TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9384 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. PANNUTI GIUSEPPE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIARELLO DOMENICO Controparte_1 per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1 – i coniugi vivranno separatamente e saranno economicamente indipendenti;
2 – il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3 – viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa coniugale, sita in
Roma alla Via Decio Azzolino n. 79, che è assegnata alla moglie ed al figlio;
4 – per il mantenimento del figlio il padre corrisponderà alla madre € 100,00 mensili da pagarsi entro il 10 di ogni mese;
5 – le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione sono contemplate nell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 4;
6 – le spese straordinarie per il figlio sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma;
7 – pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il padre può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
8 - il padre, sempre tenendo conto degli interessi, degli impegni e delle esigenze del minore, terrà con sé il figlio:
- i pomeriggi e le giornate di sabato in cui la madre sarà impegnata per esigenze lavorative, previa comunicazione tra i medesimi genitori da effettuarsi con congruo anticipo.
- un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì e tenendole con sé fino alla domenica alle ore 21:00;
9 – durante le festività di Natale il figlio trascorrerà, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, la settimana comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con il figlio la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lui la Vigilia;
10 - durante le festività pasquali il minore trascorrerà i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di Pasqua che del Lunedì dell'Angelo;
11 - il bambino trascorrerà ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
12 - l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro;
13 - i compleanni del figlio, fino al compimento della maggiore età e salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorsi insieme al bambino dai ricorrenti;
14 - durante il mese di agosto ciascun genitore potrà tenere con sé il proprio figlio per 15 giorni consecutivi, anche avuto riguardo alla disponibilità dei medesimi;
15 - consideratala la circostanza relativa alla stato di salute del minore, i genitori di concerto si organizzeranno per le necessarie visite mediche;
16 – i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del minore. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del minore;
17 – i viaggi all'estero che ciascun genitore vorrà intraprendere con il minore dovranno essere concordati con l'altro genitore, al fine di ottenere il relativo consenso;
18 – chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Roma, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio e valutato l'interesse dello stesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 7.4.2012, alle condizioni congiunte CP_1 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
248, Parte 1, Serie 03, Anno 2012);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9384 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. PANNUTI GIUSEPPE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CHIARELLO DOMENICO Controparte_1 per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1 – i coniugi vivranno separatamente e saranno economicamente indipendenti;
2 – il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3 – viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa coniugale, sita in
Roma alla Via Decio Azzolino n. 79, che è assegnata alla moglie ed al figlio;
4 – per il mantenimento del figlio il padre corrisponderà alla madre € 100,00 mensili da pagarsi entro il 10 di ogni mese;
5 – le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione sono contemplate nell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 4;
6 – le spese straordinarie per il figlio sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma;
7 – pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il padre può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
8 - il padre, sempre tenendo conto degli interessi, degli impegni e delle esigenze del minore, terrà con sé il figlio:
- i pomeriggi e le giornate di sabato in cui la madre sarà impegnata per esigenze lavorative, previa comunicazione tra i medesimi genitori da effettuarsi con congruo anticipo.
- un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì e tenendole con sé fino alla domenica alle ore 21:00;
9 – durante le festività di Natale il figlio trascorrerà, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, la settimana comprensiva del Natale o la settimana comprensiva dell'Epifania. Il genitore che trascorrerà con il figlio la settimana comprensiva del Natale consentirà all'altro genitore di trascorrere con lui la Vigilia;
10 - durante le festività pasquali il minore trascorrerà i giorni di chiusura della scuola in egual misura con il padre e con la madre e sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, sia il giorno di Pasqua che del Lunedì dell'Angelo;
11 - il bambino trascorrerà ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
12 - l'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro;
13 - i compleanni del figlio, fino al compimento della maggiore età e salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorsi insieme al bambino dai ricorrenti;
14 - durante il mese di agosto ciascun genitore potrà tenere con sé il proprio figlio per 15 giorni consecutivi, anche avuto riguardo alla disponibilità dei medesimi;
15 - consideratala la circostanza relativa alla stato di salute del minore, i genitori di concerto si organizzeranno per le necessarie visite mediche;
16 – i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse del minore. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del minore;
17 – i viaggi all'estero che ciascun genitore vorrà intraprendere con il minore dovranno essere concordati con l'altro genitore, al fine di ottenere il relativo consenso;
18 – chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Roma, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio e valutato l'interesse dello stesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 7.4.2012, alle condizioni congiunte CP_1 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
248, Parte 1, Serie 03, Anno 2012);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi