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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13197 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 52182/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritto al n. 52182/2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promossa da: on socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Angelo Bargoni, 78, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Lazzara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale
Bruno Buozzi n, 99, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F., P.I.V.A. n. Controparte_1
) corrente in Nizza di Sicilia (ME), Via Garibaldi n. 72, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
(C.F., P.I.V.A. n. ) Controparte_2 P.IVA_3 corrente in Messina, Via Aurelio Saffi n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3,
pagina 1 di 15 ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da
Vinci, n. 5
(C.F., Controparte_3
P.I.V.A. n. corrente in Patti, Via Mazzini n. 23, in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
(C.F., P.I.V.A. n. Controparte_4
) corrente in Gioiosa Marea (ME), al civico 30 della Via Mazzini, in persona del P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
CONVENUTE
[...]
Controparte_5
[...]
[...]
Controparte_6 [...]
Controparte_7
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: cessione di quote societarie e finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
“1. accertare e dichiarare l'obbligo di , Controparte_5 Controparte_7
, Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_5 Controparte_10
, e , ciascuna di esse in persona del Controparte_11 Controparte_12 legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di fideiussori – garanti del finanziamento concesso alla , alla restituzione dell'intero Controparte_3 importo del capitale finanziato dalla e non restituito, oltre al pagamento degli Parte_1 interessi sulle rate non onorate, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 8 della Convenzione di finanziamento, dal giorno della scadenza delle singole rate sino al soddisfo e alla somma pari al 10% sul quantum dovuto a far data dal giorno 14 gennaio 2016, a titolo di penale ex art. 9 della medesima Convenzione di finanziamento e, per l'effetto condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore della della somma complessiva di € 57.664,00, oltre Parte_1 interessi e penale come sopra indicati;
pagina 2 di 15
2. accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_3 Controparte_5
, Controparte_7 Controparte_5 [...]
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_5 [...]
e , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 ciascuna di esse in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'obbligo, sancito dall'art. 2 della convenzione di partecipazione e dalle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dai singoli soci, di riacquistare la quota di partecipazione sociale conferita da nella Parte_1 cooperativa ad un prezzo pari al valore nominale della stessa, aumentato del Controparte_3 10% e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, all'acquisto della suddetta quota e al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda. In subordine, 3. accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_5 Controparte_7
, Controparte_5 Controparte_9 Controparte_5
[...] Controparte_8 Controparte_10
e , nella qualità di fideiussori – Controparte_11 CP_12 CP_7 garanti del contratto di partecipazione sociale, alla restituzione dell'intero importo del capitale conferito dalla , aumentato del 10% e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, Parte_1 al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”
PARTE CONVENUTE COSTITUITE: precisano le conclusioni come da comparse di costituzione. “Chiede che il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, senza svolgere istruttoria alcuna stante la possibilità di adottare la sentenza sulla base delle prove documentali già versate in atti da parte attrice, voglia: IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE ED IN RITO
- Ritenere e dichiarare l'insussistenza della propria competenza a decidere la controversia sulla base delle domande proposte da parte attrice in ragione della competenza spettante ad arbitri privati come da clausola compromissoria stipulata con il contratto di ammissione di
[...] nel;
Parte_1 Controparte_3
- Ritenere e dichiarare, comunque, l'insussistenza della propria competenza a decidere la controversia sulla base delle domande proposte da parte attrice stante la competenza esclusiva a pronunciarsi sulle stesse appartenente al Tribunale di Palermo;
Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
NEL MERITO
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, le domande proposte dalla parte attrice;
- con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi in favore della parte convenuta ed a carico della parte attrice”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 11/7/2016 e 17/2/2017 la società Parte_1 con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_5 Controparte_13
, Controparte_5 Controparte_14 Controparte_9
,
[...] Controparte_5 Controparte_15 pagina 3 di 15 e , in persona dei rispettivi legali Controparte_5 Controparte_12 rappresentanti pro tempore, esponendo in fatto:
- di essere una società per azioni senza scopo di lucro, costituita nel 1993 dall'
[...] quale fondo mutualistico per la gestione dei contributi del Controparte_16
3% destinati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge n. 59/1992;
- che l'attività istituzionale di risponde alle richieste dei possibili beneficiari Parte_1
e gli orientamenti generali di impiego delle risorse del fondo si ispirano al criterio del fondo di rotazione, stante la propria funzione fondamentale di promuovere, consolidare e sviluppare le imprese cooperative associate ttraverso interventi finanziari, incentivando, in particolare, CP_16 iniziative dirette all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del mezzogiorno e delle aree del declino industriale e di sviluppo rurale del centro nord;
- che, con convenzione del 18 gennaio 2010, aveva mutuato alla società Parte_1 cooperativa sociale la somma di € 100.000,00, da restituirsi in cinque anni Controparte_3 mediante il pagamento di dieci rate semestrali di importo pari ad € 10.700,31 ciascuna, a far tempo dal 31 dicembre 2010;
- che, con convenzione sottoscritta in pari data, l'attrice aveva richiesto l'ammissione a socio della cooperativa, sottoscrivendo, a titolo di quota sociale, la complessiva somma di €
100.000,00, riservandosi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, il diritto “di vendere alla cooperativa e/o ai soci la quota sociale sottoscritta (la cui obbligazione è assunta con separato atto allegato), decorsi cinque anni solari dalla data di erogazione, a un prezzo pari al valore nominale della quota, aumentato del 10%”, con la previsione che il diritto di vendita avrebbe potuto essere esercitato dall'attrice entro i trenta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solare e che il relativo prezzo sarebbe stato liquidato entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a Parte_1
- che le convenute, nelle rispettive qualità di obbligata principale e garanti, si erano rese inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni sopra richiamate: in ordine alla convenzione di finanziamento, nonostante l'ulteriore dilazione nel pagamento delle rate insolute accordata da in data 16 luglio 2014, il non aveva Parte_1 Controparte_3 provveduto alla restituzione della residua somma finanziata di € 57.664,00, mentre, con riferimento alla convenzione di partecipazione, la cooperativa e i soci avevano disatteso gli obblighi previsti a loro carico, rispettivamente, dall'art. 2 della convenzione e, per i garanti, da una dichiarazione unilaterale da loro sottoscritta, con cui si erano impegnati a riacquistare le quote di capitale sociale sottoscritte da alla scadenza del quinquennio. Parte_1
pagina 4 di 15 Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- la risoluzione di diritto del finanziamento ai sensi dell'art. 9 del contratto, che prevede, in caso di mancato integrale pagamento di due semestralità consecutive integrate dagli interessi di ritardato pagamento entro la data di scadenza della terza, la risoluzione de jure del contratto, non avendo il adempiuto all'obbligo di restituire l'intero importo del Controparte_3 finanziamento nei termini e secondo le modalità pattuite;
- che la cooperativa era tenuta a corrispondere, oltre al pagamento di quanto richiesto, anche una penale pari al 10% su tutte le somme dovute da computarsi dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta a quello di effettivo pagamento, nonché, ai sensi dell'art. 6 del contratto, la penale pari all'ulteriore aumento del 3% degli interessi sulle rate insolute, dal giorno della scadenza della singola rata al saldo;
- che obbligati al pagamento delle suddette somme erano anche i soci della cooperativa essendosi obbligati per effetto della sottoscrizione di apposita convenzione Controparte_3 allegata al contratto, rinunciando al beneficium excussionis e con deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
- la violazione dell'art. 2 della convenzione di partecipazione al capitale sociale e dell'obbligo, assunto dai soci del di riacquistare le quote sociali sottoscritte da Controparte_3 [...] di cui all'art. 2 della Convenzione di partecipazione, stante il mancato riscontro alla Parte_1 richiesta effettuata dalla parte attrice.
Concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione del 17 gennaio 2017, , preso atto della Parte_1 costituzione in giudizio delle società e contestatene Parte_2 le rispettive memorie, chiedeva termine per rinotificare l'atto di citazione ai convenuti e CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
Si costituivano e mentre veniva dichiarata la contumacia di CP_8 Controparte_10 CP_11
, , , e
[...] CP_5 Controparte_5 CP_9 CP_7
Le società Controparte_3 Controparte_14
, e in
[...] Controparte_15 Controparte_17 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitesi con distinte comparse, eccepivano l'incompetenza del giudice adito per effetto della clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di finanziamento, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di Impresa, giusta pagina 5 di 15 l'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, posto che la società
[...]
e le altre convenute hanno la loro sede in provincia di Messina. Controparte_3
Nel merito, le convenute contestavano le avverse pretese, ritenendole infondate.
Esperiti gli incombenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e sopra riportate concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- Le convenute costituite hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 16 della convenzione inter partes stipulata in data 18/10/2010.
La società resiste all'avversa eccezione, ritenendola valida ed efficace nei Parte_1 soli rapporti tra l'attrice e la mutuataria, contro cui l'odierna attrice non agisce per il recupero del credito derivante dal mutuo ed in quanto la convenzione di partecipazione al capitale sociale, costituente a sua volta titolo delle pretese azionate in giudizio dalla società Parte_1 non contiene alcuna clausola compromissoria.
L'eccezione avanzata dalle convenute non può trovare accoglimento alla luce dei documenti prodotti.
Risulta dagli atti che l'odierna attrice, società per azioni senza scopo di lucro, costituita nel 1993 dall' quale fondo mutualistico per la Controparte_16 gestione dei contributi del 3% destinati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge n. 59/1992, con convenzione del 18 gennaio 2010, mutuava alla società cooperativa sociale la somma di € 100.000,00, da restituirsi in cinque anni Controparte_3 mediante il pagamento di dieci rate semestrali di importo pari ad € 10.700,31 ciascuna, con scadenza a far tempo dal 31 dicembre 2010.
Ai sensi dell'art. 16 del citato contratto di finanziamento tra la ed il Parte_1 CP_3
infine, “Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al
[...] presente atto, e che sia compromettibile in arbitri, è rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di
Roma. L'arbitrato avrà sede a Roma ed è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.” e la clausola è espressamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
A garanzia del mutuo concesso, i soci della cooperativa sottoscrivevano una clausola allegata alla convenzione di finanziamento, del seguente tenore: “il presente contratto è sottoscritto anche dai soci della cooperativa, i quali, per quanto possa occorrere anche ai sensi e per gli pagina 6 di 15 effetti dell'art. 1381 del codice civile, garantiscono ai sensi degli artt. 1936 e ss. codice civile in solido tra loro e per l'intero, l'esatto adempimento degli obblighi tutti assunti dalla Cooperativa verso il Fondo espressamente esonerando quest'ultimo dalla preventiva escussione del debitore principale e dichiarando che il loro obbligo rimarrà fermo anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 codice civile”.
I soci, inoltre, espressamente dichiarano che “la loro obbligazione permarrà indipendentemente dalle condizioni e termini di cui all'art. 1957 codice civile, al rispetto dei quali il Fondo viene espressamente esonerato in deroga a quanto stabilito dalla Legge”.
Tale clausola aggiuntiva non rende i garanti parti del contratto di finanziamento e la clausola n.
16 è limitata alle parti (principali) del contratto, restando i garanti unicamente impegnati per la fideiussione prestata, che non fa alcun espresso richiamo alla estensione della clausola arbitrale ai garanti.
Nel caso di specie parte attrice non ha richiesto la restituzione del finanziamento alla debitrice principale, ma unicamente ai garanti, per cui l'eccezione di arbitrato va disattesa.
3.- Le società Controparte_3 Controparte_14
e
[...] Controparte_15 Controparte_17 eccepiscono, altresì, con particolare riferimento alle domande fondate sulla convenzione di partecipazione al capitale sociale inter partes (con esclusione, dunque, delle domande basate sul contratto di finanziamento), l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di Impresa, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lett. a),
e 4 del D. Lgs. n. 168 del 2003, come modificato dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in L.
n. 27 del 2012, nonché ex art. 23 c.p.c., che prevedono, rispettivamente, per i rapporti sociali relativi a società di capitali e cooperative la competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede la
Sezione specializzata in materia di Impresa nel cui distretto è situato il comune in cui ha sede la società, nella specie tutti comuni siti nella provincia di Messina, che ha Palermo come Tribunale delle imprese.
L'eccezione va disattesa.
Risulta dagli atti che, con convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 2010, l'odierna attrice chiedeva l'ammissione a socia della cooperativa, sottoscrivendo, a titolo di quota sociale, la complessiva somma di € 100.000,00, riservandosi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, il diritto
“di vendere alla cooperativa e/o ai soci la quota sociale sottoscritta (la cui obbligazione è assunta con separato atto allegato), decorsi cinque anni solari dalla data di erogazione, a un prezzo pari al valore nominale della quota, aumentato del 10%”, con la previsione che il diritto di vendita pagina 7 di 15 avrebbe potuto essere esercitato dall'attrice entro i trenta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solare e che il relativo prezzo sarebbe stato liquidato entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a Parte_1
Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, il foro speciale previsto dall'articolo 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale (cfr. Cass. civ. n. 2318 del 02/02/2006).
Nella fattispecie si tratta di azione relativa ad una patto parasociale, ad una clausola put stipulata con la cooperativa ed altri soci, per l'acquisto e dismissione della quota di parte attrice, ambito che non attiene all'ambito interno dei rapporti sociali della cooperativa, per cui si rientra nei criteri generali di competenza territoriale, che non sono stati, però, presi in considerazione dai convenuti costituiti, mentre parte attrice ha spiegato che è stato prescelto il foro del luogo dove il contratto è stato sottoscritto e sede del creditore.
4.- Nel merito la prima domanda di parte attrice attiene alla richiesta di condanna dei garanti alla restituzione dell'importo non corrisposto dalla cooperativa sociale onlus Controparte_3 oltre agli interessi calcolati ai sensi degli artt. 4 e 8 della convenzione di finanziamento dalle rate al soddisfo e alla somma pari al 10% del quantum dovuto dal 14 gennaio 2016 a titolo di penale ex art. 9 della convenzione, per un importo complessivo di € 57.664,00 oltre interessi e penale.
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto la scrittura privata di finanziamento dell'importo di
€100.000,00 per la realizzazione del progetto allegato, con la previsione della durata di 5 anni e da rimborsare in 10 rate semestrali unitamente agli interessi maturati ai sensi dell'art. 4 della convenzione, secondo il piano di ammortamento pattuito.
Le parti pattuivano altresì una maggiorazione degli interessi, a titolo di penale in caso di ritardo nel pagamento delle rate, pari all'interesse maggiorato di 3 punti percentuali rispetto a quanto convenuto.
All'art. 9 le parti hanno pattuito, in caso di mancato pagamento di due semestralità consecutive integrate degli interessi, alla scadenza del pagamento della terza rata, la risoluzione di diritto del pagina 8 di 15 contratto senza necessità di messa in mora e, in caso di ulteriore mancato pagamento delle rate, una penale del 10% su tutte le somme ancora dovute.
Risulta in atti che il 16/7/2014 parte attrice consentiva una rimodulazione del piano di rientro del finanziamento residuo, all'epoca pari ad € 61.484,07, con nuovo piano di ammortamento, della durata di 5 anni con rate quadrimestrali a partire dal 30.09.2014, oltre alle scadenze non onorate delle rate 5, 6 e 7.
Il 4 novembre 2015 parte attrice metteva in mora la società e stante il perdurante mancato pagamento delle rate, ha agito in giudizio per la restituzione.
Le convenute non hanno comprovato di aver mai restituito la somma richiesta in giudizio, per cui, a fronte degli inadempimenti contestati e riscontrati, con conseguente risoluzione del contratto e stante il mancato pagamento del residuo importo finanziato, i garanti vanno condannati in solido alla restituzione dell'importo richiesto di € 57.664,00 oltre interessi maggiorati come da art. 8 della convenzione e la penale del 10% sull'importo ancora dovuto come previsto dall'art. 9, da computarsi dal sedicesimo giorno dalla messa in mora al saldo.
5.- Parte attrice ha richiesto, altresì, di accertare l'inadempimento delle convenute tutte all'obbligo, sancito dall'art. 2 della convenzione di partecipazione e dalle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dai singoli soci, di riacquistare la quota di partecipazione sociale conferita da nella cooperativa Consorzio Insieme ad un prezzo pari al valore nominale della Parte_1 stessa, aumentato del 10% e, per l'effetto, ha chiesto la loro condanna in solido tra loro, all'acquisto della suddetta quota e al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
In via subordinata la ha chiesto accertare l'obbligo delle socie convenute, nella Parte_1 qualità di fideiussori – garanti del contratto di partecipazione sociale, alla restituzione dell'intero importo del capitale conferito dalla , aumentato del 10% e, per l'effetto, Parte_1 condannarli, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le domande come poste non possono trovare accoglimento e vanno respinte.
In data 18/1/2010 la e la cooperativa Pt_1 Pt_1 CP_8 Controparte_3 stipulava una scrittura privata individuata come “socio finanziatore”, che prevedeva la partecipazione di parte attrice al capitale di rischio per l'importo di € 100.000,00 mediante corrispondente aumento del capitale sociale, per la realizzazione entro il 2015 di un progetto dichiaratamente allegato al contratto.
pagina 9 di 15 Alla clausola n. 2 la cooperativa concedeva al Fondo il diritto di vendere alla e/o ai CP_16 suoi soci la quota sociale sottoscritta, decorsi 5 anni solari dalla data di erogazione, ad un prezzo pari al valore nominale della quota aumentata del 10%, con diritto di vendita da esercitare entro
30 giorni successivi alla scadenza del quinquennio con prezzo da liquidare nei successivi 30 giorni.
I soci sottoscrivevano una generale clausola di garanzia (al pari di quella soprariportata del contratto di finanziamento), nonché impegni singolarmente assunti dai convenuti all'acquisto della quota (doc. 6).
In conformità all'indirizzo dell'Ufficio (Trib. Roma sent. 15.02.2022), che si richiama espressamente e testualmente, appare opportuno ricordare che i finanziamenti partecipativi consistono in operazioni, abbastanza frequenti nella prassi, con cui i soci perseguono l'obiettivo di fornire alla società un sostegno finanziario, con la peculiarità che la erogazione del finanziamento viene attuata mediante l'ingresso del finanziatore nella compagine sociale. Le modalità con cui il soggetto finanziatore entra a far parte della compagine della società finanziata possono essere diverse, come l'acquisto di una quota della partecipazione detenuta da altri soci, ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale, a tal fine deliberato. Parallelamente, anche l'obbligo di rimborso presenta delle peculiarità, dovendo determinare al contempo la fuoriuscita del soggetto finanziatore dalla compagine sociale. Di conseguenza, esso si attua mediante la pattuizione con gli altri soci del loro obbligo di acquisto (o di riacquisto) della partecipazione del socio finanziatore, ad un prezzo ed entro un termine prestabiliti.
Tale pattuizione viene, di solito, configurata come opzione di vendita, alla quale corrisponde l'obbligo da uno o più degli altri soci ad acquistare dal socio finanziatore la sua partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato (si parla comunemente di opzione put sussidiaria al finanziamento partecipativo).
L'intento perseguito attraverso tali pattuizioni è di permettere al socio finanziatore un pronto e sicuro smobilizzo dell'investimento, attraverso l'esercizio dell'opzione put di vendita ad un prezzo che non risenta delle eventuali perdite, ed al tempo stesso di avere un controllo sull'attività sociale mediante l'esercizio dei diritti corporativi che solitamente la partecipazione riconosce.
Tale tipologia di finanziamento può essere utilizzata per sostenere la società nella fase di avvio, oppure per aiutarla nello sviluppo di moderne tecnologie o di prodotti innovativi, oppure ancora per agevolarla nell'attuazione di programmi pluriennali di ammodernamento delle strutture aziendali, o infine per sorreggerla nella realizzazione di un programma di risanamento.
pagina 10 di 15 Orbene, accordi così strutturati -con particolare riferimento alla opzione put ed al correlativo obbligo di riacquisto- hanno sollevato dubbi in ordine alla loro compatibilità con il divieto del patto leonino, in quanto potrebbero produrre il sostanziale effetto di sottrarre il socio finanziatore al rischio d'impresa.
In passato, è stata affermata la liceità di tali opzioni qualora siano volte a realizzare interessi della società meritevoli di tutela e purché l'obbligo di acquisto sia circoscritto nel tempo;
oppure a condizione che il patto non vincoli all'acquisto anche nel caso in cui le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale;
ovvero ancora, segnalandone la funzione di garanzia, il suo trovare ragione giustificatrice nel bilanciamento, sul piano del rapporto sinallagmatico, dell'obbligazione di finanziare la società in relazione all'ammontare della quota di capitale che il socio-finanziatore acquista.
Lo strumento del patto parasociale risulta duttile alla determinazione di patti tra soci ed alla determinazione delle clausole put and call: l'art. 2341 bis c.c. stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza. La norma prevede, peraltro, che tali disposizioni non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
Il legislatore, quindi, non indica una definizione generale ed astratta di patto parasociale, limitandosi a disciplinare talune tipologie di esso e alla loro durata nonchè, nell'art. 2341 ter c.c., taluni aspetti in relazione alla loro pubblicità.
Tanto premesso, occorre valutare se il patto contenente la cd. opzione put sussidiaria al finanziamento partecipativo, previsto nel contratto di società ovvero in un autonomo patto parasociale sia o meno nullo e se sia tale da comportare la totale e costante esclusione di uno o più soci dalla partecipazione al rischio di impresa e/o agli utili.
Le pronunce della Suprema Corte che, principalmente, hanno esaminato la portata del patto leonino e le ipotesi di accordi legittimi, hanno statuito:
• che esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si pagina 11 di 15 esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni (Cass.civ. sez. 1, 29 ottobre 1994, n. 8927);
• che esulano da tale divieto le clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la configurabilità del patto leonino, in quanto la esclusione di un socio dagli utili e dalle perdite era perfettamente bilanciata dal suo esonero, come socio d'opera, dall'obbligo di sopperire al fabbisogno finanziario della società, posto a carico esclusivo dei soci di capitale in proporzione delle loro quote) (Cass.civ. sez. 1. 21 gennaio 2000, n. 642);
• che è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società (Cass.civ. sez. 1, 4 luglio 2018
n.17498);
• che in tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della totalità delle azioni di una società bersaglio) (Cass.civ. sez. 1, 7 ottobre 2021,
n. 27227). pagina 12 di 15 Va, dunque, ritenuta la liceità delle opzioni put a prezzo preconcordato, atteso che la società rimane assolutamente indifferente alle vicende giuridiche conseguenti all'esercizio dell'opzione medesima, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria. Ed infatti, il socio finanziatore assume tutti i diritti e gli obblighi del suo status, ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni (o della quota), piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite. Per questo, lo schema causale dell'operazione esula dall'ambito di applicazione del patto leonino.
In sostanza, il socio (oblato della opzione di vendita) rimane titolare a tutti gli effetti della partecipazione e, conseguentemente, destinatario di situazioni attive e passive proprie della sua qualifica di compartecipe all'impresa, ma conclude un accordo ulteriore rispetto al contratto sociale, in forza del quale ottiene non l'effetto di essere sollevato dal rischio di impresa, ma esclusivamente una traslazione dello stesso a condizioni predeterminate.
In quest'ottica, il beneficio che viene accordato al socio finanziatore, mediante la previsione contrattuale che gli consente di rivendere la partecipazione sociale a un prezzo prefissato, pari al prezzo originariamente pagato per l'acquisto maggiorato di un tasso annuo di interessi, senza dover in alcun modo risentire dell'eventuale deprezzamento della partecipazione sociale e dunque delle perdite che dovessero maturare nel periodo, trova bilanciamento nel correlativo beneficio tratto dal soggetto finanziato il quale, mediante la complessa operazione negoziale, ottiene un mutuo (destinato a rafforzare la società) a condizioni di mercato, offrendo, quale garanzia, la propria partecipazione sociale.
Del resto, le operazioni in questione non hanno l'obiettivo di assumere una partecipazione sociale per il solo fine di essere socio, senza assumere il rischio di impresa;
piuttosto perseguono finalità e interessi rispondenti a logiche commerciali e finanziarie ben precise e certamente lecite.
A tal fine, la nullità dell'opzione put è stata esclusa dalla giurisprudenza di merito anche in considerazione delle particolari funzioni affidate, per legge e per statuto, al soggetto finanziatore, che spesso è un soggetto che gestisce fondi pubblici per il sostegno alle imprese private ed assume partecipazioni al capitale sociale delle stesse al solo fine di apportare risorse finanziarie mirate a favorirne lo sviluppo, perseguendo in tal modo un interesse superindividuale e sicuramente rilevante. In tali casi, il pieno recupero delle somme impiegate per il sostegno alle imprese private (anche mediante l'acquisizione di partecipazioni temporanee al capitale sociale) è strumentale all'espletamento ad ampio raggio dell'attività di interesse pubblico.
pagina 13 di 15 Alla luce di tale premessa, la clausola Put stipulata tra le parti non risulta elusiva del patto leonino, rispondendo ad un assetto complessivo di interessi finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto.
La domanda come proposta, però, non può trovare accoglimento nel merito.
Parte attrice ha richiesto, infatti, non già quanto consegue all'esercizio della opzione, ma, in via principale, la condanna delle parti convenute all'acquisto della quota “in solido” e al relativo pagamento, ovverosia una condanna ad un facere infungibile di tutte le convenute ed in modalità indeterminata sulla conseguente titolarità della quota, richiesta anche alla stessa cooperativa. Alla tipologia di condanna richiesta ed alla indeterminatezza indicata consegue il rigetto della domanda.
In via subordinata, invece, la ha chiesto la condanna deli soci convenuti al pagamento del Parte_1 prezzo delle quote, in qualità non già di soci acquirenti, ma di garanti, domanda che non può essere proposta senza la previa dismissione della partecipazione sociale.
Per quanto sinora detto va accolta unicamente la prima domanda relativa al contratto di finanziamento.
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle convenute, con compensazione per un terzo stante la parziale soccombenza di parte attrice, sono determinate in base al valore di causa secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tra minimo e mdedio.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia N.R.G. 52182/2016 tra la società con socio Parte_1 unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società Controparte_3
, Controparte_5 Controparte_13 Controparte_5
Controparte_14 Controparte_9 Controparte_5
, e
[...] Controparte_15 Controparte_5 Controparte_12
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza,
[...] eccezione, deduzione e domande disattese, così provvede:
1) Accertata la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento del 18/1/2010 tra Pt_1
e la , condanna le
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_18 Controparte_13 Controparte_5
,
[...] Controparte_14 Controparte_9 Controparte_5
pagina 14 di 15 , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_5
e in solido al pagamento di € 57.664,00 oltre interessi
[...] Controparte_12 maggiorati come da art. 8 della convenzione dalla messa in mora al saldo e la penale del
10% sull'importo ancora dovuto come previsto dall'art. 9 della convenzione, da computarsi dal sedicesimo giorno dalla messa in mora al saldo;
2) RIGETTA le ulteriori domande attoree;
3) CONDANNA le convenute al pagamento in favore di parte attrice le spese processuali che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.545,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritto al n. 52182/2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promossa da: on socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Angelo Bargoni, 78, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Lazzara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale
Bruno Buozzi n, 99, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F., P.I.V.A. n. Controparte_1
) corrente in Nizza di Sicilia (ME), Via Garibaldi n. 72, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
(C.F., P.I.V.A. n. ) Controparte_2 P.IVA_3 corrente in Messina, Via Aurelio Saffi n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3,
pagina 1 di 15 ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da
Vinci, n. 5
(C.F., Controparte_3
P.I.V.A. n. corrente in Patti, Via Mazzini n. 23, in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
(C.F., P.I.V.A. n. Controparte_4
) corrente in Gioiosa Marea (ME), al civico 30 della Via Mazzini, in persona del P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata allegata alla comparsa di risposta ex art. 83, comma 3, ultimo periodo c.p.c., dall'avv. Francesco Pizzuto, con studio in LO (ME), Via Leonardo da Vinci, n. 5
CONVENUTE
[...]
Controparte_5
[...]
[...]
Controparte_6 [...]
Controparte_7
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: cessione di quote societarie e finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
“1. accertare e dichiarare l'obbligo di , Controparte_5 Controparte_7
, Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_5 Controparte_10
, e , ciascuna di esse in persona del Controparte_11 Controparte_12 legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di fideiussori – garanti del finanziamento concesso alla , alla restituzione dell'intero Controparte_3 importo del capitale finanziato dalla e non restituito, oltre al pagamento degli Parte_1 interessi sulle rate non onorate, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 8 della Convenzione di finanziamento, dal giorno della scadenza delle singole rate sino al soddisfo e alla somma pari al 10% sul quantum dovuto a far data dal giorno 14 gennaio 2016, a titolo di penale ex art. 9 della medesima Convenzione di finanziamento e, per l'effetto condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore della della somma complessiva di € 57.664,00, oltre Parte_1 interessi e penale come sopra indicati;
pagina 2 di 15
2. accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_3 Controparte_5
, Controparte_7 Controparte_5 [...]
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_5 [...]
e , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 ciascuna di esse in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'obbligo, sancito dall'art. 2 della convenzione di partecipazione e dalle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dai singoli soci, di riacquistare la quota di partecipazione sociale conferita da nella Parte_1 cooperativa ad un prezzo pari al valore nominale della stessa, aumentato del Controparte_3 10% e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, all'acquisto della suddetta quota e al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda. In subordine, 3. accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_5 Controparte_7
, Controparte_5 Controparte_9 Controparte_5
[...] Controparte_8 Controparte_10
e , nella qualità di fideiussori – Controparte_11 CP_12 CP_7 garanti del contratto di partecipazione sociale, alla restituzione dell'intero importo del capitale conferito dalla , aumentato del 10% e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, Parte_1 al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”
PARTE CONVENUTE COSTITUITE: precisano le conclusioni come da comparse di costituzione. “Chiede che il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, senza svolgere istruttoria alcuna stante la possibilità di adottare la sentenza sulla base delle prove documentali già versate in atti da parte attrice, voglia: IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE ED IN RITO
- Ritenere e dichiarare l'insussistenza della propria competenza a decidere la controversia sulla base delle domande proposte da parte attrice in ragione della competenza spettante ad arbitri privati come da clausola compromissoria stipulata con il contratto di ammissione di
[...] nel;
Parte_1 Controparte_3
- Ritenere e dichiarare, comunque, l'insussistenza della propria competenza a decidere la controversia sulla base delle domande proposte da parte attrice stante la competenza esclusiva a pronunciarsi sulle stesse appartenente al Tribunale di Palermo;
Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
NEL MERITO
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, le domande proposte dalla parte attrice;
- con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi in favore della parte convenuta ed a carico della parte attrice”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 11/7/2016 e 17/2/2017 la società Parte_1 con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_5 Controparte_13
, Controparte_5 Controparte_14 Controparte_9
,
[...] Controparte_5 Controparte_15 pagina 3 di 15 e , in persona dei rispettivi legali Controparte_5 Controparte_12 rappresentanti pro tempore, esponendo in fatto:
- di essere una società per azioni senza scopo di lucro, costituita nel 1993 dall'
[...] quale fondo mutualistico per la gestione dei contributi del Controparte_16
3% destinati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge n. 59/1992;
- che l'attività istituzionale di risponde alle richieste dei possibili beneficiari Parte_1
e gli orientamenti generali di impiego delle risorse del fondo si ispirano al criterio del fondo di rotazione, stante la propria funzione fondamentale di promuovere, consolidare e sviluppare le imprese cooperative associate ttraverso interventi finanziari, incentivando, in particolare, CP_16 iniziative dirette all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del mezzogiorno e delle aree del declino industriale e di sviluppo rurale del centro nord;
- che, con convenzione del 18 gennaio 2010, aveva mutuato alla società Parte_1 cooperativa sociale la somma di € 100.000,00, da restituirsi in cinque anni Controparte_3 mediante il pagamento di dieci rate semestrali di importo pari ad € 10.700,31 ciascuna, a far tempo dal 31 dicembre 2010;
- che, con convenzione sottoscritta in pari data, l'attrice aveva richiesto l'ammissione a socio della cooperativa, sottoscrivendo, a titolo di quota sociale, la complessiva somma di €
100.000,00, riservandosi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, il diritto “di vendere alla cooperativa e/o ai soci la quota sociale sottoscritta (la cui obbligazione è assunta con separato atto allegato), decorsi cinque anni solari dalla data di erogazione, a un prezzo pari al valore nominale della quota, aumentato del 10%”, con la previsione che il diritto di vendita avrebbe potuto essere esercitato dall'attrice entro i trenta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solare e che il relativo prezzo sarebbe stato liquidato entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a Parte_1
- che le convenute, nelle rispettive qualità di obbligata principale e garanti, si erano rese inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni sopra richiamate: in ordine alla convenzione di finanziamento, nonostante l'ulteriore dilazione nel pagamento delle rate insolute accordata da in data 16 luglio 2014, il non aveva Parte_1 Controparte_3 provveduto alla restituzione della residua somma finanziata di € 57.664,00, mentre, con riferimento alla convenzione di partecipazione, la cooperativa e i soci avevano disatteso gli obblighi previsti a loro carico, rispettivamente, dall'art. 2 della convenzione e, per i garanti, da una dichiarazione unilaterale da loro sottoscritta, con cui si erano impegnati a riacquistare le quote di capitale sociale sottoscritte da alla scadenza del quinquennio. Parte_1
pagina 4 di 15 Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- la risoluzione di diritto del finanziamento ai sensi dell'art. 9 del contratto, che prevede, in caso di mancato integrale pagamento di due semestralità consecutive integrate dagli interessi di ritardato pagamento entro la data di scadenza della terza, la risoluzione de jure del contratto, non avendo il adempiuto all'obbligo di restituire l'intero importo del Controparte_3 finanziamento nei termini e secondo le modalità pattuite;
- che la cooperativa era tenuta a corrispondere, oltre al pagamento di quanto richiesto, anche una penale pari al 10% su tutte le somme dovute da computarsi dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta a quello di effettivo pagamento, nonché, ai sensi dell'art. 6 del contratto, la penale pari all'ulteriore aumento del 3% degli interessi sulle rate insolute, dal giorno della scadenza della singola rata al saldo;
- che obbligati al pagamento delle suddette somme erano anche i soci della cooperativa essendosi obbligati per effetto della sottoscrizione di apposita convenzione Controparte_3 allegata al contratto, rinunciando al beneficium excussionis e con deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
- la violazione dell'art. 2 della convenzione di partecipazione al capitale sociale e dell'obbligo, assunto dai soci del di riacquistare le quote sociali sottoscritte da Controparte_3 [...] di cui all'art. 2 della Convenzione di partecipazione, stante il mancato riscontro alla Parte_1 richiesta effettuata dalla parte attrice.
Concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione del 17 gennaio 2017, , preso atto della Parte_1 costituzione in giudizio delle società e contestatene Parte_2 le rispettive memorie, chiedeva termine per rinotificare l'atto di citazione ai convenuti e CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
Si costituivano e mentre veniva dichiarata la contumacia di CP_8 Controparte_10 CP_11
, , , e
[...] CP_5 Controparte_5 CP_9 CP_7
Le società Controparte_3 Controparte_14
, e in
[...] Controparte_15 Controparte_17 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitesi con distinte comparse, eccepivano l'incompetenza del giudice adito per effetto della clausola compromissoria prevista dall'art. 16 del contratto di finanziamento, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di Impresa, giusta pagina 5 di 15 l'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, posto che la società
[...]
e le altre convenute hanno la loro sede in provincia di Messina. Controparte_3
Nel merito, le convenute contestavano le avverse pretese, ritenendole infondate.
Esperiti gli incombenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e sopra riportate concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- Le convenute costituite hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 16 della convenzione inter partes stipulata in data 18/10/2010.
La società resiste all'avversa eccezione, ritenendola valida ed efficace nei Parte_1 soli rapporti tra l'attrice e la mutuataria, contro cui l'odierna attrice non agisce per il recupero del credito derivante dal mutuo ed in quanto la convenzione di partecipazione al capitale sociale, costituente a sua volta titolo delle pretese azionate in giudizio dalla società Parte_1 non contiene alcuna clausola compromissoria.
L'eccezione avanzata dalle convenute non può trovare accoglimento alla luce dei documenti prodotti.
Risulta dagli atti che l'odierna attrice, società per azioni senza scopo di lucro, costituita nel 1993 dall' quale fondo mutualistico per la Controparte_16 gestione dei contributi del 3% destinati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge n. 59/1992, con convenzione del 18 gennaio 2010, mutuava alla società cooperativa sociale la somma di € 100.000,00, da restituirsi in cinque anni Controparte_3 mediante il pagamento di dieci rate semestrali di importo pari ad € 10.700,31 ciascuna, con scadenza a far tempo dal 31 dicembre 2010.
Ai sensi dell'art. 16 del citato contratto di finanziamento tra la ed il Parte_1 CP_3
infine, “Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al
[...] presente atto, e che sia compromettibile in arbitri, è rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di
Roma. L'arbitrato avrà sede a Roma ed è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.” e la clausola è espressamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
A garanzia del mutuo concesso, i soci della cooperativa sottoscrivevano una clausola allegata alla convenzione di finanziamento, del seguente tenore: “il presente contratto è sottoscritto anche dai soci della cooperativa, i quali, per quanto possa occorrere anche ai sensi e per gli pagina 6 di 15 effetti dell'art. 1381 del codice civile, garantiscono ai sensi degli artt. 1936 e ss. codice civile in solido tra loro e per l'intero, l'esatto adempimento degli obblighi tutti assunti dalla Cooperativa verso il Fondo espressamente esonerando quest'ultimo dalla preventiva escussione del debitore principale e dichiarando che il loro obbligo rimarrà fermo anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 codice civile”.
I soci, inoltre, espressamente dichiarano che “la loro obbligazione permarrà indipendentemente dalle condizioni e termini di cui all'art. 1957 codice civile, al rispetto dei quali il Fondo viene espressamente esonerato in deroga a quanto stabilito dalla Legge”.
Tale clausola aggiuntiva non rende i garanti parti del contratto di finanziamento e la clausola n.
16 è limitata alle parti (principali) del contratto, restando i garanti unicamente impegnati per la fideiussione prestata, che non fa alcun espresso richiamo alla estensione della clausola arbitrale ai garanti.
Nel caso di specie parte attrice non ha richiesto la restituzione del finanziamento alla debitrice principale, ma unicamente ai garanti, per cui l'eccezione di arbitrato va disattesa.
3.- Le società Controparte_3 Controparte_14
e
[...] Controparte_15 Controparte_17 eccepiscono, altresì, con particolare riferimento alle domande fondate sulla convenzione di partecipazione al capitale sociale inter partes (con esclusione, dunque, delle domande basate sul contratto di finanziamento), l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di Impresa, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lett. a),
e 4 del D. Lgs. n. 168 del 2003, come modificato dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in L.
n. 27 del 2012, nonché ex art. 23 c.p.c., che prevedono, rispettivamente, per i rapporti sociali relativi a società di capitali e cooperative la competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede la
Sezione specializzata in materia di Impresa nel cui distretto è situato il comune in cui ha sede la società, nella specie tutti comuni siti nella provincia di Messina, che ha Palermo come Tribunale delle imprese.
L'eccezione va disattesa.
Risulta dagli atti che, con convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 2010, l'odierna attrice chiedeva l'ammissione a socia della cooperativa, sottoscrivendo, a titolo di quota sociale, la complessiva somma di € 100.000,00, riservandosi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, il diritto
“di vendere alla cooperativa e/o ai soci la quota sociale sottoscritta (la cui obbligazione è assunta con separato atto allegato), decorsi cinque anni solari dalla data di erogazione, a un prezzo pari al valore nominale della quota, aumentato del 10%”, con la previsione che il diritto di vendita pagina 7 di 15 avrebbe potuto essere esercitato dall'attrice entro i trenta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solare e che il relativo prezzo sarebbe stato liquidato entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a Parte_1
Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, il foro speciale previsto dall'articolo 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale (cfr. Cass. civ. n. 2318 del 02/02/2006).
Nella fattispecie si tratta di azione relativa ad una patto parasociale, ad una clausola put stipulata con la cooperativa ed altri soci, per l'acquisto e dismissione della quota di parte attrice, ambito che non attiene all'ambito interno dei rapporti sociali della cooperativa, per cui si rientra nei criteri generali di competenza territoriale, che non sono stati, però, presi in considerazione dai convenuti costituiti, mentre parte attrice ha spiegato che è stato prescelto il foro del luogo dove il contratto è stato sottoscritto e sede del creditore.
4.- Nel merito la prima domanda di parte attrice attiene alla richiesta di condanna dei garanti alla restituzione dell'importo non corrisposto dalla cooperativa sociale onlus Controparte_3 oltre agli interessi calcolati ai sensi degli artt. 4 e 8 della convenzione di finanziamento dalle rate al soddisfo e alla somma pari al 10% del quantum dovuto dal 14 gennaio 2016 a titolo di penale ex art. 9 della convenzione, per un importo complessivo di € 57.664,00 oltre interessi e penale.
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto la scrittura privata di finanziamento dell'importo di
€100.000,00 per la realizzazione del progetto allegato, con la previsione della durata di 5 anni e da rimborsare in 10 rate semestrali unitamente agli interessi maturati ai sensi dell'art. 4 della convenzione, secondo il piano di ammortamento pattuito.
Le parti pattuivano altresì una maggiorazione degli interessi, a titolo di penale in caso di ritardo nel pagamento delle rate, pari all'interesse maggiorato di 3 punti percentuali rispetto a quanto convenuto.
All'art. 9 le parti hanno pattuito, in caso di mancato pagamento di due semestralità consecutive integrate degli interessi, alla scadenza del pagamento della terza rata, la risoluzione di diritto del pagina 8 di 15 contratto senza necessità di messa in mora e, in caso di ulteriore mancato pagamento delle rate, una penale del 10% su tutte le somme ancora dovute.
Risulta in atti che il 16/7/2014 parte attrice consentiva una rimodulazione del piano di rientro del finanziamento residuo, all'epoca pari ad € 61.484,07, con nuovo piano di ammortamento, della durata di 5 anni con rate quadrimestrali a partire dal 30.09.2014, oltre alle scadenze non onorate delle rate 5, 6 e 7.
Il 4 novembre 2015 parte attrice metteva in mora la società e stante il perdurante mancato pagamento delle rate, ha agito in giudizio per la restituzione.
Le convenute non hanno comprovato di aver mai restituito la somma richiesta in giudizio, per cui, a fronte degli inadempimenti contestati e riscontrati, con conseguente risoluzione del contratto e stante il mancato pagamento del residuo importo finanziato, i garanti vanno condannati in solido alla restituzione dell'importo richiesto di € 57.664,00 oltre interessi maggiorati come da art. 8 della convenzione e la penale del 10% sull'importo ancora dovuto come previsto dall'art. 9, da computarsi dal sedicesimo giorno dalla messa in mora al saldo.
5.- Parte attrice ha richiesto, altresì, di accertare l'inadempimento delle convenute tutte all'obbligo, sancito dall'art. 2 della convenzione di partecipazione e dalle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dai singoli soci, di riacquistare la quota di partecipazione sociale conferita da nella cooperativa Consorzio Insieme ad un prezzo pari al valore nominale della Parte_1 stessa, aumentato del 10% e, per l'effetto, ha chiesto la loro condanna in solido tra loro, all'acquisto della suddetta quota e al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
In via subordinata la ha chiesto accertare l'obbligo delle socie convenute, nella Parte_1 qualità di fideiussori – garanti del contratto di partecipazione sociale, alla restituzione dell'intero importo del capitale conferito dalla , aumentato del 10% e, per l'effetto, Parte_1 condannarli, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 110.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risultasse dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le domande come poste non possono trovare accoglimento e vanno respinte.
In data 18/1/2010 la e la cooperativa Pt_1 Pt_1 CP_8 Controparte_3 stipulava una scrittura privata individuata come “socio finanziatore”, che prevedeva la partecipazione di parte attrice al capitale di rischio per l'importo di € 100.000,00 mediante corrispondente aumento del capitale sociale, per la realizzazione entro il 2015 di un progetto dichiaratamente allegato al contratto.
pagina 9 di 15 Alla clausola n. 2 la cooperativa concedeva al Fondo il diritto di vendere alla e/o ai CP_16 suoi soci la quota sociale sottoscritta, decorsi 5 anni solari dalla data di erogazione, ad un prezzo pari al valore nominale della quota aumentata del 10%, con diritto di vendita da esercitare entro
30 giorni successivi alla scadenza del quinquennio con prezzo da liquidare nei successivi 30 giorni.
I soci sottoscrivevano una generale clausola di garanzia (al pari di quella soprariportata del contratto di finanziamento), nonché impegni singolarmente assunti dai convenuti all'acquisto della quota (doc. 6).
In conformità all'indirizzo dell'Ufficio (Trib. Roma sent. 15.02.2022), che si richiama espressamente e testualmente, appare opportuno ricordare che i finanziamenti partecipativi consistono in operazioni, abbastanza frequenti nella prassi, con cui i soci perseguono l'obiettivo di fornire alla società un sostegno finanziario, con la peculiarità che la erogazione del finanziamento viene attuata mediante l'ingresso del finanziatore nella compagine sociale. Le modalità con cui il soggetto finanziatore entra a far parte della compagine della società finanziata possono essere diverse, come l'acquisto di una quota della partecipazione detenuta da altri soci, ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale, a tal fine deliberato. Parallelamente, anche l'obbligo di rimborso presenta delle peculiarità, dovendo determinare al contempo la fuoriuscita del soggetto finanziatore dalla compagine sociale. Di conseguenza, esso si attua mediante la pattuizione con gli altri soci del loro obbligo di acquisto (o di riacquisto) della partecipazione del socio finanziatore, ad un prezzo ed entro un termine prestabiliti.
Tale pattuizione viene, di solito, configurata come opzione di vendita, alla quale corrisponde l'obbligo da uno o più degli altri soci ad acquistare dal socio finanziatore la sua partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato (si parla comunemente di opzione put sussidiaria al finanziamento partecipativo).
L'intento perseguito attraverso tali pattuizioni è di permettere al socio finanziatore un pronto e sicuro smobilizzo dell'investimento, attraverso l'esercizio dell'opzione put di vendita ad un prezzo che non risenta delle eventuali perdite, ed al tempo stesso di avere un controllo sull'attività sociale mediante l'esercizio dei diritti corporativi che solitamente la partecipazione riconosce.
Tale tipologia di finanziamento può essere utilizzata per sostenere la società nella fase di avvio, oppure per aiutarla nello sviluppo di moderne tecnologie o di prodotti innovativi, oppure ancora per agevolarla nell'attuazione di programmi pluriennali di ammodernamento delle strutture aziendali, o infine per sorreggerla nella realizzazione di un programma di risanamento.
pagina 10 di 15 Orbene, accordi così strutturati -con particolare riferimento alla opzione put ed al correlativo obbligo di riacquisto- hanno sollevato dubbi in ordine alla loro compatibilità con il divieto del patto leonino, in quanto potrebbero produrre il sostanziale effetto di sottrarre il socio finanziatore al rischio d'impresa.
In passato, è stata affermata la liceità di tali opzioni qualora siano volte a realizzare interessi della società meritevoli di tutela e purché l'obbligo di acquisto sia circoscritto nel tempo;
oppure a condizione che il patto non vincoli all'acquisto anche nel caso in cui le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale;
ovvero ancora, segnalandone la funzione di garanzia, il suo trovare ragione giustificatrice nel bilanciamento, sul piano del rapporto sinallagmatico, dell'obbligazione di finanziare la società in relazione all'ammontare della quota di capitale che il socio-finanziatore acquista.
Lo strumento del patto parasociale risulta duttile alla determinazione di patti tra soci ed alla determinazione delle clausole put and call: l'art. 2341 bis c.c. stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza. La norma prevede, peraltro, che tali disposizioni non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
Il legislatore, quindi, non indica una definizione generale ed astratta di patto parasociale, limitandosi a disciplinare talune tipologie di esso e alla loro durata nonchè, nell'art. 2341 ter c.c., taluni aspetti in relazione alla loro pubblicità.
Tanto premesso, occorre valutare se il patto contenente la cd. opzione put sussidiaria al finanziamento partecipativo, previsto nel contratto di società ovvero in un autonomo patto parasociale sia o meno nullo e se sia tale da comportare la totale e costante esclusione di uno o più soci dalla partecipazione al rischio di impresa e/o agli utili.
Le pronunce della Suprema Corte che, principalmente, hanno esaminato la portata del patto leonino e le ipotesi di accordi legittimi, hanno statuito:
• che esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si pagina 11 di 15 esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni (Cass.civ. sez. 1, 29 ottobre 1994, n. 8927);
• che esulano da tale divieto le clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la configurabilità del patto leonino, in quanto la esclusione di un socio dagli utili e dalle perdite era perfettamente bilanciata dal suo esonero, come socio d'opera, dall'obbligo di sopperire al fabbisogno finanziario della società, posto a carico esclusivo dei soci di capitale in proporzione delle loro quote) (Cass.civ. sez. 1. 21 gennaio 2000, n. 642);
• che è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società (Cass.civ. sez. 1, 4 luglio 2018
n.17498);
• che in tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della totalità delle azioni di una società bersaglio) (Cass.civ. sez. 1, 7 ottobre 2021,
n. 27227). pagina 12 di 15 Va, dunque, ritenuta la liceità delle opzioni put a prezzo preconcordato, atteso che la società rimane assolutamente indifferente alle vicende giuridiche conseguenti all'esercizio dell'opzione medesima, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria. Ed infatti, il socio finanziatore assume tutti i diritti e gli obblighi del suo status, ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni (o della quota), piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite. Per questo, lo schema causale dell'operazione esula dall'ambito di applicazione del patto leonino.
In sostanza, il socio (oblato della opzione di vendita) rimane titolare a tutti gli effetti della partecipazione e, conseguentemente, destinatario di situazioni attive e passive proprie della sua qualifica di compartecipe all'impresa, ma conclude un accordo ulteriore rispetto al contratto sociale, in forza del quale ottiene non l'effetto di essere sollevato dal rischio di impresa, ma esclusivamente una traslazione dello stesso a condizioni predeterminate.
In quest'ottica, il beneficio che viene accordato al socio finanziatore, mediante la previsione contrattuale che gli consente di rivendere la partecipazione sociale a un prezzo prefissato, pari al prezzo originariamente pagato per l'acquisto maggiorato di un tasso annuo di interessi, senza dover in alcun modo risentire dell'eventuale deprezzamento della partecipazione sociale e dunque delle perdite che dovessero maturare nel periodo, trova bilanciamento nel correlativo beneficio tratto dal soggetto finanziato il quale, mediante la complessa operazione negoziale, ottiene un mutuo (destinato a rafforzare la società) a condizioni di mercato, offrendo, quale garanzia, la propria partecipazione sociale.
Del resto, le operazioni in questione non hanno l'obiettivo di assumere una partecipazione sociale per il solo fine di essere socio, senza assumere il rischio di impresa;
piuttosto perseguono finalità e interessi rispondenti a logiche commerciali e finanziarie ben precise e certamente lecite.
A tal fine, la nullità dell'opzione put è stata esclusa dalla giurisprudenza di merito anche in considerazione delle particolari funzioni affidate, per legge e per statuto, al soggetto finanziatore, che spesso è un soggetto che gestisce fondi pubblici per il sostegno alle imprese private ed assume partecipazioni al capitale sociale delle stesse al solo fine di apportare risorse finanziarie mirate a favorirne lo sviluppo, perseguendo in tal modo un interesse superindividuale e sicuramente rilevante. In tali casi, il pieno recupero delle somme impiegate per il sostegno alle imprese private (anche mediante l'acquisizione di partecipazioni temporanee al capitale sociale) è strumentale all'espletamento ad ampio raggio dell'attività di interesse pubblico.
pagina 13 di 15 Alla luce di tale premessa, la clausola Put stipulata tra le parti non risulta elusiva del patto leonino, rispondendo ad un assetto complessivo di interessi finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto.
La domanda come proposta, però, non può trovare accoglimento nel merito.
Parte attrice ha richiesto, infatti, non già quanto consegue all'esercizio della opzione, ma, in via principale, la condanna delle parti convenute all'acquisto della quota “in solido” e al relativo pagamento, ovverosia una condanna ad un facere infungibile di tutte le convenute ed in modalità indeterminata sulla conseguente titolarità della quota, richiesta anche alla stessa cooperativa. Alla tipologia di condanna richiesta ed alla indeterminatezza indicata consegue il rigetto della domanda.
In via subordinata, invece, la ha chiesto la condanna deli soci convenuti al pagamento del Parte_1 prezzo delle quote, in qualità non già di soci acquirenti, ma di garanti, domanda che non può essere proposta senza la previa dismissione della partecipazione sociale.
Per quanto sinora detto va accolta unicamente la prima domanda relativa al contratto di finanziamento.
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle convenute, con compensazione per un terzo stante la parziale soccombenza di parte attrice, sono determinate in base al valore di causa secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tra minimo e mdedio.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia N.R.G. 52182/2016 tra la società con socio Parte_1 unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società Controparte_3
, Controparte_5 Controparte_13 Controparte_5
Controparte_14 Controparte_9 Controparte_5
, e
[...] Controparte_15 Controparte_5 Controparte_12
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza,
[...] eccezione, deduzione e domande disattese, così provvede:
1) Accertata la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento del 18/1/2010 tra Pt_1
e la , condanna le
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_18 Controparte_13 Controparte_5
,
[...] Controparte_14 Controparte_9 Controparte_5
pagina 14 di 15 , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_5
e in solido al pagamento di € 57.664,00 oltre interessi
[...] Controparte_12 maggiorati come da art. 8 della convenzione dalla messa in mora al saldo e la penale del
10% sull'importo ancora dovuto come previsto dall'art. 9 della convenzione, da computarsi dal sedicesimo giorno dalla messa in mora al saldo;
2) RIGETTA le ulteriori domande attoree;
3) CONDANNA le convenute al pagamento in favore di parte attrice le spese processuali che, compensate per 1/3, liquida per il residuo in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.545,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
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