioni unite: - i fatti indicati negli artt. 318 e 319, testualmente richiamati dall'art. 319 ter cod. pen., si identificano con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclusivamente riferimento le due disposizioni anzidette, mentre la punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità è sancita dal successivo art. 321, al pari di quanto avviene per la corruzione in atti giudiziari;
- l'art. 319 ter cod. pen. collega a tutti i fatti indicati nei precedenti artt. 318 e 319 la finalità di "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"; - l'atto o il comportamento processuale del pubblico ufficiale deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale e l'anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale;
- ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell'atto o del comportamento del pubblico ufficiale: se essa - per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica;
prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati;
sollecitazioni della parte interessata o di altri- è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l'utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell'atto, come pure è irrilevante stabilire se l'atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio;
- il reato di corruzione in atti giudiziari è in rapporto di specialità con la corruzione "comune" di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., con la conseguenza che la species di cui all'art. 319 ter non può non contenere tutti gli elementi del genus (quindi 5 quelli integranti la corruzione comune ai quali si aggiunge l'elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills). Dunque un reato, quello di corruzione in atti giudiziari /che presuppone l'esistenza di tutti i requisiti strutturali della corruzione di cui agli artt. 318- 319 cod. pen. 4. A sua volta, il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Nel sistema precedente alla riforma attuata con la legge 6 novembre 2012, n. 190, il reato di corruzione esprimeva una concezione c.d. mercantile;
si incriminava la pattuizione avente ad oggetto la compravendita di singoli atti amministrativi, conformi o contrari ai doveri d'ufficio. Nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, erano disciplinati i distinti reati di corruzione propria o per atti contrari ai doveri d'ufficio, di cui all'art. 319 cod. pen., e di corruzione impropria o per atto d'ufficio, punita dall'art. 318 cod. pen. La relativa linea di discrimine riguardava l'oggetto del patto corruttivo e, in particolare, la conformità o meno ai doveri d'ufficio dell'atto compiuto. Il chiaro riferimento all'atto dell'ufficio aveva tuttavia fatto emergere evidenti difficoltà in tutti i casi di sistemici rapporti "clientelari" tra soggetti pubblici e privati, cioè quei rapporti che prescindevano da una stretta logica di formale sinallagma, in quanto fondati non sul mercimonio di specifici atti - singoli o molteplici - quanto, piuttosto, sull'asservimento della parte pubblica, che si poneva stabilmente a disposizione di quella privata. In particolare, l'ineffettività del sistema, la sua incapacità a fornire una limpida risposta, la sua inadeguatezza strutturale emergeva in maniera evidente in tutti i casi in cui il patto corruttivo aveva ad oggetto "il rapporto" tra soggetto pubblico e privato e ruotava su interessenze sganciate "a monte" dal compimento di specifici atti, che, peraltro, in molti casi non erano rinvenibili nemmeno ex post. Si trattava di casi in cui l'oggetto del patto corruttivo era, per così dire, muto, nel senso che al momento in cui l'accordo illecito veniva concluso, il pubblico ufficiale non "vendeva" atti , ma se stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua funzione, il futuro esercizio del potere pubblico. L'effetto che ne era conseguito era stato il sostanziale mutamento dell'oggetto dello scambio corruttivo, passato dall'atto alla funzione del pubblico agente. Tale traslazione si era verificata nel corso del tempo attraverso: a) la dematerializzazione dell'elemento di fattispecie di corruzione propria dell'atto di ufficio;
b) la inclusione nella nozione di atto d'ufficio dei meri comportamenti, ovvero 6 l'affermazione di principio secondo cui sarebbe stato sufficiente la individuabilità nel genere dell'atto; c) la interpretazione estensiva dello stesso concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio, ravvisata anche nei casi in cui l'atto, pur formalmente legittimo, persegua "finalità diverse"; la questione, come meglio si dirà, attiene all'esercizio dell'attività discrezionale ed in tale contesto si era tendenzialmente ritenuto di ravvisare "sempre" la corruzione propria, addebitando al pubblico agente la violazione di doveri generali e, in particolare, di quello d'imparzialità, per il fatto oggettivo di avere ricevuto denaro o altra utilità; d) l'affermazione secondo cui la corruzione propria era ravvisabile anche nel caso in cui la promessa o la dazione fossero riferiti nella previsione generica di eventuali, futuri, imprecisati atti, al fine di ottenere la benevolenza del soggetto corrotto;
e) l'inevitabile sostanziale ridimensionamento della corruzione impropria, sussistente nei soli casi in cui il mercimonio riguardasse specifici atti conformi ai doveri d'ufficio e cioè, in sostanza, solo nei casi di compimento di atti vincolati. In tale contesto è intervenuta la legge n. 190 del 2012 che ha introdotto la nuova fattispecie di corruzione per la funzione prevista dall'art. 318 cod. pen. Con la nuova fattispecie: a) è scomparso il riferimento all'atto d'ufficio legittimo, adottato o da adottare da parte del pubblico ufficiale;
b) il patto corruttivo ha per oggetto l'esercizio dei poteri o delle funzioni: il compenso che il pubblico agente riceve non retribuisce più il compimento di un atto non contrario ai doveri dell'ufficio, ma, più in generale, rimunera "la presa in carico" degli interessi di cui è portatore il privato;
c) il consenso del funzionario pubblico alla pattuizione illecita deve essere accertato, atteso che l'accordo segna la linea di confine con la "nuova" istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1, cod. pen.) in cui l'offerta e la promessa di denaro o altra utilità non è accettata dall'agente pubblico ovvero resta allo stadio di sollecitazione, se l'iniziativa proviene da quest'ultimo (art. 322, comma 3, cod. pen.); d) è stato configurato un reato eventualmente permanente, almeno nei casi di plurime dazioni indebite che trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. (Sez. 6, n. 3043 del 27/12/2015 (dep. 2016), Esposito, Rv. 265619, in cui la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l'esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonché di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative facenti capo ad altro coindagato;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 49226 del 25/9/2014, Chisso, Rv. 261355). Entrambe le fattispecie criminose previste dagli artt. 318 - 319 cod. pen. descrivono il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato. Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione;
è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia - ovvero all'esercizio della funzione. 7 Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente;
nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico;
nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo. I delitti di corruzione puniscono il collateralismo clientelare o mercantile. Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti nnassinnate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». 5. Il Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 8 Secondo il Tribunale, vi sarebbero gravi indizi del reato di corruzione in atti giudiziari- in relazione all'art. 318 cod. pen.- perché "OS si sarebbe messo a disposizione dell'odierno prevenuto"; la prova della presa in carico dell'interesse del ricorrente da parte di OS sarebbe costituita dall'avere questi "seguito minuziosamente la vicenda del dissequestro delle somme"; a fronte dell'interessamento inquinante, OS avrebbe ricevuto come utilità la disponibilità di quell'immobile, di cui si è detto (così il Tribunale a pagg. 6- 7 della ordinanza impugnata). 6. Si tratta di un ragionamento viziato. La prova del patto corruttivo e del nesso tra le prestazioni è stata fatta discendere senza spiegare perché, nel caso di specie, l'utilità conseguita da OS e oggetto del patto sia collegata all'esercizio della funzione del pubblico ufficiale e alla presa in carico dell'interesse del privato corruttore. Non è stato chiarito, cioè, perché l'utilità conseguita da OS, non esattamente proporzionale al vantaggio conseguito dal privato corruttore, sarebbe causale e giustificativa dell'asservimento della funzione, tenuto conto che il pubblico agente aveva la disponibilità di quell'appartamento anche mesi prima del suo interessamento per la vicenda relativa al sequestro e continuò ad usufruire di quell'immobile anche mesi dopo la restituzione delle somme, senza tuttavia fare alcunchè successivamente. Rispetto ad una non chiara corrispondenza temporale delle due prestazioni oggetto del patto corruttivo e ad una non evidente proporzionalità delle stesse, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché quella utilità ottenuta mesi prima costituisse il prezzo e il corrispettivo dell'asservimento della funzione e la prova della finalizzazione della stessa agli interessi del privato. Se è vero che il comportamento in concreto avuto dl ON OS riveli l'esistenza di un rapporto di amicizia o di vicinanza tra questi e SG, non essendo stato nemmeno prospettato dall'indagato che OS fosse solito comportarsi nel modo descritto ovvero avesse l'abitudine di seguire l'andamento di un sequestro anche con altri soggetti sottoposti ad indagine, ciò, tuttavia, non consente di ritenere provato il patto corruttivo e l'asservimento della funzione, ben potendo in astratto i fatti in esame essere ricondotti eventualmente anche ad altre fattispecie di reato. Né è chiaro nel ragionamento del Tribunale: a) quando e in quali circostanze sarebbe stato concluso il patto corruttivo;
b) se detto patto fu concluso già prima dell'intervento di OS nella vicenda in esame;
c) per quali ragioni e da quando SG decise di mettere quell'appartamento a disposizione del militare, che, come detto, ne usufruiva già mesi prima del suo interessamento per la vicenda per la quale si procede;
d) quale fosse realmente il rapporto personale tra SG e OS e se detto rapporto fu limitato ai fatti in esame ovvero fu più esteso. Una motivazione instabile e una non corretta applicazione della legge penale. 9 Ne consegue che sul punto l'ordinanza deve essere annullata;
il Tribunale, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di gravità indiziaria per i fatti per cui si procede. 7. Non diversamente, è fondato anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale;
ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 Rv. 279122; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280566). 8. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati essendosi limitato a valorizzare, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'interessamento di OS nel 2022 per un procedimento penale riguardante SG IO e la personalità di SG ST, considerata proclive a delinquere. 10
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli avv.ti Enrico Grosso e Giuseppe Fonte, difensori dell'indagato, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di SG ST, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari, in relazione all'art. 318 cod. pen. Franco Albano OS, tenente colonnello della Guardia di Finanza con l'incarico di Comandante del gruppo tutela entrate presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro- reparto che aveva svolto una verifica fiscale per gli anni 2009- 2020- 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2749 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/10/2023 h li 2011 nei confronti della società Eurobitume s.a.s. di SG IO e di SG ST- avrebbe posto la sua funzione a servizio degli SG. In particolare, a OS si contesta di aver svolto in favore dell'impresa una consulenza relativa al sequestro preventivo disposto il 26.7.2016 in relazione alla somma di cui avrebbe potuto essere chiesta la restituzione a seguito della definizione anticipata delle liti pendenti con la Agenzia delle Entrate, nonché di aver fornito agli stessi SG consigli tecnici, relativi alla possibilità di ottenere il dissequestro della intera somma;
sulla base di tre incontri- avvenuti tra novembre e dicembre 2017 con OS e delle indicazioni di questi, NO avrebbe presentato il 5.12.2017 una istanza di dissequestro per la somma di 573.923,99 in sostituzione di una precedente richiesta per la somma di 267.143,28 euro;
detta istanza sarebbe stata raccolta dallo stesso OS che l'avrebbe trasmessa alla Procura della Repubblica. In tale contesto OS avrebbe anche sollecitato attraverso un messaggio Whatsapp il Sostituto Procuratore della Procura di Lamezia Terme - titolare del procedimento - a dissequestrare in favore di SG IO le somme in quanto "ha già pagato più di quanto è in sequestro" , dissequestro poi effettivamente disposto il 25.1.2018. In cambio dell'asservimento delle sue funzioni, OS sarebbe stato ospitato in più occasioni e in modo riservato presso un immobile nella disponibilità degli SG il 14.5.2017 e per alcuni giorni compresi fra 1'1.1.2018 e il 7.1.2018, nonché il 6.9.2018 e il 18.9.2018: il tema attiene alla relazione extraconiugale in quel momento avuta dal militare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione MO ST articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi autonoma valutazione rispetto al Giudice per le indagini preliminari ed ai Pubblico Ministero e non avrebbe tenuto conto di una serie di rilevi e questioni a lui devolute, atteso che i fatti non potrebbero essere sussunti nella fattispecie di reato contestato. Il ricorrente evidenzia che: - il provvedimento con cui fu disposta la restituzione delle somme era legittimo: gli SG avevano diritto alla restituzione della intera somma in sequestro e non della minore somma oggetto della prima istanza;
si sarebbe trattato di un atto dovuto in ragione del fatto che SG aveva ottenuto in data 2 ottobre 2017 di poter accedere alla c.d. definizione agevolata delle liti pendenti, e che, sulla base di tale atto, erano stati effettuati e documentati ingenti pagamenti;
- indipendentemente dalla circostanza che OS potè suggerire al Pubblico Ministero l'adozione del provvedimento poi disposto il 12.1.2018, quel provvedimento 2 avrebbe dovuto essere comunque emanato, atteso che gli SG avevano effettuato pagamenti all'erario di somme maggiori di quelle che erano oggetto della precedente istanza di dissequestro del 25.10.2017; I fatti, si assume, non sarebbero riconducibili all'art. 318 cod. pen., non essendo stato nella specie il comportamento tenuto da OS in violazione del dovere di imparzialità e con l'obiettivo di favorire qualcuno. Di fronte ad una decisione giudiziaria discrezionale, argomenta il ricorrente, sarebbe necessario verificare non se la stessa decisione sia risultata a posteriori giusta o meno, ma se essa sia stata metodologicamente viziata: l'atto o il comportamento deve essere contrassegnato da una finalità non imparziale e la direzione della volontà costituirebbe un connotato soggettivo della condotta del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, OS si sarebbe limitato a fornire un consiglio tecnico volto a consentire ai fratelli SG di chiedere al Pubblico Ministero- che procedeva per un reato fiscale nei loro confronti - il dissequestro dell'intera somma oggetto di sequestro e in ragione di detto consiglio vi sarebbe stata la sostituzione della originaria istanza di dissequestro;
un dissequestro al quale tuttavia gli SG avevano diritto e che avrebbe potuto essere richiesto autonomamente dagli interessati anche senza i consigli di OS e che il Pubblico Ministero avrebbe comunque autorizzato in ragione delle somme pagate. L'eventuale segnalazione di OS a SG, si aggiunge, sarebbe solo la conseguenza di un doveroso comportamento della Pubblica Amministrazione che avrebbe peraltro l'obbligo giuridico di segnalare anche gli elementi a favore del contribuente. Nel caso di specie, la condotta di OS non sarebbe sintomatica di un asservimento della funzione e della violazione del principio di parzialità e il militare non avrebbe avuto ragioni per rifiutare la richiesta di incontro da parte degli NO, i quali, peraltro, avevano diritto a ricevere chiarimenti dal titolare dell'ufficio che aveva istruito la pratica;
in tale contesto non sarebbe decisivo il messaggio inviato da OS a SG con il quale il primo avvisò il secondo che "da noi non è arrivato nulla". Discorso analogo viene compiuto anche in relazione al messaggio del 7 dicembre in cui OS avrebbe inoltrato a SG la copia del messaggio da lui inviato al Procuratore della Repubblica in cui si sottolineava che "conformemente alla legge" (così il ricorso) i a quel dissequestro i due contribuenti avevano diritto;
un dissequestro disposto her effetto di nessun inquinamento, nemmeno temporale, come invece adombrato dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni, la cui prova può essere fatta derivare non solo dalla corrispondenza temporale tra le stesse ma anche dalla esistenza di un minimo di proporzionalità tra il valore delle medesime. 3 In tale contesto si segnala che la prima conversazione tra ST SG e OS sarebbe del 14.5.2017 e riguarderebbe il soggiorno di OS in un alloggio nella disponibilità del ricorrente;
dunque, si evidenzia, una conversazione di gran lunga precedente e slegata rispetto ai fatti per cui si procede: identico "favore" sarebbe stato accordato a OS nel settembre del 2018. Nel 2017 SG non aveva ancora presentato alcuna domanda di rottamazione delle cartelle, che solo successivamente aveva portato alla possibilità di effettuare pagamenti e chiedere la restituzione, atteso che la prima istanza di restituzione fu presentata il 25.10.2017 e che il primo incontro in caserma fu del 16.11.2017. Dunque, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nessuna corrispondenza temporale, ma solo un rapporto personale preesistente e indipendente dai fatti oggetto del processo. OS, dopo il settembre del 2018, non chiese più a SG l'appartamento perché la relazione extraconiugale in cui era coinvolto era cessata. Nel caso di specie peraltro i mancherebbe qualsiasi prova del patto corruttivo: si f aggiunge che l'appartamento era vuoto e a disposizione del proprietario e l'utilità conseguita da OS sarebbe palesemente irrisoria, non potendo nemmeno detta utilità essere costituita dall'anonimato della relazione extraconiugale, atteso che la moglie di OS abitava a Catanzaro, cioè a 40 chilometri da Lamezia Terme dove i fatti sarebbero accaduti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere dalla affermata persistenza di un legame tra IO SG e OS, comprovato dal fatto che nel 2022 questi avrebbe chiesto notizie per un altro procedimento penale a cui SG era sottoposto In realtà l'informazione avrebbe riguardato solo IO SG e non ST, cioè l'attuale ricorrente, e sul punto sarebbe errata l'affermazione dei Tribunale secondo cui vi sarebbe stata comunanza di interessi. Si assume che l'episodio in questione non rivelerebbe nessun pericolo di recidiva per NO ST, che è indagato di intestazione fittizia di beni e di autoriciclaggio, dunque di reati che non avrebbero matrice corruttiva. Né il pericolo di recidiva potrebbe farsi discendere per derivazione dalla valutazione fatta per OS e cioè che questi, pur non rivestendo incarichi istituzionali, sarebbe ancora in grado di incidere all'interno della pubblica amministrazione, dovendo invece la valutazione farsi in modo autonomo per ciascun indagato. Né, ancora, sarebbe stato adeguatamente valorizzato il fatto che il reato per cui si procede sarebbe maturato in una specifica vicenda legata all'incarico ricoperto da OS in quel momento. I fatti sarebbero peraltro risalenti al 2017 e SG ST e OS non avrebbero più contatti;
sotto altro profilo si assume che la misura non sarebbe adeguata. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, non è in contestazione che: -il primo contatto telefonico in atti tra SG e OS, rivelatore della disponibilità da parte di OS dell'immobile che SG aveva messo a disposizione /. risale al 14.5.2017, quando cioè nessuna richiesta di restituzione delle somme sequestrate era stata presentata;
- la prima richiesta di restituzione fu presentata il 25.10.2017, cioè dopo più di cinque mesi dalla conversazione intercettata su indicata;
- la restituzione delle somme era dovuta e giuridicamente corretta;
- OS continuò a usufruire di quell'immobile almeno sino al settembre del 2018, cioè almeno per altri otto mesi dopo la restituzione delle somme disposta il 25.1.2018. 3. Secondo le Sezioni unite: - i fatti indicati negli artt. 318 e 319, testualmente richiamati dall'art. 319 ter cod. pen., si identificano con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclusivamente riferimento le due disposizioni anzidette, mentre la punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità è sancita dal successivo art. 321, al pari di quanto avviene per la corruzione in atti giudiziari;
- l'art. 319 ter cod. pen. collega a tutti i fatti indicati nei precedenti artt. 318 e 319 la finalità di "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"; - l'atto o il comportamento processuale del pubblico ufficiale deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale e l'anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale;
- ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell'atto o del comportamento del pubblico ufficiale: se essa - per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica;
prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati;
sollecitazioni della parte interessata o di altri- è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l'utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell'atto, come pure è irrilevante stabilire se l'atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio;
- il reato di corruzione in atti giudiziari è in rapporto di specialità con la corruzione "comune" di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., con la conseguenza che la species di cui all'art. 319 ter non può non contenere tutti gli elementi del genus (quindi 5 quelli integranti la corruzione comune ai quali si aggiunge l'elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills). Dunque un reato, quello di corruzione in atti giudiziari /che presuppone l'esistenza di tutti i requisiti strutturali della corruzione di cui agli artt. 318- 319 cod. pen. 4. A sua volta, il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Nel sistema precedente alla riforma attuata con la legge 6 novembre 2012, n. 190, il reato di corruzione esprimeva una concezione c.d. mercantile;
si incriminava la pattuizione avente ad oggetto la compravendita di singoli atti amministrativi, conformi o contrari ai doveri d'ufficio. Nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, erano disciplinati i distinti reati di corruzione propria o per atti contrari ai doveri d'ufficio, di cui all'art. 319 cod. pen., e di corruzione impropria o per atto d'ufficio, punita dall'art. 318 cod. pen. La relativa linea di discrimine riguardava l'oggetto del patto corruttivo e, in particolare, la conformità o meno ai doveri d'ufficio dell'atto compiuto. Il chiaro riferimento all'atto dell'ufficio aveva tuttavia fatto emergere evidenti difficoltà in tutti i casi di sistemici rapporti "clientelari" tra soggetti pubblici e privati, cioè quei rapporti che prescindevano da una stretta logica di formale sinallagma, in quanto fondati non sul mercimonio di specifici atti - singoli o molteplici - quanto, piuttosto, sull'asservimento della parte pubblica, che si poneva stabilmente a disposizione di quella privata. In particolare, l'ineffettività del sistema, la sua incapacità a fornire una limpida risposta, la sua inadeguatezza strutturale emergeva in maniera evidente in tutti i casi in cui il patto corruttivo aveva ad oggetto "il rapporto" tra soggetto pubblico e privato e ruotava su interessenze sganciate "a monte" dal compimento di specifici atti, che, peraltro, in molti casi non erano rinvenibili nemmeno ex post. Si trattava di casi in cui l'oggetto del patto corruttivo era, per così dire, muto, nel senso che al momento in cui l'accordo illecito veniva concluso, il pubblico ufficiale non "vendeva" atti , ma se stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua funzione, il futuro esercizio del potere pubblico. L'effetto che ne era conseguito era stato il sostanziale mutamento dell'oggetto dello scambio corruttivo, passato dall'atto alla funzione del pubblico agente. Tale traslazione si era verificata nel corso del tempo attraverso: a) la dematerializzazione dell'elemento di fattispecie di corruzione propria dell'atto di ufficio;
b) la inclusione nella nozione di atto d'ufficio dei meri comportamenti, ovvero 6 l'affermazione di principio secondo cui sarebbe stato sufficiente la individuabilità nel genere dell'atto; c) la interpretazione estensiva dello stesso concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio, ravvisata anche nei casi in cui l'atto, pur formalmente legittimo, persegua "finalità diverse"; la questione, come meglio si dirà, attiene all'esercizio dell'attività discrezionale ed in tale contesto si era tendenzialmente ritenuto di ravvisare "sempre" la corruzione propria, addebitando al pubblico agente la violazione di doveri generali e, in particolare, di quello d'imparzialità, per il fatto oggettivo di avere ricevuto denaro o altra utilità; d) l'affermazione secondo cui la corruzione propria era ravvisabile anche nel caso in cui la promessa o la dazione fossero riferiti nella previsione generica di eventuali, futuri, imprecisati atti, al fine di ottenere la benevolenza del soggetto corrotto;
e) l'inevitabile sostanziale ridimensionamento della corruzione impropria, sussistente nei soli casi in cui il mercimonio riguardasse specifici atti conformi ai doveri d'ufficio e cioè, in sostanza, solo nei casi di compimento di atti vincolati. In tale contesto è intervenuta la legge n. 190 del 2012 che ha introdotto la nuova fattispecie di corruzione per la funzione prevista dall'art. 318 cod. pen. Con la nuova fattispecie: a) è scomparso il riferimento all'atto d'ufficio legittimo, adottato o da adottare da parte del pubblico ufficiale;
b) il patto corruttivo ha per oggetto l'esercizio dei poteri o delle funzioni: il compenso che il pubblico agente riceve non retribuisce più il compimento di un atto non contrario ai doveri dell'ufficio, ma, più in generale, rimunera "la presa in carico" degli interessi di cui è portatore il privato;
c) il consenso del funzionario pubblico alla pattuizione illecita deve essere accertato, atteso che l'accordo segna la linea di confine con la "nuova" istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1, cod. pen.) in cui l'offerta e la promessa di denaro o altra utilità non è accettata dall'agente pubblico ovvero resta allo stadio di sollecitazione, se l'iniziativa proviene da quest'ultimo (art. 322, comma 3, cod. pen.); d) è stato configurato un reato eventualmente permanente, almeno nei casi di plurime dazioni indebite che trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. (Sez. 6, n. 3043 del 27/12/2015 (dep. 2016), Esposito, Rv. 265619, in cui la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l'esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonché di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative facenti capo ad altro coindagato;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 49226 del 25/9/2014, Chisso, Rv. 261355). Entrambe le fattispecie criminose previste dagli artt. 318 - 319 cod. pen. descrivono il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato. Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione;
è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia - ovvero all'esercizio della funzione. 7 Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente;
nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico;
nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo. I delitti di corruzione puniscono il collateralismo clientelare o mercantile. Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti nnassinnate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». 5. Il Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 8 Secondo il Tribunale, vi sarebbero gravi indizi del reato di corruzione in atti giudiziari- in relazione all'art. 318 cod. pen.- perché "OS si sarebbe messo a disposizione dell'odierno prevenuto"; la prova della presa in carico dell'interesse del ricorrente da parte di OS sarebbe costituita dall'avere questi "seguito minuziosamente la vicenda del dissequestro delle somme"; a fronte dell'interessamento inquinante, OS avrebbe ricevuto come utilità la disponibilità di quell'immobile, di cui si è detto (così il Tribunale a pagg. 6- 7 della ordinanza impugnata). 6. Si tratta di un ragionamento viziato. La prova del patto corruttivo e del nesso tra le prestazioni è stata fatta discendere senza spiegare perché, nel caso di specie, l'utilità conseguita da OS e oggetto del patto sia collegata all'esercizio della funzione del pubblico ufficiale e alla presa in carico dell'interesse del privato corruttore. Non è stato chiarito, cioè, perché l'utilità conseguita da OS, non esattamente proporzionale al vantaggio conseguito dal privato corruttore, sarebbe causale e giustificativa dell'asservimento della funzione, tenuto conto che il pubblico agente aveva la disponibilità di quell'appartamento anche mesi prima del suo interessamento per la vicenda relativa al sequestro e continuò ad usufruire di quell'immobile anche mesi dopo la restituzione delle somme, senza tuttavia fare alcunchè successivamente. Rispetto ad una non chiara corrispondenza temporale delle due prestazioni oggetto del patto corruttivo e ad una non evidente proporzionalità delle stesse, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché quella utilità ottenuta mesi prima costituisse il prezzo e il corrispettivo dell'asservimento della funzione e la prova della finalizzazione della stessa agli interessi del privato. Se è vero che il comportamento in concreto avuto dl ON OS riveli l'esistenza di un rapporto di amicizia o di vicinanza tra questi e SG, non essendo stato nemmeno prospettato dall'indagato che OS fosse solito comportarsi nel modo descritto ovvero avesse l'abitudine di seguire l'andamento di un sequestro anche con altri soggetti sottoposti ad indagine, ciò, tuttavia, non consente di ritenere provato il patto corruttivo e l'asservimento della funzione, ben potendo in astratto i fatti in esame essere ricondotti eventualmente anche ad altre fattispecie di reato. Né è chiaro nel ragionamento del Tribunale: a) quando e in quali circostanze sarebbe stato concluso il patto corruttivo;
b) se detto patto fu concluso già prima dell'intervento di OS nella vicenda in esame;
c) per quali ragioni e da quando SG decise di mettere quell'appartamento a disposizione del militare, che, come detto, ne usufruiva già mesi prima del suo interessamento per la vicenda per la quale si procede;
d) quale fosse realmente il rapporto personale tra SG e OS e se detto rapporto fu limitato ai fatti in esame ovvero fu più esteso. Una motivazione instabile e una non corretta applicazione della legge penale. 9 Ne consegue che sul punto l'ordinanza deve essere annullata;
il Tribunale, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di gravità indiziaria per i fatti per cui si procede. 7. Non diversamente, è fondato anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale;
ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. In particolare, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 Rv. 279122; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280566). 8. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati essendosi limitato a valorizzare, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'interessamento di OS nel 2022 per un procedimento penale riguardante SG IO e la personalità di SG ST, considerata proclive a delinquere. 10