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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/11/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2020
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 549/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 (C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. CIANCIARUSO NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. CIANCIARUSO NICOLA
APPELLANTI Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_1 P.IVA_1 EA, elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI EA
AO (C.F. ), contumace CP_2 C.F._5
APPELLATI
pagina 1 di 27
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – PAGAMENTO
SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.12.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis,
- in riforma della sentenza impugnata n. 1333/2019 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia – Sez. II – Giudice dott.ssa Luisa Poppi, pubblicata in data 3.10.2019 nella causa RG n.668/2016,
- tenuto conto degli esiti della Ctu cinematica dell'Ing. del Persona_1
09.09.2024 e depositata in data 03.10.2024 provvedere nel seguente modo: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO:
1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità concorrente, in misura non inferiore al 60 %, o in quella che verrà ritenuta di giustizia a carico del convenuto
, proprietario del veicolo Citroen C2 tg. DL133WH, nella causazione Controparte_3 dell'incidente stradale de quo e conseguentemente
2. CONDANNARE, il sig. , proprietario del veicolo Citroen C2 tg. Controparte_3
DL133WH e la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, quale compagnia che assicurava per la R.C. verso terzi l'auto del convenuto
con vincolo tra di loro solidale, al pagamento, in favore degli appellanti di CP_3 tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, oltre a spese mediche e funerarie, conseguenti al decesso del proprio nella Parte_5 complessiva misura di € 1.138.507,19 comprensiva del rimborso delle spese di Ctu e Ctp o in quella maggiore o minore somma in base al grado di responsabilità accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì del fatto (22.05.2014) al saldo effettivo ed in ipotesi di incapienza di massimale
3. CONDANNARE, per l'effetto, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme eccedenti i massimali delle polizze;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio e del presente grado di appello in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.>>
pagina 2 di 27 APPELLATA : < Vista l'ordinanza della Controparte_1
Corte di Appello del 12.11.2024 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte UnipolSai, a mezzo del sottoscritto difensore, così rassegna le proprie
CONCLUSIONI
- accogliersi le conclusioni già formulate in Comparsa di costituzione e risposta, alle quali ad ogni effetto si rinvia, con rigetto di tutte le domande formulate dagli appellanti e conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 15 e 17/20.02.2021, parte appellante
(già attorea in primo grado) chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata nel negare il risarcimento integrale o almeno pro quota in virtù di un concorso di responsabilità nel sinistro stradale, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituiva la sola Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
1.3 La causa, disposta la sospensiva nei limiti del 50%, ammessa ed espletata
CTU cinematica con l'ing era definitivamente posta in decisione sulle Persona_1
rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n° 1333/2019, resa in data 03/10/2019, pubblicata in pari data, non notificata, il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'odierna parte appellante, conseguente al sinistro stradale, verificatosi il 22/05/2014, alle ore 23.27 circa, in
Reggio Emilia, lungo la via F.lli ER all'altezza del civico 70, perché attribuito alla responsabilità esclusiva al ciclista che decedeva alcuni minuti dopo in Parte_5
ospedale, dove era stata trasportato per le gravissime condizioni di salute, in cui versava. Lo scontro avveniva con la vettura Citroen C2 tg DL 133 WH, condotta pagina 3 di 27 nell'occasione da ma di proprietà di , ed assicurata Controparte_5 Controparte_3
dalla (anche solo Unipol o Compagnia), compagnia Parte_6 assicuratrice della RCA.
3. La decisione va riformata, in quanto il Tribunale non ha fatto un completo buon governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova orale e documentale raccolta, invero già offerta anche dall'odierna parte appellante, avendo escluso in radice la responsabilità del conducente della autovettura antagonista, addossando l'intera colpa al ciclista, poi, deceduto.
3.1 La sentenza gravata in particolare ha respinto la domanda, escludendo in radice ogni rilievo alla, pur invocata responsabilità concorrente dell'autovettura, ritenendo così implicitamente superata la presunzione di paritaria responsabilità, prevista dall'art. 2054.2 cc, responsabilità concorrente che va invece oggi affermata sia pure ripartita in quota differente.
3.1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, moglie e figli del de cuius asserivano che, la sera del 22.05.2014, alle ore 23.27 circa in Reggio Emilia (RE),
mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, l'attraversamento Parte_5
pedonale di Via F.lli ER, in corrispondenza del civico n. 70, era travolto dall'auto
Citroen C2 tg. DL133WH, condotta da . A causa del violento impatto, Controparte_5
il ciclista veniva caricato dapprima sul cofano dell'auto, frantumandone l'intero parabrezza, e, poi, scaraventato sull'asfalto, impattando contro il cordolo del marciapiede. Trasportato d'urgenza in gravissime condizioni all'Ospedale di Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia, i medici dell'ospedale, nonostante le immediate cure, ne constatavano il decesso alle ore 23,55 dello stesso giorno.
Gli stretti congiunti, costituenti la famiglia nucleare d'origine, , Parte_1 Pt_2
e rispettivamente moglie e figli del de
[...] Parte_3 Parte_4
cuius, convenivano in giudizio la Compagnia assicuratrice della RCA e il proprietario dell'auto , dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (Rg n. 668/2016), per Controparte_3
ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale del CP_3
pagina 4 di 27 nella determinazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni patiti dagli stessi, CP_3
in conseguenza della morte del proprio familiare.
3.1.2 Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo nell'an come la responsabilità dell'occorso fosse da imputarsi al solo ciclista, il quale, nottetempo nel corso di una azzardata manovra di attraversamento sulle strisce pedonali con semaforo proiettante luce rossa, entrava in collisione con la vettura, favorita dal verde semaforico e condotta nel prudenziale rispetto del limite di velocità. Nel quantum si contestavano le
“voci” di danno lamentate da controparte, tutte riferite alla perdita parentale sia in termini di danno non patrimoniale sia patrimoniale in particolare per la perdita dell'apporto reddituale del de cuius alla famiglia e per le spese funerarie.
3.1.3 La causa di primo grado era mediante produzioni documentali e prove orali, nonché con l'acquisizione della C.T. cinematica del PM Ing. , ascoltato Per_2
anche come teste, e della sentenza di assoluzione ex art. 530 cpp, perché il fatto non costituisce reato, resa dal Tribunale penale di Reggio Emilia. All'esito dell'ampia istruttoria il Tribunale civile decideva la causa nei termini già visti.
4. La parte appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, (“I° ERRATA ATTRIBUZIONE DELLA TOTALE
RESPONSABILITA' IN CAPO AL DE CUIUS NACEUR”) si censura il Pt_5
mancato riconoscimento quantomeno di un concorso (sia pur minoritario 40%) di colpa tra il ciclista e l'automobilista (in quota maggioritaria 60%), frutto di un errato apprezzamento dell'istruttoria orale e documentale, che, ove rettamente valutata, avrebbe dovuto indurre a ritenere null'affatto preclusa all'automobilista ogni efficace manovra di emergenza atta a scongiurare lo scontro e, quindi, il decesso del ciclista.
Concorso che era già prefigurato dalla CT del PM e che era emerso in maniera preclara nell'espletata CTU e prima ancora dalle deposizioni testimoniali e dallo stesso interpello del convenuto, dal quale emergeva come il conducente del veicolo non si fosse affatto avveduto dell'attraversamento stradale da parte del ciclista, marciante sulle strisce pedonali e proveniente dalla destra dell'automobilista su strada a doppio pagina 5 di 27 senso di circolazione, perfettamente illuminata, nonché, infine, dall'assenza di ogni manovra di emergenza da parte di quest'ultimo; attraversamento che era avvenuto quando la lanterna semaforica proiettava luce verde per l'attraversamento pedonale e, quindi, rossa per l'automobilista, come da deposizione del teste Tes_1
In buona e sintetica sostanza si censura la sentenza per l'omessa corretta valutazione delle prove assunte in ordine alla dinamica del sinistro;
l' errata applicazione della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; l'ingiusto ed erroneo addebito di responsabilità esclusiva in capo al ciclista.
4.1.1 Le censure sono fondate.
A parere della Corte la decisione va riformata in quanto è evidente che l'automobilista e la sua Compagnia non hanno superato la previsione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, posta dall'art. 2054, 2^ co., cc.
Nel caso di scontro tra veicoli (art. 2054/2 co. c.c.), ivi inclusi i velocipedi [cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22/09/2000 (Rv. 540349 - 01); Cass Sez. 3, Sentenza n.
10304 del 05/05/2009 (Rv. 607909 - 01); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del
07/12/2018 (Rv. 651975 - 01)], la colpa accertata di un conducente può coesistere con la colpa presunta del secondo [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 24/06/1997 (Rv.
505421 - 01)], essendo elementi omogenei e, quindi, comparabili ai fini della determinazione della rispettiva incidenza [Cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 7121 del
29/08/1987 (Rv. 455273 - 01)].
La presunzione di concausalità della condotta colposa (art. 20542 c.c.) opera nel caso in cui sia incerto solo il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti, come avviene nel caso in cui sia impossibile accertare il comportamento specifico che ha causato l'evento e può essere vinta dal danneggiato esclusivamente con la duplice prova di non aver concorso eziologicamente all'urto e di aver fatto il possibile per evitarlo
[Cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994 (Rv. 488883 - 01); Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 16/04/1996 (Rv. 497063 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1198 del 07/02/1997 (Rv. 502295 - 01) e più recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
pagina 6 di 27 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)]. Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso dell'altro, all'uopo essendo necessario un riscontro che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (CC III 28.6.2016 n. 13271; CC III
9.12.2010 n. 24860; CC III 2.4.2009 n. 8008; CC III 7.2.1997 n. 1198).
La prova non può dirsi raggiunta quando l'istruttoria restituisca dubbi sulla condotta esaminata né su questo profilo dell'accertamento giudiziale può influire la certezza processuale della colpa del conducente avversario (CC III 24.6.1997 n. 5635), poiché
l'art. 2054, 2^ co., c.c. rende la colpa fondata su un dato negativo (il mancato accertamento dell'esimente) compatibile con la colpa altrui affermativamente accertata, in disparte la diversa questione dell'incidenza, paritaria o diversamente graduata, che le colpe in concorso, l'una presunta e l'altra comprovata, possano assumere nell'eziologia dell'evento (CC III 24.6.1997 n. 5635; CC III 26.10.1992 n. 11610).
Applicati i su esposti principi il primo capo della sentenza sub iudice va modificato.
Infatti, costituisce vero e proprio ius receptum il principio secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” [Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)].
La prova orale esperita nel corso del giudizio di primo grado, ma anche i verbali di SIT rese nel corso del procedimento penale, così come emerge dall'esame diretto delle loro risultanze, coincidente con quanto ieri ed anche oggi, sostenuto dagli appellanti, restituisce un quadro che non può portare all'assoluzione da responsabilità dell'automobilista. Ciò in quanto, se è vero che il ciclista in sella alla bicicletta attraversava la strada -a doppio senso di circolazione- sulle strisce pedonali con lanterna semaforica proiettante il rosso per il ciclista ed il verde per l'automobilista, se pagina 7 di 27 è altrettanto vero che ciò è suffragato anche dalle deposizioni dei verbalizzanti, nel senso che il verde nell'un senso di circolazione coincide con il rosso dell'altro, se è vero che il teste che avrebbe riferito l'esatto contrario quanto alla luce Tes_1
semaforica proiettata, non è attendibile, perché, a tutto voler concedere alla sua spontaneità e veridicità, pur ragionevolmente revocate in dubbio sia dalla sentenza sia ancor di più dall'odierno appello, egli ha affermato di aver notato il particolare soltanto dopo l'urto e non prima, come indispensabile, è altrettanto irrefutabilmente vero che nelle spontanee dichiarazioni rilasciate nell'immediato dall'automobilista, questi ammette di non aver visto il ciclista e di non aver attuato alcuna manovra precedente allo scontro, dichiarazioni perfettamente sovrapponibile con lo stato dei luoghi rinvenuto dai verbalizzanti, che denota l'assenza sia di tracce di frenata sia di manovre di emergenza elusive, antecedenti allo scontro. Di particolare rilevanza è anche la testimonianza (P.A. ud 31.01.2018) della trasportata sul veicolo marciante in senso contrario rispetto al senso di marcia della vettura Citroen, la quale ha chiaramente affermato che la luce semaforica era verde, il che comporta l'identità di proiezione anche nel senso di marcia di quest'ultima e conferma l'attraversamento del ciclista nonostante luce semaforica rossa per l'attraversamento pedonale;
aspetti questi Part sostanzialmente in linea con le dichiarazioni di diversi clienti del e della gelateria astanti nei pressi dell'incrocio teatro del sinistro, nonché con le SIT raccolte dalla
Polizia municipale di Reggio Emilia, intervenuta in loco, ed alla ricostruzione cinematica operata con il rapporto e l'informativa di reato (Cfr, doc. 7 fascicolo attoreo primo grado) inoltrata alla locale Procura della Repubblica.
A ciò si aggiunge l'esito dell'espletata CTU, che ha condivisibilmente ricostruito la dinamica e la cinematica dello scontro, attraverso lo stato dei luoghi, oggetto dei rilievi foto planimetrici effettuati nell'immediato dai verbalizzanti, che indicano in maniera preclara come lo scontro sia avvenuto nella corsia di pertinenza dell'automobilista, e tenuto correttamente conto delle deposizioni testimoniali e dei verbali di SIT, elaborato che, si anticipa, restituisce un giudizio certamente in linea con pagina 8 di 27 quello espresso dal CT del PM ing. . Il Ctu, l'ing che, Persona_3 Persona_1
svolte le indagini peritali, ha accertato plurimi comportamenti, denotanti responsabilità,
a carico del conducente dell'auto investitrice, ha affermato testualmente, nelle proprie conclusioni <<…il giorno feriale 22.05.2014 alle ore 23:27, nel centro abitato di
Reggio Emilia, all'altezza del civico n.70 di via F.lli ER, si è verificato il sinistro stradale tra l'autovettura Citroen C2 targata DL133WH condotta dal Signor ed il velocipede da mountain-bike marca condotto dal Controparte_5 CP_6
Signor Parte_5
La strada a doppio senso, ad andamento rettilineo e pianeggiante, in quel punto è interessata da un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico pedonale
a chiamata: quando scatta il verde per i pedoni, i veicoli in marcia su via F.lli ER hanno il rosso in entrambe le direzioni. Viceversa, quando i semafori veicolari su via
F.lli ER proiettano luce verde, quello pedonale è a via impedita.
Al momento del sinistro il tempo era nuvoloso, l'asfalto asciutto, buio per le ore notturne, la pubblica illuminazione funzionante e sufficiente. Il limite di velocità è quello generico vigente in ambito urbano di 50 km/h. …………..[OMISSIS]…………
10.2 - Comportamento di guida del Sig. Controparte_5
Il Signor conducente dell'autovettura Citroen C2, percorreva Controparte_5
via F.lli ER in direzione centro ad una velocità di circa 50 km/h, nel rispetto del limite vigente ma non prudenziale rispetto all'ambiente urbanizzato e all'ora notturna
(art. 141/3° del C.d.S.). All'altezza dell'attraversamento pedonale il semaforo proiettava luce verde a suo favore e pertanto egli proseguiva senza prestare la dovuta attenzione al velocipede del Signor che risultava visibile dal momento in cui si Pt_5
immetteva in carreggiata. Il Signor reagiva al pericolo Controparte_5
tardivamente, ponendo in essere una frenata di emergenza solo contestualmente all'investimento, non riuscendo pertanto a compiere tempestivamente le necessarie manovre in condizioni di sicurezza (art. 141/2° del C.d.S.).
pagina 9 di 27 Se avesse prestato attenzione al velocipede nel momento in cui si immetteva in carreggiata, il Signor con una frenata di media intensità, Controparte_5
avrebbe potuto arrestare il proprio veicolo a monte del punto d'urto e il sinistro non si sarebbe verificato.>> (CFR CTU pagg. 40/42), così come verosimilmente non si sarebbe verificato anche se l'automobilista avesse solo decelerato in ragione dei punti di contatto automobile/velocipede. Quanto alle responsabilità del ciclista, ancora ora condivisibilmente, emerge che << 10.1- Comportamento di guida del Sig. Pt_5
[...]
Il Signor si poneva in sella al proprio velocipede regolarmente Parte_5
equipaggiato di dispositivi catarifrangenti e luminosi. La luce posteriore rossa era accesa, mentre non è noto se quella anteriore bianca fosse accesa. Dopo aver percorso il parcheggio antistante ad attività commerciali ancora aperte (bar e gelateria), si immetteva su via F.lli ER impegnando l'attraversamento pedonale ivi presente (art.
146/1° del C.d.S.) invece di scendere dalla sella e condurre il veicolo a mano. Dalla testimonianza di si deduce che egli sia stato investito con il Testimone_2
semaforo pedonale proiettante luce rossa (art. 146/1° del C.d.S.), creando intralcio e pericolo per la circolazione (art. 140/1° del C.d.S.), senza cedere la precedenza all'autovettura Citroen C2 che stava sopraggiungendo (art. 145/4° del C.d.S.).>>
(CFR CTU pagg. 41).
Per completezza deve ricordarsi, come già in parte anticipato, che il CT ing.
(doc. 8 fascicolo primo grado), incaricato dalla Procura della Repubblica Per_2
presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha altrettanto delineato le responsabilità a carico del , affermando nel proprio elaborato che “…tutti gli elementi Controparte_5
calcolati e/o dedotti, sono concordi ed univoci nel mostrare che non Controparte_5
ha operato alcuna tempestiva ed efficace misura idonea atta ad evitare la collisione anche se era nella possibilità di avere contezza di quel che stava avvenendo su via
Fratelli ER. ha operato una tardiva azione di frenatura del Controparte_5
veicolo da lui condotto e non ha operato alcuna manovra elusiva per evitare la
pagina 10 di 27 collisione, per esempio deviando alla propria sinistra, manovra che normalmente richiede meno tempo rispetto alla frenata..” (Cfr pag. 53); conseguentemente è opinione del consulente che una“……pronta deviazione alla propria sinistra operata dal avrebbe consentito a di concludere Controparte_5 Parte_5
l'attraversamento e allontanarsi dall'area critica evitando la collisione. Sia la frenatura che la deviazione a sinistra erano manovre possibili ed eseguibili ..” (ibidem pag. 54), rilevando inoltre che “ a bordo del suo velocipede era Parte_5
avvistabile agevolmente e non vi erano ostruzioni visive..” (ibidem pag. 61), affermando inoltre nel corso della deposizione testimoniale, resa all'udienza del
27.06.2018, che “ ……posso dire che dalle foto fatte dai verbalizzati nell'immediatezza dell'incidente le luci posteriori della bici risultano accese e funzionanti ……………. il velocipede condotto dal sig. era munito di fanali anteriori e posteriori accesi e Pt_5
provvisti di catadiottri di colore giallo bifacciale laterale sulla ruota posteriore e su entrambi i pedali e quindi provvisto di tutte le condizioni per essere visibile, anche in orario notturno.”
A parere della Corte l'intero quadro probatorio converge verso una responsabilità concorrente e leggermente prevalente del ciclista, il quale ha dato la stura con il suo comportamento e con le violazioni alla circolazione commesse, agli eventi infausti che lo hanno coinvolto, ciò in ragione del fatto che può riconoscersi nel suo comportamento un maggior indice di colpevolezza, visto che circolava in modo poco avveduto in considerazione dell'ora notturna, privo dell'abbigliamento prescritto
(bretelle catarifrangenti o giubbetto catarifrangente), e della presenza di luce semaforica, che vietava l'attraversamento, di per sé vietato con le modalità concretamente attuate (in sella al velocipede) a prescindere da quest'ultima circostanza.
La responsabilità dell'automobilista va rinvenuta in particolare nella velocità di marcia, che viene considerata dai consulenti non adeguata, qualora si confermasse al limite ma non superiore a quella consentita (50 Km/h), ma sicuramente inadeguata in ragione delle condizioni spazio temporali (centro abitato, orario notturno, intersezione pagina 11 di 27 semaforica con passaggio pedonale). Pertanto il riparto delle responsabilità può portare ad affermare una quota pari al 60% a carico del ciclista, mentre quella residua del 40% va addossata al conducente dell'autoveicolo. Infatti, come non correttamente segnalato dal Giudice di primo grado, l'automobilista non ha tentato alcuna manovra, a riprova, probabilmente, o della eccessiva velocità, o della distrazione, o di entrambe. Tanto basta ad escludere che il medesimo abbia fatto il possibile per evitare l'evento, sicché, legittimamente, deve essere ritenuto corresponsabile del sinistro sia pure in misura minoritaria.
4.1.2 Occorre a questo punto esaminare le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti e legate all'accoglimento del primo motivo, rispetto al cui esame è opportuno fare alcune premesse di ordine metodologico, seguendo la trama tracciata dalla giurisprudenza di legittimità.
Costituisce oramai ius receptum che <<In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero
a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).>> [cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 (Rv. 651667 - 01) e precedentemente in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015 (Rv. 638116 - 01). <<In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-
pagina 12 di 27 reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza). >>. [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016
(Rv. 638611 - 01) e conformemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013 (Rv.
628100 - 01)]. Si tratta di quella miglior posizione giurisprudenziale che affonda le sue ragioni teoriche nel ben noto orientamento espresso in tema da Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008 a mente della quale <<La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale). >> (Cfr. Rv. 605496 - 01).
Ciò in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
pagina 13 di 27 Infatti, i presupposti e il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. sono stati approfonditamente esaminati, come noto, dalla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del l'11.11.2008 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente con i numeri 26973, 26974 e 26975), tenuto conto del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha affermato l'unicità e la tipicità del danno non patrimoniale, identificandolo nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, risarcibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero qualora il fatto illecito abbia prodotto una lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Danno morale, danno biologico, danno da lesione del rapporto parentale, in particolare, non costituiscono autonome categorie di danno, ma si pongono come componenti di un'unica voce, il danno non patrimoniale, che trova la fonte della sua risarcibilità nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Viceversa, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, che al contrario connota solo il danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c.. I pregiudizi di natura esistenziale sono dunque risarcibili solo ove conseguano alla lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c., avendo una valenza meramente descrittiva nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale. Inoltre, nella sottocategoria descrittiva del danno da lesione del rapporto parentale, deve considerarsi già ricompreso anche il cd danno morale, al precipuo fine di non incorrere in duplicazioni risarcitorie.
pagina 14 di 27 Ciò premesso con riguardo al contenuto del danno non patrimoniale risarcibile, la relativa legittimazione attiva è riconosciuta ai parenti qualificabili come "immediati" congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli).
Infatti, è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell'animo.
D'altro canto risulta evidente come la liquidazione del danno non patrimoniale sfugga ad una vera e propria valutazione di tipo economico, non essendo monetizzabile il dolore sofferto per la perdita di un congiunto. Residua solamente la possibilità di una valutazione equitativa in relazione alle circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima, la convivenza con la stessa, il grado di parentela e le particolari condizioni della famiglia.
Per la valutazione di tale danno, è quindi necessario considerare i legami affettivi, parentali e le relazioni familiari sussistenti tra la vittima e i suoi prossimi congiunti nonché, in particolare, le conseguenze che a ciascun soggetto del nucleo familiare parentale sono derivate da tale perdita.
Costituisce ius receptum che il danno morale/esistenziale/dinamico relazionale per la perdita del congiunto non configura, infatti, un danno in re ipsa ma è la conseguenza negativa e pregiudizievole, in capo ai congiunti, dell'evento che ha causato il decesso della vittima, la cui dimostrazione può certamente essere fondata su presunzioni (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1640 del 24/01/2020) . Dal fatto noto costituito dal legame familiare, che, ad esempio, come del resto nel caso in esame, può essere rappresentato dallo stretto vincolo affettivo tipico di una famiglia nucleare, è desumibile, infatti, quello ignoto, caratterizzato da intensità diverse e peculiari proprie dei legami di coniugio e filiazione sull'esistenza dei quali spetta alla controparte la prova contraria di situazioni idonee a contraddire l'unità, la continuità e l'intensità dei legami, soprattutto ove essi si snodino,
pagina 15 di 27 come peraltro nel caso in esame, all'interno del nucleo ristretto. Del resto in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,
30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto. Pertanto, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. [cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013 (Rv. 626002 - 01); Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 14655 del 13/06/2017 (Rv. 645856 - 01)].
Le odierne risultanze processuali hanno consentito di accertare che ricorre il danno subito dai parenti iure proprio a seguito del decesso del povero Parte_5
tenuto conto dello stretto legame fra gli appellanti (moglie e figli, uno dei quali ancora minorenne e, comunque, anche gli altri di giovane età) e la vittima del Parte_2
sinistro, che consente di applicare il criterio presuntivo per affermare la lesione dell'affectio ed il turbamento derivante dalla morte del congiunto. La famiglia è Pt_5
stata sempre unita nella sua immutata compagine originaria, si tratta di persone immigrate dalla Tunisia (ad eccezione della giovane figlia -22 anni- nata in Pt_4
Italia), come risulta dalle allegazioni, mai contestate in primo grado se non con frasi generiche e di circostanza, dai documenti d'identità prodotti in primo grado (docc.
1-6 fascicolo attoreo di primo grado), i quali dimostrano l'abitazione nel medesimo appartamento di Via S. Folloni 24/00, ancora tale all'atto della citazione in appello, ed pagina 16 di 27 anche dalle indagini degli inquirenti, che li ha individuati come stretti congiunti ed uniche persone offese. Ne consegue che la prematura morte di come Parte_5
specificamente allegato e come è ben probabile affermare su base presuntiva, ha comportato sofferenza e turbamento dello stato d'animo della moglie e di tre figli, tanto che alcuni componenti della famiglia (moglie e il figlio hanno anche Parte_3
patito psicologicamente l'evento, tanto da far ricorso alle cure di specialisti come risulta ben credibile pur in base alla scarna documentazione sanitaria allegata (Cfr. docc. 23/27
Fasciolo attoreo di primo grado) dell del novembre/dicembre Parte_8
2015, sufficientemente congruente con il tempo del decesso (maggio 2014). Del resto anche la dichiarazione testimoniale del Dott. del Centro di Salute Testimone_3
Mentale di Reggio Emilia, il quale all'udienza del 27.06.2018 dichiarava di aver avuto in cura la vedova precisando “ la morte ebbe un impatto traumatico sullo Parte_1
stato della Sig.ra ”, nonché quella della dott.ssa , medico Persona_4 Testimone_4
psichiatra, avvalorano quanto emerge dalla richiamata documentazione.
4.1.3 Dall'accoglimento dell'appello principale in parte qua discende conseguentemente la necessità di affermare che agli appellanti può essere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, che va rideterminato tenuto conto delle recenti posizioni della Suprema Corte in materia di liquidazione di tale posta e della necessità che la stessa sia agganciata a criteri oggettivi, cui certamente rispondono le nuove Tabelle di Milano 2024 nella versione specifica per il danno da perdita parentale, edite da ultimo nel giugno 2024.
Infatti, i criteri orientativi già elaborati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021, hanno subito un indirizzo univoco verso il sistema cd a punti, che meglio oggettiverebbe il risarcimento.
A tal proposito la decisione de qua ha stabilito che << In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata
pagina 17 di 27 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. >>. Si è così affermato che << Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).>>. [Cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01)]
Pertanto conformemente a ciò ed alle su richiamate tabelle, il danno dovrà essere liquidato secondo il “valore punto” di €. 3.911,00, con valori monetari aggiornati all'1.1.2024, secondo i seguenti parametri:
1) (C.F. ), vedova: Parte_1 C.F._1
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
pagina 18 di 27 B - età della vittima secondaria (47) da 41 a 50 anni = 20 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 83 punti per un importo totale di €. 324.613,00.
2) (C.F. ), figlio: Parte_2 C.F._2
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (17) da 11 a 20 anni = 26 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 89 punti per un importo totale di €. 348.079,00.
3) (C.F. , figlio: Parte_3 C.F._3
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (26) da 21 a 30 anni= 24 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 87 punti per un importo totale di €. 340.257,00.
4) (C.F. , figlia: Parte_4 C.F._4
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (22) da 21 a 30 anni = 24 punti;
pagina 19 di 27 C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 87 punti per un importo totale di €. 340.257,00.
L'attribuzione alla voce E di n. 20 punti si giustifica in base alle circostanze che l'istruttoria ha consentito di accertare una vita familiare molto unita e contrassegnata, dalla coabitazione anche al fine di superare le difficoltà economiche, che ragionevolmente e notoriamente accompagna una famiglia numerosa nei tempi odierni, realtà sempre più frequenti specie nel caso di famiglie immigrate da paesi esteri. Questo giustifica una collocazione mediana nel punteggio tabellare previsto.
4.1.3.1 Il complessivo danno non patrimoniale pertanto ammonta ad €.
1.353.206,00 (€. 324.613,00 + €. 348.079,00 + €. 340.257,00 + €. 340.257,00).
Tale liquidazione, come anticipato, è effettuata secondo le Tabelle di Milano edizione 2024 e, quindi, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024.
L'importo suddetto dovrà essere infine decurtato della quota del 60% attribuita alla condotta del de cuius e conseguentemente l'importo spettante complessivamente agli attori ammonta ad €. 541.282,40 (1.353.206,00 – 811.923,60
(60%) = 541.282,40)
4.1.3.2 Sulle somme sin qui indicate a titolo di danno non patrimoniale, previa devalutazione all'epoca del sinistro, andranno corrisposti, come specificamente richiesto, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini
Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione pagina 20 di 27 patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
4.1.4 Quanto al danno patrimoniale richiesto, la Corte osserva che dalle allegazioni emerge, situazione non contestata, che il de cuius attraverso il proprio lavoro provvedeva al sostentamento della propria famiglia, composta da moglie e tre figli, quest'ultimi tutti in giovane età e in parte (due) ancora studenti - come risulta dalla prima pagina delle certificazioni CUD (Cfr. docc. 15/22 fascicolo di primo grado) e la sua morte ha, quindi, certamente comportato per la famiglia, non solo, un grave lutto, ma anche, un grave danno patrimoniale.
Come ormai largamente accreditato nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno patrimoniale da future contribuzioni ai congiunti a titolo di lucro cessante, riguarda l'apporto economico perso (pro-futuro) a causa del sinistro.
Si tratta di un danno patrimoniale da lucro cessante che è riconosciuto dalla giurisprudenza e che è astrattamente riconoscibile anche nel caso di specie, alla luce dello stretto vicolo familiare che legava marito, moglie e figli. Infatti, quando la persona, che si afferma danneggiata era legata da un rapporto di stretta parentela e di coabitazione, tali circostanze note sono sufficienti per risalire al fatto ignoto che il soggetto defunto contribuisse stabilmente ai bisogni dei congiunti superstiti secondo la previsione dell'art. 2727 cc.
A tal riguardo, si evidenzia che rappresenta la naturale evoluzione di un ménage familiare la contribuzione di marito e moglie, entrambi percettori di reddito da lavoro, alle spese della famiglia ed in particolare dei figli in giovane età o da poco maggiorenni o addirittura minori, e, pertanto, in assenza di specifica contestazione sul punto la domanda può essere accolta.
pagina 21 di 27 Con riferimento al quantum, alla stregua della documentazione offerta in atti
(CUD + Buste paga 2011 e parte del 2012, anch'essa scevra da contestazione, si osserva che appare congruo porre a base del computo un reddito annuo allegato dagli appellanti di €. 23.914,91.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che < In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.>> [Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del
06/07/2022 (Rv. 665209 - 03); conforme in precedenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 (Rv. 621636 - 01)]
Da tale importo va detratta la quota sibi ossia la quota che è ragionevole opinare il percettore di reddito avrebbe tenuto per sé e che può essere indicata in ragione del complessivo nucleo familiare e delle sue presumibile esigenze specie dei figli ancora studenti, nella quota richiesta del 20% pari ad € 4.783,00.
La somma risultante, da porre a base del calcolo, è, quindi, pari ad € 19.131,90.
4.1.4.1 È a questo punto evidente che, essendo il decesso avvenuto in data
22.05.2014, è dal momento immediatamente successivo che la perdita del contributo reddituale è cominciata a maturare e ciò sino all'odierna decisione. Questa posta di reddito costituisce una perdita certa e certamente maturatasi e, quindi, classificabile come danno emergente. A tal proposito si ricorda che la Suprema Corte << Come già rilevato da questa Corte in altre occasioni — Cass. 30/04/2018, 10321, richiamata anche nel ricorso;
cui adde Cass. 04/02/2020, n. 2463; Cass. 11/07/2017, n. 17061;
pagina 22 di 27 Cass. 24/07/2012, n. 12902; Cass. 18/11/1997, n. 11439 — la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall'evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto configurarsi come un danno emergente e non come un danno futuro, perché "la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro".
Proprio perché il danno non era liquidabile come una rendita per il futuro, deve ritenersi ingiustificato il ricorso alla capitalizzazione alla stregua del Regio decreto n.
1403/1922, da ammettersi in astratto invece solo per il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale. Solo quest'ultimo si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi.>> (Cfr.
(Cass. civile sez. III Ordinanza 05/05/2021, n. 11719 in motivazione pag. 9/10).
Ne consegue che il danno emergente per i redditi già persi alla data della decisione è rappresentato dai redditi da lavoro persi dal 01.06.2014 sino alla decisione.
Quindi, considerato un reddito annuo medio netto da lavoro dipendente pari ad €
19.131,90 (€ 23.914,91 – quota sibi del 20%), il danno emergente da perdita reddituale è pari a euro €. 216.818,00 (calcolato su 11 anni e 4 mesi e precisamente dal giugno 2014 all'ottobre 2025 (€ 19.131,90 X 11 anni = 210.441,00 + € 19.131,90 : 12 X 4 = €
6.377,00).
4.1.4.1.2 Sulle somme sin qui indicate a titolo di danno patrimoniale. quale danno emergente, previa devalutazione all'epoca del sinistro, andranno corrisposti, come specificamente richiesto, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi pagina 23 di 27 ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
4.1.4.2 Quanto alle retribuzioni perse per il futuro la relativa posta è a tutti gli effetti un danno patrimoniale da lucro cessante. Esso è costituito dal valore capitale del reddito annuo perso e per il suo computo dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle
Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, denominate
"Capitalizzazione anticipata di una rendita” – in quanto per attuare una
"capitalizzazione" (rectius attualizzazione) di un reddito futuro, che verrà perso dall'infortunato, occorrono dei calcoli che garantiscano una obiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata.
Pertanto, andrà moltiplicato il reddito annuo medio per un coefficiente, per l'appunto, di capitalizzazione e corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ossia ad oggi, che nel nostro caso ammonta ad anni 65 e 5 mesi. Posta l'età pensionabile ad anni 67 è evidente che il de cuius avrebbe potuto lavorare per altri anni uno e sette mesi, che può essere arrotondato per eccesso ad anni due. Ne consegue che il coefficiente da utilizzare è quello di 1,93 e, pertanto, il reddito futuro perso, previa attualizzazione, ammonta ad €. 36.922,83 (€ 19.131,90 X 1,93 = 36.922,83) che va arrotondato per eccesso ad €. 36.923,00.
pagina 24 di 27 4.1.4.2.1 Dall'opera di attualizzazione appena svolta discende che la non CP_7
va rivalutata e che dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc.
4.1.4.3 Nulla può essere riconosciuto per le spese funerarie o sanitarie in mancanza di una specifica allegazione e prova di esse.
4.1.4.4 Ne consegue che il danno patrimoniale da perdita reddituale, maturata e maturanda, ammonta a complessivamente ad €. 253.741,00 (€ 216.818,00 + €.
36.923,00).
Tenuto conto del concorso di colpa attribuito al ciclista deceduto (60%)
l'importo definitivamente dovuto ammonta ad €. 101.496,40 (€. 253.741,00 - €.
152.244,60).
4.1.5 Riassumendo il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ammonta a complessivi €. 541.282,40 mentre quello patrimoniale da perdita reddituale, maturata e maturanda, ammonta a complessivamente ad €. 101.496,40.
Le somme sono indicate al netto della quota di corresponsabilità (60%) attribuita al ciclista
In disparte andranno riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali come in precedenza specificato per ciascuna posta.
4.2 Con il secondo motivo si censura la “violazione del principio di immutabilità del giudice e carenza della motivazione” e con il terzo l' “errata quantificazione delle spese processuali”.
4.2.1 Entrambi i motivi restano assorbiti dall'accoglimnento del primo motivo di appello e dalla conseguente necessità di rimodulare le spese di lite.
5. S'impone, quindi, l' accoglimento dell'impugnazione principale in relazione al primo motivo con assorbimento dei restanti e la riforma totale della sentenza gravata, e conseguentemente la condanna di entrambi i convenuti oltre che al pagamento delle somme già viste anche delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in virtù
pagina 25 di 27 della soccombenza, vista la reiterata opposizione alla domanda risarcitoria da parte del proprietario dell'autoveicolo e della sua Compagnia per la RCA.
6. Come già in parte anticipato, le spese di entrambi i gradi, liquidati in parte dispositiva secondo il DM 55/2014 e successive modifiche per tutte le fasi previste secondo lo scaglione di valore determinato sulla base del decisum terrà conto di una difficoltà media dell'opera professionale prestata e dell'aumento per pluralità di parti previsto dall'art. 4, comma 2, DM cit., da distrarsi in favore del difensore antistatario, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita ed in totale riforma della sentenza di primo grado così decide:
1. in accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna in solido gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della complessiva somma di €. 541.282,40 a titolo di danno non patrimoniale e di €. 101.469,40 a titolo di danno patrimoniale, secondo i titoli e le quote indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi come indicati nella motivazione;
2. condanna la e al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
solido ed in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- in Euro 1.686,00 + 27,00 + 40,00 per spese, Euro 45.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
pagina 26 di 27 - in Euro 2.529,00 + 27,00 + 76,40 per spese, Euro 49.694,50 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado;
da distrarsi in favore del difensore antistatario, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Bologna il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 27 di 27
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 549/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 (C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. CIANCIARUSO NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. CIANCIARUSO NICOLA
APPELLANTI Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Controparte_1 P.IVA_1 EA, elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI EA
AO (C.F. ), contumace CP_2 C.F._5
APPELLATI
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AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – PAGAMENTO
SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.12.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis,
- in riforma della sentenza impugnata n. 1333/2019 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia – Sez. II – Giudice dott.ssa Luisa Poppi, pubblicata in data 3.10.2019 nella causa RG n.668/2016,
- tenuto conto degli esiti della Ctu cinematica dell'Ing. del Persona_1
09.09.2024 e depositata in data 03.10.2024 provvedere nel seguente modo: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO:
1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità concorrente, in misura non inferiore al 60 %, o in quella che verrà ritenuta di giustizia a carico del convenuto
, proprietario del veicolo Citroen C2 tg. DL133WH, nella causazione Controparte_3 dell'incidente stradale de quo e conseguentemente
2. CONDANNARE, il sig. , proprietario del veicolo Citroen C2 tg. Controparte_3
DL133WH e la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, quale compagnia che assicurava per la R.C. verso terzi l'auto del convenuto
con vincolo tra di loro solidale, al pagamento, in favore degli appellanti di CP_3 tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, oltre a spese mediche e funerarie, conseguenti al decesso del proprio nella Parte_5 complessiva misura di € 1.138.507,19 comprensiva del rimborso delle spese di Ctu e Ctp o in quella maggiore o minore somma in base al grado di responsabilità accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì del fatto (22.05.2014) al saldo effettivo ed in ipotesi di incapienza di massimale
3. CONDANNARE, per l'effetto, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme eccedenti i massimali delle polizze;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio e del presente grado di appello in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.>>
pagina 2 di 27 APPELLATA : < Vista l'ordinanza della Controparte_1
Corte di Appello del 12.11.2024 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza in presenza per la precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte UnipolSai, a mezzo del sottoscritto difensore, così rassegna le proprie
CONCLUSIONI
- accogliersi le conclusioni già formulate in Comparsa di costituzione e risposta, alle quali ad ogni effetto si rinvia, con rigetto di tutte le domande formulate dagli appellanti e conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 15 e 17/20.02.2021, parte appellante
(già attorea in primo grado) chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata nel negare il risarcimento integrale o almeno pro quota in virtù di un concorso di responsabilità nel sinistro stradale, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituiva la sola Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
1.3 La causa, disposta la sospensiva nei limiti del 50%, ammessa ed espletata
CTU cinematica con l'ing era definitivamente posta in decisione sulle Persona_1
rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n° 1333/2019, resa in data 03/10/2019, pubblicata in pari data, non notificata, il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'odierna parte appellante, conseguente al sinistro stradale, verificatosi il 22/05/2014, alle ore 23.27 circa, in
Reggio Emilia, lungo la via F.lli ER all'altezza del civico 70, perché attribuito alla responsabilità esclusiva al ciclista che decedeva alcuni minuti dopo in Parte_5
ospedale, dove era stata trasportato per le gravissime condizioni di salute, in cui versava. Lo scontro avveniva con la vettura Citroen C2 tg DL 133 WH, condotta pagina 3 di 27 nell'occasione da ma di proprietà di , ed assicurata Controparte_5 Controparte_3
dalla (anche solo Unipol o Compagnia), compagnia Parte_6 assicuratrice della RCA.
3. La decisione va riformata, in quanto il Tribunale non ha fatto un completo buon governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova orale e documentale raccolta, invero già offerta anche dall'odierna parte appellante, avendo escluso in radice la responsabilità del conducente della autovettura antagonista, addossando l'intera colpa al ciclista, poi, deceduto.
3.1 La sentenza gravata in particolare ha respinto la domanda, escludendo in radice ogni rilievo alla, pur invocata responsabilità concorrente dell'autovettura, ritenendo così implicitamente superata la presunzione di paritaria responsabilità, prevista dall'art. 2054.2 cc, responsabilità concorrente che va invece oggi affermata sia pure ripartita in quota differente.
3.1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, moglie e figli del de cuius asserivano che, la sera del 22.05.2014, alle ore 23.27 circa in Reggio Emilia (RE),
mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, l'attraversamento Parte_5
pedonale di Via F.lli ER, in corrispondenza del civico n. 70, era travolto dall'auto
Citroen C2 tg. DL133WH, condotta da . A causa del violento impatto, Controparte_5
il ciclista veniva caricato dapprima sul cofano dell'auto, frantumandone l'intero parabrezza, e, poi, scaraventato sull'asfalto, impattando contro il cordolo del marciapiede. Trasportato d'urgenza in gravissime condizioni all'Ospedale di Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia, i medici dell'ospedale, nonostante le immediate cure, ne constatavano il decesso alle ore 23,55 dello stesso giorno.
Gli stretti congiunti, costituenti la famiglia nucleare d'origine, , Parte_1 Pt_2
e rispettivamente moglie e figli del de
[...] Parte_3 Parte_4
cuius, convenivano in giudizio la Compagnia assicuratrice della RCA e il proprietario dell'auto , dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (Rg n. 668/2016), per Controparte_3
ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale del CP_3
pagina 4 di 27 nella determinazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni patiti dagli stessi, CP_3
in conseguenza della morte del proprio familiare.
3.1.2 Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo nell'an come la responsabilità dell'occorso fosse da imputarsi al solo ciclista, il quale, nottetempo nel corso di una azzardata manovra di attraversamento sulle strisce pedonali con semaforo proiettante luce rossa, entrava in collisione con la vettura, favorita dal verde semaforico e condotta nel prudenziale rispetto del limite di velocità. Nel quantum si contestavano le
“voci” di danno lamentate da controparte, tutte riferite alla perdita parentale sia in termini di danno non patrimoniale sia patrimoniale in particolare per la perdita dell'apporto reddituale del de cuius alla famiglia e per le spese funerarie.
3.1.3 La causa di primo grado era mediante produzioni documentali e prove orali, nonché con l'acquisizione della C.T. cinematica del PM Ing. , ascoltato Per_2
anche come teste, e della sentenza di assoluzione ex art. 530 cpp, perché il fatto non costituisce reato, resa dal Tribunale penale di Reggio Emilia. All'esito dell'ampia istruttoria il Tribunale civile decideva la causa nei termini già visti.
4. La parte appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, (“I° ERRATA ATTRIBUZIONE DELLA TOTALE
RESPONSABILITA' IN CAPO AL DE CUIUS NACEUR”) si censura il Pt_5
mancato riconoscimento quantomeno di un concorso (sia pur minoritario 40%) di colpa tra il ciclista e l'automobilista (in quota maggioritaria 60%), frutto di un errato apprezzamento dell'istruttoria orale e documentale, che, ove rettamente valutata, avrebbe dovuto indurre a ritenere null'affatto preclusa all'automobilista ogni efficace manovra di emergenza atta a scongiurare lo scontro e, quindi, il decesso del ciclista.
Concorso che era già prefigurato dalla CT del PM e che era emerso in maniera preclara nell'espletata CTU e prima ancora dalle deposizioni testimoniali e dallo stesso interpello del convenuto, dal quale emergeva come il conducente del veicolo non si fosse affatto avveduto dell'attraversamento stradale da parte del ciclista, marciante sulle strisce pedonali e proveniente dalla destra dell'automobilista su strada a doppio pagina 5 di 27 senso di circolazione, perfettamente illuminata, nonché, infine, dall'assenza di ogni manovra di emergenza da parte di quest'ultimo; attraversamento che era avvenuto quando la lanterna semaforica proiettava luce verde per l'attraversamento pedonale e, quindi, rossa per l'automobilista, come da deposizione del teste Tes_1
In buona e sintetica sostanza si censura la sentenza per l'omessa corretta valutazione delle prove assunte in ordine alla dinamica del sinistro;
l' errata applicazione della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; l'ingiusto ed erroneo addebito di responsabilità esclusiva in capo al ciclista.
4.1.1 Le censure sono fondate.
A parere della Corte la decisione va riformata in quanto è evidente che l'automobilista e la sua Compagnia non hanno superato la previsione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, posta dall'art. 2054, 2^ co., cc.
Nel caso di scontro tra veicoli (art. 2054/2 co. c.c.), ivi inclusi i velocipedi [cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22/09/2000 (Rv. 540349 - 01); Cass Sez. 3, Sentenza n.
10304 del 05/05/2009 (Rv. 607909 - 01); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del
07/12/2018 (Rv. 651975 - 01)], la colpa accertata di un conducente può coesistere con la colpa presunta del secondo [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 24/06/1997 (Rv.
505421 - 01)], essendo elementi omogenei e, quindi, comparabili ai fini della determinazione della rispettiva incidenza [Cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 7121 del
29/08/1987 (Rv. 455273 - 01)].
La presunzione di concausalità della condotta colposa (art. 20542 c.c.) opera nel caso in cui sia incerto solo il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti, come avviene nel caso in cui sia impossibile accertare il comportamento specifico che ha causato l'evento e può essere vinta dal danneggiato esclusivamente con la duplice prova di non aver concorso eziologicamente all'urto e di aver fatto il possibile per evitarlo
[Cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994 (Rv. 488883 - 01); Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 16/04/1996 (Rv. 497063 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1198 del 07/02/1997 (Rv. 502295 - 01) e più recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
pagina 6 di 27 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)]. Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso dell'altro, all'uopo essendo necessario un riscontro che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (CC III 28.6.2016 n. 13271; CC III
9.12.2010 n. 24860; CC III 2.4.2009 n. 8008; CC III 7.2.1997 n. 1198).
La prova non può dirsi raggiunta quando l'istruttoria restituisca dubbi sulla condotta esaminata né su questo profilo dell'accertamento giudiziale può influire la certezza processuale della colpa del conducente avversario (CC III 24.6.1997 n. 5635), poiché
l'art. 2054, 2^ co., c.c. rende la colpa fondata su un dato negativo (il mancato accertamento dell'esimente) compatibile con la colpa altrui affermativamente accertata, in disparte la diversa questione dell'incidenza, paritaria o diversamente graduata, che le colpe in concorso, l'una presunta e l'altra comprovata, possano assumere nell'eziologia dell'evento (CC III 24.6.1997 n. 5635; CC III 26.10.1992 n. 11610).
Applicati i su esposti principi il primo capo della sentenza sub iudice va modificato.
Infatti, costituisce vero e proprio ius receptum il principio secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” [Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)].
La prova orale esperita nel corso del giudizio di primo grado, ma anche i verbali di SIT rese nel corso del procedimento penale, così come emerge dall'esame diretto delle loro risultanze, coincidente con quanto ieri ed anche oggi, sostenuto dagli appellanti, restituisce un quadro che non può portare all'assoluzione da responsabilità dell'automobilista. Ciò in quanto, se è vero che il ciclista in sella alla bicicletta attraversava la strada -a doppio senso di circolazione- sulle strisce pedonali con lanterna semaforica proiettante il rosso per il ciclista ed il verde per l'automobilista, se pagina 7 di 27 è altrettanto vero che ciò è suffragato anche dalle deposizioni dei verbalizzanti, nel senso che il verde nell'un senso di circolazione coincide con il rosso dell'altro, se è vero che il teste che avrebbe riferito l'esatto contrario quanto alla luce Tes_1
semaforica proiettata, non è attendibile, perché, a tutto voler concedere alla sua spontaneità e veridicità, pur ragionevolmente revocate in dubbio sia dalla sentenza sia ancor di più dall'odierno appello, egli ha affermato di aver notato il particolare soltanto dopo l'urto e non prima, come indispensabile, è altrettanto irrefutabilmente vero che nelle spontanee dichiarazioni rilasciate nell'immediato dall'automobilista, questi ammette di non aver visto il ciclista e di non aver attuato alcuna manovra precedente allo scontro, dichiarazioni perfettamente sovrapponibile con lo stato dei luoghi rinvenuto dai verbalizzanti, che denota l'assenza sia di tracce di frenata sia di manovre di emergenza elusive, antecedenti allo scontro. Di particolare rilevanza è anche la testimonianza (P.A. ud 31.01.2018) della trasportata sul veicolo marciante in senso contrario rispetto al senso di marcia della vettura Citroen, la quale ha chiaramente affermato che la luce semaforica era verde, il che comporta l'identità di proiezione anche nel senso di marcia di quest'ultima e conferma l'attraversamento del ciclista nonostante luce semaforica rossa per l'attraversamento pedonale;
aspetti questi Part sostanzialmente in linea con le dichiarazioni di diversi clienti del e della gelateria astanti nei pressi dell'incrocio teatro del sinistro, nonché con le SIT raccolte dalla
Polizia municipale di Reggio Emilia, intervenuta in loco, ed alla ricostruzione cinematica operata con il rapporto e l'informativa di reato (Cfr, doc. 7 fascicolo attoreo primo grado) inoltrata alla locale Procura della Repubblica.
A ciò si aggiunge l'esito dell'espletata CTU, che ha condivisibilmente ricostruito la dinamica e la cinematica dello scontro, attraverso lo stato dei luoghi, oggetto dei rilievi foto planimetrici effettuati nell'immediato dai verbalizzanti, che indicano in maniera preclara come lo scontro sia avvenuto nella corsia di pertinenza dell'automobilista, e tenuto correttamente conto delle deposizioni testimoniali e dei verbali di SIT, elaborato che, si anticipa, restituisce un giudizio certamente in linea con pagina 8 di 27 quello espresso dal CT del PM ing. . Il Ctu, l'ing che, Persona_3 Persona_1
svolte le indagini peritali, ha accertato plurimi comportamenti, denotanti responsabilità,
a carico del conducente dell'auto investitrice, ha affermato testualmente, nelle proprie conclusioni <<…il giorno feriale 22.05.2014 alle ore 23:27, nel centro abitato di
Reggio Emilia, all'altezza del civico n.70 di via F.lli ER, si è verificato il sinistro stradale tra l'autovettura Citroen C2 targata DL133WH condotta dal Signor ed il velocipede da mountain-bike marca condotto dal Controparte_5 CP_6
Signor Parte_5
La strada a doppio senso, ad andamento rettilineo e pianeggiante, in quel punto è interessata da un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico pedonale
a chiamata: quando scatta il verde per i pedoni, i veicoli in marcia su via F.lli ER hanno il rosso in entrambe le direzioni. Viceversa, quando i semafori veicolari su via
F.lli ER proiettano luce verde, quello pedonale è a via impedita.
Al momento del sinistro il tempo era nuvoloso, l'asfalto asciutto, buio per le ore notturne, la pubblica illuminazione funzionante e sufficiente. Il limite di velocità è quello generico vigente in ambito urbano di 50 km/h. …………..[OMISSIS]…………
10.2 - Comportamento di guida del Sig. Controparte_5
Il Signor conducente dell'autovettura Citroen C2, percorreva Controparte_5
via F.lli ER in direzione centro ad una velocità di circa 50 km/h, nel rispetto del limite vigente ma non prudenziale rispetto all'ambiente urbanizzato e all'ora notturna
(art. 141/3° del C.d.S.). All'altezza dell'attraversamento pedonale il semaforo proiettava luce verde a suo favore e pertanto egli proseguiva senza prestare la dovuta attenzione al velocipede del Signor che risultava visibile dal momento in cui si Pt_5
immetteva in carreggiata. Il Signor reagiva al pericolo Controparte_5
tardivamente, ponendo in essere una frenata di emergenza solo contestualmente all'investimento, non riuscendo pertanto a compiere tempestivamente le necessarie manovre in condizioni di sicurezza (art. 141/2° del C.d.S.).
pagina 9 di 27 Se avesse prestato attenzione al velocipede nel momento in cui si immetteva in carreggiata, il Signor con una frenata di media intensità, Controparte_5
avrebbe potuto arrestare il proprio veicolo a monte del punto d'urto e il sinistro non si sarebbe verificato.>> (CFR CTU pagg. 40/42), così come verosimilmente non si sarebbe verificato anche se l'automobilista avesse solo decelerato in ragione dei punti di contatto automobile/velocipede. Quanto alle responsabilità del ciclista, ancora ora condivisibilmente, emerge che << 10.1- Comportamento di guida del Sig. Pt_5
[...]
Il Signor si poneva in sella al proprio velocipede regolarmente Parte_5
equipaggiato di dispositivi catarifrangenti e luminosi. La luce posteriore rossa era accesa, mentre non è noto se quella anteriore bianca fosse accesa. Dopo aver percorso il parcheggio antistante ad attività commerciali ancora aperte (bar e gelateria), si immetteva su via F.lli ER impegnando l'attraversamento pedonale ivi presente (art.
146/1° del C.d.S.) invece di scendere dalla sella e condurre il veicolo a mano. Dalla testimonianza di si deduce che egli sia stato investito con il Testimone_2
semaforo pedonale proiettante luce rossa (art. 146/1° del C.d.S.), creando intralcio e pericolo per la circolazione (art. 140/1° del C.d.S.), senza cedere la precedenza all'autovettura Citroen C2 che stava sopraggiungendo (art. 145/4° del C.d.S.).>>
(CFR CTU pagg. 41).
Per completezza deve ricordarsi, come già in parte anticipato, che il CT ing.
(doc. 8 fascicolo primo grado), incaricato dalla Procura della Repubblica Per_2
presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha altrettanto delineato le responsabilità a carico del , affermando nel proprio elaborato che “…tutti gli elementi Controparte_5
calcolati e/o dedotti, sono concordi ed univoci nel mostrare che non Controparte_5
ha operato alcuna tempestiva ed efficace misura idonea atta ad evitare la collisione anche se era nella possibilità di avere contezza di quel che stava avvenendo su via
Fratelli ER. ha operato una tardiva azione di frenatura del Controparte_5
veicolo da lui condotto e non ha operato alcuna manovra elusiva per evitare la
pagina 10 di 27 collisione, per esempio deviando alla propria sinistra, manovra che normalmente richiede meno tempo rispetto alla frenata..” (Cfr pag. 53); conseguentemente è opinione del consulente che una“……pronta deviazione alla propria sinistra operata dal avrebbe consentito a di concludere Controparte_5 Parte_5
l'attraversamento e allontanarsi dall'area critica evitando la collisione. Sia la frenatura che la deviazione a sinistra erano manovre possibili ed eseguibili ..” (ibidem pag. 54), rilevando inoltre che “ a bordo del suo velocipede era Parte_5
avvistabile agevolmente e non vi erano ostruzioni visive..” (ibidem pag. 61), affermando inoltre nel corso della deposizione testimoniale, resa all'udienza del
27.06.2018, che “ ……posso dire che dalle foto fatte dai verbalizzati nell'immediatezza dell'incidente le luci posteriori della bici risultano accese e funzionanti ……………. il velocipede condotto dal sig. era munito di fanali anteriori e posteriori accesi e Pt_5
provvisti di catadiottri di colore giallo bifacciale laterale sulla ruota posteriore e su entrambi i pedali e quindi provvisto di tutte le condizioni per essere visibile, anche in orario notturno.”
A parere della Corte l'intero quadro probatorio converge verso una responsabilità concorrente e leggermente prevalente del ciclista, il quale ha dato la stura con il suo comportamento e con le violazioni alla circolazione commesse, agli eventi infausti che lo hanno coinvolto, ciò in ragione del fatto che può riconoscersi nel suo comportamento un maggior indice di colpevolezza, visto che circolava in modo poco avveduto in considerazione dell'ora notturna, privo dell'abbigliamento prescritto
(bretelle catarifrangenti o giubbetto catarifrangente), e della presenza di luce semaforica, che vietava l'attraversamento, di per sé vietato con le modalità concretamente attuate (in sella al velocipede) a prescindere da quest'ultima circostanza.
La responsabilità dell'automobilista va rinvenuta in particolare nella velocità di marcia, che viene considerata dai consulenti non adeguata, qualora si confermasse al limite ma non superiore a quella consentita (50 Km/h), ma sicuramente inadeguata in ragione delle condizioni spazio temporali (centro abitato, orario notturno, intersezione pagina 11 di 27 semaforica con passaggio pedonale). Pertanto il riparto delle responsabilità può portare ad affermare una quota pari al 60% a carico del ciclista, mentre quella residua del 40% va addossata al conducente dell'autoveicolo. Infatti, come non correttamente segnalato dal Giudice di primo grado, l'automobilista non ha tentato alcuna manovra, a riprova, probabilmente, o della eccessiva velocità, o della distrazione, o di entrambe. Tanto basta ad escludere che il medesimo abbia fatto il possibile per evitare l'evento, sicché, legittimamente, deve essere ritenuto corresponsabile del sinistro sia pure in misura minoritaria.
4.1.2 Occorre a questo punto esaminare le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti e legate all'accoglimento del primo motivo, rispetto al cui esame è opportuno fare alcune premesse di ordine metodologico, seguendo la trama tracciata dalla giurisprudenza di legittimità.
Costituisce oramai ius receptum che <<In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero
a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).>> [cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 (Rv. 651667 - 01) e precedentemente in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015 (Rv. 638116 - 01). <<In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-
pagina 12 di 27 reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza). >>. [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016
(Rv. 638611 - 01) e conformemente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013 (Rv.
628100 - 01)]. Si tratta di quella miglior posizione giurisprudenziale che affonda le sue ragioni teoriche nel ben noto orientamento espresso in tema da Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008 a mente della quale <<La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale). >> (Cfr. Rv. 605496 - 01).
Ciò in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
pagina 13 di 27 Infatti, i presupposti e il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. sono stati approfonditamente esaminati, come noto, dalla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del l'11.11.2008 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente con i numeri 26973, 26974 e 26975), tenuto conto del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha affermato l'unicità e la tipicità del danno non patrimoniale, identificandolo nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, risarcibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero qualora il fatto illecito abbia prodotto una lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Danno morale, danno biologico, danno da lesione del rapporto parentale, in particolare, non costituiscono autonome categorie di danno, ma si pongono come componenti di un'unica voce, il danno non patrimoniale, che trova la fonte della sua risarcibilità nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Viceversa, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, che al contrario connota solo il danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c.. I pregiudizi di natura esistenziale sono dunque risarcibili solo ove conseguano alla lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c., avendo una valenza meramente descrittiva nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale. Inoltre, nella sottocategoria descrittiva del danno da lesione del rapporto parentale, deve considerarsi già ricompreso anche il cd danno morale, al precipuo fine di non incorrere in duplicazioni risarcitorie.
pagina 14 di 27 Ciò premesso con riguardo al contenuto del danno non patrimoniale risarcibile, la relativa legittimazione attiva è riconosciuta ai parenti qualificabili come "immediati" congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli).
Infatti, è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell'animo.
D'altro canto risulta evidente come la liquidazione del danno non patrimoniale sfugga ad una vera e propria valutazione di tipo economico, non essendo monetizzabile il dolore sofferto per la perdita di un congiunto. Residua solamente la possibilità di una valutazione equitativa in relazione alle circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima, la convivenza con la stessa, il grado di parentela e le particolari condizioni della famiglia.
Per la valutazione di tale danno, è quindi necessario considerare i legami affettivi, parentali e le relazioni familiari sussistenti tra la vittima e i suoi prossimi congiunti nonché, in particolare, le conseguenze che a ciascun soggetto del nucleo familiare parentale sono derivate da tale perdita.
Costituisce ius receptum che il danno morale/esistenziale/dinamico relazionale per la perdita del congiunto non configura, infatti, un danno in re ipsa ma è la conseguenza negativa e pregiudizievole, in capo ai congiunti, dell'evento che ha causato il decesso della vittima, la cui dimostrazione può certamente essere fondata su presunzioni (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1640 del 24/01/2020) . Dal fatto noto costituito dal legame familiare, che, ad esempio, come del resto nel caso in esame, può essere rappresentato dallo stretto vincolo affettivo tipico di una famiglia nucleare, è desumibile, infatti, quello ignoto, caratterizzato da intensità diverse e peculiari proprie dei legami di coniugio e filiazione sull'esistenza dei quali spetta alla controparte la prova contraria di situazioni idonee a contraddire l'unità, la continuità e l'intensità dei legami, soprattutto ove essi si snodino,
pagina 15 di 27 come peraltro nel caso in esame, all'interno del nucleo ristretto. Del resto in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,
30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto. Pertanto, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. [cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013 (Rv. 626002 - 01); Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 14655 del 13/06/2017 (Rv. 645856 - 01)].
Le odierne risultanze processuali hanno consentito di accertare che ricorre il danno subito dai parenti iure proprio a seguito del decesso del povero Parte_5
tenuto conto dello stretto legame fra gli appellanti (moglie e figli, uno dei quali ancora minorenne e, comunque, anche gli altri di giovane età) e la vittima del Parte_2
sinistro, che consente di applicare il criterio presuntivo per affermare la lesione dell'affectio ed il turbamento derivante dalla morte del congiunto. La famiglia è Pt_5
stata sempre unita nella sua immutata compagine originaria, si tratta di persone immigrate dalla Tunisia (ad eccezione della giovane figlia -22 anni- nata in Pt_4
Italia), come risulta dalle allegazioni, mai contestate in primo grado se non con frasi generiche e di circostanza, dai documenti d'identità prodotti in primo grado (docc.
1-6 fascicolo attoreo di primo grado), i quali dimostrano l'abitazione nel medesimo appartamento di Via S. Folloni 24/00, ancora tale all'atto della citazione in appello, ed pagina 16 di 27 anche dalle indagini degli inquirenti, che li ha individuati come stretti congiunti ed uniche persone offese. Ne consegue che la prematura morte di come Parte_5
specificamente allegato e come è ben probabile affermare su base presuntiva, ha comportato sofferenza e turbamento dello stato d'animo della moglie e di tre figli, tanto che alcuni componenti della famiglia (moglie e il figlio hanno anche Parte_3
patito psicologicamente l'evento, tanto da far ricorso alle cure di specialisti come risulta ben credibile pur in base alla scarna documentazione sanitaria allegata (Cfr. docc. 23/27
Fasciolo attoreo di primo grado) dell del novembre/dicembre Parte_8
2015, sufficientemente congruente con il tempo del decesso (maggio 2014). Del resto anche la dichiarazione testimoniale del Dott. del Centro di Salute Testimone_3
Mentale di Reggio Emilia, il quale all'udienza del 27.06.2018 dichiarava di aver avuto in cura la vedova precisando “ la morte ebbe un impatto traumatico sullo Parte_1
stato della Sig.ra ”, nonché quella della dott.ssa , medico Persona_4 Testimone_4
psichiatra, avvalorano quanto emerge dalla richiamata documentazione.
4.1.3 Dall'accoglimento dell'appello principale in parte qua discende conseguentemente la necessità di affermare che agli appellanti può essere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, che va rideterminato tenuto conto delle recenti posizioni della Suprema Corte in materia di liquidazione di tale posta e della necessità che la stessa sia agganciata a criteri oggettivi, cui certamente rispondono le nuove Tabelle di Milano 2024 nella versione specifica per il danno da perdita parentale, edite da ultimo nel giugno 2024.
Infatti, i criteri orientativi già elaborati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021, hanno subito un indirizzo univoco verso il sistema cd a punti, che meglio oggettiverebbe il risarcimento.
A tal proposito la decisione de qua ha stabilito che << In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata
pagina 17 di 27 valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. >>. Si è così affermato che << Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).>>. [Cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01)]
Pertanto conformemente a ciò ed alle su richiamate tabelle, il danno dovrà essere liquidato secondo il “valore punto” di €. 3.911,00, con valori monetari aggiornati all'1.1.2024, secondo i seguenti parametri:
1) (C.F. ), vedova: Parte_1 C.F._1
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
pagina 18 di 27 B - età della vittima secondaria (47) da 41 a 50 anni = 20 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 83 punti per un importo totale di €. 324.613,00.
2) (C.F. ), figlio: Parte_2 C.F._2
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (17) da 11 a 20 anni = 26 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 89 punti per un importo totale di €. 348.079,00.
3) (C.F. , figlio: Parte_3 C.F._3
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (26) da 21 a 30 anni= 24 punti;
C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 87 punti per un importo totale di €. 340.257,00.
4) (C.F. , figlia: Parte_4 C.F._4
A - età della vittima primaria (54) da 51 a 60 anni = 18 punti;
B - età della vittima secondaria (22) da 21 a 30 anni = 24 punti;
pagina 19 di 27 C - convivenza delle due vittime = 16 punti;
D - sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti = 9 punti;
E - qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 20 punti;
e così per un totale di n. 87 punti per un importo totale di €. 340.257,00.
L'attribuzione alla voce E di n. 20 punti si giustifica in base alle circostanze che l'istruttoria ha consentito di accertare una vita familiare molto unita e contrassegnata, dalla coabitazione anche al fine di superare le difficoltà economiche, che ragionevolmente e notoriamente accompagna una famiglia numerosa nei tempi odierni, realtà sempre più frequenti specie nel caso di famiglie immigrate da paesi esteri. Questo giustifica una collocazione mediana nel punteggio tabellare previsto.
4.1.3.1 Il complessivo danno non patrimoniale pertanto ammonta ad €.
1.353.206,00 (€. 324.613,00 + €. 348.079,00 + €. 340.257,00 + €. 340.257,00).
Tale liquidazione, come anticipato, è effettuata secondo le Tabelle di Milano edizione 2024 e, quindi, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024.
L'importo suddetto dovrà essere infine decurtato della quota del 60% attribuita alla condotta del de cuius e conseguentemente l'importo spettante complessivamente agli attori ammonta ad €. 541.282,40 (1.353.206,00 – 811.923,60
(60%) = 541.282,40)
4.1.3.2 Sulle somme sin qui indicate a titolo di danno non patrimoniale, previa devalutazione all'epoca del sinistro, andranno corrisposti, come specificamente richiesto, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini
Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione pagina 20 di 27 patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
4.1.4 Quanto al danno patrimoniale richiesto, la Corte osserva che dalle allegazioni emerge, situazione non contestata, che il de cuius attraverso il proprio lavoro provvedeva al sostentamento della propria famiglia, composta da moglie e tre figli, quest'ultimi tutti in giovane età e in parte (due) ancora studenti - come risulta dalla prima pagina delle certificazioni CUD (Cfr. docc. 15/22 fascicolo di primo grado) e la sua morte ha, quindi, certamente comportato per la famiglia, non solo, un grave lutto, ma anche, un grave danno patrimoniale.
Come ormai largamente accreditato nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità, il danno patrimoniale da future contribuzioni ai congiunti a titolo di lucro cessante, riguarda l'apporto economico perso (pro-futuro) a causa del sinistro.
Si tratta di un danno patrimoniale da lucro cessante che è riconosciuto dalla giurisprudenza e che è astrattamente riconoscibile anche nel caso di specie, alla luce dello stretto vicolo familiare che legava marito, moglie e figli. Infatti, quando la persona, che si afferma danneggiata era legata da un rapporto di stretta parentela e di coabitazione, tali circostanze note sono sufficienti per risalire al fatto ignoto che il soggetto defunto contribuisse stabilmente ai bisogni dei congiunti superstiti secondo la previsione dell'art. 2727 cc.
A tal riguardo, si evidenzia che rappresenta la naturale evoluzione di un ménage familiare la contribuzione di marito e moglie, entrambi percettori di reddito da lavoro, alle spese della famiglia ed in particolare dei figli in giovane età o da poco maggiorenni o addirittura minori, e, pertanto, in assenza di specifica contestazione sul punto la domanda può essere accolta.
pagina 21 di 27 Con riferimento al quantum, alla stregua della documentazione offerta in atti
(CUD + Buste paga 2011 e parte del 2012, anch'essa scevra da contestazione, si osserva che appare congruo porre a base del computo un reddito annuo allegato dagli appellanti di €. 23.914,91.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che < In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.>> [Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del
06/07/2022 (Rv. 665209 - 03); conforme in precedenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 (Rv. 621636 - 01)]
Da tale importo va detratta la quota sibi ossia la quota che è ragionevole opinare il percettore di reddito avrebbe tenuto per sé e che può essere indicata in ragione del complessivo nucleo familiare e delle sue presumibile esigenze specie dei figli ancora studenti, nella quota richiesta del 20% pari ad € 4.783,00.
La somma risultante, da porre a base del calcolo, è, quindi, pari ad € 19.131,90.
4.1.4.1 È a questo punto evidente che, essendo il decesso avvenuto in data
22.05.2014, è dal momento immediatamente successivo che la perdita del contributo reddituale è cominciata a maturare e ciò sino all'odierna decisione. Questa posta di reddito costituisce una perdita certa e certamente maturatasi e, quindi, classificabile come danno emergente. A tal proposito si ricorda che la Suprema Corte << Come già rilevato da questa Corte in altre occasioni — Cass. 30/04/2018, 10321, richiamata anche nel ricorso;
cui adde Cass. 04/02/2020, n. 2463; Cass. 11/07/2017, n. 17061;
pagina 22 di 27 Cass. 24/07/2012, n. 12902; Cass. 18/11/1997, n. 11439 — la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall'evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto configurarsi come un danno emergente e non come un danno futuro, perché "la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro".
Proprio perché il danno non era liquidabile come una rendita per il futuro, deve ritenersi ingiustificato il ricorso alla capitalizzazione alla stregua del Regio decreto n.
1403/1922, da ammettersi in astratto invece solo per il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale. Solo quest'ultimo si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi.>> (Cfr.
(Cass. civile sez. III Ordinanza 05/05/2021, n. 11719 in motivazione pag. 9/10).
Ne consegue che il danno emergente per i redditi già persi alla data della decisione è rappresentato dai redditi da lavoro persi dal 01.06.2014 sino alla decisione.
Quindi, considerato un reddito annuo medio netto da lavoro dipendente pari ad €
19.131,90 (€ 23.914,91 – quota sibi del 20%), il danno emergente da perdita reddituale è pari a euro €. 216.818,00 (calcolato su 11 anni e 4 mesi e precisamente dal giugno 2014 all'ottobre 2025 (€ 19.131,90 X 11 anni = 210.441,00 + € 19.131,90 : 12 X 4 = €
6.377,00).
4.1.4.1.2 Sulle somme sin qui indicate a titolo di danno patrimoniale. quale danno emergente, previa devalutazione all'epoca del sinistro, andranno corrisposti, come specificamente richiesto, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi pagina 23 di 27 ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
4.1.4.2 Quanto alle retribuzioni perse per il futuro la relativa posta è a tutti gli effetti un danno patrimoniale da lucro cessante. Esso è costituito dal valore capitale del reddito annuo perso e per il suo computo dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle
Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, denominate
"Capitalizzazione anticipata di una rendita” – in quanto per attuare una
"capitalizzazione" (rectius attualizzazione) di un reddito futuro, che verrà perso dall'infortunato, occorrono dei calcoli che garantiscano una obiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata.
Pertanto, andrà moltiplicato il reddito annuo medio per un coefficiente, per l'appunto, di capitalizzazione e corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ossia ad oggi, che nel nostro caso ammonta ad anni 65 e 5 mesi. Posta l'età pensionabile ad anni 67 è evidente che il de cuius avrebbe potuto lavorare per altri anni uno e sette mesi, che può essere arrotondato per eccesso ad anni due. Ne consegue che il coefficiente da utilizzare è quello di 1,93 e, pertanto, il reddito futuro perso, previa attualizzazione, ammonta ad €. 36.922,83 (€ 19.131,90 X 1,93 = 36.922,83) che va arrotondato per eccesso ad €. 36.923,00.
pagina 24 di 27 4.1.4.2.1 Dall'opera di attualizzazione appena svolta discende che la non CP_7
va rivalutata e che dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc.
4.1.4.3 Nulla può essere riconosciuto per le spese funerarie o sanitarie in mancanza di una specifica allegazione e prova di esse.
4.1.4.4 Ne consegue che il danno patrimoniale da perdita reddituale, maturata e maturanda, ammonta a complessivamente ad €. 253.741,00 (€ 216.818,00 + €.
36.923,00).
Tenuto conto del concorso di colpa attribuito al ciclista deceduto (60%)
l'importo definitivamente dovuto ammonta ad €. 101.496,40 (€. 253.741,00 - €.
152.244,60).
4.1.5 Riassumendo il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ammonta a complessivi €. 541.282,40 mentre quello patrimoniale da perdita reddituale, maturata e maturanda, ammonta a complessivamente ad €. 101.496,40.
Le somme sono indicate al netto della quota di corresponsabilità (60%) attribuita al ciclista
In disparte andranno riconosciuti la rivalutazione e gli interessi legali come in precedenza specificato per ciascuna posta.
4.2 Con il secondo motivo si censura la “violazione del principio di immutabilità del giudice e carenza della motivazione” e con il terzo l' “errata quantificazione delle spese processuali”.
4.2.1 Entrambi i motivi restano assorbiti dall'accoglimnento del primo motivo di appello e dalla conseguente necessità di rimodulare le spese di lite.
5. S'impone, quindi, l' accoglimento dell'impugnazione principale in relazione al primo motivo con assorbimento dei restanti e la riforma totale della sentenza gravata, e conseguentemente la condanna di entrambi i convenuti oltre che al pagamento delle somme già viste anche delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in virtù
pagina 25 di 27 della soccombenza, vista la reiterata opposizione alla domanda risarcitoria da parte del proprietario dell'autoveicolo e della sua Compagnia per la RCA.
6. Come già in parte anticipato, le spese di entrambi i gradi, liquidati in parte dispositiva secondo il DM 55/2014 e successive modifiche per tutte le fasi previste secondo lo scaglione di valore determinato sulla base del decisum terrà conto di una difficoltà media dell'opera professionale prestata e dell'aumento per pluralità di parti previsto dall'art. 4, comma 2, DM cit., da distrarsi in favore del difensore antistatario, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita ed in totale riforma della sentenza di primo grado così decide:
1. in accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna in solido gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della complessiva somma di €. 541.282,40 a titolo di danno non patrimoniale e di €. 101.469,40 a titolo di danno patrimoniale, secondo i titoli e le quote indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi come indicati nella motivazione;
2. condanna la e al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
solido ed in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- in Euro 1.686,00 + 27,00 + 40,00 per spese, Euro 45.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado;
pagina 26 di 27 - in Euro 2.529,00 + 27,00 + 76,40 per spese, Euro 49.694,50 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado;
da distrarsi in favore del difensore antistatario, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Bologna il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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