Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Itel Telecomunicazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giuseppe Campanile, Nicola Dentamaro, Carmine Rucireta e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda sanitaria locale (ASL) di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, Azienda sanitaria locale (ASL) di Bari, ASL di Brindisi, ASL di Foggia, ASL di Lecce, ASL di Taranto, Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Foggia, Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) “de Bellis”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) “Giovanni Paolo II” – Istituto tumori, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- Performance Hospital s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 20.2.2023:
- della determinazione dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, comunicata in data 15.12.2022, con la quale sono stati quantificati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall'art. 9- ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, e dai conseguenti provvedimenti (decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022 e decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere di approvazione, da parte delle Aziende sanitarie pugliesi, della validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 [ASL AR: delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI AR: delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI AR IO AO II: delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022];
per quanto riguarda i (primi) motivi aggiunti depositati il 24.3.2023:
- della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell'8.2.2023 Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, avente ad oggetto: “Articolo 9- ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con i connessi allegati A - B - C;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere n. 255 del 2.2.2023 e n. 134 del 3.2.2023, rispettivamente, del Direttore generale p.t. della ASL di Brindisi e del Commissario straordinario p.t. della ASL di Lecce, non allegate ma citate espressamente nella determinazione regionale impugnata principaliter , con cui le due aziende sanitarie pugliesi “hanno apportato rettifiche alle loro precedenti delibere aziendali - già gravate in precedenza dall'odierna ricorrente - di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018”;
per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 5.11.2025:
- della comunicazione pubblicata sul sito della Regione Puglia - salute sport e buona vita in data 6.8.2025, relativa al d.l. n. 95/2025, conv. dalla l. n. 118/2025, in G.U. del 9.8.2025, nonché dell’allegato A alla suddetta comunicazione recante “Elenco quota di ripiano per Fornitore - Pay Back Dispositivi Medici ANNI 2015 - 2018- ex determinazione del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale n. 1 dell'8/2/2023 alla luce del d.l. n. 95 del 30/06/2025, da versare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto D.L.”;
nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto ed in particolare, ove occorra, della comunicazione del 1.9.2025 inviata a mezzo PEC dalla Regione Puglia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Barletta-Andria-Trani;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IL CO e uditi per le parti i difensori l'avv. Pasquale Procacci, per la ricorrente, e l'avv. Andrea Scarpellini Camilli, per l'ASL di Barletta-Andria-Trani;
Premesso che :
- la ricorrente è insorta impugnando gli atti in epigrafe, concernenti gli obblighi di ripiano, attribuiti alle aziende fornitrici dei dispositivi medici ai sensi dell’art. 9- ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015, in relazione al superamento del tetto di spesa sanitaria regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cd. “ payback dei dispositivi medici”);
- con ordinanza di questa Sezione n. 403/2025 del 21.11.2025, è stata accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia dei gravati provvedimenti, con obbligo per la ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a., di costituire cauzione a garanzia del pagamento della somma richiesta;
- con ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., la ricorrente ha chiesto al Collegio un chiarimento per l’esecuzione della misura disposta, anche facendo uso dei poteri di cui all’art. 58 c.p.a. di modifica delle misure cautelari;
Considerato che :
- con atto depositato il 4.2.2026, la difesa di Itel Telecomunicazioni s.r.l ha rappresentato che la Regione Puglia – con determina dirigenziale n. 2 del 26.1.2026 versata al fascicolo processuale – ha dato atto che “la ITEL Telecomunicazioni Srl, C.F. e p. iva 02954150724, non rientra nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015” .
- alla luce di tale sopravvenienza, con il medesimo atto in data 4.2.2026, è stata chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione sulla misura cautelare, dopo formale avviso alle parti di possibile definizione della controversia in tale sede, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che :
- per quanto sopra esposto, la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate per la complessiva evoluzione processuale della vicenda in questione nonché in ossequio alla giurisprudenza della Sezione in analoghi casi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
IL CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CO | AN AN |
IL SEGRETARIO