Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 1107.
(Mancato intervento per impedire un reato).
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
(Mancato intervento per impedire un reato).
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
Commentario • 1
- 1. Riforma del condominioAccesso limitatoMariantonietta Crocitto · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2013 · 0.8037519