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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1392/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo OD nella causa instaurata
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GANCI Parte_1
LE
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 886,00 oltre rimborso spese generali, CP_2
IVA e c.p.a.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022, ha Parte_1 chiesto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei ratei
1 della prestazione pensione cat. VOARTS n. 48345017, intestata a Per_1
coniuge della ricorrente, percepiti nel periodo 1.5.2009 –
[...]
31.5.2019, pari ad € 2.117,15, pretesi da con lettera di indebito CP_2 datata 13.9.2022, per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
A tal fine, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di indebito pensionistico, derogatori rispetto alla regola di cui all'art. 2033 c.c., ha variamente argomentato sulla irripetibilità delle somme erogate da , CP_2 deducendo, in particolare, l'insussistenza di una condotta dolosa ascrivibile al de cuius, Persona_1
si è costituto contestando in fatto e in diritto la fondatezza del CP_2 ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, l'Ente ha dedotto che l'indebito era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi da pensione estera (Australia), nonostante i ripetuti solleciti rivolti al sig. per la presentazione dei modelli RED. Per_1
La causa, istruita in via documentale è stata decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato.
Va osservato che, secondo giurisprudenza costante: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. S.U., sent. n. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
Sviluppando ulteriormente tale principio, la S.C. ha precisato che: “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma
2 rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. Cass. 1228/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, ha dedotto che il coniuge della CP_2 ricorrente, percepiva, a decorrere dall'1.3.1995, una Persona_1 pensione estera dell'importo di € 600,00 lordi;
circostanza che non risulta essere stata contestata dalla ricorrente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
A questo punto, era certamente onere della ricorrente dimostrare la sussistenza del requisito reddituale costitutivo del diritto a ottenere la prestazione previdenziale oggetto della pretesa creditoria (trattamento al minimo).
Sul punto, tuttavia, nessuna prova è stata fornita, dovendosi semmai rilevare che sul punto il ricorso è già carente sul piano assertivo, no n contenendo alcuna deduzione in ordine ai redditi complessivamente percepiti negli anni in questione e al mancato superamento della soglia reddituale di anno in anno prevista per ottenere il beneficio (trattamento al minimo).
In ricorso è unicamente posta la questione del diritto di a ripetere CP_2 le somme percepite dal de cuius, sostenendone la irripetibilità in assenza di una condotta dolosa allo stesso ascrivibile.
L'assunto è infondato.
Risulta applicabile al caso in esame l'art. 52 della l. n. 88/1989 secondo cui: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della
3 medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato . Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della legge n. 412/1991 statuisce che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato . L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. 10337/2023).
4 Dunque, sulla scorta di tali norme e tenuto conto del condivisibile orientamento riportato, era onere della ricorrente provare che il proprio dante causa avesse assolto all'obbligo di comunicazione del detto reddito, come previsto dall'art 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis secondo cui “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione [….]”.
A tal riguardo, la ricorrente non ha invero dedotto né allegato l'avvenuta comunicazione da parte del sig. mediante modello RED, del Per_1 reddito derivante da pensione estera, né ha provato la dichiarazione del detto reddito all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, nel caso di specie, non vi sono elementi per sostenere che l'Ente potesse conoscere il reddito non comunicato dal de cuius, all'origine dell'indebito.
L'omessa dichiarazione del reddito incidente sulla prestazione percepita, in assenza di prova che tale reddito fosse stato dichiarato all'amministrazione finanziaria (e quindi fosse conoscibile da ), CP_2 integra l'ipotesi di dolo omissivo di cui all'art. 13 l. 412/1991, con conseguente piena ripetibilità della maggiorazione sociale indebitamente percepita nel periodo 1.5.2009 – 31.5.2019.
Va infine disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente in relazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 2 della legge n.
412/1991, secondo cui “
2. L' procede annualmente alla verifica CP_2 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul
5 diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune condizioni indispensabili affinché inizi a decorrere il termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, valorizzando la necessità che l' disponga dell'effettiva e completa conoscenza dei dati CP_1 reddituali del pensionato. In tale prospettiva, è stato escluso il decorso del termine decadenziale quando il pensionato comunica i propri redditi nel corso dell'anno di percezione della prestazione, fornendo quindi un quadro soltanto parziale e incompleto (cfr. Cass., 24 gennaio 2012, n.
953).
Parimenti, il termine non può decorrere quando il pensionato ometta del tutto di inviare all'Istituto le comunicazioni obbligatorie, poiché - in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 -
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, se non già conosciuti dall'ente erogatore, legittima la piena ripetibilità dell'indebito.
In entrambe le ipotesi, il recupero dell'indebito non è soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, cit., ma all'ordinario termine di prescrizione (cfr. Cass., 19 luglio 2018, n. 19239).
Non avendo la ricorrente fornito prova che il de cuius avesse assolto agli obblighi informativi a suo carico secondo la normativa sopra richiamata, ciò impedendo ad di acquisire una conoscenza CP_2 completa della sua situazione reddituale, sulla scorta del condivisibile orientamento riportato, non può allora che concludersi per la non applicabilità al caso di specie del suddetto termine di decadenza.
Giuridicamente infondato è l'assunto attoreo (cfr. note conclusive depositate il 3.12.2025) secondo cui “tutte le prestazioni sociali erogate dall'Australia non sono considerate come reddito ai fini dell'erogazione
6 del trattamento pensionistico in Italia, richiamando, a sostegno l'art. 10 dell'Accordo fra Italia e l'Australia, in materia di Sicurezza Sociale, ratificato a Roma il 13 settembre 1993
L'art. 13 del predetto accordo (non l'art. 10 che riguarda la speculare ipotesi di prestazione erogata dallo Stato italiano irrilevante in
Australia) esclude dal computo dei redditi rilevanti le sole maggiorazioni per minori a carico eventualmente corrisposte dallo Stato australiano, prestazione diversa da quella percepita dal marito della ricorrente (pensione), dovendosi peraltro rilevare che mai , nel corso del giudizio, parte ricorrente ha dedotto e provato che il reddito erogato dall'Australia fosse riconducibile nella predetta tipologia.
In conclusione, il ricorso va rigettato .
Il peso delle spese di lite segue la soccombenza. La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Tenuto conto che ha chiarito in memoria le ragioni del CP_2 superamento della soglia reddituale (ovvero la percezione di pensione estera australiana), non ricavandosi tale informazione dalla lettera di indebito, appare congruo limitare la condanna alle spese alle sole fasi di trattazione e decisionale, escludendo la fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo OD nella causa instaurata
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GANCI Parte_1
LE
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 886,00 oltre rimborso spese generali, CP_2
IVA e c.p.a.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022, ha Parte_1 chiesto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei ratei
1 della prestazione pensione cat. VOARTS n. 48345017, intestata a Per_1
coniuge della ricorrente, percepiti nel periodo 1.5.2009 –
[...]
31.5.2019, pari ad € 2.117,15, pretesi da con lettera di indebito CP_2 datata 13.9.2022, per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
A tal fine, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di indebito pensionistico, derogatori rispetto alla regola di cui all'art. 2033 c.c., ha variamente argomentato sulla irripetibilità delle somme erogate da , CP_2 deducendo, in particolare, l'insussistenza di una condotta dolosa ascrivibile al de cuius, Persona_1
si è costituto contestando in fatto e in diritto la fondatezza del CP_2 ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, l'Ente ha dedotto che l'indebito era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi da pensione estera (Australia), nonostante i ripetuti solleciti rivolti al sig. per la presentazione dei modelli RED. Per_1
La causa, istruita in via documentale è stata decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato.
Va osservato che, secondo giurisprudenza costante: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. S.U., sent. n. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
Sviluppando ulteriormente tale principio, la S.C. ha precisato che: “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma
2 rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. Cass. 1228/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, ha dedotto che il coniuge della CP_2 ricorrente, percepiva, a decorrere dall'1.3.1995, una Persona_1 pensione estera dell'importo di € 600,00 lordi;
circostanza che non risulta essere stata contestata dalla ricorrente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
A questo punto, era certamente onere della ricorrente dimostrare la sussistenza del requisito reddituale costitutivo del diritto a ottenere la prestazione previdenziale oggetto della pretesa creditoria (trattamento al minimo).
Sul punto, tuttavia, nessuna prova è stata fornita, dovendosi semmai rilevare che sul punto il ricorso è già carente sul piano assertivo, no n contenendo alcuna deduzione in ordine ai redditi complessivamente percepiti negli anni in questione e al mancato superamento della soglia reddituale di anno in anno prevista per ottenere il beneficio (trattamento al minimo).
In ricorso è unicamente posta la questione del diritto di a ripetere CP_2 le somme percepite dal de cuius, sostenendone la irripetibilità in assenza di una condotta dolosa allo stesso ascrivibile.
L'assunto è infondato.
Risulta applicabile al caso in esame l'art. 52 della l. n. 88/1989 secondo cui: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della
3 medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato . Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della legge n. 412/1991 statuisce che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato . L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. 10337/2023).
4 Dunque, sulla scorta di tali norme e tenuto conto del condivisibile orientamento riportato, era onere della ricorrente provare che il proprio dante causa avesse assolto all'obbligo di comunicazione del detto reddito, come previsto dall'art 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis secondo cui “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione [….]”.
A tal riguardo, la ricorrente non ha invero dedotto né allegato l'avvenuta comunicazione da parte del sig. mediante modello RED, del Per_1 reddito derivante da pensione estera, né ha provato la dichiarazione del detto reddito all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, nel caso di specie, non vi sono elementi per sostenere che l'Ente potesse conoscere il reddito non comunicato dal de cuius, all'origine dell'indebito.
L'omessa dichiarazione del reddito incidente sulla prestazione percepita, in assenza di prova che tale reddito fosse stato dichiarato all'amministrazione finanziaria (e quindi fosse conoscibile da ), CP_2 integra l'ipotesi di dolo omissivo di cui all'art. 13 l. 412/1991, con conseguente piena ripetibilità della maggiorazione sociale indebitamente percepita nel periodo 1.5.2009 – 31.5.2019.
Va infine disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente in relazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 2 della legge n.
412/1991, secondo cui “
2. L' procede annualmente alla verifica CP_2 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul
5 diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune condizioni indispensabili affinché inizi a decorrere il termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, valorizzando la necessità che l' disponga dell'effettiva e completa conoscenza dei dati CP_1 reddituali del pensionato. In tale prospettiva, è stato escluso il decorso del termine decadenziale quando il pensionato comunica i propri redditi nel corso dell'anno di percezione della prestazione, fornendo quindi un quadro soltanto parziale e incompleto (cfr. Cass., 24 gennaio 2012, n.
953).
Parimenti, il termine non può decorrere quando il pensionato ometta del tutto di inviare all'Istituto le comunicazioni obbligatorie, poiché - in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 -
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, se non già conosciuti dall'ente erogatore, legittima la piena ripetibilità dell'indebito.
In entrambe le ipotesi, il recupero dell'indebito non è soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, cit., ma all'ordinario termine di prescrizione (cfr. Cass., 19 luglio 2018, n. 19239).
Non avendo la ricorrente fornito prova che il de cuius avesse assolto agli obblighi informativi a suo carico secondo la normativa sopra richiamata, ciò impedendo ad di acquisire una conoscenza CP_2 completa della sua situazione reddituale, sulla scorta del condivisibile orientamento riportato, non può allora che concludersi per la non applicabilità al caso di specie del suddetto termine di decadenza.
Giuridicamente infondato è l'assunto attoreo (cfr. note conclusive depositate il 3.12.2025) secondo cui “tutte le prestazioni sociali erogate dall'Australia non sono considerate come reddito ai fini dell'erogazione
6 del trattamento pensionistico in Italia, richiamando, a sostegno l'art. 10 dell'Accordo fra Italia e l'Australia, in materia di Sicurezza Sociale, ratificato a Roma il 13 settembre 1993
L'art. 13 del predetto accordo (non l'art. 10 che riguarda la speculare ipotesi di prestazione erogata dallo Stato italiano irrilevante in
Australia) esclude dal computo dei redditi rilevanti le sole maggiorazioni per minori a carico eventualmente corrisposte dallo Stato australiano, prestazione diversa da quella percepita dal marito della ricorrente (pensione), dovendosi peraltro rilevare che mai , nel corso del giudizio, parte ricorrente ha dedotto e provato che il reddito erogato dall'Australia fosse riconducibile nella predetta tipologia.
In conclusione, il ricorso va rigettato .
Il peso delle spese di lite segue la soccombenza. La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Tenuto conto che ha chiarito in memoria le ragioni del CP_2 superamento della soglia reddituale (ovvero la percezione di pensione estera australiana), non ricavandosi tale informazione dalla lettera di indebito, appare congruo limitare la condanna alle spese alle sole fasi di trattazione e decisionale, escludendo la fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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