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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 393/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di rappresentante le- C.F._1
gale dell'omonima Impresa Individuale “ ”, con sede a Parte_1
Favara (AG), in via Empedocle n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV FA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Agrigento, alla via Zunica n. 31
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. con sede legale in Palermo – Corso Re
[...] P.IVA_1
Ruggero n. 2, in persona della rappresentante legale pro-tempore, rap- presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Bisso, pres- so il cui studio, sito in Palermo via Noce n. 6, elegge domicilio
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata – come in comparsa di co-
stituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 393/2019, emessa in data 9 agosto 2019 dichiarò cessata la materia del contendere tra
[...]
, e per in- Parte_1 Controparte_2 CP_3
tervenuta transazione;
rigettò la domanda proposta nei confronti della
(di CP_1 Controparte_1
seguito anche ) e nei confronti di , com- CP_1 CP_4
pensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_2
in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell'omonima
[...]
Impresa Individuale “ ”, impugnando la parte in cui Parte_1
era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della
. CP_1
3. Si costituiva nel giudizio la la quale eccepiva, in CP_1
via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso appello per carenza dei requisiti prescritti all'art. 342 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.; riproponeva, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, violazione dei termini a comparire e disintegrità del contrad- dittorio e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 16.07.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico e articolato motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
nei confronti della , per i danni subiti a seguito dello CP_1
spoglio, consistito nella vendita dei terreni (foglio n. 41, part.lle 483,
53, 481, foglio 30, part.lle 602 e 81) alla Controparte_2
e al suo legale rappresentante , nonché nella realizza- CP_3
zione di opere di ripulitura del fondo posseduto e coltivato da oltre venti anni dall'appellante sul presupposto che, seppur lo spoglio costi- tuisca atto illecito da cui scaturisce il diritto per il legittimo possessore al risarcimento del danno patito a causa della condotta materiale dolo- sa o colposa, con onere della prova a carico di colui che propone la domanda di reintegrazione ha, tuttavia, ritenuto non integrata la prova delle condotte tenute dalla e da anche CP_1 CP_4
all'esito delle testimonianze assunte nel giudizio possessorio. Rileva
l'appellante che il primo giudice ha erroneamente trascurato le chiare motivazioni contenute nell'ordinanza n. 945/2012, emessa dallo stes- so Tribunale, che aveva accertato e dichiarato l'avvenuto spoglio, il cui autore materiale deve ritenersi il geom. e autore morale la CP_4
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
Congregazione la quale, divenuta proprietaria, aveva alienato i terreni senza dichiarare che fossero legittimamente posseduti da più di vent'anni dal in forza di un contratto di locazione non assu- Pt_1
mendo, sul punto, alcun rilievo l'avvenuta transazione della causa con la e con , acquirenti del bene Controparte_2 CP_3
oggetto di spoglio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, merita Pt_1
di essere integralmente rigettato con conseguente conferma, sul punto, dell'impugnata sentenza.
7. Appare opportuno premettere che con ricorso ex art. 703 c.p.c.
, nella qualità di titolare della omonima impresa Parte_1
agricola, aveva chiesto la reintegra nel possesso dei terreni siti nel ter- ritorio di Favara, distinti al C.T. al foglio n. 41, part.lla 483, part.lla 53, part.lla 481, foglio 30, part.lla 602, part.lla 81, allegando di averne su- bìto lo spoglio ad opera della società e di Controparte_2
, acquirenti dei predetti terreni i quali avevano ivi appo- CP_3
sto paletti di contrassegno dei confini nonché della Congregazione femminile serve dei poveri “boccone del povero”, divenuta proprieta- ria e da , rispettivamente venditrice e autore materiale CP_4
dello spoglio, proponendo, al contempo, domanda di risarcimento del danno. A fondamento del ricorso aveva allegato che i suddetti terreni erano stati, fino a quel momento, dal medesimo condotti in locazione in forza di un contratto del 1 dicembre 2004, regolarmente registrato,
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
di durata ventennale con cui , proprietaria dei ter- Controparte_5
reni e sorella della madre del , aveva al medesimo concesso Pt_1
l'uso a fini agricoli e che, dopo il decesso della locatrice, la CP_6
, divenuta proprietaria per effetto di disposizione testamentaria
[...]
in suo favore, li aveva alienato senza tener conto delle ragioni del legit- timo possessore, peraltro, dichiarando nel corpo dell'atto di vendita che le aree erano liberi da pesi e diritti di terzi.
8. Nel corso del giudizio possessorio il Tribunale di Agrigento, in data 31.7.2012, in accoglimento del ricorso proposto aveva ordinato alla società nonché a , Controparte_2 CP_3 [...]
e alla Congregazione la reintegra del ricorrente nel pos- CP_7
sesso dei terreni oggetto di causa, ordinanza confermata anche in sede di reclamo. Proposto il giudizio di merito, per la definitiva reintegra e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a seguito dell'intervenuta transazione e della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere tra il ricorrente, la società
e e rigettava la domanda Controparte_2 CP_3
risarcitoria proposta nei confronti della e di CP_1 CP_4
per carenza di prova.
[...]
XXXX
9. Tanto premesso, in via preliminare, sono rigettate le eccezioni formulate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., che, poiché infondate, sono entrambe da disattendere.
10. Lamenta, in particolare, che parte appellante abbia articolato il
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appello sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, e ciò ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
11. Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola- zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
12. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
13. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati da parte appellante (cfr. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
XXXX
14. Sempre in via preliminare la eccepisce, oltre al CP_1
difetto di legittimazione passiva, la violazione del diritto di difesa per mancato rispetto dei termini a comparire, la disintegrità del contrad- dittorio per mancata notifica dell'atto di appello a , par- CP_4
te presente nel giudizio di primo grado seppur non costituita e l'inammissibilità dell'azione per mancata introduzione del giudizio di merito possessorio entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 703 c.p.c.
15. Tutte le eccezioni sollevate sono rigettate.
16. Quanto alla violazione dei termini a comparire la Parte_3
ne eccepisce il mancato rispetto del termine di 90 giorni poiché la noti- fica dell'atto di appello è stata effettuata, a mezzo pec, in data
25/02/2020 mentre la prima udienza di comparizione è stata fissata dall'appellante per il giorno 10/06/2020 e, tenendo conto della so- spensione di tutti i termini da giorno 11/03/2020 al 31/05/2020,
l'intervallo temporale previsto dall'art. 163bis c.p.c. non è stato rispet-
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
tato.
17. Sul punto è sufficiente rilevare che l'appellata si è regolarmente costituita ed ha spiegato difese nel merito così producendosi, in ogni caso, l'effetto sanante previsto dall'art. 164 c.p.c.
18. In ordine alla seconda eccezione relativa alla disintegrità del contraddittorio, se è pur vero che nel giudizio di primo grado è stato evocato in giudizio anche il , è principio consolidato che la scin- CP_4
dibilità, in sede di gravame, del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario dell'ambito applicativo dell'art. 1306, comma 1, c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un coob- bligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rima- sti estranei alla controversia. E' questa norma, pertanto, a legittimare la formazione di una pluralità di pronunce sull'esistenza e sull'atteg- giarsi dell'obbligazione solidale, senza che possa assume rilevanza la circostanza che le domande formulate contro i singoli coobbligati ab- biano determinato un cumulo litisconsortile (non necessario) in primo grado ovvero che abbia formato oggetto di separati giudizi. Del resto, il principio desumibile dal citato art. 1306, comma 1, c.c. non costituisce altro che il riflesso della legittimazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbligato e, prima ancora, del concetto stesso di solidarie- tà, per effetto della regola generale secondo cui il creditore può do- mandare a ciascuno dei coobbligati l'adempimento dell'intera obbliga- zione (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486).
19.
Considerato che
il è stato evocato in giudizio come asse- CP_4
rito autore materiale dello spoglio, coobbligato in solido con la Con-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
gregazione al risarcimento del danno e che, nei suoi confronti sono spirati i termini per impugnare previsti dall'art. 327 c.p.c., la mancata citazione nel giudizio di secondo grado da parte dell'appellante Pt_4
e rende definitiva la statuizione di rigetto della domanda proposta
[...]
nei suoi confronti.
20. Parimenti priva di fondamento è, infine, la terza eccezione risul- tando correttamente instaurato il giudizio di merito possessorio, con atto notificato in data 14.3.2013 entro il termine di sessanta giorni de- correnti dall'ordinanza reiettiva del reclamo notificata in data
8.2.2013, termine che vale per tutte le parti del giudizio cautelare in- dipendentemente se hanno o meno proposto reclamo.
XXXX
21. Nel merito, l'appello è rigettato.
22. All'esito della transazione della lite e della conseguente rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da nei confronti della Pt_1 [...]
e di suo legale rappresentante, acquirenti CP_8 CP_3
delle aree, la domanda coltivata nel giudizio di appello è quella esclu- sivamente risarcitoria seppur nelle conclusioni formulate nell'atto in- troduttivo del giudizio sia stata formulata richiesta di reintegrazione nel possesso, oggettivamente non praticabile rispetto alla posizione della venditrice essendo i beni da tempo pervenuti nella disponibilità dei compratori.
23. L'unica domanda risarcitoria che residua, rigettata dal primo giudice ed investita da gravame, è stata coltivata solo nei confronti del- la , venditrice dei terreni. CP_1
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
24. Sennonché, seppur il Giudice della cautela possessoria abbia ri- conosciuto la consumazione dell'avvenuto spoglio ai danni del Pt_5
[..
, tuttavia, è rimasta priva di supporto probatorio l'imputabilità ma- teriale dello spossessamento e l'identificazione del soggetto che effet- tivamente lo abbia commesso anche all'esito delle prove orali.
25. Difatti, posto che i testi , , e han- Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
no riconosciuto la qualità di possessore del il quale coltivava i Pt_1
terreni e li occupava legittimamente, in forza di un contratto di affitto da più di vent'anni, con ordinanza 945/2012 del 31.7.2012 il Tribunale ha riconosciuto l'avvenuto spoglio a seguito dell'apposizione di “paletti metallici” nell'anno 2011 ed ne ha ordinato la reintegrazione ma sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dalle motivazioni dell'ordinanza non emerge con chiarezza quale soggetto abbia apposto i paletti e rea- lizzato materialmente la condotta spoliativa.
26. Ne consegue che, come anche allegato dallo stesso appellante, ai fini risarcitori viene imputato alla l'avvenuta vendita e CP_1
la mancata indicazione, nel contratto traslativo, del legittimo possesso praticato dal tant'è che lo stesso riconosce la legittimazione Pt_1
passiva in capo all'appellata come autrice morale dello spoglio.
27. L'assunto, però, non può essere condiviso.
28. Entrambe le condotte sono, infatti, neutre, costituiscono legit- tima prerogativa del proprietario e il mancato inserimento del dato nel contratto di vendita circa l'esistenza di un peso e/o vincolo sul terreno
è, semmai, un'omissione che potrebbe valere nei rapporti tra vendito- re e compratori.
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
29. Se è vero che lo spoglio non deve necessariamente consistere in un'attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del posses- so (o del compossesso) contro la volontà espressa od anche solo pre- sunta del possessore (Cass., Sez. 2, 13/02/1987, n. 1577), costituendo spoglio non solo gli atti che privano il possessore o il detentore del possesso o della detenzione della cosa, ma anche quelli che impedisco- no il godimento dell'intera cosa o di una sua parte, tuttavia, nella spe- cie la Congregazione si è solo limitata ad alienare il bene, non essendo- vi prova del soggetto che abbia materialmente compiuto lo spoglio nel senso accertato dal Giudice del possessorio.
30. L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
***
31. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante de- ve essere condannata al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, e si distraggono in favore del procuratore costitui- to antistatario ex art. 93 c.p.c.
32. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 393/2029 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 9 agosto 2019; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in € 2.740,00 per il primo grado ed €
3450,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costi- tuito antistatario ex art 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 14.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 393/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di rappresentante le- C.F._1
gale dell'omonima Impresa Individuale “ ”, con sede a Parte_1
Favara (AG), in via Empedocle n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV FA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Agrigento, alla via Zunica n. 31
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. con sede legale in Palermo – Corso Re
[...] P.IVA_1
Ruggero n. 2, in persona della rappresentante legale pro-tempore, rap- presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Bisso, pres- so il cui studio, sito in Palermo via Noce n. 6, elegge domicilio
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata – come in comparsa di co-
stituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 393/2019, emessa in data 9 agosto 2019 dichiarò cessata la materia del contendere tra
[...]
, e per in- Parte_1 Controparte_2 CP_3
tervenuta transazione;
rigettò la domanda proposta nei confronti della
(di CP_1 Controparte_1
seguito anche ) e nei confronti di , com- CP_1 CP_4
pensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_2
in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell'omonima
[...]
Impresa Individuale “ ”, impugnando la parte in cui Parte_1
era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della
. CP_1
3. Si costituiva nel giudizio la la quale eccepiva, in CP_1
via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso appello per carenza dei requisiti prescritti all'art. 342 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.; riproponeva, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, violazione dei termini a comparire e disintegrità del contrad- dittorio e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 16.07.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico e articolato motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
nei confronti della , per i danni subiti a seguito dello CP_1
spoglio, consistito nella vendita dei terreni (foglio n. 41, part.lle 483,
53, 481, foglio 30, part.lle 602 e 81) alla Controparte_2
e al suo legale rappresentante , nonché nella realizza- CP_3
zione di opere di ripulitura del fondo posseduto e coltivato da oltre venti anni dall'appellante sul presupposto che, seppur lo spoglio costi- tuisca atto illecito da cui scaturisce il diritto per il legittimo possessore al risarcimento del danno patito a causa della condotta materiale dolo- sa o colposa, con onere della prova a carico di colui che propone la domanda di reintegrazione ha, tuttavia, ritenuto non integrata la prova delle condotte tenute dalla e da anche CP_1 CP_4
all'esito delle testimonianze assunte nel giudizio possessorio. Rileva
l'appellante che il primo giudice ha erroneamente trascurato le chiare motivazioni contenute nell'ordinanza n. 945/2012, emessa dallo stes- so Tribunale, che aveva accertato e dichiarato l'avvenuto spoglio, il cui autore materiale deve ritenersi il geom. e autore morale la CP_4
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
Congregazione la quale, divenuta proprietaria, aveva alienato i terreni senza dichiarare che fossero legittimamente posseduti da più di vent'anni dal in forza di un contratto di locazione non assu- Pt_1
mendo, sul punto, alcun rilievo l'avvenuta transazione della causa con la e con , acquirenti del bene Controparte_2 CP_3
oggetto di spoglio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, merita Pt_1
di essere integralmente rigettato con conseguente conferma, sul punto, dell'impugnata sentenza.
7. Appare opportuno premettere che con ricorso ex art. 703 c.p.c.
, nella qualità di titolare della omonima impresa Parte_1
agricola, aveva chiesto la reintegra nel possesso dei terreni siti nel ter- ritorio di Favara, distinti al C.T. al foglio n. 41, part.lla 483, part.lla 53, part.lla 481, foglio 30, part.lla 602, part.lla 81, allegando di averne su- bìto lo spoglio ad opera della società e di Controparte_2
, acquirenti dei predetti terreni i quali avevano ivi appo- CP_3
sto paletti di contrassegno dei confini nonché della Congregazione femminile serve dei poveri “boccone del povero”, divenuta proprieta- ria e da , rispettivamente venditrice e autore materiale CP_4
dello spoglio, proponendo, al contempo, domanda di risarcimento del danno. A fondamento del ricorso aveva allegato che i suddetti terreni erano stati, fino a quel momento, dal medesimo condotti in locazione in forza di un contratto del 1 dicembre 2004, regolarmente registrato,
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
di durata ventennale con cui , proprietaria dei ter- Controparte_5
reni e sorella della madre del , aveva al medesimo concesso Pt_1
l'uso a fini agricoli e che, dopo il decesso della locatrice, la CP_6
, divenuta proprietaria per effetto di disposizione testamentaria
[...]
in suo favore, li aveva alienato senza tener conto delle ragioni del legit- timo possessore, peraltro, dichiarando nel corpo dell'atto di vendita che le aree erano liberi da pesi e diritti di terzi.
8. Nel corso del giudizio possessorio il Tribunale di Agrigento, in data 31.7.2012, in accoglimento del ricorso proposto aveva ordinato alla società nonché a , Controparte_2 CP_3 [...]
e alla Congregazione la reintegra del ricorrente nel pos- CP_7
sesso dei terreni oggetto di causa, ordinanza confermata anche in sede di reclamo. Proposto il giudizio di merito, per la definitiva reintegra e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a seguito dell'intervenuta transazione e della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere tra il ricorrente, la società
e e rigettava la domanda Controparte_2 CP_3
risarcitoria proposta nei confronti della e di CP_1 CP_4
per carenza di prova.
[...]
XXXX
9. Tanto premesso, in via preliminare, sono rigettate le eccezioni formulate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., che, poiché infondate, sono entrambe da disattendere.
10. Lamenta, in particolare, che parte appellante abbia articolato il
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.393/2020
proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appello sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, e ciò ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
11. Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola- zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
12. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso
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rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
13. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati da parte appellante (cfr. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
XXXX
14. Sempre in via preliminare la eccepisce, oltre al CP_1
difetto di legittimazione passiva, la violazione del diritto di difesa per mancato rispetto dei termini a comparire, la disintegrità del contrad- dittorio per mancata notifica dell'atto di appello a , par- CP_4
te presente nel giudizio di primo grado seppur non costituita e l'inammissibilità dell'azione per mancata introduzione del giudizio di merito possessorio entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 703 c.p.c.
15. Tutte le eccezioni sollevate sono rigettate.
16. Quanto alla violazione dei termini a comparire la Parte_3
ne eccepisce il mancato rispetto del termine di 90 giorni poiché la noti- fica dell'atto di appello è stata effettuata, a mezzo pec, in data
25/02/2020 mentre la prima udienza di comparizione è stata fissata dall'appellante per il giorno 10/06/2020 e, tenendo conto della so- spensione di tutti i termini da giorno 11/03/2020 al 31/05/2020,
l'intervallo temporale previsto dall'art. 163bis c.p.c. non è stato rispet-
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tato.
17. Sul punto è sufficiente rilevare che l'appellata si è regolarmente costituita ed ha spiegato difese nel merito così producendosi, in ogni caso, l'effetto sanante previsto dall'art. 164 c.p.c.
18. In ordine alla seconda eccezione relativa alla disintegrità del contraddittorio, se è pur vero che nel giudizio di primo grado è stato evocato in giudizio anche il , è principio consolidato che la scin- CP_4
dibilità, in sede di gravame, del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario dell'ambito applicativo dell'art. 1306, comma 1, c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un coob- bligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rima- sti estranei alla controversia. E' questa norma, pertanto, a legittimare la formazione di una pluralità di pronunce sull'esistenza e sull'atteg- giarsi dell'obbligazione solidale, senza che possa assume rilevanza la circostanza che le domande formulate contro i singoli coobbligati ab- biano determinato un cumulo litisconsortile (non necessario) in primo grado ovvero che abbia formato oggetto di separati giudizi. Del resto, il principio desumibile dal citato art. 1306, comma 1, c.c. non costituisce altro che il riflesso della legittimazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbligato e, prima ancora, del concetto stesso di solidarie- tà, per effetto della regola generale secondo cui il creditore può do- mandare a ciascuno dei coobbligati l'adempimento dell'intera obbliga- zione (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486).
19.
Considerato che
il è stato evocato in giudizio come asse- CP_4
rito autore materiale dello spoglio, coobbligato in solido con la Con-
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gregazione al risarcimento del danno e che, nei suoi confronti sono spirati i termini per impugnare previsti dall'art. 327 c.p.c., la mancata citazione nel giudizio di secondo grado da parte dell'appellante Pt_4
e rende definitiva la statuizione di rigetto della domanda proposta
[...]
nei suoi confronti.
20. Parimenti priva di fondamento è, infine, la terza eccezione risul- tando correttamente instaurato il giudizio di merito possessorio, con atto notificato in data 14.3.2013 entro il termine di sessanta giorni de- correnti dall'ordinanza reiettiva del reclamo notificata in data
8.2.2013, termine che vale per tutte le parti del giudizio cautelare in- dipendentemente se hanno o meno proposto reclamo.
XXXX
21. Nel merito, l'appello è rigettato.
22. All'esito della transazione della lite e della conseguente rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da nei confronti della Pt_1 [...]
e di suo legale rappresentante, acquirenti CP_8 CP_3
delle aree, la domanda coltivata nel giudizio di appello è quella esclu- sivamente risarcitoria seppur nelle conclusioni formulate nell'atto in- troduttivo del giudizio sia stata formulata richiesta di reintegrazione nel possesso, oggettivamente non praticabile rispetto alla posizione della venditrice essendo i beni da tempo pervenuti nella disponibilità dei compratori.
23. L'unica domanda risarcitoria che residua, rigettata dal primo giudice ed investita da gravame, è stata coltivata solo nei confronti del- la , venditrice dei terreni. CP_1
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24. Sennonché, seppur il Giudice della cautela possessoria abbia ri- conosciuto la consumazione dell'avvenuto spoglio ai danni del Pt_5
[..
, tuttavia, è rimasta priva di supporto probatorio l'imputabilità ma- teriale dello spossessamento e l'identificazione del soggetto che effet- tivamente lo abbia commesso anche all'esito delle prove orali.
25. Difatti, posto che i testi , , e han- Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
no riconosciuto la qualità di possessore del il quale coltivava i Pt_1
terreni e li occupava legittimamente, in forza di un contratto di affitto da più di vent'anni, con ordinanza 945/2012 del 31.7.2012 il Tribunale ha riconosciuto l'avvenuto spoglio a seguito dell'apposizione di “paletti metallici” nell'anno 2011 ed ne ha ordinato la reintegrazione ma sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dalle motivazioni dell'ordinanza non emerge con chiarezza quale soggetto abbia apposto i paletti e rea- lizzato materialmente la condotta spoliativa.
26. Ne consegue che, come anche allegato dallo stesso appellante, ai fini risarcitori viene imputato alla l'avvenuta vendita e CP_1
la mancata indicazione, nel contratto traslativo, del legittimo possesso praticato dal tant'è che lo stesso riconosce la legittimazione Pt_1
passiva in capo all'appellata come autrice morale dello spoglio.
27. L'assunto, però, non può essere condiviso.
28. Entrambe le condotte sono, infatti, neutre, costituiscono legit- tima prerogativa del proprietario e il mancato inserimento del dato nel contratto di vendita circa l'esistenza di un peso e/o vincolo sul terreno
è, semmai, un'omissione che potrebbe valere nei rapporti tra vendito- re e compratori.
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29. Se è vero che lo spoglio non deve necessariamente consistere in un'attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del posses- so (o del compossesso) contro la volontà espressa od anche solo pre- sunta del possessore (Cass., Sez. 2, 13/02/1987, n. 1577), costituendo spoglio non solo gli atti che privano il possessore o il detentore del possesso o della detenzione della cosa, ma anche quelli che impedisco- no il godimento dell'intera cosa o di una sua parte, tuttavia, nella spe- cie la Congregazione si è solo limitata ad alienare il bene, non essendo- vi prova del soggetto che abbia materialmente compiuto lo spoglio nel senso accertato dal Giudice del possessorio.
30. L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
***
31. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante de- ve essere condannata al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, e si distraggono in favore del procuratore costitui- to antistatario ex art. 93 c.p.c.
32. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 393/2029 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 9 agosto 2019; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in € 2.740,00 per il primo grado ed €
3450,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costi- tuito antistatario ex art 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 14.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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