Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/04/2025 al n. 1075 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ESPOSITO GENNARO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. NAPPO AGOSTINO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 24/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il 23/04/2025 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN EP NO (al N. 7, Parte II, Serie
A , anno 2007). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio nascevano due figli, (in Ottaviano il Persona_1
04/08/2007) ed (in Ottaviano l' 11/11/2010), minorenni, le parti hanno Persona_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 25/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle Per_1 Per_2 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a
Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 24/06/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di ANt'Anastasia alla Via Rosanea N° 18, presso immobile di proprietà della Società con sede in 80133 Napoli alla Via Melisurgo N° 15, di cui è Controparte_1 titolare per la quota del 100% il Sig. , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Parte_1
Signora nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi Parte_2 non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Par 3. In esecuzione delle raggiunte intese e considerato che il Sig. nulla verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Par mantenimento, si stabilisce che il Sig. cederà alla Sig.ra l'intero capitale sociale della Società Parte_2 [...]
con sede in 80133 Napoli alla Via Melisurgo N° 15, ritenendosi con tale cessione integralmente Controparte_1
Par adempiuto l'assolvimento degli obblighi di mantenimento in capo al Sig. nei confronti della moglie.
Ciò perché, la predetta società – oltre ad essere proprietaria dell'immobile già adibito a residenza coniugale – detiene in pancia altri beni immobiliari (Cfr. Allegato sub N° 0016_Visure immobili La df), Controparte_1 per effetto della cui messa a reddito la Sig.ra potrà conseguire le risorse necessarie a sostenersi e sostenere Parte_2 anche i propri figlioli (al di là dell'obbligo di mantenimento più infra stabilito a favore di questi ultimi in capo al papà).
A tal fine, le parti converranno innanzi a Notaio di fiducia della Sig.ra per dare esecuzione all'obbligo Parte_2 di dismissione delle quote societarie assunto con il presente ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno con-giuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministra-zione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo dura-turi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli ed restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita Per_1 Per_2 secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno cadenzate in ragione degli impegni scolastici dei minori.
3 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno. Par
5. Il sig. verserà alla Signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_2
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 900,00 e così € 450,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Par 7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. nulla verserà alla Sig.ra Parte_2 Par a titolo di mantenimento della predetta, stabilendosi che il Sig. ceda alla Sig.ra a titolo di Parte_2 mantenimento perequativo l'intero capitale sociale della Società con sede in 80133 Controparte_1
Napoli alla Via Melisurgo N° 15, ritenendosi con tale cessione integralmente adempiuto l'adempimento degli Par obblighi di mantenimento in capo al Sig. nei confronti della moglie. A tal fine, le parti converranno innanzi a
Notaio di fiducia della Sig.ra per dare esecuzione all'obbligo di dismissione delle quote societarie assunto Parte_2 con il presente ricorso.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
4 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...]_1
GRECO (NA) il 08/12/1982, e , nata a [...]
IA (NA) il 23/03/1982, che hanno contratto matrimonio a AN
EP NO (NA) il 14/04/2007 (atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2007);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- prende atto di ogni ulteriore patto, vincolante tra le parti, ai sensi degli artt. 1321 e
1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN EP NO
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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