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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2017/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Limited - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7784/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUC150008031U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 3/02/2021, depositato in data 25/05/2021, la società “Ricorrente_1 Limited” in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_2, come rappresentata e difesa in atti, aveva impugnato l'avviso di accertamento n. MUC150008031U notificato in data 07.12.2020, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva accertato in capo all'odierna Parte ricorrente - in qualità di coobbligato solidale con il sig. Nominativo_1, nato il Data_Nascita_1 a Catania (CT), e ivi residente in [...], C.F. CF_1, già titolare della cessata impresa individuale “Società_1”, con sede legale in Catania (CT), Indirizzo_2, P.IVA P.IVA_1 ('Centro Trasmissione Dati')
- la debenza dell'IM UN sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, IM unica sulle scommesse, per l'anno d'imposta 2015, quantificandola in € 43.593,15, oltre interessi pari a € 10.037,17 e sanzioni complessivamente pari a € 52.311,78.
Precisava in premessa la società ricorrente che:
a) in data 24.02.2015, il sig. Nominativo_1 aveva concluso con la società Ricorrente_1 Limited un contratto in forza del quale il primo si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1;
b) in data 18.06.2015, era stata avviata nei confronti del Centro Trasmissione Dati una verifica fiscale in materia di IM UN sulle scommesse;
c) in data 07.12.2020, era stato notificato a Parte ricorrente, in qualità di soggetto considerato obbligato in solido con il CTD (centro trasmissione dati), l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva accertata l'IM UN che l'Ufficio riteneva dovuta per il periodo oggetto di verifica, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative.
La società ricorrente eccepiva:
1. in via pregiudiziale in riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali in materia e, in particolare, la recente sentenza n. 25439 della Corte di Cassazione depositata in data 09.09.2020 e la sentenza della Corte di
Giustizia UE del 26 febbraio 2020;
2. dubbi interpretativi sollevati dal Giudice di Parma sulle annualità d'imposta successive al 2015;
3. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt.
3, 53 e 97 Cost.;
Inoltre tra le questioni preliminari eccepiva:
a) l'invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione al soggetto responsabile in solido, ad esito della verifica effettuata in capo al CTD e prima dell'emanazione dello stesso avviso di accertamento, in violazione degli art. 24 e 97 della costituzione;
b) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Insufficiente indicazione delle modalità per la notifica del ricorso.
c) la nullità dell'avviso di accertamento per omessa traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese;
d) l'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'ufficio impositore;
e) la nullità dell'avviso di accertamento e seguito di errata determinazione della base imponibile da parte dell'ufficio;
f) la nullità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1,comma 644 lett.g L.190/2014;
g) la nullità della cartella di pagamento per vizio assoluto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia dei Monopoli per la Sicilia in data 21/9/2021, con produzione documentale, resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
Affermava la Corte adita:
“All'udienza pubblica del 06/10/2022 con collegamento da remoto, presente i difensori avv. Difensore_1 che in udienza insiste nei propri atti difensivi a supporto della tesi e chiede un ulteriore rinvio, ed il rappresentante dell'Ag. Dogane e Monopoli di CT che si oppone ad ulteriore rinvio, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, la Commissione, esamina gli atti e decide la controversia.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Preliminarmente, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio al fine di inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267, comma 2, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, poiché tale organo giurisdizionale si è più volte pronunciato in materia (ex multis in data 26/2/2020 nella causa C-788/18); anche la Corte Costituzionale si è pronuncia con la sentenza n. 27/2018, affrontando la materia del contendere sotto molteplici profili e, conseguentemente, escludendo qualsiasi violazione di precetti costituzionali.
In ogni caso, non sussistono i denunciati vizi, anche per le ragioni di seguito esposte, in quanto la cornice legislativa nazionale è pienamente compatibile sia con la normativa europea, sia con i principi contenuti nella Costituzione, come sostenuto dalla Corte di Cassazione nelle suddette sentenze n. 21722/2021 e n.
21856/2021, alle cui argomentazioni, pienamente condivisibili, si rinvia per economia espositiva.
Nonostante la denunciata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per l'insufficiente indicazione delle modalità di notifica del ricorso nonché la lamentata omessa traduzione e notifica in lingua inglese della vocatio in ius, deve osservarsi che l'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo poiché parte attrice ha adito, tempestivamente e correttamente, questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, ben comprendendo le contestazioni, tanto da essersi difesa adeguatamente e ampiamente in questo giudizio.
L'imposta unica è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n.
190/2014 poiché, ai sensi del successivo comma 735, la citata disposizione normativa è entrata in vigore l'1/1/2015 (cfr. “La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015”).
Il comma 644, lett. g) dell'art. 1 della legge n. 190/2014 statuisce: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
Quanto alla lamentata errata applicazione della suddetta norma si osserva quanto segue:
- l'accertamento della base imponibile con il metodo induttivo, tramite il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove era ubicato il punto vendita nell'anno 2015, appare corretto, giusta quanto prescritto dall'art. 24, comma 8, del decreto-legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, poiché la contabilità del C.T.D. non era tenuta in maniera regolare;
il sig. Nominativo_1 titolare Società_1, sito in Catania – Indirizzo_2 che gestiva il punto di raccolta delle scommesse, ha fornito una documentazione contabile che è risultata frammentaria, inattendibile e priva di ogni certificazione che garantisca l'effettività degli importi e delle stesse scritture contabili, non potendo conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D. L. n. 98/2011, a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della Provincia, ove è ubicato il punto di gioco oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale;
- la Corte di Giustizia, nelle sentenze del 6/3/2007 (C 338/04 Placanica) e del 16/2/2012 (C 72/10 e 77/10
Costa e Cifone), ha semplicemente ritenuto non compatibili con il diritto europeo le sanzioni penali a carico dei gestori dei CTD collegati a bookmaker stranieri, privi di concessione, in quanto esclusi illegittimamente dalle gare del 1999 e del 2006 per contrarietà di alcune clausole dei suddetti bandi alla normativa comunitaria, ma ciò non toglie che Ricorrente_1 abbia continuato ad operare, anche successivamente, sul mercato italiano in assenza di concessione e senza effettuare alcun versamento dell'imposta unica;
- la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21856/2021, ha puntualizzato che non sussistente alcun contrasto con la giurisprudenza penale che ha escluso il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401/1989; all'uopo, ha sostenuto che “il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non comporta, tuttavia, la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto d'imposta, secondo la previsione di cui alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66” (nello stesso senso la sentenza n. 5167/2022):
- il Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 1685/2022 e n. 6604/2022 ha chiarito che “la Corte ha quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria per i soggetti che lo Stato italiano aveva illegittimamente escluso dalle gare, sanatoria che però non è estensibile al di fuori da questo caso particolare”, aggiungendo che “in altre parole, così come ritenuto dalla citata Cass. pen. 7129/2020, l'esercizio delle scommesse senza la concessione e l'autorizzazione è lecito, nel senso che non è penalmente punibile, solo se sia dimostrato che l'operatore europeo non ha ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di una sua illegittima esclusione dalle gare, o comunque a causa di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti”;
- appare corretta anche l'aliquota massima applicata, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1998, come disposto dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 165/2011.
Per le stesse ragioni per le quali questa Corte di giustizia tributaria non ha ritenuto sussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sussistono ragioni per disapplicare gli artt. 1, 2, 3, e 4 del decreto legislativo n. 504/1998 e l'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 per incompatibilità con il diritto europeo;
occorre, in ogni caso aggiungere, che la normativa in questione non pregiudica in alcun modo la libertà di prestazione dei servizi nell'ambito dello Stato italiano, tenuto conto che è stata ritenuta conforme al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche nella sentenza del 24/10/2013 nella causa C-440/2012; poi, l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dichiara esenti dal tributo armonizzato le operazioni oggetto di causa, così impedendo il concorrere di due imposte sul medesimo volume di affari.
In ultimo, non ricorrono i presupposti per la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, stante la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 Limited in persona del Legale Rappresentante pro tempore Rappresentante_1 con atto del 29 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64. L'avviso di accertamento impugnato è palesemente illegittimo, in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010). Il bookmaker Ricorrente_1 svolge attività lecita nel territorio italiano. A seguito delle discriminazioni subite dalla società nell'accesso al sistema concessorio italiano, è stata giudizialmente dichiarata la liceità dell'attività svolta dall'operatore maltese con sentenze passate in giudicato. La normativa in materia di imposta unica, pertanto, distingue due categorie di operatori, quella dei concessionari (D.lgs. 504/1998) e quella dei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010). A ciò si aggiunga che, in considerazione della conclamata liceità dell'attività posta in essere nello Stato Italiano, benché non riconosciuta dalla sola
Agenzia dei Monopoli, Ricorrente_1, nell'intento di definire a livello centrale l'intero imponente contenzioso tributario in materia di IM UN, pendente innanzi alle varie Corti dislocate sul territorio nazionale, sin dal 2016 ha chiesto ripetutamente di pagare le imposte alle medesime condizioni del concessionario statale.
E ancora, nel corso del 2022, la società ha tentato ulteriormente di definire l'imponente contenzioso nazionale avanzando diverse proposte concrete di conciliazione innanzi alle varie Corti di Giustizia, chiedendo una composizione del contenzioso e proponendo di assolvere al pagamento dell'imposta per l'intero, in veste di obbligato principale d'imposta. La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento. Senza recedere dal suesposto profilo, si censura l'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma 644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo. Si chiede, pertanto, di disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato o. Occorre precisare che con la L. 190/2014, il Legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni in materia di giochi pubblici e con le disposizioni di cui ai commi
643 e 644, ha previsto un regime di regolarizzazione nei confronti di taluni operatori presenti nel mercato.
Tuttavia, la predetta regolarizzazione è stata illegittimamente preclusa alla società Ricorrente_1, come già giudizialmente accertato (sul punto cfr. infra), con ulteriore grave discriminazione nei confronti dell'operatore già escluso dalle gare indette dallo Stato italiano. Invero, tra le condizioni previste per aderire alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643 della Legge di Stabilità, era richiesto che il soggetto interessato presentasse "una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione è, quindi, l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia. Tra i motivi ostativi che impediscono l'ottenimento della licenza di cui all'art. 88 citato si rinviene quello legato all'aver commesso il reato di esercizio abusivo dell'attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4 della Legge 401. E' facilmente intuibile come, con la norma richiamata, è stato di fatto impedito a Ricorrente_1 di poter accedere alla regolarizzazione. L'aver posto l'ottenimento della licenza come condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione ex comma 643 significa, infatti, aver scelto a priori di discriminare Ricorrente_1 escludendola dal novero dei soggetti che avrebbero potuto aderire a tale regolarizzazione. Si rappresenta altresì, che nel corso dell'anno 2014, in costanza del termine per l'adesione alla regolarizzazione, l'ADM ha pretestuosamente avviato una notizia di reato per associazione a delinquere finalizzata all'omessa dichiarazione dei redditi e all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e, a seguire, notizia di reato contro il board Ric._1 per associazione a delinquere finalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro. Le misure cautelari sono state immediatamente annullate dal Tribunale del
Riesame di Roma e l'ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione. I procedimenti sono stati archiviati nel dicembre 2017. Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali. Senza recedere dai suesposti profili, si rileva in questa sede la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto comunitario nonché ai principi costituzionali. La pronuncia di primo grado merita di essere riformata con riferimento alla richiesta di disapplicazione della normativa in materia di IM UN, nonostante la manifesta incompatibilità con gli artt. 49, 56 e ss. TFUE nonché con i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto. Sotto il primo profilo, si richiama l'art. 56 TFUE che, come noto, da un lato , vieta qualsiasi tipo di discriminazione o restrizione alla prestazione dei servizi aventi carattere transfrontaliero all'interno del territorio dell'Unione; dall'altro , osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia per scopo o per effetto quello di rendere la prestazione dei servizi tra Stati Membri più difficile o meno allettante della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato Membro. Ebbene,
l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ric._1 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione , in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata. La normativa italiana individua, tra i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta UN, i bookmaker concessionari (D.lgs. 504/98) e i bookmaker non concessionari svolgenti attività illecita (L. 220/2010). A queste categorie se ne aggiunge una terza, non tipizzata dal Legislatore , composta da soggetti discriminati nell'accesso al mercato concessorio italiano e che, per tal ragione, assumono una posizione peculiare nell'ordinamento italiano. Come già illustrato, il bookmaker concessionario, che svolge la funzione di banco e si presenta come parte contrattuale nel negozio di scommessa, è perfettamente in grado di traslare l'onere impositivo sulle quote offerte allo scommettitore con il quale conclude il contratto. Per contro, la ricevitoria di Ricorrente_1 non svolge la funzione di banco, non è parte nel contratto di scommessa e non fissa le quote applicate allo scommettitore italiano, il quale conclude il contratto di scommessa direttamente con Ric._1. Conseguentemente, la ricevitoria di Ricorrente_1 – allorché viene chiamata a rispondere dell'IM UN (anch'essa, al pari dei bookmaker concessionari, quale soggetto passivo principale ) – non è in grado di traslarne in alcun modo l'onere sugli scommettitori. Alla luce di quanto precede, la posizione della ricevitoria di Ricorrente_1 è oggettivamente deteriore rispetto a quella del bookmaker concessionario, poiché essa – a differenza di quest'ultimo – non è in condizione di rivalersi sul giocatore dell'onere impositivo e, per l'effetto,
è destinata a restarne definitivamente incisa. Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore. Nel merito, si chiede la riforma della sentenza impugnata per essersi la Corte erroneamente pronunciata con riferimento alla erronea determinazione dell'imposta unica per l'anno 2015. Le modalità di calcolo dell'imposta per tale annualità sono state oggetto di censura nel ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata. Più specificamente, la Parte ha eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'avviso per aver l'Ufficio applicato una normativa, art. 1 comma 644, lettera g), L. 190/2014, ratione temporis non applicabile all'annualità d'imposta accertata che, lo si ribadisce è quella del 2015. Come già evidenziato, l'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 (così come modificato dalla L. 208/2015), prevede che l'IM UN, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica «su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione al soggetto considerato responsabile in solido, ad esito della verifica effettuata in capo al CTD e prima dell'emanazione dello stesso avviso di accertamento, in violazione dell'art 12, comma 7 l. 212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost.; Senza recedere dai suesposti profili, si insiste nella censura della sentenza impugnata per avere la Corte completamente omesso di pronunciarsi in merito alla violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. In particolare, nel caso di specie, Ricorrente_1, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, non ha ricevuto alcuna notifica del Processo verbale di constatazione, in palese violazione di legge. L'ADM non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto dell'avvenuta notifica a Ricorrente_1, entro i termini di legge ed ha, quindi, palesemente violato il disposto normativo di cui a ll'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma
3, l. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza. I Giudici, in merito all'illegittima applicazione delle sanzioni che, come è noto, è subordinata alla comprovata sussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (applicabile anche all'IM UN ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1998), devono necessariamente ricorrere affinché risulti integrata la fattispecie sanzionatoria, si sono limitati a ritenere che “In ultimo, non ricorrono i presupposti per la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, stante la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento”, senza null'altro argomentare. È indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs.
546/1992 e 91, 92 c.p.c.; Violazione degli artt. 12, 15 d.lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la corte illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'Adm, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota.
Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la Corte derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7784/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 08
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente premette infatti che, alla luce degli interventi della giurisprudenza comunitaria e di quella nazionale, occorre operare una netta distinzione tra operatori economici leciti e operatori illeciti ma, soprattutto, prendere atto del fatto che alla Ricorrente_1 va riconosciuto lo status peculiare di “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, il quale avrebbe creato un tertium genus di operatore del settore, categoria cui la stessa appartiene. La ricostruzione ermeneutica contenuta nel ricorso per giungere alle conclusioni testé riassunte non può essere condivisa, poiché essa è sostanzialmente incentrata sulla liceità penale del modus operandi di Ricorrente_1, circostanza che però non assume rilievo ai fini della legittima tassazione della fattispecie impositiva di cui trattasi. Al riguardo appare utile richiamare l'orientamento della Corte di legittimità espresso con le recenti sentenze n. 8757/2021 e n. 5167/2022. La pronuncia in esame, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, sconfessa la tesi della posizione giuridica qualificata assunta dalla
Ricorrente_1 sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione e della giurisprudenza nazionale, tale da assimilarla ai concessionari nazionali e abilitarla ad operare in Italia attraverso i CTD, anche in assenza del titolo concessorio e dell'autorizzazione di polizia. il TAR mette in evidenza che le sentenze emesse dalla CGUE e dalla Cassazione producono effetti per la Ricorrente_1 esclusivamente in ordine alla non applicabilità delle sanzioni penali per le condotte contestate ai responsabili aziendali e ai titolari dei
CTD, senza alcuna ripercussione in ambito amministrativo/tributario. Peraltro, anche sotto il profilo sanzionatorio, secondo il Collegio giudicante le previsioni dell'ordinamento nazionale sono nuovamente suscettibili di applicazione nel momento in cui vengono rimossi gli ostacoli alla partecipazione al bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni per la raccolta del gioco pubblico, ovvero una volta eliminate le clausole discriminatorie stigmatizzate dagli organi giurisdizionali. Con il secondo motivo di ricorso viene sollevata un'ulteriore questione pregiudiziale, ossia che la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n.
208) avrebbe trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica, sicché l'imposizione dovrebbe essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, titolare dell'attività economica, con esonero del CTD, con conseguente erronea individuazione e determinazione dell'imposta pretesa dall'Ufficio. Il legislatore, infatti, nell'introdurre il nuovo regime di tassazione sul margine, ha fatto riferimento al solo canale legale della raccolta scommesse, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento al totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Ed invero, il richiamo normativo da parte dei ricorrenti risulta ancorato alla quantificazione della base imponibile secondo lo schema del calcolo d'imposta unica in relazione alla tassazione rivolta agli allibratori legali, ossia inseriti nel circuito statale del sistema autorizzatorio strettamente legato al collegamento al totalizzatore nazionale gestito da Società_2 da parte di soggetti economici aventi i requisiti di cui al 10, comma 9-octies, d.l. n.16 del 2.3.2012, convertito in legge n.44 del 26.04.2012, dunque in quanto assegnatari di concessione amministrativa ADM, oltre che a licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. Il terzo motivo del ricorso introduce, sempre in via pregiudiziale, la questione relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 e ss. del TFUE e dei principi comunitari in materia di parità di trattamento e non discriminazione, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione del 26/02/2020. Per quanto concerne la richiesta di rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, alla luce della sentenza del 26.02.2020, va detto che le conclusioni cui è pervenuta la Corte, in assoluta continuità con gli orientamenti precedentemente espressi, non depongono per una sospensione del giudizio tributario. Nella sua ampia argomentazione, la Corte ha messo in evidenza come l'IM UN si applichi a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta ai bookmaker stranieri non può essere considerata discriminatoria. In realtà ad essere danneggiati dal comportamento dei CTD che raccolgono scommesse per conto di bookmakers non collegati al Totalizzatore sono le ricevitorie che operano per conto di bookmaker concessionari, in quanto il bookmaker irregolare offre quote concorrenziali rispetto ai concessionari nazionali, poiché gode del vantaggio dato proprio dal sottrarsi al pagamento dell'imposta unica, con ciò alterando gli equilibri concorrenziali del mercato. La circostanza che i CTD e i bookmakers privi di concessione vengano assoggettati con vincolo solidale all'imposta unica è la mera conseguenza della loro scelta di rifiutare il sistema regolatorio nazionale di settore e della loro volontà di sottrarre fraudolentemente base imponibile in Italia (occultandola al totalizzatore nazionale) al fine di scontare un'aliquota fiscale più vantaggiosa altrove ovvero, nel caso dei CTD, di evadere completamente l'imposta unica sulle scommesse. Non si può non rimarcare che l'occultamento di base imponibile motivato da tale finalità fraudolenta finisce per modificare l'equilibrio fiscale dei Paesi coinvolti nelle operazioni compiute dalle suddette società. In conclusione, si può ragionevolmente affermare che, alla luce della sentenza della CGUE del 26.02.2020, siano del tutto risolte tutte le questioni relative alla compatibilità della normativa ita- liana sulle scommesse di cui al D.lgs.504/98 ed il D.L.220/2010 art. 1, comma 66 e il TFUE.
Ne deriva l'inutilità di un eventuale rinvio alla CGUE, anche con riferimento al terzo quesito inerente le annualità d'imposta successive al 2015. Si è già messo in luce nelle pagine che precedono la circostanza che il legislatore nazionale ha delineato un “doppio binario impositivo” in materia di imposta unica sulle scommesse, a seconda che l'attività economica avvenga nel rispetto delle regole stabilite a tutela degli interessi erariali e a garanzia degli stessi giocatori, oppure si ponga al di fuori del circuito legale del gioco, con sottrazione al controllo statale per preminenti ragioni di contrasto al gioco minorile e agli interessi economici della criminalità organizzata. Ebbene, Ricorrente_1 non solo non ha mai voluto partecipare ai bandi per il rilascio delle relative concessioni, ma ha scelto, contrariamente ad altri allibratori esteri, di non sanare la propria posizione fiscale, così come i titolari dei centri di raccolta ad essa affiliati, precludendosi volontariamente la possibilità di esercitare, mediante presentazione di apposita domanda, la raccolta di scommesse in conformità alla legge nazionale, con collegamento al totalizzatore nazionale. Si è pure già evidenziato il fatto che, sebbene l'attività della Ricorrente_1 e dei punti di raccolta che alla stessa fanno capo, sia stata riconosciuta lecita dalla Cassazione sotto il profilo penale, per contrarietà dei bandi nazionali al diritto sovranazionale, ciò comunque non esonera entrambi i soggetti dall'obbligo di versare le imposte sulla raccolta di scommesse effettuata nel territorio italiano. In ordine alla asserita natura sanzionatoria della disposizione di cui alla lett. g) del comma 644, deve nuovamente sottolinearsi che è proprio la libera scelta di continuare ad operare al di fuori delle norme di legge a far sì che alla Ricorrente_1, cosi come a tutti gli operatori non regolarizzati, si applichi un regime più severo, giustificato dal fatto che il protrarsi di questi comportamenti danneggia e discrimina le attività svolte dai bookmakers regolari, autorizzati per effetto dell'adesione alle procedure di regolarizzazione fiscale dell'anno 2015 e 2016. In particolare, nel ricorso si specifica che la triplicazione della base imponibile e il consistente aumento dell'aliquota applicabile determinerebbero un prelievo sfornito di idonea causa giustificatrice e privo di ogni contatto con l'effettiva capacità contributiva del cittadino. In merito va sottolineato, circa le implicazioni comunitarie sottese alla normativa nazionale italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che l'imposta unica sulle scommesse è un'imposta non armonizzata a livello europeo, il che consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, sono poste esclusivamente dall'ordinamento interno, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. In conclusione, non si rinviene alcun punto di contrasto tra la normativa nazionale di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014) e quella comunitaria di cui agli artt.
52, 56 e ss. TFUE. Quanto alla riferita violazione del principio costituzionale della capacità contributiva nel procedimento di determinazione dell'imposta, la scelta del legislatore è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale dal momento che “bisogna tener conto che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera” (Corte cost. sent. n. 27/2018). In punto di fatto deve poi osservarsi che il ricorso da parte dell'Ufficio al metodo di calcolo forfetario di cui alla censurata disposizione di legge e da porre in stretta correlazione con la mancata collaborazione del gestore del CTD, il quale non ha fornito nel corso della fase istruttoria la benché minima documentazione utile alla ricostruzione della base imponibile ai fini dell'imposta unica 2015. L'avviso di accertamento impugnato, infatti, è stato redatto con il metodo di calcolo induttivo o extracontabile, in quanto, nel corso del procedimento tributario non è stata messa a disposizione dell'Ufficio la documentazione contabile idonea a determinare analiticamente la base imponibile su cui calcolare l'imposta unica sulle scommesse. Invero, nel periodo temporale preso in considerazione per l'avviso di accertamento, il titolare della ricevitoria di scommesse, non collegato al totalizzatore nazionale, non ha tenuto la contabilità obbligatoria di cui al d.P.R. 666/2002, art. 2 comma 3, prevista per i soggetti sprovvisti di titoli autorizzatori (e cioè l'adozione di ricevute a due sezioni, dettagliatamente compilate e soggette a vidimazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in materia di IVA). Proprio la mancanza di collegamento con il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - per il tramite di Società_2 -, che registra telematicamente tutte le operazioni rilevanti per l'applicazione dello specifico tributo, giustifica il ricorso all'accertamento induttivo o extra- contabile, come previsto dall'art. 24, comma 10, D.L.
98/2011, in combinato disposto con l'art. 1, comma 644 lett. g) L. 190/2014. Ricorrente_1 e i gestori dei CTD ad essa legati da rapporto contrattuale, come si è visto sopra, non hanno ritenuto di dover aderire alla definizione della procedura di regolarizzazione fiscale e amministrativa;
ed è proprio questa scelta di continuare ad operare al di fuori del circuito legale del gioco a determinare l'applicazione di un regime fiscale più gravoso, giustificato dal fatto che il protrarsi di questi comportamenti, non solo danneggia e discrimina le attività degli operatori regolari, ma penalizza l'intera collettività a causa dei mancati introiti per le casse dello Stato. I CTD affiliati con Ricorrente_1 non svolgono affatto una attività lecita sotto il profilo amministrativo- tributario, poiché evadere le imposte e non rispettare le norme che regolamentano il settore della raccolta di gioco non può essere considerato lecito. Con il quarto motivo del reclamo viene dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso. All'interno dell'atto di accertamento impugnato, nella sezione avvertenze, sono dettagliatamente indicate tutte le istruzioni per la presentazione del ricorso e del reclamo.
Il quinto motivo denuncia la illegittimità dell'avviso per errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lettera g),
L. 190/2014, ovvero della normativa di favore introdotta dal legislatore ai fini della regolarizzazione dei soggetti che operavano abusivamente nel territorio dello Stato. Ed invero la ricorrente tenta di dimostrare, attraverso una fallace interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 643 e 644 della L. n. 190/2014, la illegittimità della determinazione della base imponibile con metodo induttivo prevista dal legislatore per i soggetti che continuano a raccogliere scommesse in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale, sotto il profilo, ancora una volta, della presunta discriminazione ai danni dei CTD affiliati a Ricorrente_1. Nel ricorso viene infatti attribuito all'art. 1, comma 643, della L. n. 190/2014 un significato non corrispondente a quello che emerge dalla piana lettura del testo normativo, traendone coì conclusioni errate. Non è affatto vero che il legislatore ha subordinato la concreta possibilità, per gli operatori del circuito illegale, di regolarizzare la loro situazione al previo rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS da parte della competente questura ma, al contrario, ha configurato l'adesione alla procedura di emersione quale necessario presupposto per ottenere il predetto titolo abilitativo. Ciò è quanto emerge da una attenta e corretta lettura del comma 643, che, alla lett. a), esigeva da parte del soggetto richiedente la mera allegazione della domanda volta ad ottenere la licenza ex art. 88 e non, come invece sostenuto dai ricorrenti, la prova dell'avvenuto rilascio del titolo dall'autorità di polizia. Pertanto, la non regolarizzazione da parte di Ricorrente_1 e dei CTD ad essa collegati è il frutto di una libera scelta di continuare ad operare nel settore delle scommesse in spregio alla disciplina statale, e non la conseguenza di una oggettiva impossibilità di sanare la propria posizione. La posizione di Ricorrente_1 è oramai quella di ogni altro aspirante operatore di settore. in via ancora preliminare il bookmaker estero chiede la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di costatazione al soggetto considerato responsabile in solido( Soc._3), in violazione dell'art.12 comma 7 l.212.2000 e degli art.24 e 97 della Costituzione. Sul punto si evidenzia che l'obbligato principale Nom._1 ha ricevuto la notifica del PVC nei termini di legge dal messo notificatore del Comune di Catania, ai sensi dell'art.140 in data 27.03.2018 (acquisito agli atti con prot.52100 del 18.07.2018), depositato nel fascicolo di parte. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omesso rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 dello statuto del contribuente decorrente tra la notifica del PVC, che è stato notificato contestualmente all'avviso di accertamento in data 07.12.2020. posto che il PVC è stato redatto solo nei confronti del titolare della ditta individuale “Società_1” la previsione del termine dilatorio di cui all'art. 12 c.7 l. 212/00 non può ritenersi posta a garanzia del terzo ma, semmai, del destinatario dell'accesso, ispezione o verifica fiscale, unico soggetto legittimato a dolersi della sua violazione. La società
Ricorrente_1 insiste nel rivendicare il diritto di pagare le imposte alle medesime condizioni e con le modalità stabilite per gli operatori regolari, cioè muniti di concessione amministrativa, in quanto il più rigoroso regime fiscale previsto dalla legge trova applicazione nei con- fronti di coloro che esercitano l'attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ovvero in assenza di un valido titolo abilitativo, categoria alla quale essa non appartiene in quanto operatore sanato dalla giurisprudenza. Al riguardo non può che ribadirsi quanto già detto in precedenza, ossia che la liceità penale dell'attività di raccolta delle scommesse non impedisce di considerarla illecita sotto il diverso profilo amministrativo, in quanto appunto svolta in assenza di concessione o autorizzazione, come del resto affermato in linea di principio dalla stessa società reclamante. La difesa di Ricorrente_1 eccepisce poi l'erroneità della tesi dell'Ufficio che fa rientrare l'attività dei CTD all'interno della nozione di “gestione” di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma
66 lett. b) della Legge 220/2010: dovendosi intendere, invece, per gestore esclusivamente il bookmaker al quale è riferibile l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse, l'unico che può inglobare l'imposta nella quota ed è in grado di traslare l'onere impositivo fissando il valore di quella quota mentre l'attività svolta dal
CTD sarebbe ausiliaria di mera trasmissione dati, cioè, in altri termini, di mera fornitura, agli utenti finali, dei mezzi telematici con cui mettersi in contatto con il bookmaker Ricorrente_1 e partecipare ai giochi gestiti dallo stesso;
colui che si qualifica come effettivo gestore dell'attività di raccolta scommesse (Ricorrente_1) non è soggetto passivo d'imposta perché, in forza del gioco di specchi costruito intorno al sistema CTD, il contratto sottostante si concluderebbe a Malta. La realtà, come già evidenziato, è ben differente e di tale stato di cose la sentenza n. 2508/02/2021 ne ha dato ampia rappresentazione ripercorrendo la disciplina normativa che sottende all'applicazione dell'imposta unica. Secondo la ricorrente mancherebbe il presupposto della territorialità per l'applicazione dell'imposta, in quanto i contratti relativi alle scommesse raccolte si concluderebbero, secondo la tesi difensiva, all'estero (in particolare a Malta), ove ha sede la società Ricorrente_1. La tesi si fonda sulla seguente prospettazione: l'allibratore maltese predispone tutti gli elementi utili per la conclusione del contratto di scommessa, proponendo eventi e relative quote, fissando i limiti minimo e massimo delle puntate;
lo scommettitore italiano accetta una delle possibili proposte;
l'accettazione perviene al proponente, dunque a Malta. Questo, ai sensi dell'art. 1326 c.c., sarebbe il luogo di conclusione del contratto. Il presupposto dell'imposta, dunque, non si realizzerebbe in Italia. L'art. 1, co. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 stabilisce che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle “scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”. Se, infatti, si osservano le ricevute di partecipazione emesse da un CTD, è possibile rinvenire la seguente (o simile) dicitura: “le quotazioni esposte all'interno del locale del CTD e visualizzate a titolo informativo nel WEB, valgono come proposta di scommessa e costituiscono parte dell'offerta al pubblico formulata, in via esclusiva, dal bookmaker Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 1336 C.C…”. Tale inversione dei ruoli (tra proponente ed accettante una offerta di gioco in forma di scommessa) non vale però a dimostrare l'assunto, anzi. Al di là del nomen iuris (cui Ricorrente_1 ricorre, ossia quello dell'offerta al pubblico), invero, la realtà è che la conclusione del contratto avviene nel momento (e quindi nel luogo) in cui il giocatore (proponente) ha, in
Italia, conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco. Circostanza questa che è materialmente comprovata esclusivamente dal rilascio (da parte del CTD) del tagliando che riepiloga i dati dell'oggetto del contratto di scommessa, il quale viene appunto consegnato al giocatore in Italia, nell'esercizio commerciale dove vengono raccolte le scommesse da chiunque organizzate. Del resto, ove il documento di accettazione non fosse conforme all'effettiva scommessa proposta dal giocatore, il contratto non sarebbe perfezionato (per non corrispondenza del contenuto dell'accettazione alla proposta). Deve poi doverosamente evidenziarsi che, qualora il contratto fosse da considerarsi perfezionato all'estero, come artificiosamente sostenuto da controparte, saremmo in presenza di evidente pregiudizio alla facoltà e al diritto di difesa del consumatore italiano in quanto, in caso di inadempimento, il giocatore dovrebbe rivolgersi al giudice straniero e l'art. 1341 c.c. considera vessatoria la clausola contrattuale che prevede la modifica del Foro, quindi clausola da approvare espressamente per iscritto dal contraente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 25 Settembre 2025 parte appellante deposita note illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di rimessione alla Corte costituzionale, l'appellante reitera la richiesta di: sospendere il giudizio e sollevare nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art.267
TFUE, in relazione: all'interpretazione degli artt.49, 52, 56 TFUE e dei principi di non discriminazione;
alla compatibilità degli artt.1–3 D. Lgs.504/1998, dell'art.1, commi 64 e 66, L.220/2010, nonché dell'art.1, comma
644, lett. g), L.190/2014; sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale degli stessi artt.1–3 D. Lgs.504/1998, 1, commi 64 e 66, L.220/2010 e art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, per contrasto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. La richiesta non può essere accolta. In ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia, con sentenza 26.02.2020, causa C788/18 (Ricorrente_1), ha già esaminato – proprio con riferimento al sistema italiano dell'IM UN sulle scommesse – il quesito se l'art. 56 TFUE osti a una normativa che: assoggetta all'imposta i CTD stabiliti in Italia;
e, in solido e in via eventuale, i bookmaker stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente: dall'ubicazione della loro sede;
dall'assenza di concessione nazionale. La Corte ha espressamente affermato che l'art. 56 TFUE non osta a tale disciplina, evidenziando che: l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinguere in base al luogo di stabilimento;
la libera prestazione dei servizi non implica divieto di doppia imposizione in ambito di imposte non armonizzate, gli Stati membri mantenendo autonomia in materia, entro il rispetto del diritto UE.
Quanto al criterio forfetario “triplo della media provinciale” di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, la Corte ne ha ritenuto la questione irrilevante ai fini del giudizio allora pendente (annualità 2011), dichiarando quindi il relativo quesito irricevibile. Tale declaratoria non impone né suggerisce un obbligo di nuovo rinvio in questa sede: il potere/dovere di rinvio sussiste solo quando la soluzione del giudizio dipenda da una questione interpretativa non già chiarita e non manifestamente infondata. Nel caso in esame: per la struttura della disciplina interna (doppio binario tra canale legale e canale illecito/non regolarizzato) e per come si è formato il quadro giurisprudenziale (CGUE, Corte cost., Cassazione), le questioni sollevate dall'appellante risultano già coperte da orientamenti consolidati, che escludono profili di incompatibilità tali da rendere necessario un nuovo rinvio. La richiesta di rinvio pregiudiziale va dunque respinta. La Corte costituzionale, con sentenza n.27 del 23.01.2018, ha: dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 D. Lgs.504/1998 e dell'art.1, comma 66, lett. b), L.220/2010 limitamente alle annualità anteriori al 2011, nella parte in cui assoggettavano ad IM UN le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione;
confermato, per le annualità successive al 2011, la legittimità: della soggettività passiva dei titolari di CTD che gestiscono raccolta scommesse per conto di bookmaker privi di concessione;
della solidarietà passiva tra CTD e bookmaker estero;
della coerenza di tale assetto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. , in quanto il gestore CTD: svolge effettiva attività di gestione e raccolta;
consegue provvigioni parametrate alla raccolta;
può, per via contrattuale, ribaltare l'onere sul bookmaker. Per l'anno 2015, dunque, la disciplina interpretata (art.3 D.
Lgs.504/1998 in combinato con art.1, comma 66, L.220/2010) è già stata scrutinata e ritenuta conforme a
Costituzione, nei termini sopra riassunti. Quanto all'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, la Corte costituzionale ne ha circoscritto l'irrilevanza rispetto alle annualità anteriori all'entrata in vigore, ma non ne ha ravvisato, per le annualità successive, profili di manifesta incostituzionalità tali da imporre un intervento correttivo;
le censure dell'appellante: si limitano a contestare la scelta legislativa del criterio induttivo e della triplicazione della media provinciale, senza evidenziare un'irragionevolezza manifesta o un difetto assoluto di collegamento con la capacità contributiva, tanto più in un contesto di grave e accertata evasività, con contabilità non attendibile. In presenza di un chiaro orientamento della Corte costituzionale e di una scelta legislativa rientrante nell'ampia discrezionalità in materia tributaria, la questione non appare né nuova né non manifestamente infondata. Anche la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale deve, quindi, essere rigettata. Sulla dedotta “liceità” dell'attività Ricorrente_1 e sulla non applicabilità della L.220/2010, l'appellante sostiene che: l'attività di Ricorrente_1 e dei CTD a essa affiliati sarebbe stata “sanata” dalla giurisprudenza (CGUE, Cassazione, Consiglio di Stato, giudici tributari), sicché essa non rientrerebbe tra i soggetti destinatari della
L.220/2010, che colpirebbe solo attività “illecite”; la pretesa impositiva sarebbe, pertanto, viziata in radice per difetto di presupposto. La tesi non è condivisibile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità – richiamata dall'Ufficio – è univoca nel distinguere nettamente: piano penale - L'attività di raccolta scommesse per conto di bookmaker esteri illegittimamente esclusi dalle gare nazionali non integra, in presenza di specifiche condizioni discriminatorie accertate, il reato di cui all'art.4, L.401/1989,con conseguente disapplicazione della norma penale contrastante con il diritto UE;
piano tributario - Ciò non esclude in alcun modo la soggettività passiva ai fini dell'IM UN. Invero, è stato precisato che: l'art.3 D. Lgs.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, L.220/2010, individua quale soggetto passivo chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, “con o senza concessione”; il mancato rilievo penale dell'attività non comporta affatto esenzione dal tributo, essendo principio generale del sistema quello dell'imponibilità anche delle attività svolte in difetto dei titoli amministrativi o in violazione di norme regolatorie. In questo senso si sono espresse, tra le altre, le pronunce di legittimità citate nelle difese dell'Ufficio (ordinanze rese in materia di
IM UN successivamente al 2018), che hanno affermato – in sintesi – che: il riconoscimento della non illiceità penale dell'attività Ricorrente_1 non sottrae la stessa dal campo di applicazione dell'IM UN;
anzi, la disciplina della L.220/2010 “postula” proprio la tassazione anche in assenza di concessione, con funzione di recupero di base imponibile sottratta al circuito legale. Ne consegue che: l'asserita “liceità” dell'attività di Ricorrente_1, nella prospettiva penale, non incide sul piano tributario, dove rilevano: la gestione effettiva delle scommesse sul territorio italiano;
il collegamento funzionale con i CTD;
la L.220/2010 è pienamente applicabile anche a Ricorrente_1 e ai CTD affiliati, in quanto soggetti che gestiscono, sul territorio italiano, raccolta di scommesse in assenza di concessione e senza regolarizzazione. Il motivo di appello sul punto va respinto. Sulla presunta discriminazione nell'accesso al sistema di regolarizzazione fiscale ex
L.190/2014, l'appellante lamenta di essere stata discriminata nell'accesso alla procedura di regolarizzazione fiscale 2014 (art.1, commi 643–644, L.190/2014), assumendo che: la previsione della necessità di domanda ex art.88 TULPS avrebbe in realtà precluso a Ricorrente_1 la regolarizzazione;
la pendenza di procedimenti penali avrebbe reso in concreto impossibile l'adesione; con conseguente illegittimità della disciplina – nella parte relativa ai CTD collegati a bookmaker UE – per contrasto con il diritto dell'Unione. La doglianza non
è fondata. Come puntualmente evidenziato dall'Ufficio: l'art.1, comma 643, L.190/2014 richiedeva, ai fini dell'adesione, la presentazione della domanda per il rilascio della licenza ex art.88 TULPS, non già il suo rilascio anticipato;
la sequenza normativa – allegazione della domanda, trasmissione delle stesse all'Autorità di P. S. , sottoscrizione del disciplinare, pagamento dell'imposta ridotta – dimostra che: la domanda di licenza era un presupposto procedurale per entrare nel circuito della regolarizzazione;
numerosi CTD operanti per conto di bookmaker esteri, privi di concessione, hanno effettivamente aderito alla regolarizzazione e ottenuto, in seguito, la licenza. La scelta di Ricorrente_1 e dei CTD affiliati di non aderire alle regolarizzazioni 2015– 2016 costituisce, pertanto, espressione di una autonoma strategia imprenditoriale e difensiva, e non conseguenza di un'impossibilità materiale o giuridica indotta dall'ordinamento interno. Non può, dunque, configurarsi alcuna discriminazione “strutturale” nella disciplina della regolarizzazione tale da renderla incoerente con il diritto dell'Unione. Sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea e sul c.d. “doppio binario” impositivo, l'appellante deduce che: la disciplina italiana istituirebbe un trattamento fiscale più gravoso per i CTD e per i bookmaker esteri (collegati ma non concessi) rispetto: ai concessionari nazionali;
alle ricevitorie da questi gestite, le quali non sono soggette ad IM UN in via diretta;
la tassazione in Italia si cumula con quella (gaming tax) corrisposta a Malta, determinando una forma di discriminazione fiscale e di ostacolo alla libera prestazione di servizi ex artt.56 e ss. TFUE. Come anticipato, la Corte di Giustizia (causa C-788/18) ha già affermato che: l'IM UN italiana è un'imposta non armonizzata, rispetto alla quale: gli Stati membri non hanno obbligo di adeguare il proprio sistema a quello di altri Stati, né di eliminare fenomeni di doppia imposizione;
è legittimo un sistema che assoggetta all'imposta chiunque gestisca scommesse raccolte in Italia, ivi compresi CTD e bookmaker esteri;
la disciplina non è discriminatoria sotto il profilo della libertà di prestazione di servizi, nei limiti in cui: applica lo stesso tributo a tutti gli operatori che raccolgono gioco sul territorio nazionale;
persegue finalità legittime di ordine pubblico, tutela del giocatore, prevenzione del gioco minorile e contrasto a fenomeni criminali. La Corte costituzionale, dal canto suo, ha riconosciuto: la legittimità della scelta di estendere l'IM UN anche ai soggetti “fuori concessione” (CTD e bookmaker esteri senza titolo), per evitare che essi: risultino avvantaggiati rispetto agli operatori regolari;
godano di una sostanziale “immunità” fiscale pur operando sul medesimo mercato.
In tale cornice, la tesi dell'appellante, che propone una equiparazione piena a tutti gli effetti ai concessionari nazionali, si pone in contrasto con l'impianto logico della giurisprudenza UE e costituzionale: le discriminazioni accertate in sede penale/amministrativa attengono alle condizioni di accesso alle gare o alle clausole delle stesse;
non si traducono, però, in un diritto soggettivo ad operare senza soggiacere alla disciplina fiscale interna né, tanto meno, a beneficiare del medesimo trattamento riservato a chi: ha conseguito regolare concessione;
è rigidamente inserito, stabilmente, nel circuito del totalizzatore nazionale. Ne deriva che: non sussiste alcun obbligo, per lo Stato italiano, di “riequilibrare” la situazione di Ricorrente_1 mediante esenzioni o trattamenti fiscali privilegiati;
la tassazione simultanea a Malta e in Italia è conseguenza: della scelta, originariamente condizionata ma successivamente confermata, di stabilirsi e rimanere a Malta;
e della concomitante decisione di operare sul territorio italiano tramite CTD non concessi e non regolarizzati. Il motivo di appello sul punto va respinto. Sulla pretesa inapplicabilità per il 2015 del criterio forfetario ex art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, l'appellante sostiene che: la norma di cui all'art.1, comma 644, lett. g),
L.190/2014, nella sua versione modificata dalla L.208/2015, avrebbe spostato l'entrata in vigore del criterio forfetario (triplo della media provinciale) al 1° gennaio 2016; per l'anno 2015 continuerebbe ad applicarsi la disciplina previgente (art.24, comma 10, D.L. 98/2011), sicché l'Ufficio avrebbe fatto uso di un criterio temporalmente non applicabile. In realtà: il provvedimento impugnato, come si evince dall'atto di accertamento e dalle difese dell'Ufficio, ha fatto leva su: l'art.24, comma 10, D.L. 98/2011, che già consentiva l'utilizzo della media provinciale per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale e privi di contabilità attendibile;
in combinato con l'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, nel quadro di una disciplina transitoria che, per gli operatori “fuori concessione”, conservava un approccio induttivo particolarmente rigoroso. La questione, così come posta, non coglie quindi la reale base normativa dell'avviso, che si fonda: sull'inattendibilità della documentazione contabile del CTD Società_1; sull'assenza di qualsiasi flusso di gioco verso il totalizzatore nazionale;
sull'applicazione di un metodo induttivo pienamente previsto dall'ordinamento già prima del 2016. Peraltro, anche laddove si ritenesse necessario un adeguamento dell'impianto normativo al testo definitivo della L.208/2015, la giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante mostra esiti non univoci e, soprattutto, non vincolanti in questa sede, trattandosi di decisioni di merito isolate rispetto al quadro complessivo, nel quale: è stato riconosciuto che, per gli operatori fuori sistema concessorio, il legislatore ha inteso mantenere un presidio induttivo particolarmente incisivo;
il ricorso al “triplo della media provinciale” trova giustificazione nella mancata collaborazione del contribuente e nella concentrazione del rischio evasivo proprio in tale segmento di mercato. Tanto basta per escludere un vizio di legittimità tale da travolgere integralmente l'atto. Il motivo va, quindi, rigettato. Sulla dedotta violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000 e sulla mancata notifica del PVC a Ricorrente_1, l'appellante lamenta che: il processo verbale di constatazione (PVC), redatto a seguito dell'accesso presso i locali del CTD, non sarebbe stato notificato a Ricorrente_1; il termine dilatorio di 60 giorni ex art.12, comma 7, L.212/2000 sarebbe stato violato, con conseguente invalidità dell'avviso. La censura non può essere accolta. In diritto: l'art.12, comma 7, L.212/2000: tutela il contraddittorio preventivo nei confronti del soggetto sottoposto a verifica nei locali dove è esercitata l'attività; non si estende, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai terzi nei cui confronti emergano elementi impositivi a seguito di quella verifica;
è stato chiarito che: il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, nella forma specificamente delineata dal comma 7, spetta al soggetto presso i cui locali è effettuato l'accesso; non sussiste obbligo di notifica del
PVC al coobbligato solidale non oggetto di accesso, né il suo mancato coinvolgimento comporta invalidità dell'avviso emesso nei suoi confronti. Nel caso di specie: il PVC è stato redatto e notificato al titolare del CTD, sig. Nominativo_1, nei termini di legge;
Ricorrente_1 non è stata sottoposta ad accesso o verifica presso la propria sede italiana (che non risulta esistente) né presso altra stabile organizzazione in Italia;
il suo coinvolgimento avviene quale coobbligata solidale, in base alla ricostruzione oggettiva dei flussi di gioco e della relazione contrattuale con il CTD. Alla luce del principio sopra richiamato, il contraddittorio endoprocedimentale nei confronti della coobbligata solidale non era richiesto a pena di invalidità dell'atto. Il motivo di appello va respinto. Sulle sanzioni e sulle “obiettive condizioni di incertezza”,
l'appellante invoca: l'applicazione dell'esimente di cui all'art.6, comma 2, D. Lgs.472/1997 e dell'art.10, comma 3, L.212/2000; la riconducibilità della fattispecie a un quadro normativo “altamente incerto”, come attestato: da norme di interpretazione autentica;
da prassi contrastanti;
da giurisprudenza non univoca;
e, in subordine, la sproporzione delle sanzioni rispetto alla condotta, alla luce dei principi costituzionali (cfr.
Corte cost. n.46/2023). Le doglianze non meritano accoglimento. In primo luogo: per le annualità successive al 2011, la disciplina dell'IM UN e della soggettività passiva di CTD e bookmaker esteri privi di concessione: è stata oggetto di interventi chiarificatori (art.1, comma 66, L.220/2010) già in vigore al tempo dei fatti;
è stata confermata nella sua legittimità costituzionale (Corte cost. n.27/2018); è stata interpretata in modo sostanzialmente stabile dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alle asserite incertezze:
l'eventuale oscillazione di parte della giurisprudenza di merito non è di per sé sufficiente a qualificare, in concreto, la posizione di Ric._1 e del CTD come coperta da “incolpevole ignoranza” del precetto tributario;
nel settore specifico dei giochi, i soggetti operanti professionalmente, specie se parte di gruppi multinazionali, sono tenuti ad un elevato grado di diligenza qualificata, incompatibile con un affidamento “semplice” su letture minoritarie o di comodo. Inoltre la condotta contestata si caratterizza per: sistematica sottrazione al collegamento con il totalizzatore nazionale;
mancata regolarizzazione pur in presenza di reiterate finestre legislative;
produzione di documentazione contabile frammentaria e inattendibile;
circostanze che mal si conciliano con un errore scusabile. In tali condizioni, non ricorrono i presupposti per la disapplicazione integrale delle sanzioni. Quanto alla denunziata “sproporzione”, il quantum delle sanzioni applicate (calcolate secondo le aliquote previste dal D. Lgs.504/1998) non risulta in alcun modo eccedere, in termini manifesti, la forchetta normativa né si traduce in una compressione irragionevole del patrimonio dell'appellante rispetto all'entità dell'evasione contestata. La pronuncia della Corte costituzionale n.46/2023, richiamata in via del tutto generica, non appare sovrapponibile al caso in esame, nel quale: non emergono elementi eccezionali di abnormità; né sono state addotte circostanze specifiche tali da giustificare una graduazione in diminuzione ex art.7 D. Lgs.472/1997. Il motivo va, pertanto, respinto. Sulla statuizione delle spese di primo grado,
l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui: ha posto le spese a suo carico, liquidandole in misura di € 2.500,00 oltre accessori;
non ha tenuto conto che l'Ufficio era rappresentato da un funzionario interno, e non da un difensore abilitato;
non ha disposto la compensazione, pur in presenza di lite asseritamente “complessa”. La doglianza è infondata. In diritto: in tema di spese processuali, il giudice di merito gode di ampio potere discrezionale nel: applicare il principio della soccombenza;
valutare l'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese ex art. 92 c. p. c.; non sussiste alcun obbligo di motivare espressamente il mancato esercizio del potere di compensazione, purché la pronuncia sia coerente con l'esito della lite. Quanto alla partecipazione in giudizio dell'Amministrazione mediante funzionario delegato:
è principio consolidato che, in tal caso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può ottenere condanna a “onorari e diritti” di avvocato, ma solo il rimborso delle spese vive documentate;
tuttavia, l'appellante non ha allegato, né in primo grado né in appello, dati concreti idonei a dimostrare che la liquidazione effettuata sia stata, in concreto, parametrata a voci estranee alle spese vive o sproporzionata;
la mera doglianza astratta, non corredata da eccezione tempestiva specifica e da contestazione puntuale della nota spese, non è sufficiente a fondare un vizio tale da imporre la riforma della statuizione. Quanto, infine, alla lamentata mancata compensazione, la circostanza che la materia presenti profili di complessità non impone, di per sé, la deroga al principio della soccombenza, specie laddove: l'impianto motivazionale del primo giudice risulti coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità; l'esito della controversia sia integralmente sfavorevole al contribuente. Il motivo va, quindi, rigettato. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 Limited, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 Limited al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VII Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2017/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Limited - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7784/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUC150008031U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 3/02/2021, depositato in data 25/05/2021, la società “Ricorrente_1 Limited” in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_2, come rappresentata e difesa in atti, aveva impugnato l'avviso di accertamento n. MUC150008031U notificato in data 07.12.2020, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva accertato in capo all'odierna Parte ricorrente - in qualità di coobbligato solidale con il sig. Nominativo_1, nato il Data_Nascita_1 a Catania (CT), e ivi residente in [...], C.F. CF_1, già titolare della cessata impresa individuale “Società_1”, con sede legale in Catania (CT), Indirizzo_2, P.IVA P.IVA_1 ('Centro Trasmissione Dati')
- la debenza dell'IM UN sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, IM unica sulle scommesse, per l'anno d'imposta 2015, quantificandola in € 43.593,15, oltre interessi pari a € 10.037,17 e sanzioni complessivamente pari a € 52.311,78.
Precisava in premessa la società ricorrente che:
a) in data 24.02.2015, il sig. Nominativo_1 aveva concluso con la società Ricorrente_1 Limited un contratto in forza del quale il primo si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1;
b) in data 18.06.2015, era stata avviata nei confronti del Centro Trasmissione Dati una verifica fiscale in materia di IM UN sulle scommesse;
c) in data 07.12.2020, era stato notificato a Parte ricorrente, in qualità di soggetto considerato obbligato in solido con il CTD (centro trasmissione dati), l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva accertata l'IM UN che l'Ufficio riteneva dovuta per il periodo oggetto di verifica, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative.
La società ricorrente eccepiva:
1. in via pregiudiziale in riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali in materia e, in particolare, la recente sentenza n. 25439 della Corte di Cassazione depositata in data 09.09.2020 e la sentenza della Corte di
Giustizia UE del 26 febbraio 2020;
2. dubbi interpretativi sollevati dal Giudice di Parma sulle annualità d'imposta successive al 2015;
3. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt.
3, 53 e 97 Cost.;
Inoltre tra le questioni preliminari eccepiva:
a) l'invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione al soggetto responsabile in solido, ad esito della verifica effettuata in capo al CTD e prima dell'emanazione dello stesso avviso di accertamento, in violazione degli art. 24 e 97 della costituzione;
b) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Insufficiente indicazione delle modalità per la notifica del ricorso.
c) la nullità dell'avviso di accertamento per omessa traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese;
d) l'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'ufficio impositore;
e) la nullità dell'avviso di accertamento e seguito di errata determinazione della base imponibile da parte dell'ufficio;
f) la nullità dell'avviso di accertamento a seguito di errata applicazione dell'art. 1,comma 644 lett.g L.190/2014;
g) la nullità della cartella di pagamento per vizio assoluto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia dei Monopoli per la Sicilia in data 21/9/2021, con produzione documentale, resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
Affermava la Corte adita:
“All'udienza pubblica del 06/10/2022 con collegamento da remoto, presente i difensori avv. Difensore_1 che in udienza insiste nei propri atti difensivi a supporto della tesi e chiede un ulteriore rinvio, ed il rappresentante dell'Ag. Dogane e Monopoli di CT che si oppone ad ulteriore rinvio, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, la Commissione, esamina gli atti e decide la controversia.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Preliminarmente, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio al fine di inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267, comma 2, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, poiché tale organo giurisdizionale si è più volte pronunciato in materia (ex multis in data 26/2/2020 nella causa C-788/18); anche la Corte Costituzionale si è pronuncia con la sentenza n. 27/2018, affrontando la materia del contendere sotto molteplici profili e, conseguentemente, escludendo qualsiasi violazione di precetti costituzionali.
In ogni caso, non sussistono i denunciati vizi, anche per le ragioni di seguito esposte, in quanto la cornice legislativa nazionale è pienamente compatibile sia con la normativa europea, sia con i principi contenuti nella Costituzione, come sostenuto dalla Corte di Cassazione nelle suddette sentenze n. 21722/2021 e n.
21856/2021, alle cui argomentazioni, pienamente condivisibili, si rinvia per economia espositiva.
Nonostante la denunciata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per l'insufficiente indicazione delle modalità di notifica del ricorso nonché la lamentata omessa traduzione e notifica in lingua inglese della vocatio in ius, deve osservarsi che l'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo poiché parte attrice ha adito, tempestivamente e correttamente, questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, ben comprendendo le contestazioni, tanto da essersi difesa adeguatamente e ampiamente in questo giudizio.
L'imposta unica è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n.
190/2014 poiché, ai sensi del successivo comma 735, la citata disposizione normativa è entrata in vigore l'1/1/2015 (cfr. “La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015”).
Il comma 644, lett. g) dell'art. 1 della legge n. 190/2014 statuisce: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
Quanto alla lamentata errata applicazione della suddetta norma si osserva quanto segue:
- l'accertamento della base imponibile con il metodo induttivo, tramite il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove era ubicato il punto vendita nell'anno 2015, appare corretto, giusta quanto prescritto dall'art. 24, comma 8, del decreto-legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, poiché la contabilità del C.T.D. non era tenuta in maniera regolare;
il sig. Nominativo_1 titolare Società_1, sito in Catania – Indirizzo_2 che gestiva il punto di raccolta delle scommesse, ha fornito una documentazione contabile che è risultata frammentaria, inattendibile e priva di ogni certificazione che garantisca l'effettività degli importi e delle stesse scritture contabili, non potendo conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D. L. n. 98/2011, a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della Provincia, ove è ubicato il punto di gioco oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale;
- la Corte di Giustizia, nelle sentenze del 6/3/2007 (C 338/04 Placanica) e del 16/2/2012 (C 72/10 e 77/10
Costa e Cifone), ha semplicemente ritenuto non compatibili con il diritto europeo le sanzioni penali a carico dei gestori dei CTD collegati a bookmaker stranieri, privi di concessione, in quanto esclusi illegittimamente dalle gare del 1999 e del 2006 per contrarietà di alcune clausole dei suddetti bandi alla normativa comunitaria, ma ciò non toglie che Ricorrente_1 abbia continuato ad operare, anche successivamente, sul mercato italiano in assenza di concessione e senza effettuare alcun versamento dell'imposta unica;
- la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21856/2021, ha puntualizzato che non sussistente alcun contrasto con la giurisprudenza penale che ha escluso il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401/1989; all'uopo, ha sostenuto che “il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non comporta, tuttavia, la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto d'imposta, secondo la previsione di cui alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66” (nello stesso senso la sentenza n. 5167/2022):
- il Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 1685/2022 e n. 6604/2022 ha chiarito che “la Corte ha quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria per i soggetti che lo Stato italiano aveva illegittimamente escluso dalle gare, sanatoria che però non è estensibile al di fuori da questo caso particolare”, aggiungendo che “in altre parole, così come ritenuto dalla citata Cass. pen. 7129/2020, l'esercizio delle scommesse senza la concessione e l'autorizzazione è lecito, nel senso che non è penalmente punibile, solo se sia dimostrato che l'operatore europeo non ha ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di una sua illegittima esclusione dalle gare, o comunque a causa di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti”;
- appare corretta anche l'aliquota massima applicata, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1998, come disposto dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 165/2011.
Per le stesse ragioni per le quali questa Corte di giustizia tributaria non ha ritenuto sussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sussistono ragioni per disapplicare gli artt. 1, 2, 3, e 4 del decreto legislativo n. 504/1998 e l'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 per incompatibilità con il diritto europeo;
occorre, in ogni caso aggiungere, che la normativa in questione non pregiudica in alcun modo la libertà di prestazione dei servizi nell'ambito dello Stato italiano, tenuto conto che è stata ritenuta conforme al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche nella sentenza del 24/10/2013 nella causa C-440/2012; poi, l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dichiara esenti dal tributo armonizzato le operazioni oggetto di causa, così impedendo il concorrere di due imposte sul medesimo volume di affari.
In ultimo, non ricorrono i presupposti per la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, stante la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 Limited in persona del Legale Rappresentante pro tempore Rappresentante_1 con atto del 29 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64. L'avviso di accertamento impugnato è palesemente illegittimo, in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010). Il bookmaker Ricorrente_1 svolge attività lecita nel territorio italiano. A seguito delle discriminazioni subite dalla società nell'accesso al sistema concessorio italiano, è stata giudizialmente dichiarata la liceità dell'attività svolta dall'operatore maltese con sentenze passate in giudicato. La normativa in materia di imposta unica, pertanto, distingue due categorie di operatori, quella dei concessionari (D.lgs. 504/1998) e quella dei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010). A ciò si aggiunga che, in considerazione della conclamata liceità dell'attività posta in essere nello Stato Italiano, benché non riconosciuta dalla sola
Agenzia dei Monopoli, Ricorrente_1, nell'intento di definire a livello centrale l'intero imponente contenzioso tributario in materia di IM UN, pendente innanzi alle varie Corti dislocate sul territorio nazionale, sin dal 2016 ha chiesto ripetutamente di pagare le imposte alle medesime condizioni del concessionario statale.
E ancora, nel corso del 2022, la società ha tentato ulteriormente di definire l'imponente contenzioso nazionale avanzando diverse proposte concrete di conciliazione innanzi alle varie Corti di Giustizia, chiedendo una composizione del contenzioso e proponendo di assolvere al pagamento dell'imposta per l'intero, in veste di obbligato principale d'imposta. La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento. Senza recedere dal suesposto profilo, si censura l'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma 644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo. Si chiede, pertanto, di disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato o. Occorre precisare che con la L. 190/2014, il Legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni in materia di giochi pubblici e con le disposizioni di cui ai commi
643 e 644, ha previsto un regime di regolarizzazione nei confronti di taluni operatori presenti nel mercato.
Tuttavia, la predetta regolarizzazione è stata illegittimamente preclusa alla società Ricorrente_1, come già giudizialmente accertato (sul punto cfr. infra), con ulteriore grave discriminazione nei confronti dell'operatore già escluso dalle gare indette dallo Stato italiano. Invero, tra le condizioni previste per aderire alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643 della Legge di Stabilità, era richiesto che il soggetto interessato presentasse "una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione è, quindi, l'ottenimento della licenza per l'esercizio delle scommesse in Italia. Tra i motivi ostativi che impediscono l'ottenimento della licenza di cui all'art. 88 citato si rinviene quello legato all'aver commesso il reato di esercizio abusivo dell'attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4 della Legge 401. E' facilmente intuibile come, con la norma richiamata, è stato di fatto impedito a Ricorrente_1 di poter accedere alla regolarizzazione. L'aver posto l'ottenimento della licenza come condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione ex comma 643 significa, infatti, aver scelto a priori di discriminare Ricorrente_1 escludendola dal novero dei soggetti che avrebbero potuto aderire a tale regolarizzazione. Si rappresenta altresì, che nel corso dell'anno 2014, in costanza del termine per l'adesione alla regolarizzazione, l'ADM ha pretestuosamente avviato una notizia di reato per associazione a delinquere finalizzata all'omessa dichiarazione dei redditi e all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e, a seguire, notizia di reato contro il board Ric._1 per associazione a delinquere finalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro. Le misure cautelari sono state immediatamente annullate dal Tribunale del
Riesame di Roma e l'ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione. I procedimenti sono stati archiviati nel dicembre 2017. Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali. Senza recedere dai suesposti profili, si rileva in questa sede la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto comunitario nonché ai principi costituzionali. La pronuncia di primo grado merita di essere riformata con riferimento alla richiesta di disapplicazione della normativa in materia di IM UN, nonostante la manifesta incompatibilità con gli artt. 49, 56 e ss. TFUE nonché con i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto. Sotto il primo profilo, si richiama l'art. 56 TFUE che, come noto, da un lato , vieta qualsiasi tipo di discriminazione o restrizione alla prestazione dei servizi aventi carattere transfrontaliero all'interno del territorio dell'Unione; dall'altro , osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia per scopo o per effetto quello di rendere la prestazione dei servizi tra Stati Membri più difficile o meno allettante della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato Membro. Ebbene,
l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ric._1 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione , in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata. La normativa italiana individua, tra i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta UN, i bookmaker concessionari (D.lgs. 504/98) e i bookmaker non concessionari svolgenti attività illecita (L. 220/2010). A queste categorie se ne aggiunge una terza, non tipizzata dal Legislatore , composta da soggetti discriminati nell'accesso al mercato concessorio italiano e che, per tal ragione, assumono una posizione peculiare nell'ordinamento italiano. Come già illustrato, il bookmaker concessionario, che svolge la funzione di banco e si presenta come parte contrattuale nel negozio di scommessa, è perfettamente in grado di traslare l'onere impositivo sulle quote offerte allo scommettitore con il quale conclude il contratto. Per contro, la ricevitoria di Ricorrente_1 non svolge la funzione di banco, non è parte nel contratto di scommessa e non fissa le quote applicate allo scommettitore italiano, il quale conclude il contratto di scommessa direttamente con Ric._1. Conseguentemente, la ricevitoria di Ricorrente_1 – allorché viene chiamata a rispondere dell'IM UN (anch'essa, al pari dei bookmaker concessionari, quale soggetto passivo principale ) – non è in grado di traslarne in alcun modo l'onere sugli scommettitori. Alla luce di quanto precede, la posizione della ricevitoria di Ricorrente_1 è oggettivamente deteriore rispetto a quella del bookmaker concessionario, poiché essa – a differenza di quest'ultimo – non è in condizione di rivalersi sul giocatore dell'onere impositivo e, per l'effetto,
è destinata a restarne definitivamente incisa. Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore. Nel merito, si chiede la riforma della sentenza impugnata per essersi la Corte erroneamente pronunciata con riferimento alla erronea determinazione dell'imposta unica per l'anno 2015. Le modalità di calcolo dell'imposta per tale annualità sono state oggetto di censura nel ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata. Più specificamente, la Parte ha eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'avviso per aver l'Ufficio applicato una normativa, art. 1 comma 644, lettera g), L. 190/2014, ratione temporis non applicabile all'annualità d'imposta accertata che, lo si ribadisce è quella del 2015. Come già evidenziato, l'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 (così come modificato dalla L. 208/2015), prevede che l'IM UN, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica «su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione al soggetto considerato responsabile in solido, ad esito della verifica effettuata in capo al CTD e prima dell'emanazione dello stesso avviso di accertamento, in violazione dell'art 12, comma 7 l. 212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost.; Senza recedere dai suesposti profili, si insiste nella censura della sentenza impugnata per avere la Corte completamente omesso di pronunciarsi in merito alla violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. In particolare, nel caso di specie, Ricorrente_1, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, non ha ricevuto alcuna notifica del Processo verbale di constatazione, in palese violazione di legge. L'ADM non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto dell'avvenuta notifica a Ricorrente_1, entro i termini di legge ed ha, quindi, palesemente violato il disposto normativo di cui a ll'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma
3, l. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza. I Giudici, in merito all'illegittima applicazione delle sanzioni che, come è noto, è subordinata alla comprovata sussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (applicabile anche all'IM UN ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1998), devono necessariamente ricorrere affinché risulti integrata la fattispecie sanzionatoria, si sono limitati a ritenere che “In ultimo, non ricorrono i presupposti per la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, stante la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento”, senza null'altro argomentare. È indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs.
546/1992 e 91, 92 c.p.c.; Violazione degli artt. 12, 15 d.lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la corte illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'Adm, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota.
Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la Corte derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico trattato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7784/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 08
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente premette infatti che, alla luce degli interventi della giurisprudenza comunitaria e di quella nazionale, occorre operare una netta distinzione tra operatori economici leciti e operatori illeciti ma, soprattutto, prendere atto del fatto che alla Ricorrente_1 va riconosciuto lo status peculiare di “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, il quale avrebbe creato un tertium genus di operatore del settore, categoria cui la stessa appartiene. La ricostruzione ermeneutica contenuta nel ricorso per giungere alle conclusioni testé riassunte non può essere condivisa, poiché essa è sostanzialmente incentrata sulla liceità penale del modus operandi di Ricorrente_1, circostanza che però non assume rilievo ai fini della legittima tassazione della fattispecie impositiva di cui trattasi. Al riguardo appare utile richiamare l'orientamento della Corte di legittimità espresso con le recenti sentenze n. 8757/2021 e n. 5167/2022. La pronuncia in esame, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, sconfessa la tesi della posizione giuridica qualificata assunta dalla
Ricorrente_1 sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione e della giurisprudenza nazionale, tale da assimilarla ai concessionari nazionali e abilitarla ad operare in Italia attraverso i CTD, anche in assenza del titolo concessorio e dell'autorizzazione di polizia. il TAR mette in evidenza che le sentenze emesse dalla CGUE e dalla Cassazione producono effetti per la Ricorrente_1 esclusivamente in ordine alla non applicabilità delle sanzioni penali per le condotte contestate ai responsabili aziendali e ai titolari dei
CTD, senza alcuna ripercussione in ambito amministrativo/tributario. Peraltro, anche sotto il profilo sanzionatorio, secondo il Collegio giudicante le previsioni dell'ordinamento nazionale sono nuovamente suscettibili di applicazione nel momento in cui vengono rimossi gli ostacoli alla partecipazione al bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni per la raccolta del gioco pubblico, ovvero una volta eliminate le clausole discriminatorie stigmatizzate dagli organi giurisdizionali. Con il secondo motivo di ricorso viene sollevata un'ulteriore questione pregiudiziale, ossia che la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n.
208) avrebbe trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica, sicché l'imposizione dovrebbe essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, titolare dell'attività economica, con esonero del CTD, con conseguente erronea individuazione e determinazione dell'imposta pretesa dall'Ufficio. Il legislatore, infatti, nell'introdurre il nuovo regime di tassazione sul margine, ha fatto riferimento al solo canale legale della raccolta scommesse, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento al totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Ed invero, il richiamo normativo da parte dei ricorrenti risulta ancorato alla quantificazione della base imponibile secondo lo schema del calcolo d'imposta unica in relazione alla tassazione rivolta agli allibratori legali, ossia inseriti nel circuito statale del sistema autorizzatorio strettamente legato al collegamento al totalizzatore nazionale gestito da Società_2 da parte di soggetti economici aventi i requisiti di cui al 10, comma 9-octies, d.l. n.16 del 2.3.2012, convertito in legge n.44 del 26.04.2012, dunque in quanto assegnatari di concessione amministrativa ADM, oltre che a licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. Il terzo motivo del ricorso introduce, sempre in via pregiudiziale, la questione relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 e ss. del TFUE e dei principi comunitari in materia di parità di trattamento e non discriminazione, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione del 26/02/2020. Per quanto concerne la richiesta di rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, alla luce della sentenza del 26.02.2020, va detto che le conclusioni cui è pervenuta la Corte, in assoluta continuità con gli orientamenti precedentemente espressi, non depongono per una sospensione del giudizio tributario. Nella sua ampia argomentazione, la Corte ha messo in evidenza come l'IM UN si applichi a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta ai bookmaker stranieri non può essere considerata discriminatoria. In realtà ad essere danneggiati dal comportamento dei CTD che raccolgono scommesse per conto di bookmakers non collegati al Totalizzatore sono le ricevitorie che operano per conto di bookmaker concessionari, in quanto il bookmaker irregolare offre quote concorrenziali rispetto ai concessionari nazionali, poiché gode del vantaggio dato proprio dal sottrarsi al pagamento dell'imposta unica, con ciò alterando gli equilibri concorrenziali del mercato. La circostanza che i CTD e i bookmakers privi di concessione vengano assoggettati con vincolo solidale all'imposta unica è la mera conseguenza della loro scelta di rifiutare il sistema regolatorio nazionale di settore e della loro volontà di sottrarre fraudolentemente base imponibile in Italia (occultandola al totalizzatore nazionale) al fine di scontare un'aliquota fiscale più vantaggiosa altrove ovvero, nel caso dei CTD, di evadere completamente l'imposta unica sulle scommesse. Non si può non rimarcare che l'occultamento di base imponibile motivato da tale finalità fraudolenta finisce per modificare l'equilibrio fiscale dei Paesi coinvolti nelle operazioni compiute dalle suddette società. In conclusione, si può ragionevolmente affermare che, alla luce della sentenza della CGUE del 26.02.2020, siano del tutto risolte tutte le questioni relative alla compatibilità della normativa ita- liana sulle scommesse di cui al D.lgs.504/98 ed il D.L.220/2010 art. 1, comma 66 e il TFUE.
Ne deriva l'inutilità di un eventuale rinvio alla CGUE, anche con riferimento al terzo quesito inerente le annualità d'imposta successive al 2015. Si è già messo in luce nelle pagine che precedono la circostanza che il legislatore nazionale ha delineato un “doppio binario impositivo” in materia di imposta unica sulle scommesse, a seconda che l'attività economica avvenga nel rispetto delle regole stabilite a tutela degli interessi erariali e a garanzia degli stessi giocatori, oppure si ponga al di fuori del circuito legale del gioco, con sottrazione al controllo statale per preminenti ragioni di contrasto al gioco minorile e agli interessi economici della criminalità organizzata. Ebbene, Ricorrente_1 non solo non ha mai voluto partecipare ai bandi per il rilascio delle relative concessioni, ma ha scelto, contrariamente ad altri allibratori esteri, di non sanare la propria posizione fiscale, così come i titolari dei centri di raccolta ad essa affiliati, precludendosi volontariamente la possibilità di esercitare, mediante presentazione di apposita domanda, la raccolta di scommesse in conformità alla legge nazionale, con collegamento al totalizzatore nazionale. Si è pure già evidenziato il fatto che, sebbene l'attività della Ricorrente_1 e dei punti di raccolta che alla stessa fanno capo, sia stata riconosciuta lecita dalla Cassazione sotto il profilo penale, per contrarietà dei bandi nazionali al diritto sovranazionale, ciò comunque non esonera entrambi i soggetti dall'obbligo di versare le imposte sulla raccolta di scommesse effettuata nel territorio italiano. In ordine alla asserita natura sanzionatoria della disposizione di cui alla lett. g) del comma 644, deve nuovamente sottolinearsi che è proprio la libera scelta di continuare ad operare al di fuori delle norme di legge a far sì che alla Ricorrente_1, cosi come a tutti gli operatori non regolarizzati, si applichi un regime più severo, giustificato dal fatto che il protrarsi di questi comportamenti danneggia e discrimina le attività svolte dai bookmakers regolari, autorizzati per effetto dell'adesione alle procedure di regolarizzazione fiscale dell'anno 2015 e 2016. In particolare, nel ricorso si specifica che la triplicazione della base imponibile e il consistente aumento dell'aliquota applicabile determinerebbero un prelievo sfornito di idonea causa giustificatrice e privo di ogni contatto con l'effettiva capacità contributiva del cittadino. In merito va sottolineato, circa le implicazioni comunitarie sottese alla normativa nazionale italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che l'imposta unica sulle scommesse è un'imposta non armonizzata a livello europeo, il che consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, sono poste esclusivamente dall'ordinamento interno, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. In conclusione, non si rinviene alcun punto di contrasto tra la normativa nazionale di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014) e quella comunitaria di cui agli artt.
52, 56 e ss. TFUE. Quanto alla riferita violazione del principio costituzionale della capacità contributiva nel procedimento di determinazione dell'imposta, la scelta del legislatore è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale dal momento che “bisogna tener conto che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera” (Corte cost. sent. n. 27/2018). In punto di fatto deve poi osservarsi che il ricorso da parte dell'Ufficio al metodo di calcolo forfetario di cui alla censurata disposizione di legge e da porre in stretta correlazione con la mancata collaborazione del gestore del CTD, il quale non ha fornito nel corso della fase istruttoria la benché minima documentazione utile alla ricostruzione della base imponibile ai fini dell'imposta unica 2015. L'avviso di accertamento impugnato, infatti, è stato redatto con il metodo di calcolo induttivo o extracontabile, in quanto, nel corso del procedimento tributario non è stata messa a disposizione dell'Ufficio la documentazione contabile idonea a determinare analiticamente la base imponibile su cui calcolare l'imposta unica sulle scommesse. Invero, nel periodo temporale preso in considerazione per l'avviso di accertamento, il titolare della ricevitoria di scommesse, non collegato al totalizzatore nazionale, non ha tenuto la contabilità obbligatoria di cui al d.P.R. 666/2002, art. 2 comma 3, prevista per i soggetti sprovvisti di titoli autorizzatori (e cioè l'adozione di ricevute a due sezioni, dettagliatamente compilate e soggette a vidimazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in materia di IVA). Proprio la mancanza di collegamento con il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - per il tramite di Società_2 -, che registra telematicamente tutte le operazioni rilevanti per l'applicazione dello specifico tributo, giustifica il ricorso all'accertamento induttivo o extra- contabile, come previsto dall'art. 24, comma 10, D.L.
98/2011, in combinato disposto con l'art. 1, comma 644 lett. g) L. 190/2014. Ricorrente_1 e i gestori dei CTD ad essa legati da rapporto contrattuale, come si è visto sopra, non hanno ritenuto di dover aderire alla definizione della procedura di regolarizzazione fiscale e amministrativa;
ed è proprio questa scelta di continuare ad operare al di fuori del circuito legale del gioco a determinare l'applicazione di un regime fiscale più gravoso, giustificato dal fatto che il protrarsi di questi comportamenti, non solo danneggia e discrimina le attività degli operatori regolari, ma penalizza l'intera collettività a causa dei mancati introiti per le casse dello Stato. I CTD affiliati con Ricorrente_1 non svolgono affatto una attività lecita sotto il profilo amministrativo- tributario, poiché evadere le imposte e non rispettare le norme che regolamentano il settore della raccolta di gioco non può essere considerato lecito. Con il quarto motivo del reclamo viene dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso. All'interno dell'atto di accertamento impugnato, nella sezione avvertenze, sono dettagliatamente indicate tutte le istruzioni per la presentazione del ricorso e del reclamo.
Il quinto motivo denuncia la illegittimità dell'avviso per errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lettera g),
L. 190/2014, ovvero della normativa di favore introdotta dal legislatore ai fini della regolarizzazione dei soggetti che operavano abusivamente nel territorio dello Stato. Ed invero la ricorrente tenta di dimostrare, attraverso una fallace interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 643 e 644 della L. n. 190/2014, la illegittimità della determinazione della base imponibile con metodo induttivo prevista dal legislatore per i soggetti che continuano a raccogliere scommesse in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale, sotto il profilo, ancora una volta, della presunta discriminazione ai danni dei CTD affiliati a Ricorrente_1. Nel ricorso viene infatti attribuito all'art. 1, comma 643, della L. n. 190/2014 un significato non corrispondente a quello che emerge dalla piana lettura del testo normativo, traendone coì conclusioni errate. Non è affatto vero che il legislatore ha subordinato la concreta possibilità, per gli operatori del circuito illegale, di regolarizzare la loro situazione al previo rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS da parte della competente questura ma, al contrario, ha configurato l'adesione alla procedura di emersione quale necessario presupposto per ottenere il predetto titolo abilitativo. Ciò è quanto emerge da una attenta e corretta lettura del comma 643, che, alla lett. a), esigeva da parte del soggetto richiedente la mera allegazione della domanda volta ad ottenere la licenza ex art. 88 e non, come invece sostenuto dai ricorrenti, la prova dell'avvenuto rilascio del titolo dall'autorità di polizia. Pertanto, la non regolarizzazione da parte di Ricorrente_1 e dei CTD ad essa collegati è il frutto di una libera scelta di continuare ad operare nel settore delle scommesse in spregio alla disciplina statale, e non la conseguenza di una oggettiva impossibilità di sanare la propria posizione. La posizione di Ricorrente_1 è oramai quella di ogni altro aspirante operatore di settore. in via ancora preliminare il bookmaker estero chiede la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla invalidità dell'avviso di accertamento per mancata notifica del processo verbale di costatazione al soggetto considerato responsabile in solido( Soc._3), in violazione dell'art.12 comma 7 l.212.2000 e degli art.24 e 97 della Costituzione. Sul punto si evidenzia che l'obbligato principale Nom._1 ha ricevuto la notifica del PVC nei termini di legge dal messo notificatore del Comune di Catania, ai sensi dell'art.140 in data 27.03.2018 (acquisito agli atti con prot.52100 del 18.07.2018), depositato nel fascicolo di parte. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omesso rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 dello statuto del contribuente decorrente tra la notifica del PVC, che è stato notificato contestualmente all'avviso di accertamento in data 07.12.2020. posto che il PVC è stato redatto solo nei confronti del titolare della ditta individuale “Società_1” la previsione del termine dilatorio di cui all'art. 12 c.7 l. 212/00 non può ritenersi posta a garanzia del terzo ma, semmai, del destinatario dell'accesso, ispezione o verifica fiscale, unico soggetto legittimato a dolersi della sua violazione. La società
Ricorrente_1 insiste nel rivendicare il diritto di pagare le imposte alle medesime condizioni e con le modalità stabilite per gli operatori regolari, cioè muniti di concessione amministrativa, in quanto il più rigoroso regime fiscale previsto dalla legge trova applicazione nei con- fronti di coloro che esercitano l'attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ovvero in assenza di un valido titolo abilitativo, categoria alla quale essa non appartiene in quanto operatore sanato dalla giurisprudenza. Al riguardo non può che ribadirsi quanto già detto in precedenza, ossia che la liceità penale dell'attività di raccolta delle scommesse non impedisce di considerarla illecita sotto il diverso profilo amministrativo, in quanto appunto svolta in assenza di concessione o autorizzazione, come del resto affermato in linea di principio dalla stessa società reclamante. La difesa di Ricorrente_1 eccepisce poi l'erroneità della tesi dell'Ufficio che fa rientrare l'attività dei CTD all'interno della nozione di “gestione” di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma
66 lett. b) della Legge 220/2010: dovendosi intendere, invece, per gestore esclusivamente il bookmaker al quale è riferibile l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse, l'unico che può inglobare l'imposta nella quota ed è in grado di traslare l'onere impositivo fissando il valore di quella quota mentre l'attività svolta dal
CTD sarebbe ausiliaria di mera trasmissione dati, cioè, in altri termini, di mera fornitura, agli utenti finali, dei mezzi telematici con cui mettersi in contatto con il bookmaker Ricorrente_1 e partecipare ai giochi gestiti dallo stesso;
colui che si qualifica come effettivo gestore dell'attività di raccolta scommesse (Ricorrente_1) non è soggetto passivo d'imposta perché, in forza del gioco di specchi costruito intorno al sistema CTD, il contratto sottostante si concluderebbe a Malta. La realtà, come già evidenziato, è ben differente e di tale stato di cose la sentenza n. 2508/02/2021 ne ha dato ampia rappresentazione ripercorrendo la disciplina normativa che sottende all'applicazione dell'imposta unica. Secondo la ricorrente mancherebbe il presupposto della territorialità per l'applicazione dell'imposta, in quanto i contratti relativi alle scommesse raccolte si concluderebbero, secondo la tesi difensiva, all'estero (in particolare a Malta), ove ha sede la società Ricorrente_1. La tesi si fonda sulla seguente prospettazione: l'allibratore maltese predispone tutti gli elementi utili per la conclusione del contratto di scommessa, proponendo eventi e relative quote, fissando i limiti minimo e massimo delle puntate;
lo scommettitore italiano accetta una delle possibili proposte;
l'accettazione perviene al proponente, dunque a Malta. Questo, ai sensi dell'art. 1326 c.c., sarebbe il luogo di conclusione del contratto. Il presupposto dell'imposta, dunque, non si realizzerebbe in Italia. L'art. 1, co. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 stabilisce che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle “scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”. Se, infatti, si osservano le ricevute di partecipazione emesse da un CTD, è possibile rinvenire la seguente (o simile) dicitura: “le quotazioni esposte all'interno del locale del CTD e visualizzate a titolo informativo nel WEB, valgono come proposta di scommessa e costituiscono parte dell'offerta al pubblico formulata, in via esclusiva, dal bookmaker Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 1336 C.C…”. Tale inversione dei ruoli (tra proponente ed accettante una offerta di gioco in forma di scommessa) non vale però a dimostrare l'assunto, anzi. Al di là del nomen iuris (cui Ricorrente_1 ricorre, ossia quello dell'offerta al pubblico), invero, la realtà è che la conclusione del contratto avviene nel momento (e quindi nel luogo) in cui il giocatore (proponente) ha, in
Italia, conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco. Circostanza questa che è materialmente comprovata esclusivamente dal rilascio (da parte del CTD) del tagliando che riepiloga i dati dell'oggetto del contratto di scommessa, il quale viene appunto consegnato al giocatore in Italia, nell'esercizio commerciale dove vengono raccolte le scommesse da chiunque organizzate. Del resto, ove il documento di accettazione non fosse conforme all'effettiva scommessa proposta dal giocatore, il contratto non sarebbe perfezionato (per non corrispondenza del contenuto dell'accettazione alla proposta). Deve poi doverosamente evidenziarsi che, qualora il contratto fosse da considerarsi perfezionato all'estero, come artificiosamente sostenuto da controparte, saremmo in presenza di evidente pregiudizio alla facoltà e al diritto di difesa del consumatore italiano in quanto, in caso di inadempimento, il giocatore dovrebbe rivolgersi al giudice straniero e l'art. 1341 c.c. considera vessatoria la clausola contrattuale che prevede la modifica del Foro, quindi clausola da approvare espressamente per iscritto dal contraente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 25 Settembre 2025 parte appellante deposita note illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di rimessione alla Corte costituzionale, l'appellante reitera la richiesta di: sospendere il giudizio e sollevare nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art.267
TFUE, in relazione: all'interpretazione degli artt.49, 52, 56 TFUE e dei principi di non discriminazione;
alla compatibilità degli artt.1–3 D. Lgs.504/1998, dell'art.1, commi 64 e 66, L.220/2010, nonché dell'art.1, comma
644, lett. g), L.190/2014; sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale degli stessi artt.1–3 D. Lgs.504/1998, 1, commi 64 e 66, L.220/2010 e art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, per contrasto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. La richiesta non può essere accolta. In ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia, con sentenza 26.02.2020, causa C788/18 (Ricorrente_1), ha già esaminato – proprio con riferimento al sistema italiano dell'IM UN sulle scommesse – il quesito se l'art. 56 TFUE osti a una normativa che: assoggetta all'imposta i CTD stabiliti in Italia;
e, in solido e in via eventuale, i bookmaker stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente: dall'ubicazione della loro sede;
dall'assenza di concessione nazionale. La Corte ha espressamente affermato che l'art. 56 TFUE non osta a tale disciplina, evidenziando che: l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinguere in base al luogo di stabilimento;
la libera prestazione dei servizi non implica divieto di doppia imposizione in ambito di imposte non armonizzate, gli Stati membri mantenendo autonomia in materia, entro il rispetto del diritto UE.
Quanto al criterio forfetario “triplo della media provinciale” di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, la Corte ne ha ritenuto la questione irrilevante ai fini del giudizio allora pendente (annualità 2011), dichiarando quindi il relativo quesito irricevibile. Tale declaratoria non impone né suggerisce un obbligo di nuovo rinvio in questa sede: il potere/dovere di rinvio sussiste solo quando la soluzione del giudizio dipenda da una questione interpretativa non già chiarita e non manifestamente infondata. Nel caso in esame: per la struttura della disciplina interna (doppio binario tra canale legale e canale illecito/non regolarizzato) e per come si è formato il quadro giurisprudenziale (CGUE, Corte cost., Cassazione), le questioni sollevate dall'appellante risultano già coperte da orientamenti consolidati, che escludono profili di incompatibilità tali da rendere necessario un nuovo rinvio. La richiesta di rinvio pregiudiziale va dunque respinta. La Corte costituzionale, con sentenza n.27 del 23.01.2018, ha: dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 D. Lgs.504/1998 e dell'art.1, comma 66, lett. b), L.220/2010 limitamente alle annualità anteriori al 2011, nella parte in cui assoggettavano ad IM UN le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione;
confermato, per le annualità successive al 2011, la legittimità: della soggettività passiva dei titolari di CTD che gestiscono raccolta scommesse per conto di bookmaker privi di concessione;
della solidarietà passiva tra CTD e bookmaker estero;
della coerenza di tale assetto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. , in quanto il gestore CTD: svolge effettiva attività di gestione e raccolta;
consegue provvigioni parametrate alla raccolta;
può, per via contrattuale, ribaltare l'onere sul bookmaker. Per l'anno 2015, dunque, la disciplina interpretata (art.3 D.
Lgs.504/1998 in combinato con art.1, comma 66, L.220/2010) è già stata scrutinata e ritenuta conforme a
Costituzione, nei termini sopra riassunti. Quanto all'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, la Corte costituzionale ne ha circoscritto l'irrilevanza rispetto alle annualità anteriori all'entrata in vigore, ma non ne ha ravvisato, per le annualità successive, profili di manifesta incostituzionalità tali da imporre un intervento correttivo;
le censure dell'appellante: si limitano a contestare la scelta legislativa del criterio induttivo e della triplicazione della media provinciale, senza evidenziare un'irragionevolezza manifesta o un difetto assoluto di collegamento con la capacità contributiva, tanto più in un contesto di grave e accertata evasività, con contabilità non attendibile. In presenza di un chiaro orientamento della Corte costituzionale e di una scelta legislativa rientrante nell'ampia discrezionalità in materia tributaria, la questione non appare né nuova né non manifestamente infondata. Anche la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale deve, quindi, essere rigettata. Sulla dedotta “liceità” dell'attività Ricorrente_1 e sulla non applicabilità della L.220/2010, l'appellante sostiene che: l'attività di Ricorrente_1 e dei CTD a essa affiliati sarebbe stata “sanata” dalla giurisprudenza (CGUE, Cassazione, Consiglio di Stato, giudici tributari), sicché essa non rientrerebbe tra i soggetti destinatari della
L.220/2010, che colpirebbe solo attività “illecite”; la pretesa impositiva sarebbe, pertanto, viziata in radice per difetto di presupposto. La tesi non è condivisibile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità – richiamata dall'Ufficio – è univoca nel distinguere nettamente: piano penale - L'attività di raccolta scommesse per conto di bookmaker esteri illegittimamente esclusi dalle gare nazionali non integra, in presenza di specifiche condizioni discriminatorie accertate, il reato di cui all'art.4, L.401/1989,con conseguente disapplicazione della norma penale contrastante con il diritto UE;
piano tributario - Ciò non esclude in alcun modo la soggettività passiva ai fini dell'IM UN. Invero, è stato precisato che: l'art.3 D. Lgs.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, L.220/2010, individua quale soggetto passivo chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, “con o senza concessione”; il mancato rilievo penale dell'attività non comporta affatto esenzione dal tributo, essendo principio generale del sistema quello dell'imponibilità anche delle attività svolte in difetto dei titoli amministrativi o in violazione di norme regolatorie. In questo senso si sono espresse, tra le altre, le pronunce di legittimità citate nelle difese dell'Ufficio (ordinanze rese in materia di
IM UN successivamente al 2018), che hanno affermato – in sintesi – che: il riconoscimento della non illiceità penale dell'attività Ricorrente_1 non sottrae la stessa dal campo di applicazione dell'IM UN;
anzi, la disciplina della L.220/2010 “postula” proprio la tassazione anche in assenza di concessione, con funzione di recupero di base imponibile sottratta al circuito legale. Ne consegue che: l'asserita “liceità” dell'attività di Ricorrente_1, nella prospettiva penale, non incide sul piano tributario, dove rilevano: la gestione effettiva delle scommesse sul territorio italiano;
il collegamento funzionale con i CTD;
la L.220/2010 è pienamente applicabile anche a Ricorrente_1 e ai CTD affiliati, in quanto soggetti che gestiscono, sul territorio italiano, raccolta di scommesse in assenza di concessione e senza regolarizzazione. Il motivo di appello sul punto va respinto. Sulla presunta discriminazione nell'accesso al sistema di regolarizzazione fiscale ex
L.190/2014, l'appellante lamenta di essere stata discriminata nell'accesso alla procedura di regolarizzazione fiscale 2014 (art.1, commi 643–644, L.190/2014), assumendo che: la previsione della necessità di domanda ex art.88 TULPS avrebbe in realtà precluso a Ricorrente_1 la regolarizzazione;
la pendenza di procedimenti penali avrebbe reso in concreto impossibile l'adesione; con conseguente illegittimità della disciplina – nella parte relativa ai CTD collegati a bookmaker UE – per contrasto con il diritto dell'Unione. La doglianza non
è fondata. Come puntualmente evidenziato dall'Ufficio: l'art.1, comma 643, L.190/2014 richiedeva, ai fini dell'adesione, la presentazione della domanda per il rilascio della licenza ex art.88 TULPS, non già il suo rilascio anticipato;
la sequenza normativa – allegazione della domanda, trasmissione delle stesse all'Autorità di P. S. , sottoscrizione del disciplinare, pagamento dell'imposta ridotta – dimostra che: la domanda di licenza era un presupposto procedurale per entrare nel circuito della regolarizzazione;
numerosi CTD operanti per conto di bookmaker esteri, privi di concessione, hanno effettivamente aderito alla regolarizzazione e ottenuto, in seguito, la licenza. La scelta di Ricorrente_1 e dei CTD affiliati di non aderire alle regolarizzazioni 2015– 2016 costituisce, pertanto, espressione di una autonoma strategia imprenditoriale e difensiva, e non conseguenza di un'impossibilità materiale o giuridica indotta dall'ordinamento interno. Non può, dunque, configurarsi alcuna discriminazione “strutturale” nella disciplina della regolarizzazione tale da renderla incoerente con il diritto dell'Unione. Sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea e sul c.d. “doppio binario” impositivo, l'appellante deduce che: la disciplina italiana istituirebbe un trattamento fiscale più gravoso per i CTD e per i bookmaker esteri (collegati ma non concessi) rispetto: ai concessionari nazionali;
alle ricevitorie da questi gestite, le quali non sono soggette ad IM UN in via diretta;
la tassazione in Italia si cumula con quella (gaming tax) corrisposta a Malta, determinando una forma di discriminazione fiscale e di ostacolo alla libera prestazione di servizi ex artt.56 e ss. TFUE. Come anticipato, la Corte di Giustizia (causa C-788/18) ha già affermato che: l'IM UN italiana è un'imposta non armonizzata, rispetto alla quale: gli Stati membri non hanno obbligo di adeguare il proprio sistema a quello di altri Stati, né di eliminare fenomeni di doppia imposizione;
è legittimo un sistema che assoggetta all'imposta chiunque gestisca scommesse raccolte in Italia, ivi compresi CTD e bookmaker esteri;
la disciplina non è discriminatoria sotto il profilo della libertà di prestazione di servizi, nei limiti in cui: applica lo stesso tributo a tutti gli operatori che raccolgono gioco sul territorio nazionale;
persegue finalità legittime di ordine pubblico, tutela del giocatore, prevenzione del gioco minorile e contrasto a fenomeni criminali. La Corte costituzionale, dal canto suo, ha riconosciuto: la legittimità della scelta di estendere l'IM UN anche ai soggetti “fuori concessione” (CTD e bookmaker esteri senza titolo), per evitare che essi: risultino avvantaggiati rispetto agli operatori regolari;
godano di una sostanziale “immunità” fiscale pur operando sul medesimo mercato.
In tale cornice, la tesi dell'appellante, che propone una equiparazione piena a tutti gli effetti ai concessionari nazionali, si pone in contrasto con l'impianto logico della giurisprudenza UE e costituzionale: le discriminazioni accertate in sede penale/amministrativa attengono alle condizioni di accesso alle gare o alle clausole delle stesse;
non si traducono, però, in un diritto soggettivo ad operare senza soggiacere alla disciplina fiscale interna né, tanto meno, a beneficiare del medesimo trattamento riservato a chi: ha conseguito regolare concessione;
è rigidamente inserito, stabilmente, nel circuito del totalizzatore nazionale. Ne deriva che: non sussiste alcun obbligo, per lo Stato italiano, di “riequilibrare” la situazione di Ricorrente_1 mediante esenzioni o trattamenti fiscali privilegiati;
la tassazione simultanea a Malta e in Italia è conseguenza: della scelta, originariamente condizionata ma successivamente confermata, di stabilirsi e rimanere a Malta;
e della concomitante decisione di operare sul territorio italiano tramite CTD non concessi e non regolarizzati. Il motivo di appello sul punto va respinto. Sulla pretesa inapplicabilità per il 2015 del criterio forfetario ex art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, l'appellante sostiene che: la norma di cui all'art.1, comma 644, lett. g),
L.190/2014, nella sua versione modificata dalla L.208/2015, avrebbe spostato l'entrata in vigore del criterio forfetario (triplo della media provinciale) al 1° gennaio 2016; per l'anno 2015 continuerebbe ad applicarsi la disciplina previgente (art.24, comma 10, D.L. 98/2011), sicché l'Ufficio avrebbe fatto uso di un criterio temporalmente non applicabile. In realtà: il provvedimento impugnato, come si evince dall'atto di accertamento e dalle difese dell'Ufficio, ha fatto leva su: l'art.24, comma 10, D.L. 98/2011, che già consentiva l'utilizzo della media provinciale per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale e privi di contabilità attendibile;
in combinato con l'art.1, comma 644, lett. g), L.190/2014, nel quadro di una disciplina transitoria che, per gli operatori “fuori concessione”, conservava un approccio induttivo particolarmente rigoroso. La questione, così come posta, non coglie quindi la reale base normativa dell'avviso, che si fonda: sull'inattendibilità della documentazione contabile del CTD Società_1; sull'assenza di qualsiasi flusso di gioco verso il totalizzatore nazionale;
sull'applicazione di un metodo induttivo pienamente previsto dall'ordinamento già prima del 2016. Peraltro, anche laddove si ritenesse necessario un adeguamento dell'impianto normativo al testo definitivo della L.208/2015, la giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante mostra esiti non univoci e, soprattutto, non vincolanti in questa sede, trattandosi di decisioni di merito isolate rispetto al quadro complessivo, nel quale: è stato riconosciuto che, per gli operatori fuori sistema concessorio, il legislatore ha inteso mantenere un presidio induttivo particolarmente incisivo;
il ricorso al “triplo della media provinciale” trova giustificazione nella mancata collaborazione del contribuente e nella concentrazione del rischio evasivo proprio in tale segmento di mercato. Tanto basta per escludere un vizio di legittimità tale da travolgere integralmente l'atto. Il motivo va, quindi, rigettato. Sulla dedotta violazione dell'art.12, comma 7, L.212/2000 e sulla mancata notifica del PVC a Ricorrente_1, l'appellante lamenta che: il processo verbale di constatazione (PVC), redatto a seguito dell'accesso presso i locali del CTD, non sarebbe stato notificato a Ricorrente_1; il termine dilatorio di 60 giorni ex art.12, comma 7, L.212/2000 sarebbe stato violato, con conseguente invalidità dell'avviso. La censura non può essere accolta. In diritto: l'art.12, comma 7, L.212/2000: tutela il contraddittorio preventivo nei confronti del soggetto sottoposto a verifica nei locali dove è esercitata l'attività; non si estende, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai terzi nei cui confronti emergano elementi impositivi a seguito di quella verifica;
è stato chiarito che: il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, nella forma specificamente delineata dal comma 7, spetta al soggetto presso i cui locali è effettuato l'accesso; non sussiste obbligo di notifica del
PVC al coobbligato solidale non oggetto di accesso, né il suo mancato coinvolgimento comporta invalidità dell'avviso emesso nei suoi confronti. Nel caso di specie: il PVC è stato redatto e notificato al titolare del CTD, sig. Nominativo_1, nei termini di legge;
Ricorrente_1 non è stata sottoposta ad accesso o verifica presso la propria sede italiana (che non risulta esistente) né presso altra stabile organizzazione in Italia;
il suo coinvolgimento avviene quale coobbligata solidale, in base alla ricostruzione oggettiva dei flussi di gioco e della relazione contrattuale con il CTD. Alla luce del principio sopra richiamato, il contraddittorio endoprocedimentale nei confronti della coobbligata solidale non era richiesto a pena di invalidità dell'atto. Il motivo di appello va respinto. Sulle sanzioni e sulle “obiettive condizioni di incertezza”,
l'appellante invoca: l'applicazione dell'esimente di cui all'art.6, comma 2, D. Lgs.472/1997 e dell'art.10, comma 3, L.212/2000; la riconducibilità della fattispecie a un quadro normativo “altamente incerto”, come attestato: da norme di interpretazione autentica;
da prassi contrastanti;
da giurisprudenza non univoca;
e, in subordine, la sproporzione delle sanzioni rispetto alla condotta, alla luce dei principi costituzionali (cfr.
Corte cost. n.46/2023). Le doglianze non meritano accoglimento. In primo luogo: per le annualità successive al 2011, la disciplina dell'IM UN e della soggettività passiva di CTD e bookmaker esteri privi di concessione: è stata oggetto di interventi chiarificatori (art.1, comma 66, L.220/2010) già in vigore al tempo dei fatti;
è stata confermata nella sua legittimità costituzionale (Corte cost. n.27/2018); è stata interpretata in modo sostanzialmente stabile dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alle asserite incertezze:
l'eventuale oscillazione di parte della giurisprudenza di merito non è di per sé sufficiente a qualificare, in concreto, la posizione di Ric._1 e del CTD come coperta da “incolpevole ignoranza” del precetto tributario;
nel settore specifico dei giochi, i soggetti operanti professionalmente, specie se parte di gruppi multinazionali, sono tenuti ad un elevato grado di diligenza qualificata, incompatibile con un affidamento “semplice” su letture minoritarie o di comodo. Inoltre la condotta contestata si caratterizza per: sistematica sottrazione al collegamento con il totalizzatore nazionale;
mancata regolarizzazione pur in presenza di reiterate finestre legislative;
produzione di documentazione contabile frammentaria e inattendibile;
circostanze che mal si conciliano con un errore scusabile. In tali condizioni, non ricorrono i presupposti per la disapplicazione integrale delle sanzioni. Quanto alla denunziata “sproporzione”, il quantum delle sanzioni applicate (calcolate secondo le aliquote previste dal D. Lgs.504/1998) non risulta in alcun modo eccedere, in termini manifesti, la forchetta normativa né si traduce in una compressione irragionevole del patrimonio dell'appellante rispetto all'entità dell'evasione contestata. La pronuncia della Corte costituzionale n.46/2023, richiamata in via del tutto generica, non appare sovrapponibile al caso in esame, nel quale: non emergono elementi eccezionali di abnormità; né sono state addotte circostanze specifiche tali da giustificare una graduazione in diminuzione ex art.7 D. Lgs.472/1997. Il motivo va, pertanto, respinto. Sulla statuizione delle spese di primo grado,
l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui: ha posto le spese a suo carico, liquidandole in misura di € 2.500,00 oltre accessori;
non ha tenuto conto che l'Ufficio era rappresentato da un funzionario interno, e non da un difensore abilitato;
non ha disposto la compensazione, pur in presenza di lite asseritamente “complessa”. La doglianza è infondata. In diritto: in tema di spese processuali, il giudice di merito gode di ampio potere discrezionale nel: applicare il principio della soccombenza;
valutare l'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese ex art. 92 c. p. c.; non sussiste alcun obbligo di motivare espressamente il mancato esercizio del potere di compensazione, purché la pronuncia sia coerente con l'esito della lite. Quanto alla partecipazione in giudizio dell'Amministrazione mediante funzionario delegato:
è principio consolidato che, in tal caso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può ottenere condanna a “onorari e diritti” di avvocato, ma solo il rimborso delle spese vive documentate;
tuttavia, l'appellante non ha allegato, né in primo grado né in appello, dati concreti idonei a dimostrare che la liquidazione effettuata sia stata, in concreto, parametrata a voci estranee alle spese vive o sproporzionata;
la mera doglianza astratta, non corredata da eccezione tempestiva specifica e da contestazione puntuale della nota spese, non è sufficiente a fondare un vizio tale da imporre la riforma della statuizione. Quanto, infine, alla lamentata mancata compensazione, la circostanza che la materia presenti profili di complessità non impone, di per sé, la deroga al principio della soccombenza, specie laddove: l'impianto motivazionale del primo giudice risulti coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità; l'esito della controversia sia integralmente sfavorevole al contribuente. Il motivo va, quindi, rigettato. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 Limited, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante Ricorrente_1 Limited al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VII Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente