Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI composto dai seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice
d.ssa Barbara Vicario Giudice del. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato il 3.7.2023 da
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rossella Giamogante giusta procura allegata al ricorso nei confronti di
(cf ) rappresentata e difesa da Avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Pirri come da procura in atti
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3.7.2023, premesso che dalla unione Parte_1
coniugale con era nata il [...] e che con Controparte_1 Persona_1
sentenza del 22 novembre 22 era stata dichiarata la separazione consensuale tra i detti coniugi, ha adito il Tribunale di Rieti per ottener la modifica della predetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: che l'Ill.mo Tribunale di Rieti, previ incombenti di rito, tenuto conto delle mutate condizioni anche economiche del padre voglia modificare le condizioni della separazione tra i Sigg.ri pagina 1 di 3
segue:
- in via principale: tenuto conto della tendenza della Sig.ra ad escludere dolosamente ed CP_1
ingiustificatamente il padre dalle principali decisioni riguardanti la vita della figlia in violazione delle condizioni statuite nella sentenza di separazione disporre l'affidamento esclusivo con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia
-In via subordinata nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere di mantenere la collocazione della figlia presso la madre, voglia il Tribunale modificare le condizioni economiche della separazione come segue: mantenimento della figlia nella misura di Euro
200,00, tenendo comunque conto della nuova situazione determinata dalla diminuzione del reddito del Sig. Pt_1
Diffidare ed ammonire ex art. 473 bis 39 cpc la Sig.ra ad interrompere i comportamenti CP_1
descritti in narrativa nonché a desistere da qualsiasi ostruzionismo nei rapporti tra il Sig.
e la figlia e a consentire che il padre possa attivamente intervenire e collaborare sulla Pt_1
sua educazione e cura come da modalità di visita statuite in sentenza del Trib. Rieti;
- Accertare, dichiarare e Condannare ex art. 473 bis 39 cpc la sig.ra al pagamento del CP_1
risarcimento del danno in via equitativa ed al pagamento di una sanzione amministrativa anche alla luce che non ha consentito di svolgere le ferie con il padre in maniera tempestiva e corretta come da istanza ex art. 473 bis 15 cpc.
Con condanna alle spese legali della sig.ra CP_1
Si costituiva la resistente deducendo la infondatezza delle deduzioni del ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda proposta, per tutte le ragioni esposte nella in narrativa sia per i motivi in fatto che in diritto, confermando i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione tra le parti.
Condannare, il ricorrente, alle spese di lite come per legge.
Alla udienza del 31.1.2025 il procuratore di parte ricorrente ha comunicato l'avvenuto decesso del ricorrente e ha richiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tale domanda deve essere accolta essendo dimostrato il decesso del resistente attraverso il certificato di morte prodotto in atti.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice del
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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