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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela, Via Falcone n. 5, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lana che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori - opponenti -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Giuffrida n. 65, presso lo studio degli Avv.ti Ugo Antonino
LA, IO Di OL, Santi PA AC, LF SO e IO ON che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, e la “ Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il precetto notificato in Parte_3 data 9.3.2022 dalla dell'importo di euro 68.021,80, oltre Controparte_1 interessi e spese, relativo a ricorso per decreto ingiuntivo del 30.11.2021 avente per oggetto, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. Parte_3
21199, n.20617, n.21193, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. 16965 Parte_1
e n.7347 e per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. 8266 e Parte_2
n.10290, tutti presso la filiale di Gela. Gli opponenti eccepivano la nullità del precetto per continenza in presenza di tre giudizi di accertamento in relazione a rapporti di conto corrente a loro intestati e per la mancata notifica presso il domicilio eletto, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla Parte_3
ed il superamento dei tassi di TSU.
[...]
Si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, che il decreto ingiuntivo non era opposto e passava in giudicato, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e che il credito derivava da mutui chirografari e dai relativi Parte_3 rapporti di garanzia ed era del tutto estraneo agli altri rapporti per i quali pendevano giudizi di accertamento.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per l'annullamento del precetto, parte opposta per la inammissibilità, il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
, alla quale non risulta notificato alcun precetto, né risulta essere Parte_3 destinataria del decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso.
Ciò precisato, la notifica del precetto è stata legittimamente fatta alle parti personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Si osserva, in ogni caso, che le ipotesi di nullità della notificazione sono sanate dalla comparizione del destinatario o quando a questo sia stato comunque consentito di svolgere compiutamente le proprie difese, come è nel caso in esame, con effetto retroattivo (Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio
2001, n. 1184. Nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2001, n. 3796) e lo stesso principio si applica anche alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
28/09/2018, n. 23620).
In ordine alla domanda di nullità del precetto per continenza in presenza di tre giudizi di accertamento in relazione a rapporti di conto corrente a loro intestati ed alla eccezione del superamento dei tassi di
TSU, il precetto si fonda su titolo giudiziale, decreto ingiuntivo, non opposto e passato in giudicato.
Orbene, per costante e pacifica giurisprudenza in presenza di titoli esecutivi giudiziali, come è il decreto ingiuntivo, l'opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo per il quale l'ordinamento prevede tipici strumenti di contestazione o impugnazione, non può, cioè, concernere fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla sua formazione che ben potevano essere fatti valere in tale sede o in sede di impugnazione o opposizione, ma solo fatti successivi alla formazione definitiva del titolo stesso, segnata dal suo passaggio in giudicato. Nel caso in esame gli attori eccepiscono la violazione dei principi in materia di continenza, richiamando Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 01/10/2007, n. 20596, ed il superamento dei tassi di
TSU e tali eccezioni concernono la formazione stessa del titolo giudiziale e potevano e dovevano essere fatti valere in sede di opposizione, la quale non è stata proposta.
Di conseguenza, in assorbimento di ogni altra questione, l'opposizione è rigettata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che gli opponenti abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c: c) condanna Parte_1 [...]
e la “ , in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela, Via Falcone n. 5, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lana che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori - opponenti -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Giuffrida n. 65, presso lo studio degli Avv.ti Ugo Antonino
LA, IO Di OL, Santi PA AC, LF SO e IO ON che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, e la “ Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il precetto notificato in Parte_3 data 9.3.2022 dalla dell'importo di euro 68.021,80, oltre Controparte_1 interessi e spese, relativo a ricorso per decreto ingiuntivo del 30.11.2021 avente per oggetto, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. Parte_3
21199, n.20617, n.21193, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. 16965 Parte_1
e n.7347 e per quanto riguarda i rapporti di conto corrente n. 8266 e Parte_2
n.10290, tutti presso la filiale di Gela. Gli opponenti eccepivano la nullità del precetto per continenza in presenza di tre giudizi di accertamento in relazione a rapporti di conto corrente a loro intestati e per la mancata notifica presso il domicilio eletto, l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla Parte_3
ed il superamento dei tassi di TSU.
[...]
Si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, che il decreto ingiuntivo non era opposto e passava in giudicato, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e che il credito derivava da mutui chirografari e dai relativi Parte_3 rapporti di garanzia ed era del tutto estraneo agli altri rapporti per i quali pendevano giudizi di accertamento.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per l'annullamento del precetto, parte opposta per la inammissibilità, il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
, alla quale non risulta notificato alcun precetto, né risulta essere Parte_3 destinataria del decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso.
Ciò precisato, la notifica del precetto è stata legittimamente fatta alle parti personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Si osserva, in ogni caso, che le ipotesi di nullità della notificazione sono sanate dalla comparizione del destinatario o quando a questo sia stato comunque consentito di svolgere compiutamente le proprie difese, come è nel caso in esame, con effetto retroattivo (Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio
2001, n. 1184. Nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2001, n. 3796) e lo stesso principio si applica anche alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
28/09/2018, n. 23620).
In ordine alla domanda di nullità del precetto per continenza in presenza di tre giudizi di accertamento in relazione a rapporti di conto corrente a loro intestati ed alla eccezione del superamento dei tassi di
TSU, il precetto si fonda su titolo giudiziale, decreto ingiuntivo, non opposto e passato in giudicato.
Orbene, per costante e pacifica giurisprudenza in presenza di titoli esecutivi giudiziali, come è il decreto ingiuntivo, l'opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo per il quale l'ordinamento prevede tipici strumenti di contestazione o impugnazione, non può, cioè, concernere fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla sua formazione che ben potevano essere fatti valere in tale sede o in sede di impugnazione o opposizione, ma solo fatti successivi alla formazione definitiva del titolo stesso, segnata dal suo passaggio in giudicato. Nel caso in esame gli attori eccepiscono la violazione dei principi in materia di continenza, richiamando Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 01/10/2007, n. 20596, ed il superamento dei tassi di
TSU e tali eccezioni concernono la formazione stessa del titolo giudiziale e potevano e dovevano essere fatti valere in sede di opposizione, la quale non è stata proposta.
Di conseguenza, in assorbimento di ogni altra questione, l'opposizione è rigettata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che gli opponenti abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c: c) condanna Parte_1 [...]
e la “ , in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni