Versione
23 novembre 1977
23 novembre 1977
Art. 1. Attribuzioni relative al personale docente universitario
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
c) i trasferimenti;
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
c) i trasferimenti;
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/07/2015, n. 3957Provvedimento: […] 3.1 Nel particolare gli artt. 87-91 del R.D. n.1592/1933 non disciplinano l'istituto della sospensione cautelare dal servizio con riferimento ai Professori Universitari, ma ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n.311/1958 è stata estesa anche ai Professori Universitari l'applicazione dell'art. 91 del DPR n. 3/1957, cioè l'istituto della sospensione cautelare dal servizio; ai sensi dell'art.1 della Legge n.808/1977 tutti gli atti prima di competenza del Ministro e concernenti lo stato giuridico dei docenti universitari, quindi anche i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, sono stati devoluti alla competenza dei Rettori delle Università. […]Leggi di più...
- principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni·
- prescrizione dei termini·
- sospensione cautelare obbligatoria·
- reintegrazione nelle funzioni·
- corrispettività tra prestazione e retribuzione·
- sospensione cautelare dal servizio·
- proscioglimento e assoluzione nel procedimento penale·
- procedimento disciplinare·
- responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- danno all'immagine dell'amministrazione