Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, proposto da AL De AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC Da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'“ordinanza-rende noto” della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 22.1.2021;
- della nota prot. 3.03.09/1798 del 22.1.2021 di accompagnamento e notifica della predetta ordinanza;
- del presupposto rapporto di servizio del 19.1.2021;
- nonché, ove occorra, della nota del 3.3.2021 prot. n. 5772 trasmessa con PEC dalla Capitaneria di Porto al difensore del ricorrente;
- e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, che gestisce dei punti di ormeggio dedicati al diporto nautico in virtù di Concessione demaniale marittima nel Comune di Gallipoli, con ricorso notificato in data 23 marzo 2021 e depositato in data 26 marzo 2021 ha impugnato l’“ordinanza-rende noto” della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 22 gennaio 2021, che ha disposto l’interdizione di una porzione dello specchio acqueo e l’adozione di una serie di prescrizioni a carico del concessionario, in ragione di un fenomeno di dissesto idrogeologico rilevato nella prospiciente costa rocciosa.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno dato atto che, in pendenza di giudizio, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha adottato l’ordinanza n. 34/2021, che detta nuove disposizioni relative allo specchio acqueo di cui è causa e che abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 03/2021 del 22 gennaio 2021, qui impugnata.
In data 10 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in ragione della descritta sopravvenienza.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, e dichiarare l’improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’esito del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
EL AR, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | NI PA |
IL SEGRETARIO