Articolo 2 della Legge 11 luglio 2016, n. 139
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 luglio 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 24 luglio 2016