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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2491/2021 R.G., cui è riunito quello iscritto al n. 2694/2021 R.G., entrambi vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G.
D'Annunzio 1/A complesso Iris, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna
AR e OL DA, come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Maria Lupoli e nel giudizio Parte_2
iscritto al n. 2491/2021 R.G., e dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Parte_2
nel giudizio iscritto al n. 2694/2021 R.G., giuste procure
[...]
generali indicate in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2019 e indennità di disoccupazione e ANF. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2021 parte ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nel 2019 (dal 13 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019) alle dipendenze dell' Controparte_2
, per un totale di 102 giornate annue.
[...]
Deduceva di aver richiesto il pagamento della disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 in data 13 marzo
2020 senza ottenere positivo riscontro dall'istituto previdenziale.
Chiedeva, quindi, che accertato il proprio lavoro in agricoltura fosse riconosciuto il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno in questione con condanna dell' alla rispettiva liquidazione, CP_1
oltre vittoria di spese e compensi da distrare in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare, la riunione del CP_1
giudizio a quello portante il n. 2694/2021 R.G. - riguardante la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'annualità 2019- e contestando, quindi, nel merito le conclusioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Nelle more, con ricorso depositato in data 26/07/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2019 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta ”. Controparte_2
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla CP_1 presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come
2 sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
30.08.2022 eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e del principio dell'onere della prova, e contestando nel merito l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
All'udienza del 17.04.2023 veniva disposta la riunione del fascicolo iscritto al n. 2694/2021 R.G. al presente, iscritto al n. 2491/2021 R.G.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, le due cause riunite venivano decise mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede, previo accertamento del proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CP_2
, la condanna dell' al pagamento della disoccupazione
[...] CP_1 agricola per l'anno 2019.
E' onere della ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti per la disoccupazione agricola, ossia:
•essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all'anno per il quale è richiesta la disoccupazione (nel caso di specie,
l'anno 2019);
•avere 2 anni di anzianità assicurativa;
3 •avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ora, con riferimento all'iscrizione negli elenchi agricoli, l' deduce CP_1
che lo stesso era stato cancellato a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020002021/DDL del 12 Novembre 2020 con il quale gli ispettori avevano riscontrato un fabbisogno di CP_1
manodopera agricola inferiore a quella denunciata per la ditta
, con la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei Controparte_2
dipendenti ivi indicati.
Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta
AR SI.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
4 In particolare, la teste, Sig.ra ha riferito testualmente: Testimone_1
“Abbiamo lavorato a stretto contatto da Agosto fino a Dicembre di quell'anno. In un mese facevamo almeno circa 25 giorni, perché ci voleva molto tempo per la raccolta delle nocciole. [..] Non ricordo però le singole giornate per mese. Ricordo che abbiamo fatto almeno 25 giornate nel mese di agosto perché era il periodo della pulitura. [..] Io e parte ricorrente lavoravamo a stretto contatto;
in particolare eravamo divisi in vari gruppi.” (cfr. verbale di udienza del 18.10.2023).
Ancora, la teste Sig.ra ah riferito “Nell'anno Testimone_2
2019 ho lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
e con me in tale anno ha lavorato anche la ricorrente. Controparte_2
Io ho lavorato per 102 giornate ma non posso riferire se la ricorrente ha lavorato per tutte le giornate che ho fatto io in quanto lavoravamo a volte in terreni diversi, ma posso riferire di averla vista spesso nel territorio di Sinagra ed in quello di Tortorici ove vi erano terreni della ditta Carcione dove raccoglievamo le nocciole ed a volte le castagne.
[…] La ricorrente ha iniziato a lavorare come me nel mese di luglio e fino al mese di dicembre.” (cfr. verbale di udienza del 04.11.2025)
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha provato con certezza di aver lavorato per le giornate e l'annualità dedotta in ricorso con la ditta . Controparte_2
Ciò anche in relazione alla necessità che la prova espletata deve essere in grado di superare quanto comunque accertato in sede ispettiva. Seppur il verbale fa prova fino a querela di falso di ciò che gli ispettori hanno direttamente riscontrato, la giurisprudenza ha precisato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari Controparte_3
stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere
5 accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass n. 9251/2010 richiamata da 30164/2025).
Ed invero, serve una chiara prova in merito all'effettivo numero di giornate svolte, in caso di contestazione delle stesse, nonché delle deduzioni che possano superare eccezioni come quelle – del 2020 quindi pochi mesi dopo l'eventuale attività lavorativa denunciata – secondo cui i terreni si presentavano a Montalbano quale noccioleto secco e non produttivo da oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi e altre piante infestanti nonché Sinagra dove non presentavano tracce di coltivazione, erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea, alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi ed altre erbe infestanti.
Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
Ogni altra questione rimane assorbita ivi compresa quella relativa agli emolumenti per l'indennità di disoccupazione per tale anno.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 15/07/2021 (R.G. 2491/2021) ed in
[...] data 26/07/2021 (R.G. 2694/2021) nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
6 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 03 Dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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