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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1841/2021 R.G., vertente tra
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. A. Bruno, presso il cui studio a Brindisi in C.F._2 piazza Cairoli sono elettivamente domiciliati;
attori e
P.IVA in persona del Sindaco in carica p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Maria Prodi, presso il cui studio a Carovigno in via Santa Sabina n. 215 è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il in persona del Sindaco
[...] Controparte_2 CP
asserendo l'inadempimento dell'Ente al contratto preliminare di cessione gratuita/permuta sottoscritto tra essi , il e un terzo, signora Pt_1 Controparte_2 CP_4 in data 15/07/2014; su tale assunto, i hanno chiesto di: “1) dichiarare e riconoscere che il Pt_1 si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto Controparte_2 preliminare in data 15.07.2014; 2) conseguentemente, dichiarare e riconoscere il Controparte_2 obbligato, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da
[...]
e per effetto del dedotto inadempimento contrattuale;
3) Parte_1 Parte_2 condannare il al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da Controparte_2 liquidarsi nella misura complessiva di € 36.884,20, o in quella maggiore o minore somma che l'on. le Tribunale adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa sulla base della documentazione prodotta e/o a seguito di C.T.U.; 4) condannare l'ente convenuto a tenere indenne gli attori dal maggior danno rinveniente a loro carico dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare l'ente convenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
S i è costituito il che, ha chiesto al Tribunale adito di volere: Controparte_2 in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'avversa domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale per mancata proposizione della pregiudiziale domanda di adempimento o risoluzione giudiziale del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, comunque, per indeterminatezza della domanda;
nel merito, respingere, con la miglior formula, la domanda risarcitoria svolta dagli attori nei confronti del Pt_1 Controparte_2 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, oltrechè non provata;
con vittoria di spese e compensi.
La causa, precisate le conclusioni all'udienza del 4. 12. 2024, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art 190 c.p.c. Nel 2014 il ha deciso di eliminare il restringimento della Controparte_2 strada comunale denominata via Verga, nel tratto compreso tra via Cadorna e via Alessandro Volta, in quanto causa di gravi difficoltà per la viabilità pubblica ed infatti in data 15.7.2014 è stato stipulato un contratto trilaterale di permuta tra il ed i ER CP_2 Controparte_2 CP_4
e . Parte_1 Parte_2 Tale intervento avrebbe interessato l'area prospicente tale restringimento, censita in Catasto al foglio 19, particella 416, sulla quale insisteva un fabbricato di proprietà degli attori, confinante sul lato opposto con un ampio terreno di proprietà di CP_4
A seguito delle trattative condotte dai funzionari comunali e della deliberazione della Giunta
Municipale n. 67 del 16.5.2014, con contratto preliminare stipulato in data 15.7.2014 è stato convenuto quanto segue: il comune di e la sig.ra nella qualità di Controparte_2 CP_4 proprietaria dell'immobile identificato in Catasto Terreni al foglio 19, particella 68, nonché
[...]
e , nella qualità di proprietari dell'immobile identificato in Catasto Parte_1 Parte_2
Fabbricati al foglio 19, particella 416, hanno raggiunto un accoro secondo il quale : - si CP_4
è impegnata a cedere gratuitamente al Comune di che ha promesso di Controparte_2 acquisire, una superficie di circa mq 40 del fondo di sua proprietà, censito in Catasto al foglio 19, particella 68, confinante posteriormente con il lotto di proprietà di e Parte_1 Parte_2
.
[...] Tale cessione è subordinata all'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, dei necessari provvedimenti che garantiscano il mantenimento della volumetria originaria del fondo, anche dopo il frazionamento e la cessione. L'atto pubblico sarebbe stato stipulato entro il 30.11.2014.
I signori si sono altresì impegnati a permutare una superficie di pari estensione pari a mq Pt_1
40 del proprio suolo adiacente alla via Verga con la medesima superficie che il Comune di
[...] acquisirà mediante la cessione di cui sopra. CP_2
A tale permuta sarà associato un conguaglio economico, a carico del pari a € 6.600,00 CP_2 a compensazione della differenza di valore tra le aree coinvolte, l'atto pubblico avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.1.2015. In conformità a quanto stabilito negli articoli 6 e 7, il possesso delle aree oggetto sia della cessione gratuita sia della permuta è stato trasferito tra le parti contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare. Pertanto, una volta eseguito il frazionamento catastale, il Comune di
[...] ha acquisito la disponibilità dell'area ceduta da e CP_2 Parte_1 Parte_2
e ha, a sua volta, consentito a questi ultimi di disporre della porzione di terreno ricevuta in
[...] permuta. L'Amministrazione comunale ha quindi proceduto all'ampliamento della sede stradale, occupando – previa demolizione del fabbricato preesistente – l'area di proprietà dei ER
, censita al Catasto al foglio 19, particella 416. Pt_1
Contestualmente, gli attori hanno richiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato, comprendente anche la fascia di terreno di proprietà di CP_4
oggetto della promessa di permuta. Nel frattempo, su incarico del l'ing.
[...] CP_2 Per_1
ha eseguito il frazionamento della particella originaria n. 68, di proprietà di ,
[...] CP_4 da cui sono derivate la particella n. 1672, della superficie di 2.554 mq, e la particella n. 1673, della superficie di 46 mq, che la avrebbe dovuto cedere al e di cui gli attori avevano già CP_4 CP_2 acquisito il possesso in forza del contratto stipulato in data 15.7.2014.
Una volta ricostruiti i termini del contratto trilaterale di permuta oggetto del giudizio, è necessario anzitutto respingere l'infondata eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente convenuto, secondo cui gli attori non avrebbero previamente proposto la domanda pregiudiziale di adempimento o risoluzione giudiziale del contratto preliminare del 15.7.2014. A tal proposito questo decidente si riporta integralmente ai principi edotti dal giudice di legittimità atteso che trova ampia applicazione nella fattispecie in esame : “….In tema di inadempimento contrattuale, la domanda di risarcimento dei danni può essere proposta sia congiuntamente che separatamente rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, godendo di piena autonomia rispetto a quest'ultima. L'art. 1453, comma 1, c.c., nel prevedere che sia "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", sancisce espressamente l'indipendenza dell'azione risarcitoria, la quale non presuppone il necessario esperimento dell'azione di risoluzione. Ne consegue che il giudice, qualora sia stata proposta domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale,
è tenuto ad esaminarla anche in assenza di una correlata domanda di risoluzione, non potendosi ritenere quest'ultima implicitamente contenuta nella richiesta risarcitoria. ……...”. (Cass. Civ. n. 11348 del 12.6.2020.
Ciò posto, la presente decisione verte sulla domanda di risarcimento danni spiegata dagli attori in relazione alle inadempienze del convenuto di cui al contratto preliminare stipulato il 15.7.2014
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Nel merito la questione da decidere, nei suoi termini essenziali, è se la mancata adozione dei provvedimenti da parte del necessari affinchè l'area di proprietà di mantenesse CP_2 CP_4 inalterata la volumetria espressa da fondo, unitamente alla mancata stipula del contratto con CP_4 che aveva promesso di cedere gratuitamente la porzione di fondo di sua proprietà confinante
[...] posteriormente con il lotto di proprietà di e , e Parte_1 Parte_2 conseguentemente la mancata stipula del contratto di permuta con i ER, che avrebbe consentito l'acquisto dell'area utilizzata per l'ampliamento stradale mediante trasferimento della superficie retrostante ceduta dalla configurino inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico CP_4 dell'ente convenuto, ed in secondo luogo se siano effettivamente sussistenti e conseguentemente risarcibili a cura della medesima amministrazione comunale i danni lamentati e pretesi dagli attori.
Un genus, al quale ricollegare la responsabilità civile della pubblica amministrazione, è quella della responsabilità di natura contrattuale, ossia fondata sulla violazione di un rapporto obbligatorio, già vincolante tra le parti, sorto in virtù di un contratto, ex lege, per atto unilaterale o da un precedente fatto illecito.
In tale ipotesi, il danneggiato, non deve provare la colpa del danneggiante;
spetterà a quest'ultimo, e dunque, all'amministrazione, provare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Secondo quanto affermato dalla Cassazione, il creditore che lamenta l'inadempimento ed agisce per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del medesimo, deve allegare l'inadempimento e provare unicamente: il titolo da cui il suo diritto deriva;
il danno subito e l'ammontare del medesimo. Spetta invece al debitore dimostrare di aver adempiuto o, in alternativa, che l'inattuazione del rapporto obbligatorio è dipesa da una causa impeditiva riconducibile alla sopra descritta categoria dell'impossibilità non imputabile o la prestazione risulti comunque inesigibile alla luce di quanto già precisato. L'art. 1218 c.c, stabilisce che: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Si tratta, quindi, di stabilire che cosa si debba esattamente intendere per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per imputabilità della stessa.
La tesi seguita in prevalenza, tanto in dottrina che in giurisprudenza, afferma al riguardo che l'impossibilità di cui al citato art. 1218 c.c. è quella situazione di ostacolo all'adempimento che non può essere superata con l'impiego della ordinaria diligenza. In altri termini il debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da negligenza, che è l'elemento costitutivo della colpa. Spetta al debitore l'onere di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo espressamente previsti in contratto come condizione. Infatti: “poiché spetta al debitore - a norma dell'art. 1218 c.c. - dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabile, per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento“ (Cass. III, 18/11/02 n. 16211).
Affermati siffatti principi, dagli scritti difensivi prodotti, a parere del Giudicante, non sembra che l'ente convenuto abbia fornito elementi di prova decisivi e idonei a dimostrare l'invocata impossibilità della prestazione come delineata dalla giurisprudenza più sopra richiamata.
Il tentativo del di negare ogni sua responsabilità non ha Controparte_2 alcun fondamento giuridico. Per comprovare l'esonero dalla propria responsabilità, il avrebbe CP_2 dovuto dimostrare di aver compiuto ogni sforzo necessario per l'adozione dei provvedimenti amministrativi preliminari alla stipula dei contratti di cessione e di permuta.
Ed invero, assume il di non essere inadempiente in quanto;
in data 13/08/2015, come da CP_2 impegno assunto sempre con il preliminare e con delibera n.67 del 16/05/2014, il nella CP_2 persona del tecnico Ing. , ha proceduto al frazionamento dell'originaria particella 68 Persona_1 di proprietà di da cui si sono generate la particella 1672, della superficie di mq. 2.554, e CP_4 la particella 1673, della superficie di mq. 46, che la avrebbe dovuto cedere al e di cui CP_4 CP_2 gli attori avevano acquisito il possesso per effetto di quanto previsto nel contratto del 15.7.2014 che, con una serie di missive ha sollecitato e invitato le controparti alla stipula del contratto definitivo.
Tuttavia , l'ente municipale non ha dimostrato di avere determinato le condizioni a cui CP_4 aveva subordinato il trasferimento in suo favore della proprietà di mq. 40 di sua proprietà: il
[...] mantenimento della possibilità di realizzare sulla restante superficie la medesima volumetria.
Le dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta non hanno rivelato nulla in relazione a tale circostanza." ( cfr dichiarazioni ). Testimone_1
Recita l'art. 2697 c.c.: “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione …nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita… “ –, nonché nella sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica
- rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.
La infatti, ha subordinato la cessione gratuita della porzione di suolo in favore del CP_4 alla garanzia del mantenimento, sulla restante superficie, della Controparte_2 stessa volumetria edificabile.
In verità il per essere adempiente avrebbe dovuto intervenire Controparte_2 sullo strumento urbanistico generale per modificare gli indici di edificabilità dell'area di proprietà di onde consentirle di conservare la medesima volumetria realizzabile a fronte della minore CP_4 superficie risultante dalla cessione di mq. 40 di suolo a titolo gratuito in favore del acquisire CP_2 la proprietà dell'area di mq. 40 da cedere la proprietà dell'area acquisita in favore degli CP_4 attori;
versare agli attori la somma di € 6.600,00 a titolo di conguaglio tra il valore dell'area ceduta in loro favore e quella da essi ricevuta. Ne consegue che il non ha tenuto conto, da un lato, delle Controparte_2 obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti degli attori e, dall'altro, della condizione cui la aveva subordinato la propria disponibilità a cedere l'area di sua pertinenza : vale a dire, CP_4 la previa adozione dei provvedimenti amministrativi necessari a garantire il mantenimento della volumetria espressa dal fondo di sua proprietà, anche a seguito del frazionamento e della cessione. Tale condizione, peraltro, è stata espressamente riconosciuta dallo stesso ente municipale nella deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 16.5.2014 ( cfr fasc. parte attrice).
È indubbio, quindi, che la mancata realizzazione della condizione posta da per CP_4 procedere al trasferimento dell'area in favore del Comune di il quale, a sua Controparte_2 volta, avrebbe dovuto cederla ai ER - ha legittimamente determinato il suo rifiuto di Pt_1 compiere un atto che avrebbe inciso negativamente sul valore del proprio fondo.
Ma, a prescindere dalle ragioni di tale rifiuto, non può ragionevolmente negarsi che il
[...]
dopo aver acquisito l'area di pertinenza degli attori per realizzare Controparte_2 l'ampliamento della via pubblica ed aver effettivamente provveduto ad ampliare la sede stradale di via Verga, eliminando il restringimento che ostacolava la regolare viabilità, non ha adempiuto alla correlativa obbligazione di acquisire e trasferire agli stessi la proprietà della particella retrostante.
Tale inadempimento ha messo a rischio la legittimità del fabbricato che gli attori avevano realizzato sulla base del permesso di costruire rilasciato dallo stesso Comune a seguito della stipula del contratto preliminare di permuta ( cfr fasc. parte attrice), costringendoli successivamente ad acquisire la proprietà della suddetta particella mediante rogito per notaio in data Persona_2
28.1.2021 ( cfr fasc. parte attrice). È accaduto, dunque, che mentre la signora è rimasta proprietaria dell'area di mq 40, CP_4 corrispondente alla particella 1673 a seguito del frazionamento eseguito dallo stesso ente e che avrebbe dovuto cedere al gli attori hanno provveduto alla demolizione del manufatto CP_2 preesistente, consegnando al Comune di l'area prospiciente la via Verga, e, Controparte_2 nel contempo, hanno edificato la nuova abitazione, occupando anche la particella n, 1673 , nel cui possesso erano stati immessi in forza del contratto preliminare stipulato in data 15.7.2014. L'inadempimento del consistito nella mancata formalizzazione del trasferimento CP_2 della proprietà della particella 1673 in favore degli attori, ha prodotto l'effetto paradossale per cui, a seguito di un accertamento effettuato dai tecnici comunali, l'opera da loro realizzata è stata considerata non conforme alla normativa vigente.
Tale inadempimento ha posto gli attori dinanzi alla necessità di una scelta: da un lato, procedere alla demolizione dell'edificio realizzato in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune e restituire la particella 1673 alla legittima proprietaria;
dall'altro, acquistare dalla signora la proprietà della suddetta particella, corrispondendo il prezzo da lei richiesto, così da CP_4 mantenere il manufatto costruito. È il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., anche il contraente non inadempiente è tenuto ad adottare un comportamento diligente volto ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'altrui inadempimento. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel richiedere la “inevitabilità” del danno con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, impone a quest'ultimo non solo di astenersi dall'aggravare, con il proprio comportamento, il pregiudizio derivante dall'inadempimento, ma anche di attivarsi, secondo i principi di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), per limitarne le conseguenze, purché si tratti di attività non gravose, non eccezionali e non comportanti rischi rilevanti o sacrifici sproporzionati. (Cass. Civ. n. 6735 del 30.3.2005 ).
Ed è così che, facendo uso della diligenza e della buona fede imposte loro dalla normativa richiamata, gli attori si sono adoperati per limitare il danno subito. In alternativa alla ben più gravosa demolizione della costruzione appena realizzata, hanno quindi optato per l'acquisto dell'area catastalmente identificata con la particella 1673, versando il corrispettivo di € 25.000,00 in favore di con atto di compravendita stipulato in data 29.1.2021, oltre alle imposte e agli onorari CP_4 notarili pari a € 3600,00. Posto che, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si configura quando un soggetto subisce un pregiudizio a causa del mancato adempimento di una prestazione prevista da un contratto, tale danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., si articola in due voci principali: il danno emergente, ossia la perdita patrimoniale effettivamente subita dal creditore in conseguenza dell'inadempimento; il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto conseguire se la prestazione fosse stata eseguita correttamente. Sulla base di tali elementi di valutazione, che risultano oggettivi e incontestabili, la liquidazione del pregiudizio patrimoniale sofferto dagli attori dovrà includere: l'importo versato per l'acquisto dell'area che il
[...] avrebbe dovuto cedere loro gratuitamente;
il costo dell'atto notarile;
la somma di Controparte_2
€ 6600,00 che l'ente municipale inadempiente avrebbe dovuto riconoscere a titolo di conguaglio, tenuto conto del maggiore valore della superficie effettivamente acquisita rispetto a quella oggetto della prevista permuta, il costo del frazionamento preliminare alla stipula del rogito notarile, pari ad
€ 1684,20. Tutto ciò premesso e considerato, accertato l'inadempimento da parte del Controparte_2 alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare stipulato in data 15.7.2014, come
[...] più sopra argomentato, e rilevato che tale inadempimento ha comportato i danni subiti dalla parte attrice, ne consegue che la domanda risulta provata sia nell'an che nel quantum.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno a gravare di questo giudizio su parte convenuta, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte_1
così provvede:
[...] Parte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona Controparte_2 del p.t., al pagamento in favore di , della CP_5 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 36.884,20 oltre al maggior danno per svalutazione monetaria interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., in persona del legale Controparte_2 rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dei sig.ri , Parte_1
e liquida in complessivi 3800,00 euro oltre 15% per spese generali IVA e CPA Parte_2 come per legge .
Brindisi, 7 maggio 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti