Art. 1. Attribuzioni relative al personale docente universitario
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
c) i trasferimenti;
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
c) i trasferimenti;
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.