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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 1098/2025 e n. 3873/2024 R.G. vertenti
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]. Zafferia, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare
Battisti n. 175, presso lo studio dell'Avv. Domenico Quinci ( ) che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LA FO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento (L. 18/80);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445 bis comma VI c.p.c. depositato in data 01.03.2025, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa, ai fini dell'indennità di accompagnamento a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposta CP_ a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente, in sede di ATP, chiedeva, pertanto, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP promosso con ricorso del 15.07.2024, il nominato ctu non riconosceva i requisiti sanitari propri della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, in data 06.02.2025 con l'odierno ricorso, la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che erano sussistenti, alla data della domanda amministrativa, i requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento. Concludeva chiedendo l'accertamento circa la sussistenza, a far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.04.2025, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a rinnovo della c.tu. e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere parzialmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta, depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ai sensi della l. 18/80 con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ma a decorrere dal 01/05/2025.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 1.03.2025 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento parziale della domanda. Pertanto, si dichiara che l'istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento, sussistendone le condizioni sanitarie a fare data dal 01.05.2025. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc. Stante il limitato accoglimento del ricorso in relazione all' epoca di decorrenza delle condizioni sanitarie proprie della prestazione assistenziale invocata, ovvero successiva alla data di presentazione dei ricorsi ai ATP e di merito, si dichiarano compensate le spese di lite. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da con ricorso di ATP del 15.07.24 e di merito depositato in data Parte_1 CP_ 01.03.205 e nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie Parte_1 dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80) dal 01.05.2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)