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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ETTORE FAIS e CP_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI CAMPUS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 413/2022 Parte_2 del 12 ottobre 2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.741,66 in favore di parte opposta, oltre spese legali, interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di responsabilità correlata al ricoperto incarico di all'incarico di Parte_3
per il periodo da ottobre 2021 ad agosto 2022.
[...]
Eccepisce parte opponente la parziale inesigibilità del credito portato in decreto, sul presupposto che un terzo dell'indennità di responsabilità dovrebbe essere corrisposta solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal lavoratore nell'anno di riferimento, conformemente all'art. 91 comma quarto del CCNL Comparto Università 2006-2009.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'illegittimità della condotta avversaria, per non avere mai dato seguito all'iter volto a stabilire le modalità di corresponsione di un terzo dell'indennità di responsabilità, così come disposto dall'art. 75, comma 5, del CCNL, cui fa rinvio l'art. 91, comma quarto;
ha inoltre rilevato di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, la predetta indennità, rimasta la prestazione lavorativa immutata nel corso del tempo.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc, con le quali le parti hanno concluso.
pagina 1 di 5 Si dà atto che nelle more del giudizio l' ha definito con esito positivo la procedura di Parte_2 valutazione della performance lavorativa del creditore opposto, sicché l'eccezione di inesigibilità parziale del credito può ritenersi superata.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
Assorbente ogni valutazione è la circostanza che oggetto del giudizio è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, del tutto incontestata l'ulteriore parte di credito.
A riguardo si richiama l'art. 91, comma 4, del CCNL ai sensi del quale “L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”.
Integrata -nelle more del giudizio- la condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL, il credito rivendicato da parte opposta è incontestato.
Sul punto, non possono condividersi le doglianze dell'Avvocatura dello Stato, non dedotte in sede di opposizione, ma soltanto in sede di memorie conclusive, in ordine ai limiti di cui al piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001.
Sebbene la relativa documentazione sia sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo, la relativa circostanza era comunque nota in tale epoca e ciononostante non dedotta, sicché deve ritenersi nuova, in quanto non articolata nei termini e nelle modalità stabilite dagli artt. 645 e 414 c.p.c..
La circostanza appare altresì infondata.
A sostegno della mancanza di liquidità del credito opposto, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Parte_2 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio. Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
Nondimeno il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali
pagina 2 di 5 vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001
è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via Parte_2 monitoria da controparte.
Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del
22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria
B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce pagina 3 di 5 violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'”Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del CCNL vigente”, non risulta conclusa.
L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall' . Parte_2
Si dà atto che nelle more del giudizio l' ha erogato a parte opposta l'importo di euro 1.033,00 Parte_2
a titolo di indennità di responsabilità per il periodo oggetto di giudizio, conseguendone l'esistenza del credito retributivo di parte opposta per il residuo importo di € 708,66.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e l'opponente andrà condannata al pagamento di € 708,66 quale debito residuo, oltre interessi dalla maturazione della relativa posta di credito retributivo al saldo effettivo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa), tenendo conto anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 413/2022 pronunciato dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro il 12.10.2022;
- condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento in favore di di € 708,66 oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1
pagina 4 di 5 diritto al saldo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 10/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ETTORE FAIS e CP_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI CAMPUS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 413/2022 Parte_2 del 12 ottobre 2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.741,66 in favore di parte opposta, oltre spese legali, interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di responsabilità correlata al ricoperto incarico di all'incarico di Parte_3
per il periodo da ottobre 2021 ad agosto 2022.
[...]
Eccepisce parte opponente la parziale inesigibilità del credito portato in decreto, sul presupposto che un terzo dell'indennità di responsabilità dovrebbe essere corrisposta solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal lavoratore nell'anno di riferimento, conformemente all'art. 91 comma quarto del CCNL Comparto Università 2006-2009.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'illegittimità della condotta avversaria, per non avere mai dato seguito all'iter volto a stabilire le modalità di corresponsione di un terzo dell'indennità di responsabilità, così come disposto dall'art. 75, comma 5, del CCNL, cui fa rinvio l'art. 91, comma quarto;
ha inoltre rilevato di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, la predetta indennità, rimasta la prestazione lavorativa immutata nel corso del tempo.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc, con le quali le parti hanno concluso.
pagina 1 di 5 Si dà atto che nelle more del giudizio l' ha definito con esito positivo la procedura di Parte_2 valutazione della performance lavorativa del creditore opposto, sicché l'eccezione di inesigibilità parziale del credito può ritenersi superata.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
Assorbente ogni valutazione è la circostanza che oggetto del giudizio è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, del tutto incontestata l'ulteriore parte di credito.
A riguardo si richiama l'art. 91, comma 4, del CCNL ai sensi del quale “L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”.
Integrata -nelle more del giudizio- la condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL, il credito rivendicato da parte opposta è incontestato.
Sul punto, non possono condividersi le doglianze dell'Avvocatura dello Stato, non dedotte in sede di opposizione, ma soltanto in sede di memorie conclusive, in ordine ai limiti di cui al piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001.
Sebbene la relativa documentazione sia sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo, la relativa circostanza era comunque nota in tale epoca e ciononostante non dedotta, sicché deve ritenersi nuova, in quanto non articolata nei termini e nelle modalità stabilite dagli artt. 645 e 414 c.p.c..
La circostanza appare altresì infondata.
A sostegno della mancanza di liquidità del credito opposto, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Parte_2 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio. Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
Nondimeno il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali
pagina 2 di 5 vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001
è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via Parte_2 monitoria da controparte.
Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del
22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria
B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce pagina 3 di 5 violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'”Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del CCNL vigente”, non risulta conclusa.
L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall' . Parte_2
Si dà atto che nelle more del giudizio l' ha erogato a parte opposta l'importo di euro 1.033,00 Parte_2
a titolo di indennità di responsabilità per il periodo oggetto di giudizio, conseguendone l'esistenza del credito retributivo di parte opposta per il residuo importo di € 708,66.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e l'opponente andrà condannata al pagamento di € 708,66 quale debito residuo, oltre interessi dalla maturazione della relativa posta di credito retributivo al saldo effettivo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa), tenendo conto anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 413/2022 pronunciato dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro il 12.10.2022;
- condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento in favore di di € 708,66 oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1
pagina 4 di 5 diritto al saldo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 10/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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