Sentenza 2 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2018, n. 18809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18809 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2017 del TRIBUNALE di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Udito l'avvocato MEUCCI GALAZZO KATIA del foro di PISA in difesa della ricorrente che chiede l'annullamento della sentenza ed invoca la prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto NT IN responsabile di lesioni personali in danno di AL IN e l'aveva condannata a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Secondo la ricostruzione operata in sentenza l'imputata, dopo aver avuto un alterco con la persona offesa per motivi di circolazione stradale, incontratala nel bar situato nelle vicinanze, la spintonò e graffiò procurandole una distorsione lombo sacrale ed escoriazioni al braccio destro. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, e del teste PI LF, nonché documentazione medica.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata lamentando una mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della responsabilità. Si duole del fatto che la persona offesa sia stata ritenuta credibile nonostante le smentite provenienti da altri testi e dall'imputata, nonché dallo stesso teste PI, il quale nulla ha saputo dire, se non che AL fu stretta ad un braccio dall'imputata. Peraltro, PI non era presente nel bar ed è stato per questo querelato dalla NT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché versato totalmente in fatto. Nonostante sia incentrato sul vizio di motivazione, il ricorso si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti e a contestare il giudizio del Tribunale e del Giudice di pace senza evidenziare alcuna reale illogicità o lacuna del ragionamento da questi spiegato, esorbitando, in tal modo, dal perimetro entro cui deve svolgersi il giudizio di legittimità. Non corrisponde a verità, infatti, che il Tribunale abbia trascurato le dichiarazioni dei testi a discarico (madre e amica della persona offesa), dal momento che delle stesse ha tenuto espressamente conto, salvo disattenderle a favore della ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste PI, siccome basata su dichiarazioni attentamente valutate e giudicate, con logica ineccepibile, maggiormente affidabili (perché serene e distaccate quelle della persona offesa;
perché disinteressate e coerenti con l'accertamento medico in atti quelle del teste PI). Tale modus procedendi non merita le critiche del ricorrente, giacché l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (ex multis, Cass., n. 7667 del 29/1/2015). Nella specie, l'approfondito esame delle dichiarazioni di AL IN, reso evidente dalla specifica considerazione delle modalità dell'occorso e dei riscontri obbiettivi, rendono evidente che il giudice d'appello non si è sottratto al compito su di lui gravante e che l'ha assolto con modalità incensurabili in sede di legittimità. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni degli altri testi esaminati, giacché la valutazione della credibilità dei testimoni costituisce un tipico giudizio di merito su cui, a meno di insanabili illogicità (non segnalate) o smentite provenienti da altri inequivocabili elementi della istruttoria espletata, non è consentito alcuna sovrapposizione ricostruttiva del giudice di legittimità. Tra le "smentite" non possono essere annoverate, quindi, le dichiarazioni di altri testi, ritenuti maggiormente credibili, giacché l'apprezzamento delle dichiarazioni, il raffronto tra le stesse e l'attribuzione, ad ognuna, del "peso specifico" rappresenta proprio il giudizio cui è chiamato il giudice di merito, che non deve e non può essere rinnovato - in sede di legittimità - sotto le mentite spoglie del vizio motivazionale. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2018 Il Consigliere Estensore I