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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/08/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1107 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NAVARRA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PAOLO e D'GO PE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NAVARRA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO PAOLO e D'GO PE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano cumulativamente all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo nonché di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio trascorsi i termini di legge e al sussistere delle condizioni necessarie. Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 11.12.2020 in Provo- Contea dello Utah (Stati Uniti d'America), con atto conforme alle Leggi dello Stato dello Utah, con licenza n.245823- Apostille (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) - certificato n.388929, registrato in Italia, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e divorzio. La separazione personale delle parti veniva pronunciata con sentenza del 18.07.2024. Con Ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo fissando l'udienza del 11 marzo 2025 per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. All'esito dei termini assegnati, dato atto del rituale deposito delle note autorizzate, ritenute integrate le suddette condizioni e rilevata l'acquisizione del visto del PM, la causa veniva trattenuta in decisione. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, dunque, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, e per l'effetto:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) contratto il giorno C.F._1 Parte_2 C.F._2
11.12.2020 in Provo- Contea dello Utah (Stati Uniti d'America), con atto conforme alle Leggi dello Stato dello Utah, con licenza n.245823- Apostille (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961)- certificato n.388929, registrato in Italia, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) al n.12, Parte II, Serie C anno 2024- Ufficio 1;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- Alcun assegno di mantenimento verrà riconosciuto e versato dal sig. in favore della Parte_2 sig.ra e viceversa;
Parte_1
- I coniugi confermano reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 11.08.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1107 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NAVARRA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO PAOLO e D'GO PE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NAVARRA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO PAOLO e D'GO PE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano cumulativamente all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo nonché di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio trascorsi i termini di legge e al sussistere delle condizioni necessarie. Premettevano di avere contratto matrimonio il giorno 11.12.2020 in Provo- Contea dello Utah (Stati Uniti d'America), con atto conforme alle Leggi dello Stato dello Utah, con licenza n.245823- Apostille (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) - certificato n.388929, registrato in Italia, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e divorzio. La separazione personale delle parti veniva pronunciata con sentenza del 18.07.2024. Con Ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo fissando l'udienza del 11 marzo 2025 per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. All'esito dei termini assegnati, dato atto del rituale deposito delle note autorizzate, ritenute integrate le suddette condizioni e rilevata l'acquisizione del visto del PM, la causa veniva trattenuta in decisione. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, dunque, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, e per l'effetto:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) contratto il giorno C.F._1 Parte_2 C.F._2
11.12.2020 in Provo- Contea dello Utah (Stati Uniti d'America), con atto conforme alle Leggi dello Stato dello Utah, con licenza n.245823- Apostille (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961)- certificato n.388929, registrato in Italia, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI) al n.12, Parte II, Serie C anno 2024- Ufficio 1;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- Alcun assegno di mantenimento verrà riconosciuto e versato dal sig. in favore della Parte_2 sig.ra e viceversa;
Parte_1
- I coniugi confermano reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 11.08.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori